Professoressa cade sul marciapiede davanti all’Università: nessun risarcimento se manca la prova del nesso causale

In tema di responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., il TAR Lombardia esclude il risarcimento per infortunio occorso su percorso non obbligatorio, in assenza di prova del nesso causale tra il danno e la violazione degli obblighi di manutenzione.

Il ricorso origina dalla richiesta di risarcimento del danno subito da una professoressa associata dell'Università di Pavia a seguito di una caduta su un tratto di marciapiede. Secondo la ricostruzione della ricorrente, la causa del sinistro sarebbe l'omessa manutenzione del tratto di marciapiede da parte dell'Ateneo: per tale ragione, sarebbe configurabile la responsabilità dell'Università quale datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., «per la mancata adozione delle misure idonee a prevenirne il fatto, in violazione agli obblighi di protezione volti a garantire l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro». Il Collegio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, ribadisce che: il lavoratore, per ottenere il risarcimento, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione; il datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, deve provare la riconducibilità del danno ad una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza, adottando tutte le misure per evitare il danno.   Nel caso di specie, la lavoratrice non ha fornito prova del nesso causale tra la caduta e la violazione delle regole precauzionali del datore di lavoro. Inoltre, la scelta del lavoratore di utilizzare un percorso secondario rispetto a quello ordinario può escludere la responsabilità del datore di lavoro, salvo che venga provata l'inagibilità o la difficoltà di percorrere la via principale: la scelta della ricorrente di accedere alla sede attraverso un percorso secondario, alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto per l'accesso al luogo di lavoro, è elemento che interrompe il nesso di causalità tra l'evento lesivo e l'eventuale condotta omissiva del datore di lavoro. Pertanto, l'assenza di una segnalazione concreta del rischio e la mancata dimostrazione della conoscenza attuale del pericolo da parte dell'Università escludono la violazione degli obblighi di manutenzione e quindi il nesso di causalità richiesto dall'articolo 2087 c.c. Parimenti, il TAR richiama il principio per cui «non ogni danno occorso sul luogo di lavoro è addebitabile al datore di lavoro, ma solo quello connesso alla violazione, in modo colposo, di una regola cautelare»: il lavoratore, infatti, «è tenuto a dimostrare la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell'organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti». Il TAR Lombardia, pertanto, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia.

