La celebrità della persona può legittimare la registrazione del suo nome come marchio, a condizione che non si traggano vantaggi indebiti dalla notorietà di un segno già esistente né si arrechi a quest’ultimo un pregiudizio sul mercato.
Elettra Lamborghini può registrare il proprio nome e cognome come marchio solo dopo aver verificato che tale registrazione non danneggi i diritti della celebre casa automobilistica Lamborghini, appartenente alla sua famiglia. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza in esame, ha annullato la decisione della Commissione dei Ricorsi che, ad aprile scorso, aveva confermato il rigetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dell'opposizione di Lamborghini Spa contro il marchio “Elettra Lamborghini”. Il ricorso in Cassazione mira a sostenere che non è stato valutato correttamente il rischio che un marchio già noto possa subire danni dalla registrazione di un altro marchio simile, né il rischio che quest'ultimo possa beneficiare indebitamente della notorietà del marchio preesistente. La Commissione dei Ricorsi, in linea con quanto stabilito dall'Ufficio, riteneva che la notorietà del nome della richiedente costituisse un motivo valido ai fini della limitazione dell'ambito della tutela riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza, attribuendo rilievo al fatto che il marchio richiesto corrispondesse al nome e cognome della richiedente. Tuttavia, secondo la Cassazione, ciò non basta per escludere la necessità di un esame accurato degli eventuali effetti negativi sull'affidabilità agli occhi del consumatore medio del marchio automobilistico “rinomato”, né dell'indebito vantaggio derivante dalla registrazione di un marchio assimilabile a uno notorio sul mercato: l'assenza di rischi di confusione tra i marchi, infatti, non può essere semplicemente presunta sulla base della differenza tra i settori merceologici. La Cassazione, quindi, annulla la decisione della Commissione, per aver applicato solo l'articolo 8 del Codice della Proprietà Industriale, che consente la registrazione del nome di persona in ambito artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ma non disciplina, diversamente dall'articolo 12 del medesimo Codice, i casi di conflitto con marchi già registrati.
Presidente Scoditti – Relatore Catallozzi Rilevato che: Con sentenza non definitiva 1844/2020, il Tribunale di Vicenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra B.A.C. e G.A.. Con sentenza 1459/2023, a seguito di ctu ed acquisizione documentale, il Tribunale statuiva l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore M. con residenza della stessa presso la madre B.A.C., genitore collocatario, emettendo le statuizioni per la figlia e disponendo, tra l'altro, che l'ex marito versasse alla controparte, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT. La Corte territoriale accoglieva l'appello del G.A., circa l'assegno divorzile, osservando che: il matrimonio era durato circa 18 anni (2000-2018) e dopo circa 13 anni era nata la figlia M.; durante la convivenza (prima e dopo la maternità), l'ex moglie aveva avuto la possibilità di svolgere prestazioni varie come architetto; la separazione consensuale nel 2018 (avvenuta quando la figlia aveva 5 anni) aveva comportato a carico dell'ex marito un contributo al mantenimento della B.A.C. (all'epoca dell'età di 50 anni) di € 600,00 al mese; detta disciplina era stata confermata anche nella fase presidenziale del divorzio; non era contestato che l'ex moglie avesse osservato il preciso dovere di contribuzione nella famiglia stabilito dalla legge per entrambi i coniugi ai sensi dell'articolo 143 c.c., in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e/o domestico; quindi, ogni esborso/onere sostenuto dalla coppia era stato chiara espressione dei reciproci oneri di collaborazione, solidarietà, assistenza morale e materiale sanciti dalla norma citata, con esclusione di ripetibilità; dalla ctu contabile espletata in primo grado era emerso che l'ex moglie possedeva un patrimonio immobiliare e mobiliare personale tutt'altro che trascurabile (ammontante a € 241.260,03), per cui non sussistevano i requisiti per stabilire a suo favore un riconoscimento assistenziale; l'appellata era titolare di beni immobili, dal valore complessivo € 344.825,00, e di liquidità per € 33.125,43 come desumibile dalla ctu, ed era dunque obiettivamente in grado di soddisfare le sue esigenze di vita (incluso il pagamento del mutuo per l'abitazione che era ampiamente “coperto” dal canone derivante dalla locazione dell'immobile di (OMISSIS) -PD donatole dal G.A.), non essendo emersi elementi di chiaro e sicuro segno contrario; inoltre, la B.A.C. era laureata con una professionalità tecnica specifica nel settore della progettazione/direzione lavori e dell'arredamento (avendo anche scritto articoli su una rivista del settore) senz'altro “spendibile”, grazie al bagaglio di variegate esperienze e conoscenze maturate durante il matrimonio, anche grazie all'articolata posizione imprenditoriale rivestita dall'ex marito; tredici anni di matrimonio senza prole (2000-2013), trascorsi beneficiando pacificamente di aiuti a livello domestico e di un tenore di vita agiato, apparivano tutt'altro che incompatibili con la facoltà di coltivare e sviluppare occasioni lavorative confacenti alle capacità ed alle aspirazioni dell'interessata; peraltro, era incontestato che svariati sbocchi di lavoro durante la vita coniugale erano derivati alla