La sospensione feriale si applica al termine biennale previsto per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Lo ha ribadito la Suprema Corte, sottolineando la natura civilistica del procedimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è nuovamente pronunciata sulla disciplina dei termini per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 315 c.p.p. La vicenda trae origine dal ricorso contro un'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, una domanda di riparazione presentata oltre il termine biennale decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento. Il ricorrente ha contestato la decisione, lamentando la mancata applicazione della sospensione feriale dei termini nel calcolo del termine decadenziale previsto per la presentazione della domanda. A sostegno del ricorso è stato richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui la sospensione dei termini nel periodo feriale – ai sensi della l.n. 742/1969– si applica anche al termine biennale fissato dall'articolo 315 c.p.p. per la proposizione della domanda di riparazione. Tale principio, di derivazione civilistica (Cass. n. 17781/2013), stabilisce che la sospensione feriale trova applicazione anche per i termini decadenziali quando la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per il riconoscimento del diritto. I Giudici, richiamando una evoluzione interpretativa rispetto al passato, ribadiscono che il procedimento per la riparazione da ingiusta detenzione, pur svolgendosi dinanzi al giudice penale, ha natura civilistica in quanto volto a regolare una controversia patrimoniale tra privato e Stato. Conseguentemente, il termine biennale previsto per l'azione deve considerarsi anche di natura processuale e soggetto, pertanto, alla sospensione feriale. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con cui i giudici di secondo grado avevano omesso di computare i giorni di sospensione feriale, dichiarando erroneamente tardiva la domanda.
Presidente Vignale - Relatore Ricci Ritenuto in fatto e Considerato in diritto 1. La Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione presenta da T.F. in data 20 luglio 2022, a fronte di sentenza divenuta irrevocabile in data 20 giugno 2020, in quanto tardiva. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso T.F., a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato computo dei termini di sospensione feriale ricadenti nel periodo complessivo di anni due dalla data di irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che la sospensione dei termini nel periodo feriale opera anche per il termine biennale previsto dall'articolo 315 cod. proc. pen. per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trattandosi di termine di decadenza fissato per l'atto introduttivo del giudizio, in un caso in cui la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza civile (Sez. U. n. 17781 del 22/07/2013). La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, d'altronde, ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi dì controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato. Dunque nel caso di specie la Corte di appello di Messina ha erroneamente ritenuto tardiva la domanda proposta dal ricorrente, senza considerare che il decorso del termine biennale avrebbe dovuto considerarsi sottoposto alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia Odello, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Il ricorso è fondato. 6. Come rilevato dal ricorrente, si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 4, n. 112 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 198492; Sez. 4, n. 328 del 06/02/1997, Maccarone, Rv. 207251 - 01), il principio per cui al termine biennale per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sez. 4, n. 34362 del 02/07/2021, Valle, Rv. 281830; Sez. 4, n.17623 del 12/01/2023 non mass.; Sez. 4. n. 43105 del 25/10/2022, non mass.). Il nuovo orientamento prende le mosse dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte secondo cui fra i termini per i quali l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Sezioni Unite civili n. 17781 del 22/07/2013, in motivazione; Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01). Sulla base di tale orientamento civilistico la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, è stata interpretata nel senso che essa comprenda anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso. La proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione costituisce l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Peraltro, il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01). Ne consegue che al termine biennale di cui all'articolo 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, va attribuita natura (anche) processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto. Nel provvedimento impugnato, la Corte distrettuale non ha tenuto conto dei sessantadue giorni di sospensione ex legge n. 742/1969, il cui computo determina la tempestività dell'istanza dì riparazione proposta da T.F.. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina, cui deve essere demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso alla Corte di Appello di Messina, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.