Errori di qualificazione giuridica, la difesa paga per tutti

Non è illegittima, in quanto non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la riqualificazione giuridica del fatto da bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa in bancarotta preferenziale prefallimentare, anche quando l’imputato, tratto a giudizio nella veste di amministratore di fatto, venga condannato, all’esito della riqualificazione, come concorrente extraneus.

La Corte di Cassazione affronta la questione della legittimità della “doppia” riqualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito, che avevano mutato sia il nomen iuris della fattispecie contestata, da bancarotta distrattiva e dissipativa in preferenziale, sia il titolo soggettivo della responsabilità del reo, individuato in imputazione quale amministratore di fatto, e quindi autore principale della distrazione, ma ritenuto in sentenza concorrente estraneo, in quanto beneficiario dell'atto di disposizione commesso dall'amministratore in spregio della par condicio creditorum. Nell'escludere la violazione dell'articolo 521 c.p.p., prospettata dal ricorrente, la sentenza in commento ha valorizzato la immutata dimensione fenomenica delle condotte contestate ed accertate (consistite nella cessione di beni della società fallita, ricevendo in compensazione il controvalore di crediti vantati dal cessionario), ed ha escluso un effettivo nocumento per la difesa, attesa la sostanziale prevedibilità della rinnovata qualificazione giuridica. La Corte evoca, al riguardo, una serie di precedenti giurisprudenziali, che avevano rimarcato, per un verso, la possibile sovrapponibilità, sul piano oggettivo, del nucleo storico-fattuale delle fattispecie di bancarotta preferenziale e fraudolenta per distrazione (Cass. pen., sez. V, 30.1.2023, n. 9347; Id., sez. V, 5.12.2019, n. 19365, nonché Cass. pen., sez. un., 28.10.2010, n. 1235) e, per altro verso, la fungibilità della veste di autore principale o di concorrente estraneo attribuita all'imputato (Cass. pen., sez. V, 22.12.2024, n. 18770; Id., sez. V, 9.12.2009, n. 4117; Id., sez. V, 19.2.2003, n. 13595). La decisione si pone nel solco, oramai ben delineato e apparentemente irreversibile, della giurisprudenza di legittimità, granitica nel consentire - nelle fasi di merito, tanto nel corso del giudizio primo grado quanto in sede di impugnazione - il mutamento di qualificazione giuridica, purché nel capo di accusa risultino già descritte circostanze idonee a porre l'imputato in condizioni di interloquire adeguatamente sul “nuovo” fatto, poi cristallizzato in sentenza. In tale prospettiva, spetta al giudice - chiamato a pronunciarsi sulla violazione dell'articolo 521 c.p.p. - un penetrante sindacato in ordine all'effettiva compromissione delle facoltà difensive, appurandone la ricollegabilità alla modifica del nomen iuris e alla correlativa, spesso ineludibile, rimodulazione dei tratti del fatto storico dedotto in rubrica. La proclamata necessità di un approccio casistico, focalizzato sulle peculiarità della singola fattispecie processuale, stride, tuttavia, con la tralaticia reiterazione del principio, sovente non sorretta dalla disamina delle ragioni di effettivo pregiudizio per l'imputato. Eppure, il mutamento in itinere dei termini fattuali e giuridici dell'editto accusatorio rischia di lasciare la difesa del tutto sguarnita, ad esempio per la sopravvenuta impossibilità di addurre nuove fonti di prova a discarico oppure di valutare l'accesso ai riti alternativi. Così, nel caso in commento, l'originaria definizione giuridica del fatto quale bancarotta distrattiva, poi rivelatasi erronea, ha inciso, verosimilmente, sulla indicazione delle prove a discarico ovvero sulla opzione per un rito alternativo in luogo del giudizio dibattimentale. La verifica, ex post, del pregiudizio sofferto dall'imputato - oltre ai segnalati profili di indubbia aleatorietà - finisce per spostare sul difensore il gravoso onere di prevedere sviluppi procedimentali che, in realtà, dipendono dalla discrezionalità del pubblico ministero e del giudice, con il risultato di trasferire sull'imputato, per intero, le conseguenze negative dell'originario errore di qualificazione giuridica: è quanto accaduto nel caso in commento, caratterizzato dal doppio errore commesso nel contestare, in luogo della bancarotta preferenziale, quella fraudolenta per distrazione, ed in luogo del ruolo di concorrente estraneo, quello di autore proprio. Sul tema, un cenno meritano, infine, le recenti innovazioni che hanno riguardato gli articolo 423 comma 1-bis e 554-bis, comma 6, c.p.p., i quali – rispettivamente, in fase di udienza preliminare e predibattimentale – esigono dall'organo giurisdizionale un vaglio “preventivo” in ordine alla corrispondenza, fattuale e giuridica, tra l'imputazione e le risultanze investigative, prevedendo, altresì, un meccanismo volto ad attuare, anche con la declaratoria di nullità dell'atto di esercizio dell'azione penale, il necessario adeguamento correttivo. Le nuove disposizioni – nell'ottica precipua di assicurare la piena estrinsecazione del diritto di difesa, in specie nella scelta dei riti alternativi – fanno dubitare della persistente attualità del consolidato orientamento sfociato nella pronuncia in commento.