B.A.C. proprio dagli incarichi a lei conferiti dalle società facenti capo al coniuge; posto che il menage era stato sempre caratterizzato da un elevato benessere della coppia, soprattutto grazie alle disponibilità dell'ex marito, non era dato sapere quale fosse stato nei dettagli l'apporto dell'ex moglie per il rafforzamento della posizione economica del G.A. da considerare davvero “ulteriore” rispetto all'osservanza degli obblighi reciproci scaturenti dal matrimonio; in altri termini, la B.A.C. non sembrava avere avuto la reale necessità di possedere un'occupazione fissa perché l'ex marito le aveva ampiamente assicurato il mantenimento, e fornito direttamente e/o indirettamente plurime occasioni di realizzazione professionale, sia attraverso le sue aziende (con ripetute consulenze esterne), sia supportando occasionali iniziative imprenditoriali dell'ex moglie che non le aveva smentite (attività di vendita di borse in cuoio ed attività di promozione turistica); le risultanze documentali circa le vicende lavorative della B.A.C. prima e dopo la separazione ed il fatto che non vi erano state contestazioni che costei, come “moglie” e come “madre”, avesse tenuto una condotta rispettosa delle esigenze familiari, rendevano superflue le prove orali chieste dalle parti; d'altro canto, sarebbe spettato all'ex moglie dedurre, allegare e provare quale sarebbe stato in concreto il suo “speciale” apporto in famiglia e nel lavoro del marito che avrebbe permesso a quest'ultimo di consolidare la sua posizione, apporto, però, da intendersi “non assorbibile” nell'ordinario regime matrimoniale; infatti, non era dato sapere a cosa avrebbe effettivamente rinunciato l'appellata durante il matrimonio, poiché non risultava che avesse effettivamente desiderato inserirsi stabilmente in uno studio tecnico privato, in un'azienda o in un ente pubblico; anzi, sembrava che avesse preferito lavorare come free lance senza vincoli, seppure con una limitata copertura previdenziale; non risultava affatto specificato quello che la B.A.C. avrebbe “sacrificato” negli anni (soprattutto prima della nascita della figlia) in ordine a plausibili occasioni lavorative e reddituali per dedicarsi con l'accordo anche tacito del marito alla famiglia, così contribuendo davvero alla formazione del patrimonio familiare o di quello dell'ex marito; era dunque mancata la prova che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa proprio dalle scelte compiute dall'ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore degli impegni casalinghi e del bene della famiglia; la posizione di moglie di un imprenditore benestante con plurime aziende legate ai suoi familiari d'origine, a lungo senza figli, avrebbe dovuto stimolare la B.A.C. proprio a realizzarsi appieno nel lavoro e se ciò non era accaduto, presumibilmente si era trattato di scelta personale della stessa; non solo il patrimonio attuale dell'appellata era legato in modo significativo alle “attribuzioni” del marito durante la convivenza (v. intestazione del compendio immobiliare di (OMISSIS) -PD, del valore indicato dal ctu di € 143.900,00 che corrisponde ad oltre 1/3 del totale degli immobili dell'appellata, compendio da cui quest'ultima ha ricavato durante il matrimonio un canone di locazione che le aveva consentito di affrontare il mutuo dell'abitazione acquistata dopo la separazione), ma anche le prospettive di miglioramento economico erano legate verosimilmente alle pregresse conoscenze ed esperienze professionali della stessa che l'ex marito aveva più volte agevolato in costanza di matrimonio. B.A.C. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Andrea G.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ritenuto che: Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli articolo 132, co. 4 e 111, co.6, Costituzione (articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e articolo 360 comma 1 n.4 c.p.c.), per aver la Corte d'appello escluso l'assegno divorzile a favore della ricorrente sulla base di semplici asserzioni, non motivate e neppure risultanti dagli atti di causa. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli articolo 111, co. 6, Cost., per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile e/o contraddittoria, e dell'articolo 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898, co.6 , per non aver la Corte d'appello tenuto conto del “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” ed, in particolare, della funzione compensativo-perequativa che giustificava il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della B.A.C., posto che è stata la stessa Corte di merito a riconoscere, nella medesima sentenza, la sussistenza della funzione compensativo-perequativa, avendo riconosciuto che l'ex moglie aveva sacrificato le proprie aspettative lavorative, decidendo, su accordo tacito con l'ex marito, di lavorare nelle aziende di quest'ultimo, come evincibili proprio dagli incarichi a lei conferiti dalle società facenti capo all'ex coniuge, avendo sacrificato le propria carriera professionale a favore di quella del marito, per aiutarlo nell'attività imprenditoriale e dedicarsi alla gestione della famiglia. Il terzo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte territoriale preso in considerazione unicamente il patrimonio della ricorrente, del tutto trascurando quello di controparte, che si era accresciuto negli anni per quanto emerso dalla ctu, grazie alla collaborazione lavorativa della B.A.C. nelle aziende del G.A., risultando