Presidente Dongiovanni – Relatore Bini Fatto e diritto I) La ricorrente, professoressa associata presso l'Università di Pavia, con il presente ricorso, riassunto innanzi a questo TAR dal Tribunale Civile di Pavia, Sezione lavoro, ha chiesto la condanna dell'Università degli Studi di Pavia al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di infortunio verificatosi sul posto di lavoro in data 14 marzo 2019. Espone infatti di essere caduta, mentre si stava recando al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, a causa di una disconnessione tra gli autobloccanti presenti su un marciapiede adiacente a una rampa pedonale dell'Ateneo, riportando una -OMISSIS-, seguita da -OMISSIS-. Con un unico motivo di ricorso, rubricato Sulla responsabilità ex articolo 2087 c.c. dell'Università di Pavia nell'infortunio occorso alla Prof.ssa -OMISSIS-il 14.03.2019 , la ricorrente afferma la sussistenza della responsabilità contrattuale dell'Università, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., per aver omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza nella custodia e manutenzione della suddetta rampa pedonale. Si è costituita in giudizio l'Università intimata, chiedendo preliminarmente di autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la mancanza di elementi per provare la responsabilità ai sensi dell'articolo 2087 c.c. All'udienza del 1 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. II) Il ricorso è infondato, per cui si può prescindere dall'esame della domanda dell'Università di chiamata in garanzia della compagnia assicurativa. 2.1 La ricorrente chiede l'accertamento responsabilità ex articolo 2087 c.c. dell'Università di Pavia, in quanto datore di lavoro e di conseguenza la condanna dell'Università dell'indennità pari alla somma di € 41.759,29, corrispondente alla lesione permanente della propria integrità psicofisica nella misura del 7%. Secondo la ricostruzione della ricorrente, la causa del sinistro è da identificarsi nella omessa manutenzione del tratto di marciapiede che collega il parcheggio dell'Università al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie. Per tale ragione configura la responsabilità dell'Università quale datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., per la mancata adozione delle misure idonee a prevenirne il fatto, in violazione agli obblighi di protezione volti a garantire l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonostante nello stesso tratto di rampa si fosse già verificato un incidente analogo. 2.2 L'azione risarcitoria proposta con il ricorso in epigrafe va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro prevista all'articolo 2087 c.c. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, privato e pubblico, che trova fondamento nell'articolo 32 Cost., oltre che nell'articolo 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose , è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge e attraverso la norma di chiusura dettata dall'articolo 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza e alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (v. in tal senso, Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863 del 2004; (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 06/03/2023, n.1429). 2.3 Sul piano processuale, la natura contrattuale dell'obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'articolo 1218 c.c. circa l'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione e spetta, invece, successivamente, al datore di lavoro, per essere esentato da responsabilità, provare la riconducibilità del danno ad una causa a lui non imputabile e, quindi, di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (cfr. Cassazione civ., sez. lav., 18.7.2013, n. 17585; T.A.R. Liguria, sez. II, 8.1.2013, n. 16). La giurisprudenza ha chiarito che è onere del lavoratore che agisce per il risarcimento, indicare quali sono le violazioni delle regole precauzionali che avrebbe posto in essere la pubblica amministrazione, ovverosia quali sarebbero, anche dal punto di vista del nesso causale, le specifiche inosservanze degli obblighi di tutela della salute del lavoratore che hanno comportato l'incidente occorso al lavoratore o ne hanno aggravato le conseguenze, non potendo questi limitarsi a lamentare che l'amministrazione non avrebbe apprestato tutte le misure per evitare il danno, in via del tutto generica e senza specifiche allegazioni in ordine alle possibili specifiche misure omesse e agli specifici obblighi di protezione violati (Cons. Stato, sez. II 11 maggio 2022 n. 3716). Va precisato che il datore di lavoro è tenuto ad adottare non tutte le misure astrattamente idonee ad evitare il danno, bensì quelle previste espressamente dalla legge (cd. misure nominate ) nonché quelle che, pur non espressamente tipizzate, si ricavano dai principi generali di diligenza e prudenza (cd. misure innominate ). 2.4 Nel caso in esame, la ricorrente afferma che la causa determinante del sinistro sia stato il dislivello del marciapiede all'apparenza non presentava alcun dislivello fra gli autobloccanti (pag. 10 del ricorso) e che detto dislivello sarebbe stato determinato dalla mancata manutenzione dei marciapiedi di pertinenza, obbligo che incombe al datore di lavoro. Ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio gravante a suo carico, di dimostrare il nesso causale tra la caduta subita e la violazione delle regole precauzionali del datore di lavoro, poiché non ogni danno occorso sul luogo di lavoro è addebitabile al datore di lavoro, ma solo quello connesso alla violazione, in modo colposo, di una regola cautelare. Come detto, il lavoratore è tenuto a dimostrare la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nell'organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, nonché il nesso causale tra il verificarsi di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a descrivere lo stato dei luoghi aziendali, evidenziando l'esistenza di un dislivello nel piano di calpestio senza, tuttavia, dimostrare in concreto, in relazione al contesto in cui si è verificato l'infortunio, i motivi che l'hanno condotta a preferire un percorso secondario per raggiungere il luogo di lavoro (rispetto ai due accessi principali), il nesso causale tra la caduta e la mancata manutenzione della rampa e quindi il necessario collegamento tra l'evento e la violazione delle misure astrattamente idonee ad evitare il danno. In particolare, milita nel senso di escludere la responsabilità dell'Università il fatto che il dislivello degli autobloccanti, non facilmente percepibile e su una porzione laterale e contenuta della rampa, non sia direttamente imputabile alla violazione di una regola cautelare da parte del datore di lavoro, trattandosi di un percorso secondario, destinato all'accesso con carrozzine, alternativo ai due accessi principali. E' stato, invero, affermato in giurisprudenza che, quando viene scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere e/o uscire dal luogo di lavoro, il lavoratore deve provare l'inagibilità o la difficoltà di percorrere la via ordinaria posto che, di norma, per raggiungere il luogo di lavoro, va utilizzato il c.d. normale percorso , da intendersi quale percorso più breve, diretto e delimitato entro un ragionevole arco temporale; nel caso di specie, la ricorrente non ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di non utilizzare la via di accesso principale per raggiungere il luogo di lavoro. Ora, la scelta della ricorrente di accedere alla sede attraverso un percorso secondario, alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto per l'accesso al luogo di lavoro, è elemento che interrompe il nesso di causalità tra l'evento lesivo e l'eventuale condotta omissiva del datore di lavoro come affermato dalla decisione Suprema Corte che, in una fattispecie analoga, ha escluso la responsabilità datoriale, ritenendo che non vi sia un rapporto di causalità tra comportamento aziendale ed evento infortunistico, perché la caduta si è verificata a causa della scelta del lavoratore (e del padre che lo accompagnava) di fare un percorso che li avrebbe condotti più vicino al posto dove si trovava la loro autovettura, ma che non era il percorso ordinario per uscire dal luogo di lavoro; che è stato solo affermato, ma non provato che il percorso ordinario fosse bloccato dalle auto in sosta; che la scelta attribuibile solo al lavoratore costituisca un comportamento anomalo ed abnorme che esclude ogni responsabilità del datore di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7373). Nel caso in esame è la stessa ricorrente ad ammettere che il percorso prescelto è una rampa pedonale, fatta per permettere anche ai disabili di transitare , percorso più celere, che fa quotidianamente e, come osservato nella difesa dell'Università, percorso alternativo rispetto ai due ingressi pedonali principali. Peraltro, il fatto che, in precedenza, un'altra docente abbia subito analogo infortunio nello stesso punto, ma che non abbia segnalato la pericolosità di quel tratto di rampa, pur non escludendo in assoluto l'obbligo di manutenzione da parte dell'Amministrazione, costituisce un ulteriore indice sintomatico dell'assenza di una conoscenza attuale e concreta del rischio da parte del datore di lavoro. 2.6 Tutti gli elementi sopra riportati portano ad escludere che sia stato provato il nesso causale tra il danno subito dalla ricorrente e la violazione degli obblighi di manutenzione e, pertanto, il ricorso deve essere respinto. 2.7 Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.