Nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari dell’avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata portata a termine con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale.
È uno dei principi espressi dalla Terza sezione civile, nell'ambito di un ricorso intrapreso da un avvocato avverso gli eredi di un cliente, per mancata corresponsione dei propri compensi professionali. La vicenda L'avvocato ricorrente aveva difeso un cliente, dante causa degli attuali controricorrenti, nell'ambito di un giudizio risarcitorio per danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Nel corso delle trattative intraprese con il responsabile del sinistro e con la compagnia assicuratrice per la composizione stragiudiziale della lite, il cliente era deceduto. In virtù di un nuovo mandato conferito dagli eredi, l'avvocato aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, conclusosi in primo grado con l'accoglimento della domanda e la condanna del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice al pagamento di un'ingente somma di denaro. In fase di appello della sentenza da parte della compagnia assicuratrice erano tuttavia insorti alcuni contrasti con l'avvocato, in ragione dei quali gli eredi avevano deciso di revocargli il mandato e di transigere la lite - per paura di soccombere stante l'intervenuto mutamento della giurisprudenza sui termini di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale - per una somma decisamente inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado. L'avvocato aveva poi citato in giudizio gli eredi, oltre alla compagnia assicuratrice, per il pagamento dei propri compensi professionali, ma questi ultimi, in riconvenzionale, avevano chiesto che venisse accertata la responsabilità professionale del legale per mancata interruzione dei termini di prescrizione del loro diritto, con conseguente condanna al pagamento in loro favore della differenza tra l'importo riscosso in seguito alla transazione e quello che avrebbero potuto percepire in caso di esito favorevole del giudizio. La sentenza di primo grado, che accoglieva la riconvenzionale, veniva poi riformata su appello del legale, laddove la Corte territoriale negava la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta inadempiente attribuita all'avvocato ed il danno asserito dagli appellati e condannava gli eredi al pagamento dei compensi professionali. Non veniva tuttavia accolta la contestazione sollevata in ordine alla determinazione di tali compensi. Avverso tale sentenza l'avvocato proponeva ricorso in Cassazione, mentre gli eredi, con controricorso, proponevano a loro volta impugnazione incidentale. Transazione e obbligazione in solido al pagamento degli onorari professionali Con il primo e secondo motivo, trattati insieme per stretta connessione, il legale ha lamentato la mancata condanna in solido della compagnia assicuratrice quale altra parte del giudizio definito in transazione, così contravvenendo al principio di solidarietà a garanzia del pagamento del compenso professionale, previsto dell'articolo 68 del R.d.l. 27/11/1933 n. 1578 convertito in Legge 22/01/1934 n. 36. La Cassazione ha ritenuto i motivi fondati, adducendo che, in base al sopra richiamato articolo 68 R.d.l. n. 1578/1933, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. Onorari di avvocato in base alla tariffa vigente alla cessazione del mandato La Corte Suprema ha ritenuto altrettanto fondati i primi due motivi addotti incidentalmente dai controricorrenti, che hanno lamentato l'ammontare della liquidazione degli onorari all'avvocato ricorrente, erroneamente calcolati in base alle tariffe in vigore alla data di decisione di primo grado invece che alla data di cessazione del mandato. Sul punto la Cassazione ha richiamato altri suoi pronunciamenti secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali nel processo, gli onorari di avvocato sono liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera è condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione del mandato, mentre i diritti di procuratore sono liquidati in applicazione delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni che si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute. È pertanto errato, nel caso di specie, operare la liquidazione degli onorari in riferimento alla tariffa del D.M. n. 127/2004, vigente al tempo della decisione ma non alla data di cessazione dell'incarico, intervenuta per revoca del mandato nel 2002. Pluralità di assistiti e aumento dell'onorario Respinto inoltre l'ulteriore motivo addotto dai controricorrenti, poiché la Corte ha invece confermato la correttezza dell'aumento degli onorari del 20% per ciascuno degli eredi, come disposto dal primo Giudice. Va infatti rilevato, ai sensi dell'articolo 5 D.M. 585/1994 allora vigente, che, qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone con la “stessa posizione processuale”, il Giudice può aumentare l'onorario unico, per ogni parte, del 20% fino a un massimo di dieci. Per concludere, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione.