Presidente Scarlini - Relatore Guardiano   In fatto e in diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 1.3.2023, aveva condannato Ca.Lu., alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta preferenziale prefallimetare, contestati ai capi A3) e B2) dell'imputazione, così diversamente qualificate dal giudice di primo grado le originarie contestazioni di bancarotta per distrazione (capo A3) e per dissipazione (capo B2) Nei capi per i quali è intervenuta condanna, in particolare, è contestata la cessione, dalla MVS Srl in liquidazione (da ora in avanti MVS ), dichiarata fallita il 18.5.2017, alla ditta Servizi Packaging Sas di Ca.Lu. E C (società riconducibile al medesimo ricorrente Ca.Lu.), di macchine operatrici aziendali, intervenuta nell'aprile del 2016 (capo A3), nonché, il 31.1.2017, di ulteriori beni aziendali, oggetto di noleggio, elencati nel contratto stipulato in pari data, senza che, in entrambi i casi, la WMVS ricevesse alcun corrispettivo dalla ditta cessionaria, essendo stata operata una (parziale) compensazione con il credito da quest'ultima vantato nei confronti della società fallita. Il ricorrente, al quale in origine era stata contestata la qualità di amministratore di fatto della MVS , è stato invece ritenuto responsabile - già in primo grado - dei reati in precedenza indicati, quale concorrente extraneus di Gu.Ce., amministratore di diritto e, successivamente, di fatto della WMVS . 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi di ricorso, con cui lamenta: 1) violazione di legge processuale, in relazione all'articolo 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità a titolo di concorrente extraneus ex articolo 110 cod. pen., a fronte di una originaria contestazione della carica di amministratore di fatto della società fallita e per fatti distrattivi poi riqualificati come bancarotta preferenziale; 2) violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta preferenziale, di cui ai capi A3) e B2), nonché omessa motivazione circa le ragioni della ritenuta insolvenza all'anno 2016 e delle ritenute condotte di istigazione, determinazione e ausilio, che avrebbero dovuto essere realizzate dal concorrente estraneo al delitto richiamato dalla fattispecie; 3) violazione di legge in relazione all'articolo 43, c.p., con riferimento alla ritenuta sufficienza della sola consapevolezza in capo al concorrente dell'agevolazione della posizione creditoria nel delitto di concorso in bancarotta preferenziale, di cui ai richiamati capi d'imputazione. 3. Con requisitoria scritta del 28.2.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Simonetta Ciccarelli, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 19.3.2025, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Ca.Lu., avv. Corrado Limentani, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 4. Premesso che nel caso in esame le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019), il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Inammissibile, in particolare, appare il primo motivo di ricorso, per essere manifestamente infondato. Da tempo, invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, anche nella sua espressione più autorevole, ha delineato il perimetro di operatività della violazione del principio di cui all'articolo 521, c.p.p., in termini sufficientemente chiari. Si è, così, affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'articolo 521, c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'articolo III, secondo comma, Cost., e dell'articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438). Di particolare interesse è quanto affermato in altri condivisibili arresti, secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'articolo III, comma secondo, Cost., integrato dall'articolo 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga a sorpresa e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'articolo 521 cod. proc., rilevato pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941). Presupposto indefettibile della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, dunque, è che il fatto storico ritenuto dal giudice risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013, Rv. 258975). Va poi rilevato, quanto ai rapporti tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale, che, con costante orientamento (cfr. Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Rv. 255230; Sez. 5, n. 19365 del 05/12/2019, Rv. 279106), la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come possa presentarsi, in concreto, una non sostanziale immutazione del tema accusatorio, nel passaggio dalla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione a quella, meno grave, di bancarotta preferenziale, ove il più può contenere il meno , e ove, pur con le opportune cautele che devono contrassegnare l'accertamento dell'elemento psicologico diverso che caratterizza ciascuna delle due fattispecie, può non determinarsi alcuna sostanziale lesione dei diritti difensivi se il contraddittorio si sia svolto, in maniera esplicita e chiara, anche sullo specifico tema qualificante e specializzante della figura di reato meno grave, poi addebitato. Infatti, è indubbio che la fattispecie di bancarotta per distrazione rimanga integrata da un atto dì sottrazione di risorse dal patrimonio della società, atto che, in sé, quando in ipotesi posto in essere in una situazione di dissesto conclamato, rappresenta un genus, rispetto a quello dispositivo in favore di un creditore della società, costituente una species del primo, quantomeno dal punto di vista oggettivo, a nulla rilevando, in senso contrario (vale a dire per negare la rilevanza della sostanziale coincidenza delle fattispecie), il diverso oggetto giuridico della rispettiva tutela, non ritenuto decisivo dalle Sezioni unite, neppure ai fini dell'accertamento del rapporto dì specialità fra due norme (cfr. Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Rv. 248865). Applicando tali principi alle fattispecie in esame, non appare revocabile in dubbio che difetti proprio la trasformazione radicale della fattispecie concreta, che nei suoi elementi essenziali è rimasta identica, posto che le operazioni societarie ricondotte al paradigma normativo della bancarotta preferenziale, indicate nei capì A3) e B2), originariamente contestate come distrattive e dissipative, sono rimaste inalterate nella loro dimensione fenomenica, in quanto il giudice di primo grado, una volta accertatane la sussistenza, si è limitato a ritenerle di natura preferenziale, piuttosto che di natura distrattiva e dissipativa, addebitandole al Ca.Lu., non in qualità di amministratore di fatto della società fallita, ma nella qualità di amministratore della società beneficiaria dei beni ceduti dalla fallita, dunque di concorrente esterno nel reato proprio consumato dal Gu.Ce. Al riguardo la corte di appello ha osservato come nel corso del giudizio di primo grado si sia proceduto all'accertamento dei fatti nel contraddittorio tra le parti, all'esito del quale è emerso lo stato di dissesto della società fallita, il mancato pagamento di alcun corrispettivo da parte della Servizi Packaging Sas di Ca.Lu. E C per i beni ricevuti dalla società fallita, in ragione della presenza di crediti da opporre in compensazione alla cedente, e la stessa posizione dell'imputato, di cui è stata esclusa, come si è già detto, la qualità di amministratore di fatto della MVS , pur essendo egli dotato di un ruolo operativo all'interno di quest'ultima, risultando, al tempo stesso, socio e amministratore unico della Servizi Packaging Sas di Ca.Lu. E C , come, del resto, evidenziato dalla stessa difesa nell'atto di appello (cfr. pp. 2-10; 13-14 della sentenza oggetto di ricorso). Né va taciuto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, l'esistenza di un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'articolo 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto può certamente aver concorso come extraneus nel delitto di bancarotta (cfr. Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Rv. 264073). Il ricorrente ritiene non pertinente il richiamo operato dalla corte territoriale a tale orientamento, sul presupposto che esso non sia applicabile al caso in esame, poiché non è stata ritenuta sussistente la condotta distrattiva (e dissipativa) originariamente contestata, ma un fatto completamente diverso, oltre che nella posizione soggettiva del Ca.Lu., nella condotta materiale di concorso dell'extraneus nel delitto, ora, di bancarotta preferenziale . Si tratta, ad avviso del Collegio, di un rilievo manifestamente infondato, posto che il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità va inteso nel senso che, una volta rimasta immutata la sostanza dell'accusa mossa all'imputato, è ben possibile che il soggetto che non risulti essere amministratore di fatto abbia concorso come extraneus nel delitto di bancarotta, sicché non vi sono ragioni per cui tale principio non debba valere non solo nel caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma anche in quello di bancarotta preferenziale, una volta che, come nella fattispecie che ci occupa, non sia intervenuta alcuna immutazione del fatto storico originariamente contestato al prevenuto, ma solo la sua diversa qualificazione in termini di bancarotta preferenziale. Né la diversa qualificazione giuridica di cui si discute costituisce un epilogo decisorio giuridicamente imprevedibile, tale da ledere il concreto esercizio del diritto di difesa tecnica dell'imputato, posto che, come si è detto, da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte aveva evidenziato la possibilità di una non sostanziale immutazione del tema accusatorio nel passaggio dalla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione a quella, meno grave, di bancarotta preferenziale, e la non configurabilità della violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, nel caso in cui sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta, anziché quale amministratore di fatto, qualora, come si è rilevato, rimanga immutata l'azione delittuosa ascritta al colpevole. 