Sotto processo un automobilista, accusato di istigazione alla corruzione a seguito di denaro offerto per evitare una multa. Per i Giudici, però, è impossibile parlare di condotta riparatoria a fronte della proposta di un assegno a testa per i due militi che su strada si erano visti proporre soldi per chiudere un occhio sulla violazione compiuta dall’uomo.
Scenario della vicenda è la provincia di Napoli. A finire sotto processo è un automobilista, accusato di istigazione alla corruzione. Secondo quanto appurato tra primo e secondo grado, viene ritenuta lampante la colpevolezza dell’uomo, avendo egli «offerto ai militi accertatori la somma di 400 euro al fine di indurli ad omettere l’elevazione del verbale di contravvenzione per rilevate infrazioni al Codice della strada». Col ricorso in Cassazione l’avvocato difensore dell’automobilista lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista in caso di tentato risarcimento del danno. Secondo il legale è evidente l’errore compiuto in appello, poiché l’automobilista «ha offerto, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di 500 euro in favore di ciascuno dei due militi». A fronte delle obiezioni sollevate dalla difesa, però, i magistrati di Cassazione mostrano di condividere appieno la valutazione compiuta in appello, valutazione secondo cui «la circostanza attenuante del ravvedimento operoso», come prevista dal Codice Penale, «non è applicabile, anche in ragione della insussistenza sul piano fattuale di un comportamento qualificabile in detti termini, tale non potendosi intendere l’offerta di assegni». Comunque, «anche a volere esaminare la questione sotto il duplice profilo del risarcimento del danno e del ravvedimento operoso, la valutazione dei giudici di appello non si presta a censura», precisano i magistrati di Cassazione. Per maggiore chiarezza, viene ribadito che, «ai fini della configurabilità dell’attenuante» prevista in caso di offerta risarcitoria, «qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che la persona sotto processo proceda ad offerta reale dell’indennizzo, come previsto dal Codice Civile, in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettivo ravvedimento». Di conseguenza, «è indispensabile il deposito della somma rifiutata e, comunque, l’adozione di una equipollente modalità operativa che assicuri la perdita della disponibilità della somma offerta fino alla decisione del giudice, chiamato ad apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad un effettivo ravvedimento della persona sotto processo». Ragionando in questa ottica, i giudici d’appello hanno correttamente applicato le norme del Codice Penale e del Codice Civile, là dove hanno evidenziato come «l’offerta della somma di denaro, effettuata a mezzo deposito di due assegni circolari, non consentisse di affermare che l’importo fosse entrato nella disponibilità delle vittime, così dà consentire al giudice di valutarne l’adeguatezza», chiosano i magistrati di Cassazione, i quali aggiungono che «la difesa non ha nemmeno allegato la perdita di disponibilità della somma in capo all’uomo sotto processo, in modo da perfezionare e rendere effettiva l’offerta reale» per i due militi.
Presidente Di Stefano – Relatore Ianniciello Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 30 ottobre 2018 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, con cui T.M. veniva ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione per avere offerto ai militi accertatori la somma di 400 euro al fine di indurli ad omettere l'elevazione del verbale di contravvenzione per rilevate infrazioni al codice della strada. 2. Avverso la sentenza, T.M., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: violazione di legge, in relazione all'articolo 62, comma 6, cod. pen., per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante in oggetto nonostante il ricorrente avesse offerto, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di 500 euro in favore di ciascuno dei due militi; -violazione di legge, in relazione all'articolo 63 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di operare la riduzione della pena in conseguenza del riconoscimento da parte del primo giudice della circostanza attenuante di cui all'articolo 323 bis cod. pen., avendo operato una unica riduzione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti il Pubblico Ministero e il difensore hanno rassegnato le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo. 2. I Giudici di merito hanno ritenuto che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all'articolo 62 n. 6, seconda parte, cod. pen., unica richiesta con i motivi di gravame, non fosse applicabile anche in ragione della “insussistenza sul piano fattuale di un comportamento qualificabile in detti termini tale non potendosi intendere l'offerta di assegni” (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). Il ricorrente censura la motivazione del giudice di appello evidenziando che “con motivo di appello specifico si era chiesto il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n 6 cod. pen. (risarcimento del danno)”. L'assunto è, tuttavia, smentito dal tenore letterale del terzo motivo di appello, là dove il difensore rilevava come il comportamento dell'imputato “non dovesse essere letto sotto il profilo del risarcimento del danno”, bensì del ravvedimento operoso, come previsto dalla seconda parte della circostanza di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. 2.1. Ebbene la mancata prospettazione in sede di appello dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante sotto lo specifico profilo del risarcimento del danno ne preclude, a tenore dell'articolo 609 cod. proc. pen., la deduzione con l'atto di ricorso, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione. Ciò viepiù ad onta della autonomia delle due circostanze previste dalla prima e seconda parte dell'articolo 62 n. 6) cod. pen. che come chiarito anche dalla Corte di cassazionehanno una differente sfera di applicazione (sul punto, Sez. 3, n 31841 dello 02/04/2014, C., Rv 260290). 2.3. Ad ogni buon conto, anche a volere esaminare la questione sotto il duplice profilo del risarcimento del danno e/o del ravvedimento operoso ex articolo 62 n. 6, cod. pen., la valutazione dei Giudici di appello non si presta a censura. A tal uopo , giova rammentare che la Corte di cassazione ha stabilito che «ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli articolo 1209 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza della stessa e/o l'effettiva resipiscenza (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 nella fattispecie si trattava di somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa; Sez. 2, n. 36037 dello 06/07/2011, Ruvolo, Rv. 251073). Indispensabile è, dunque, il deposito della somma rifiutata e, comunque, l'adozione di una equipollente modalità operativa che assicuri la perdita della disponibilità della somma offerta fino alla decisione del giudice, chiamato ad apprezzarne nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 62 n 6 cod. pen, la congruità e nel caso previsto dalla seconda parte della norma la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza dell'imputato. 2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme del codice penale e del codice civile, là dove ha evidenziato come l'offerta della somma di denaro, effettuata a mezzo il deposito di due assegni circolari, non consentisse di affermare che l'importo fosse entrato nella disponibilità della vittima, si dà consentire al giudice di valutarne l'adeguatezza. Né la difesa ha contrastato in modo specifico detta argomentazione quanto meno allegando la perdita di disponibilità della somma in capo al T.M., in modo da perfezionare e rendere effettiva l'offerta reale. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso registrandosi nel calcolo della pena l'omessa ulteriore riduzione in conseguenza del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 323 bis cod. pen. Ed infatti nella determinazione del trattamento sanzionatorio la pena base subisce un'unica riduzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Va, pertanto, rimesso al Giudice del rinvio il punto relativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.