Presidente Manna – Relatore Papa Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2004, l'avvocato C.G. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catania, M. C., S. C. e C. C. e la compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento, in via solidale, della somma complessiva di Euro 41.800,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi per la prestazione d'opera professionale svolta in qualità di avvocato nei confronti loro e del loro dante causa S. C.. Come riportato nella sentenza qui impugnata, era accaduto che, nel 1987, S.C. avesse conferito mandato all'avv. C.G. a iniziare un'azione giudiziaria risarcitoria per i danni da lui subiti in conseguenza delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto il 21 gennaio 1987; nelle more delle trattative intraprese con il responsabile del sinistro e la (OMISSIS) s.p.a. ((OMISSIS) s.p.a.), per la composizione stragiudiziale della lite, prima che alcun giudizio venisse instaurato, S.C. era deceduto; i tre eredi C. gli avevano così conferito nuovo mandato ed egli, con atto di citazione notificato nel 1990, aveva instaurato un giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania, conclusosi in primo grado con accoglimento delle domande e condanna del responsabile del sinistro e dell'assicurazione al pagamento di Euro 125.775,94, oltre rivalutazione e interessi (più di complessivi Euro 400.000). La sentenza era stata impugnata dalla compagnia assicuratrice e, in data 4/12/2002, a seguito dell'insorgere di alcuni contrasti, gli eredi C. avevano revocato il mandato all'avvocato C.G. e, temendo il rischio di una soccombenza in appello, per intervenuto mutamento giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale con lesioni perseguibili a querela, avevano decisero di transigere la lite per la minor somma di Euro 187.000. 1.1. Costituendosi nel primo grado del presente giudizio, M., S. e C. C. chiesero in riconvenzionale di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato attore per la mancata interruzione dei termini di prescrizione del loro diritto, con conseguente sua condanna al pagamento, in loro favore, della differenza fra l'importo riscosso a seguito della transazione e quello che sarebbe stato loro liquidato in ipotesi di esito favorevole del giudizio. L'(OMISSIS) s.p.a. anch'essa costituita, contestò il vincolo di solidarietà passiva e rilevò l'eccessività dei compensi pretesi dall'attore. L'(OMISSIS) s.p.a., (poi incorporata in (OMISSIS) s.p.a.), chiamata in garanzia dall'avvocato attore, contestò la fondatezza della domanda riconvenzionale, rimarcando che alcuna colpa poteva essere addebitata al professionista e precisando altresì che in caso di soccombenza, sarebbe stata tenuta a garantirlo nei soli limiti del massimale previsto dalla polizza, nella misura di Euro 154.937,00. 2. Con sentenza n. 418 del 2010, il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda principale, determinò il compenso in favore dell'attore, per l'attività professionale svolta, in Euro 27.896,33; in accoglimento della domanda riconvenzionale, riconobbe la sussistenza della responsabilità professionale e condannò l'avv. C.G. al pagamento della somma di Euro 290.843,64, già detratto il compenso come liquidato; condannò (OMISSIS) s.p.a. in manleva dell'attore, nei limiti di Euro 154.937,07; condannò, infine, l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di M., S. e C. C., compensandole nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a. 3. Con sentenza n. 125/2018, la Corte di appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello principale dell'avv. G. e in rigetto degli appelli incidentali degli eredi C., respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da responsabilità professionale e confermò la condanna di M., S. e C. C., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 27.896,33, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di compenso professionale dell'avvocato; compensò per un quarto le spese del primo e del secondo grado fra l'appellante principale e M., S. e C. C., condannando questi ultimi al pagamento dei restanti tre quarti e infine compensò interamente le spese tra tutte le altre parti. 3.1. Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale escluse la sussistenza di responsabilità professionale perché rilevò l'inesistenza di un nesso di causalità necessaria tra la condotta inadempiente imputata all'avvocato e il danno asserito dagli appellati e rimarcò che, se anche l'avvocato avesse tempestivamente interrotto i termini di prescrizione, la sentenza sarebbe stata in ogni caso riformata per diversi motivi e sarebbe stato, perciò, liquidato un importo notevolmente inferiore non soltanto rispetto a quello riconosciuto in primo grado, ma anche a quello determinato in sede di transazione. In conseguenza di ciò, i motivi di appello incidentale proposti dalla (OMISSIS) s.p.a. furono dichiarati assorbiti. Fu invece giudicata non meritevole di accoglimento la contestazione della determinazione dei compensi sollevata rispettivamente in appello principale dall'avv. G. e in incidentale da M., S. e C. C.. 4. Avverso la sentenza n.125/2018 della Corte di appello di Catania, C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; M. e C. C. hanno resistito con controricorso e hanno proposto impugnazione incidentale affidandola a quattro motivi; (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso; tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. Non hanno svolto difese (OMISSIS) s.p.a. e S. C., a cui il ricorso è stato ritualmente notificato presso il loro procuratore domiciliatario in appello, rispettivamente in data 7/2/2019 e 11/2/2019; in particolare, nulla ha dichiarato il difensore di S. C. che ha ricevuto la notifica a mani proprie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, C.G. ha denunciato, in riferimento al n.4 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna solidale di (OMISSIS) s.p.a., così violando il disposto di cui all'articolo 112 cod. proc. civ. e il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 1.2. Con il secondo motivo, l'avvocato ha lamentato, in riferimento al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 68 del r.d.l. 27/11/1933 n.1578, come convertito in legge 22/01/1934 n.36, per non avere la Corte d'appello pronunciato condanna in solido delle parti processuali del giudizio definito transattivamente, in applicazione della solidarietà prevista dall'articolo a garanzia del pagamento del compenso professionale. 2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione, sono fondati. Secondo l'articolo 68 del r.d.l. 27/11/1933 n.1578, come convertito in legge 22/01/1934 n.36, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. Con il suo atto di appello, in applicazione del suindicato articolo, l'avv. C.G. aveva insistito nella sua domanda di condanna in solido di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in suo favore dei compensi a lui spettanti per la difesa degli eredi C., in riforma della sentenza impugnata che aveva compensato il suo credito con gli eredi C.; la Corte d'appello, tuttavia, pur avendo negato la sussistenza di un contrapposto credito risarcitorio degli eredi e aver riesaminato il quantum del compenso dovuto all'avvocato C.G., non ha pronunciato in merito alla domanda di condanna solidale della società assicuratrice quale altra parte del giudizio definito in transazione. Così statuendo, la Corte d'appello ha omesso di decidere su tutta la domanda proposta dall'attore appellante, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Diversamente non rileva la pronuncia in primo grado di condanna di (OMISSIS) s.p.a. a corrispondere agli eredi l'accantonamento di euro 20.000,00 per spese come stabilite in transazione: questa statuizione, infatti, non è conseguente alla domanda di condanna solidale ex articolo 68 della legge professionale come proposta dall'avvocato, anche in secondo grado, perché è stata resa tra gli eredi C. e (OMISSIS), sull'accordo tra loro intercorso. 2.1. Dall'accoglimento dei primi due motivi deriva logicamente l'assorbimento del terzo motivo di ricorso principale, con cui l'avv. C.G. ha censurato, in riferimento al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la statuizione sulle spese giudiziali per violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, M. e C. C. hanno lamentato, in riferimento al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'appello rilevato, come da loro censurato in appello incidentale, che il Tribunale aveva operato la liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato C.G. in applicazione della tariffa del 2004, laddove il rapporto professionale si era concluso in data 4/12/2002, prima della sua entrata in vigore, con la revoca del mandato. 