La Cassazione annulla la confisca facoltativa dei beni utilizzati per la commissione del reato

Esemplare sentenza della Corte di Cassazione in tema di confisca discrezionale dei beni utilizzati per la commissione di un delitto, perché esige una doppia verifica: la diagnosi dello stretto nesso strumentale tra la res e il reato e la prognosi di probabile utilizzabilità del bene per la commissione di future violazioni di legge.

La confisca discrezionale dei beni utilizzati per la commissione del reato Com'è noto, a norma dell'articolo 240, comma primo, c.p., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Si tratta di un'ipotesi di confisca discrezionale, la cui valutazione, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, correttamente esige due verifiche da parte del giudice che intenda disporla: la necessità di uno stretto nesso strumentale tra la res e il reato e la prognosi di probabile utilizzabilità della res per la commissione di futuri reati. La prima necessaria verifica: la diagnosi dello stretto nesso strumentale tra la res e il reato La prima necessaria verifica consiste in un accertamento diagnostico (ovvero rivolto al passato) costituito dalla verifica del nesso di strumentalità tra la res e il delitto, nel senso che la prima deve essere stata utilizzata effettivamente per la commissione del secondo, senza che sia necessario, secondo quanto è comunemente affermato in giurisprudenza, una relazione di indispensabilità rispetto alla concreta realizzazione del reato, ovvero senza che sia necessario accertare che, in assenza di essa, il fatto di rilevanza penale non sarebbe stato commesso (così Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021; Sez. 4, n. 33872 del 28/10/2020; Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993). La giurisprudenza mostra sul punto una particolare sensibilità, non ritenendo sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca discrezionale con la semplice affermazione che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della misura reale, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01). Infatti, la confisca discrezionale delle cose servite o destinate a commettere il reato deve ritenersi legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la res e il reato, che è configurabile quando la prima è collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023; in termini Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013,; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003). La seconda necessaria verifica: la prognosi di probabile utilizzabilità della res per la commissione di futuri reati La seconda verifica, invece, consiste in un accertamento prognostico, cioè rivolto al futuro e correlato alla natura cautelare della misura, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (così Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017); accertamento che deve avere ad oggetto la probabile utilizzabilità della res per la commissione della futura violazione della legge penale, in quanto essa, ove lasciata nella disponibilità del condannato, possa costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati (così Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, dep. 2004) o, comunque, per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 01). Ciò in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale cui la misura ablativa è strumentale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (così Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, che in applicazione di tali principi ha annullato l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata; in termini Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004). La fattispecie concreta Nel caso di specie, le due sentenze hanno riscontrato il rapporto di strumentalità tra il motociclo e il furto, nel senso che il primo era stato utilizzato, secondo la non illogica valutazione compiuta dai giudici di merito, per la commissione del secondo. Inoltre, la sentenza di appello, integrando la motivazione della pronuncia di primo grado, ha ritenuto che fosse possibile una nuova utilizzazione del motociclo nel caso della commissione di reati analoghi. La Corte di Cassazione, tuttavia, rimprovera al giudice di merito di aver omesso di motivare in ordine alla futura commissione di reati da parte dell'imputato, indicando i concreti elementi a partire dai quali doveva ritenersi probabile l'eventuale recidiva e, nell'ambito di essa, l'illecito utilizzo del veicolo sequestrato da parte dello stesso imputato o di terzi soggetti; così come in relazione alla eventuale utilizzazione illecita del casco è stato omesso dalla Corte territoriale qualunque riferimento. Di conseguenza, la sentenza ravvisa il denunciato vizio motivazionale, atteso che la statuizione di confisca non è stata fondata su un giudizio di concreta probabilità di utilizzo criminoso formulata a partire da specifici elementi di fatto, quanto su una mera possibilità di esso. In conclusione, e alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello.

