Quando si configura estorsione in un rapporto di lavoro?

In tema di estorsione nel rapporto di lavoro, la Cassazione precisa i confini tra condotta penalmente rilevante e lecita accettazione di condizioni deteriori.

Il caso trae origine dal ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza con la quale veniva assolto un imputato, datore di lavoro, in relazione all'accusa di estorsione per aver costretto un dipendente ad accettare condizioni lavorative deteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva. La pronuncia chiarisce che, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, non si configura l'estorsione nella fase genetica del rapporto , ossia quando l'aspirante lavoratore accetta condizioni sfavorevoli pur di ottenere un impiego nonostante venga prospettata l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, anche se ciò comporta un ingiusto profitto per il datore, costituito da prestazioni d'opera sottopagate, poiché non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione . Tuttavia, la Corte sottolinea come la situazione cambia radicalmente nella fase esecutiva del rapporto , quando il datore di lavoro, avvalendosi della minaccia di licenziamento, impone condizioni ulteriormente deteriori o costringe il lavoratore a sottoscrivere modelli di disoccupazione pur continuando a lavorare “in nero”, privandolo così dei contributi e dei diritti connessi. In tal caso, secondo i giudici, non si è al cospetto della prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente, bensì di un modus operandi che integra gli estremi della minaccia contra ius , facendo ricorso al licenziamento per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti , né conformi a giustizia. La Suprema Corte rileva quindi, che la Corte d'Appello non ha correttamente applicato i principi consolidati in materia, trascurando la rilevanza della fase esecutiva e della condotta costrittiva del datore di lavoro. Così dispone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, affinché verifichi nello specifico se la compilazione dei modelli di disoccupazione e la successiva attività lavorativa in nero siano riferibili alla fase esecutiva del rapporto e siano il risultato di una minaccia illecita di licenziamento. La sentenza richiama la necessità di un'attenta valutazione del nesso eziologico tra la minaccia e la modificazione peggiorativa delle condizioni lavorative , nonché la distinzione tra esercizio di un diritto e abuso di potere datoriale.

Presidente Verga - Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 14/03/2025, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno che ha assolto A.G. dal reato di cui all' articolo 629 cod. pen. 2. Il P.G. ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con cui denuncia la violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado allorquando hanno escluso, mediante richiami alla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato stante l'assenza di danno in capo alla persona offesa, essendo emerso che il rapporto di lavoro era stato da sempre connotato dall'accettazione, da parte del prestatore di lavoro, di condizioni deteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva. In realtà, la Corte di merito non aveva considerato che gli orientamenti giurisprudenziali citati distinguono, ai fini della configurabilità dell'estorsione, tra la fase genetica del rapporto di lavoro e quella esecutiva, ove assume rilievo penale la pretesa del datore di lavoro di ottenere vantaggi patrimoniali attraverso la modifica peggiorativa delle previsioni dell'accordo tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando financo l'interruzione del rapporto attraverso il licenziamento del dipendente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale non risulta avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di legittimità. In particolare, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, va esclusa l'estorsione allorché, nel momento genetico del rapporto lavorativo, il datore di lavoro prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non ricorre la prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione (Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, Roscino, Rv. 275783 - 01). Laddove, invece, il rapporto di lavoro sia già in atto, pur se solo di fatto e non conforme ai modelli legali, va ricondotta nel paradigma dell'estorsione la pretesa di ottenere vantaggi patrimoniali da parte del datore di lavoro attraverso la modifica in senso peggiorativo delle previsioni dell'accordo tra le parti, destinate a regolare gli aspetti aventi rilevanza patrimoniale, prospettando l'interruzione del rapporto di lavoro attraverso il licenziamento del dipendente (Sez. 2, n. 7128 del 10/11/2023, dep. 2024, Bonafede, non mass., con la giurisprudenza ivi richiamata). Pertanto, il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata che fa leva sulla persistente accettazione da parte del lavoratore di condizioni deteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, se risulta confacente al momento genetico del rapporto e, in ipotesi, alle fasi di riassunzione del lavoratore a seguito dei reiterati licenziamenti (così pare esprimersi la sentenza impugnata), non pare pertinente con riguardo all'ulteriore condotta costrittiva del dipendente volta a sottoscrivere, quale conseguenza di quei reiterati licenziamenti, anche modelli di disoccupazione pur continuando a lavorare in nero, ipotesi che, per sua natura, non inerisce al momento costitutivo del rapporto di lavoro, bensì al suo svolgimento. In tal caso, non si è al cospetto della prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente, bensì di un modus operandi che integra gli estremi della minaccia contra ius , facendosi ricorso al licenziamento per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia, se si considera che, proprio in conseguenza di tale agire, il lavoratore perdeva sistematicamente il diritto alla contribuzione, anche ai fini del TFR. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, annullandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Spetterà al Giudice del rinvio valutare se la compilazione dei modelli di disoccupazione ai quali conseguiva la prestazione di attività lavorativa in nero, con assenza della dovuta contribuzione, fosse ascrivibile al momento genetico del rapporto di lavoro e, dunque, all'originario disegno perseguito dall'imputato di ottenere una complessiva prestazione lavorativa sottopagata, ovvero rilevi quale elemento di novità scaturito nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro, accertando, altresì, il nesso eziologico con la minaccia di licenziamento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.