Lo Stato membro che rifiuta di eseguire un mandato d'arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato emittente è tenuto a ordinarne l'esecuzione sul proprio territorio, in un'ottica di contrasto all'impunità del condannato e suo conseguente reinserimento sociale a pena scontata.
Due cittadini, uno rumeno e uno belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati destinatari di mandati d'arresto europei (MAE) emessi rispettivamente dalle autorità rumene e greche, ma i giudici d'appello belgi ne hanno rifiutato l'esecuzione, ritenendo che, per le peggiori condizioni detentive nei Paesi richiedenti, la consegna dei ricercati avrebbe potuto comportare una violazione dei loro diritti fondamentali e, conformemente all'articolo 698 c.p.p., nonché ai principi affermati dalla Corte di giustizia UE, l'esecuzione del MAE deve essere rifiutata in presenza di un rischio reale e concreto di trattamenti inumani o degradanti o di altra violazione dei diritti fondamentali della persona. La Corte di cassazione belga ha richiesto alla Corte di giustizia UE l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI e, in particolare, se, per evitare l'impunità della persona condannata, l'autorità giudiziaria abbia la facoltà o l'obbligo di ordinare l'esecuzione della pena inflitta sul proprio territorio. Nelle conclusioni, l'avvocato generale Athanasios Rantos ha affermato che, qualora il rifiuto di esecuzione sia motivato dalla presenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali e l'interessato sia cittadino o residente nello Stato destinatario del MAE, quest'ultimo è tenuto a disporre l'esecuzione della pena. Gli Stati membri sono, infatti, chiamati ad eseguire ogni MAE, salvo i motivi espressamente previsti dalla decisione quadro; tuttavia, l'esistenza di un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali costituisce, sulla base della giurisprudenza unionale, un nuovo motivo di rifiuto obbligatorio che si aggiunge a quelli già previsti. La decisione quadro 2002/584/GAI disciplina anche motivi facoltativi di rifiuto del MAE, tra i quali la circostanza che la persona ricercata sia cittadino, residente o domiciliato nello Stato di esecuzione, ma a condizione che quest'ultimo si impegni a eseguire la pena. Qualora ne ricorrano i presupposti, tale motivo facoltativo deve essere applicato in via complementare e lo Stato destinatario del MAE deve disporne l'esecuzione sul proprio territorio. In caso contrario, il soggetto condannato potrebbe rimanere impunito, con conseguente frustrazione delle finalità proprie del meccanismo del MAE, che mira a contrastare l'impunità e favorire il reinserimento sociale del condannato a pena scontata. Inoltre, a parere dell'avvocato generale, il carattere facoltativo del motivo di rifiuto deve trasformarsi in obbligo laddove sussistano le sue condizioni di applicazione e sia rispettata la procedura stabilita dalla decisione quadro 2008/909/GAI. Per approfondire: curia.europa.eu. Fonte: IUS/UE e Internazionale