Presidente Pistorelli – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 28 febbraio 2024, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui Na.Sa. era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e di 600,00 Euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con la recidiva, del delitto previsto dagli articolo 624,625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava del motociclo Honda SH 150 tg (OMISSIS) sottraendolo dal luogo ove era parcheggiato dopo aver rotto il bloccasterzo, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza su cose esposte alla pubblica fede; fatto commesso, con la recidiva specifica, in P il 22 novembre 2023. Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale ha anche confermato la statuizione con cui il primo Giudice aveva disposto, ai sensi dell'articolo 240 cod. pen., la confisca e la vendita del casco e del ciclomotore in sequestro di proprietà di Na.Sa., in quanto utilizzati per commettere il reato, atteso che l'imputato era arrivato con tale mezzo sul locus commissi delicti. In particolare, rispondendo alla richiesta con cui la Difesa dell'imputato aveva chiesto la revoca della confisca e la restituzione dei beni in sequestro, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza, evidenziando come essa fosse priva di argomentazioni a sostegno. Inoltre, ha evidenziato che i beni confiscati erano stati destinati alla commissione del furto, sicché doveva ritenersi attuale, in ragione di tale rapporto di strumentalità, il pericolo che potessero essere utilizzati per commettere reati analoghi. 2. Na.Sa. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giampiero Santoro, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 240 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla asserita sussistenza dei presupposti per la confisca. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il rigetto dell'istanza di revoca della misura, motivato con la possibilità che il veicolo, quale bene strumentale alla condotta di reato, possa in futuro essere utilizzato per commettere reati analoghi, non sarebbe stato adeguatamente motivato quanto al concreto pericolo che Na.Sa. possa avvalersi del bene per reiterare condotte dello stesso tipo di quella per cui si procede. Né, rispetto al casco, sarebbe stata prospettata alcuna ragione a sostegno del provvedimento ablativo. Di fatto, la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione sulla confisca sulla scorta del mero utilizzo dei beni in occasione della commissione del reato di furto, operando una sorta di automatismo evidentemente estraneo all'istituto in parola. 3. In data 8 maggio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Ai sensi dell'articolo 240, comma primo, cod. pen., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca facoltativa affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della misura reale, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01). Infatti, la confisca facoltativa delle cose servite o destinate a commettere il reato deve ritenersi legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la res e il reato, che è configurabile quando la prima è collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 - 01; in termini Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111 - 01; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001 - 01; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881 - 01; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496 - 01; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973 - 01; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687 -01). 2.1. Pertanto, la confisca facoltativa dei beni utilizzati per la commissione di un delitto implica due tipi di verifica da parte del giudice che intenda disporla. La prima consiste in un accertamento diagnostico (ovvero rivolto al passato) costituito dalla verifica del nesso di strumentalità tra la res e il delitto, nel senso che la prima deve essere stata utilizzata effettivamente per la commissione del secondo, senza che sia necessario, secondo quanto è comunemente affermato in giurisprudenza, una relazione di indispensabilità rispetto alla concreta realizzazione del reato, ovvero senza che sia necessario accertare che, in assenza di essa, il fatto di rilevanza penale non sarebbe stato commesso (così Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01; Sez. 4, n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919 - 01; Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012, Coman, Rv. 252526 - 01; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv. 241304 - 01; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591 - 01; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836 - 01). La seconda verifica, invece, consiste in un duplice accertamento prognostico, correlato alla natura cautelare della misura, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (così Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01); accertamento che deve avere ad oggetto la probabile utilizzabilità della res per la commissione della futura violazione della legge penale, in quanto essa, ove lasciata nella disponibilità del condannato, possa costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati (così Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, dep. 2004, Luyderer, Rv. 227864 - 01) o, comunque, per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 -01). Ciò in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale cui la misura ablativa è strumentale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (così Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546 - 01, che in applicazione di tali principi ha annullato l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata; in termini Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886 - 01). 3. Nel caso di specie, le due sentenze hanno riscontrato il rapporto di strumentalità tra il motociclo e il furto, nel senso che il primo era stato utilizzato, secondo la non illogica valutazione compiuta dai Giudici di merito, per la commissione del secondo. Inoltre, la sentenza di appello, integrando la motivazione della pronuncia di primo grado, ha ritenuto che fosse possibile una nuova utilizzazione del motociclo nel caso della commissione di reati analoghi. E, tuttavia, essa ha omesso di motivare in ordine alla futura commissione di reati da parte dell'imputato, indicando i concreti elementi a partire dai quali doveva ritenersi probabile l'eventuale recidiva e, nell'ambito di essa, l'illecito utilizzo del veicolo sequestrato da parte dello stesso imputato o di terzi soggetti; così come in relazione alla eventuale utilizzazione illecita del casco è stato omesso dalla Corte territoriale qualunque riferimento. Ciò che, pertanto, impone di ravvisare il denunciato vizio motivazionale, atteso che la statuizione di confisca non è stata fondata su un giudizio di concreta probabilità di utilizzo criminoso formulata a partire da specifici elementi di fatto, quanto su una mera possibilità di esso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.