6. Manifestamente infondati devono ritenersi anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali l'imputato, dopo una riflessione sulla natura del reato di bancarotta preferenziale, sostiene la tesi che, pur essendo configurabile, in astratto, il concorso del debitore nel delitto di bancarotta preferenziale nella misura in cui lo stesso fornisca al debitore fallendo un contributo causale determinante rispetto alla violazione della par condicio, tale contributo non è integrato dalla condotta del creditore, che, come il Ca.Lu., si sia limitato a ricevere il pagamento dovuto, essendo necessarie, piuttosto, forme di istigazione, determinazione o ausilio dell'attività illecita dell'intraneus ovvero una sollecitazione di pagamento sproporzionata rispetto al comune sentire, del tutto assenti in capo al ricorrente, il quale si è limitato a esercitare (peraltro in maniera parziale) il suo diritto di credito, allo scopo di salvaguardare l'attività della società di cui era amministratore e dei creditori di quest'ultima, sicché, a tutto voler concedere, al ricorrente sarebbe imputabile una semplice connivenza, non punibile, con l'amministratore di diritto della fallita. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una conclusione del tutto fuori fuoco, perché non conforme agli approdi cui è pervenuta nel tempo la giurisprudenza di legittimità, i cui tratti salienti vanno brevemente richiamati. Come è stato osservato, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti de quibus e non già di qualsiasi altro credito (cfr. Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Rv. 260221). Concorre, pertanto, nel reato di bancarotta preferenziale il creditore che, consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta di soci dell'impresa poi dichiarata fallita, i quali, in un momento successivo alla manifestazione dei segnali di decozione, avevano anticipato delle somme di denaro necessarie per consentire all'ente il compimento di un'operazione economica e ne avevano poi ottenuto l'immediata restituzione: cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262190). Con particolare riferimento al tema dei rapporti tra bancarotta preferenziale prefallimentare e compensazione, si osserva che, in astratto, essa non integri in modo automatico una condotta penalmente rilevante, tenuto conto che l'articolo 56, L. Fall., riconosce il diritto del creditore di compensare i propri debiti verso il fallito con i crediti dì cui quest'ultimo è portatore nei suoi confronti. Con orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, si è, tuttavia, evidenziato che, in tema di bancarotta preferenziale, la compensazione volontaria, pur consentita dagli articolo 1252 cod. civ. e 56 legge Fall., può integrare il delitto di cui all'articolo 216, comma 3, legge Fall, nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri (cfr. Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526; Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Rv. 244498). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, si è, poi, chiarito, con orientamento del pari conforme, che, in tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell 'intraneus , con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262905; Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481), in linea, peraltro, con il consolidato orientamento, secondo cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' intraneus , con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). Se la conoscenza specifica dello stato di dissesto della società da parte dell 'extraneus non è strutturalmente riconducibile alla componente soggettiva del concorso di persone nel reato commesso dal fallito, appare evidente che essa assume comunque rilievo, sotto il profilo probatorio, quale apprezzabile indice della volontà condivisa tra intraneus ed extraneus, di privilegiare un creditore in danno degli altri. Ciò posto, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, evidenziando, da un lato, la presenza di altri creditori della fallita, di cui almeno