Nuove indicazioni operative sull’applicazione dei diritti di copia nel processo civile e penale dalla Corte d’Appello di Milano

La Corte meneghina, con nota di servizio n. 35/2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dei diritti di copia nel processo civile e penale a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

La principale innovazione riguarda la semplificazione e la forfettizzazione dei corrispettivi dovuti per il rilascio di copie digitali, in attuazione dell’articolo 1, comma 815, lettera a), che modifica l’articolo 269 del d.P.R. n. 115/2002. A partire dal 1° gennaio 2025, «per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato n. 8 del presente Testo Unico». Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 269, «il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi». Al contempo, le circolari ministeriali n. 47858.U/2025 e n. 92153.U/2025 hanno chiarito che la disciplina transitoria - che equiparava i costi delle copie elettroniche nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee in base al numero di pagine - è ormai superata per incompatibilità con la normativa attuale. Restano invece in vigore la maggiorazione del 50% per i diritti di copia previsti dagli allegati 6 (copie semplici) e 7 (copie autentiche) fino all’emanazione del regolamento ex articolo 40 d.P.R. 115/2002. Indicazioni operative e disciplina transitoria In attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero della Giustizia, e al fine di garantire uniformità operativa nelle cancellerie, la Corte d’Appello di Milano ha fornito le seguenti indicazioni. Le copie semplici senza certificazione, estratte direttamente dai fascicoli informatici, non sono soggette ad alcun diritto, ai sensi dell’articolo 269, comma 1-bis. Se la copia semplice è richiesta alla cancelleria e rilasciata in formato digitale si applicano, sia nel processo civile sia nel processo penale, i diritti forfettari di cui all’allegato 8, pari a 8 euro per l’invio telematico e a 25 euro in caso di rilascio su supporto fisico. Se la copia semplice viene rilasciata in formato cartaceo, si applicano i diritti di cui all’allegato 6, con maggiorazione del 50%. Le copie autentiche rilasciate su supporto cartaceo sono soggette ai diritti previsti dall’allegato 7, anch’essi aumentati del 50%. Se la copia autentica è digitale, il diritti di copia autentica sono calcolati in base al numero di pagine. Nei procedimenti penali, la trasmissione di duplicati o copie informatiche da parte delle cancellerie è soggetta al diritto forfettario dell’allegato 8. Restano ferme ulteriori disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, tra cui la triplicazione dei diritti in caso di rilascio urgente entro due giorni (articolo 270), la riduzione della metà dei diritti nei procedimenti davanti al giudice di pace (articolo 271), e l’aggiornamento triennale degli importi secondo l’indice ISTAT (articolo 274).