una netta sperequazione patrimoniale tra le parti, dato che: l'ex marito deteneva un patrimonio di euro 4.392.125,95 (derivante da beni immobili, beni mobili registrati, disponibilità liquide, investimenti in titoli, quote di partecipazioni societarie e cariche societarie, polizze assicurative, crediti per finanziamento soci), mentre la B.A.C. deteneva un patrimonio di euro 241.260,03, per giunta derivato dalla donazione immobiliare dell'ex marito a suo favore; lo stesso giudice di secondo grado ha riconosciuto l'accordo tra i coniugi affinché la moglie sacrificasse la propria carriera lavorativa a beneficio di quella del marito (aiutandolo nell'attività imprenditoriale e provvedendo alla gestione e organizzazione della famiglia), ammettendo che “il patrimonio attuale della B.A.C. è legato in modo significativo alle attribuzioni del marito durante la convivenza”, riconoscendo, quindi, implicitamente il predetto accordo tra la coppia e le attribuzioni patrimoniali a favore dell'ex moglie, come forma di riconoscenza. Il primo motivo, e la prima parte del secondo, sono inammissibili. Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche quando sussiste un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ovviamente, non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021). Nel caso di specie, come emerge dalla sintesi della motivazione sopra riportata, la Corte di merito ha illustrato le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto l'assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche delle parti fosse stata determinata dalle scelte endofamiliari, con argomenti semplicemente non condivisi dalla ricorrente, sulla base di valutazioni in fatto chiaramente esplicitate e in questa sede non sindacabili. Il secondo e terzo motivo, in ordine alla questione dell'assegno divorzile, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass, n. 24795/2024). L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024). Al riguardo, è stato precisato, in particolare, che il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass., n. 32354/2024). Nella specie, la Corte d'appello ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall'ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore degli impegni casalinghi e del bene della famiglia; era incontestato che svariati sbocchi di lavoro durante la vita coniugale erano derivati all'ex moglie proprio dagli incarichi a lei conferiti dalle società facenti capo al coniuge; posto che il menage era stato sempre caratterizzato da un elevato benessere della coppia, soprattutto grazie alle disponibilità dell'ex marito, non era dato sapere quale fosse stato nei dettagli l'apporto della B.A.C. per il rafforzamento della posizione economica del G.A. da considerare davvero “ulteriore” rispetto all'osservanza degli obblighi reciproci scaturenti dal matrimonio. Ora, i due motivi in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale che la Corte territoriale ha collegato a pregresse attività imprenditoriali del marito e non al contributo della moglie -, che all'attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, che alla circostanza che nel lungo periodo che ha preceduto la nascita della figlia (13 anni) non era emerso che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali, anzi favorite dal marito, con incarichi anche presso le sue imprese. In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato (peraltro fatto incontestato tra le parti) che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività professionale di architetto, spesso a favore di imprese dell'ex marito, non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale. Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare. Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l'ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall'ex moglie, che non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell'assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l'ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinunciacome dettosia causalmente riconducibile all'accrescimento patrimoniale dell'ex coniuge o della compagine familiare. Né può essere addotta, in senso contrario, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata a tenore della quale “il patrimonio attuale della B.A.C. è legato in modo significativo alle attribuzioni del marito durante la convivenza”, in quanto essa va inquadrata nelle complessive argomentazioni svolte dalla Corte d'appello per escludere che le disparità economico-patrimoniali tra gli ex coniugi fossero da ricondurre a rinunce dell'ex moglie ad occasioni lavorative. Al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che “la posizione di moglie di un imprenditore benestante con plurime aziende legate ai suoi familiari d'origine, a lungo senza figli, avrebbe dovuto stimolare la B.A.C. proprio a realizzarsi appieno nel lavoro e se ciò non era accaduto, presumibilmente si era trattato di scelta personale della stessa; non solo il patrimonio attuale dell'appellata era legato in modo significativo alle “attribuzioni” del marito durante la convivenza”; argomentazioni che, nel loro complesso, esprimono la mancata prova delle suddette rinunce socio-professionali e dunque dei presupposti della funzione perequativo dell'assegno divorzile. Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'articolo 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. Dispone altresì che ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.