uno privilegiato, perché assistito da pegno, la società Manifattura Cartaria Pa.Pa. Srl (di seguito MAN. CART. ), gestita da Pa.Pa., moglie dell'imputato, creditori la cui presenza non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente; dall'altro, la consapevolezza da parte del Ca.Lu. della situazione di dissesto in cui la società fallita versava nel momento in cui vennero concluse le operazioni commerciali di natura preferenziale di cui si è già detto. La conoscenza da parte del Ca.Lu. della presenza di creditori della società fallita e dello stato di dissesto della MAEV è stata desunta dai giudici di merito alla luce di una valutazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria delle risultanze processuali, che, in quanto tale, non può essere rimessa in discussione in questa sede. Decisiva è la circostanza, ben evidenziata da entrambi i giudici di merito, che la figura dell'imputato è stata strettamente intrecciata con quella del Gu.Ce., sin dal momento in cui la MVS , rimasta priva di beni aziendali e di personale sino all'aprile del 2014, aveva stipulato un contratto d'affitto di azienda con la MAN. CART. , amministrata, come si ricorderà, dalla moglie del ricorrente, nell'ambito dell'operazione di concordato preventivo avviata da quest'ultima società, e il Ca.Lu., a fronte dell'incompetenza imprenditoriale del Gu.Ce. , a mezzo della sua società Servizi Packaging , che in origine condivideva con la MAN. CART. i locali produttivi in forza di un contratto di locazione, si era assunto il compito di svolgere attività di consulenza e di supporto in favore della MVS , impegnandosi anche a gestire il personale della MAN. CART. , che doveva essere riassunto in virtù del contratto di affitto d'azienda. Come emerso dall'istruttoria dibattimentale, nel rapporto instaurato con il Gu.Ce., il Ca.Lu. era stabilmente coinvolto nella vita produttiva della MVS , in quanto responsabile dell'evasione degli ordini e referente nei rapporti con i clienti, pur non partecipando alle scelte strategiche funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale, e in ragione di tale rapporto egli, come dichiarato dallo stesso imputato, con affermazione non contestata, era pienamente consapevole del fatto che la difficile situazione produttiva e l'assenza di una rete commerciale avrebbero avuto conseguenze , ovviamente negative, sull'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei creditori, a partire dalla Servizi Packaging , tanto che una volta entrata in crisi, la MVS aveva cessato di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, alcuni dei quali si erano insinuati al passivo fallimentare (cfr. pp. 4-5 della sentenza di secondo grado). In questo contesto, appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il Ca.Lu. non fosse a conoscenza anche degli ulteriori passi effettuati dal Gu.Ce., nel tentativo di rimediare all'incombente dissesto: l'acquisto dell'azienda della MAN. CART. , in tempi più ristretti rispetto a quanto previsto nel concordato preventivo; la scorporazione degli acquisiti beni aziendali di maggior valore, per essere venduti a terzi; la costituzione di un pegno sui restanti beni in favore della MAN. CART. , a garanzia del pagamento dei canoni d'affitto precedenti all'acquisto dell'azienda e di parte del corrispettivo della cessione; la vendita della macchina tubolatrice e della taglia fogli alla Servizi Packaging (condotta originariamente contestata come distrattiva), seguita dalla stipula, sempre con quest'ultima, società, di un contratto di noleggio dei restanti beni aziendali (condotta originariamente contestata come dissipativa). Per converso, appare dotato di intrinseca coerenza logica l'assunto dei giudici di merito, secondo cui, proprio alla luce della conoscenza del reale stato economico della società e dell'esistenza di crediti privilegiati, il cui soddisfacimento avrebbe compromesso le sue ragioni creditorie, il Ca.Lu. si sia attivato per ottenere, facendo ricorso allo schema negoziale della compensazione, il pagamento, sia pure parziale, dei suoi crediti, a detrimento degli altri creditori. Appaiono, pertanto, manifestamente infondati i rilievi articolati dal ricorrente in particolare con il terzo motivo di ricorso, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in rapporto ai due elementi che lo stesso ricorrente, richiamando alcuni dei medesimi arresti della giurisprudenza di legittimità in precedenza citati, considera indefettibili del dolo dell'extraneus la volontà della condotta e la consapevolezza o la rappresentazione del fatto illecito, comprensiva della preferenza accordata dal Gu.Ce. al Ca.Lu., rispetto agli altri creditori. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.