3.1. Con il secondo motivo incidentale, le due eredi C. hanno denunciato, in riferimento al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dei d.m. n. 585/94 e n. 127/04 per essere stata confermata la liquidazione degli onorari dell'avv. C.G. in applicazione della tariffa in vigore alla data della decisione di primo grado invece che alla data di cessazione del mandato. 3.2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Come rilevato dalle controricorrenti, il Tribunale, pur avendo richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale e i diritti di procuratore devono essere liquidati in applicazione delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni che si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, ha operato la liquidazione degli onorari in riferimento alla tariffa del d.m. 127/04 (v. indicazione del criterio sub 2) a pag. 41 e 42), vigente al tempo della decisione ma non alla data di cessazione dell'incarico per intervenuta revoca del mandato (4/12/2002). Sul punto, devoluto in secondo grado - come riportato in sentenza - in appello incidentale, la Corte territoriale non ha pronunciato, limitandosi ad affermare che le tariffe applicate dal Giudice di primo grado erano state «quelle del d.m. 1994». Ciò precisato in fatto, per principio consolidato di questa Corte, nel caso di successione di tariffe, i diritti di procuratore sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre gli onorari dalla tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (Cass. Sez. L, n. 11814 del 21/11/1998; Sez. 2, n. 8160 del 15/06/2001; Sez. 2, n. 16197 del 18/11/2002; Sez. 1, n. 17059 del 03/08/2007). Sul punto dell'applicabilità della tariffa, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata. 4. Infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., con cui M. e C. C. hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 sia del d.m. n. 585/94 che del d.m. n. 127/04, per avere la Corte d'appello confermato la correttezza dell'aumento degli onorari in misura del 20% per ciascuno di loro eredi, come disposto dal primo Giudice. 4.1. Deve, infatti, rilevarsi che l'articolo 5 del d.m. n. 585/1994 prevedeva che qualora in una causa l'avvocato assistesse e difendesse «più persone» aventi la stessa posizione processuale, il Giudice potesse aumentare l'onorario unico, per ogni parte, del 20% fino ad un massimo di dieci. Il Tribunale aveva applicato l'aumento nei limiti prescritti, in riferimento al numero di persone difese e la Corte d'appello ha confermato la correttezza dell'operazione. In diritto, in riferimento all'articolo 5 del d.m.585/1994, questa Corte ha precisato che il quarto ed il quinto comma fornivano dei criteri matematici per la liquidazione dell'onorario, qualora l'avvocato avesse assistito e difeso una pluralità di persone con la medesima posizione processuale, da applicare sia in caso di soccombenza, sia per il cliente (Cass. Sez. 2, n. 22279 del 27/09/2013); la determinazione degli onorari di avvocato costituisce poi esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione (Sez. 2, n. 7527 del 23/05/2002; Sez. 2, n. 11583 del 22/06/2004). 5. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, M. e C. C. hanno, infine, lamentato, in relazione al n.3 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'articolo 6 sia del d.m. n. 585/94 che del d.m. n. 127/04 per essere stati erroneamente individuati i parametri applicabili in riferimento allo scaglione di valore comprensivo dell'ammontare riconosciuto in primo grado e attualizzato con gli accessori (euro 125.775,94, oltre rivalutazione e interessi) invece che dell'importo concordato in sede di transazione (euro 187.000,00). 5.1. Anche questo motivo è infondato. L'articolo 6 comma secondo del d.m. 585/94 prevedeva che, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, potesse aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risultasse manifestamente diverso da quello presunto a norma del cod. proc. civ. Questa Corte ha precisato che, in ipotesi di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione (Cass. Sez. 2, n. 1666 del 23/01/2017; Sez. 2 n. 27305 del 30/11/2020). 6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso principale è accolto limitatamente al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo; il ricorso incidentale è accolto limitatamente al primo e al secondo motivo, rigettati i restanti. In questi limiti la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda di liquidazione dei compensi - e di conseguente condanna - in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in rinvio, la Corte d'appello provvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; accoglie il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, rigettati il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.