Rapina: il giudice dell’esecuzione può concedere l’attenuante della lieve entità

La Corte Suprema di Cassazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 628, comma 2, c.p., riconosce la possibilità, in sede esecutiva, di concedere la circostanza attenuante della lieve entità per il reato di rapina.

La vicenda trae origine dall'istanza presentata da un condannato, già giudicato con sentenza irrevocabile, con la quale chiedeva l'applicazione dell'attenuante ex novo della lieve entità del fatto in relazione al reato di cui all’articolo 628 cod.pen., ai sensi degli articolo 666 e 673 c.p.p., ritenendo che la sua condotta – consistente nell'asportazione di un'autoradio e nella fuga con uso di un cacciavite – presentasse una gravità limitata. La difesa sosteneva infatti che, l’ordinanza impugnata non aveva applicato i parametri valutativi delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024., riportata in ampi stralci nel ricorso, che ha attribuito al giudice dell'esecuzione un sindacato diretto sulla proporzionalità della pena al fine di consentigli un livello di individualizzazione della sanzione congruo rispetto alla finalità rieducativa della pena. La Suprema Corte ripercorre le motivazioni della sentenza costituzionale secondo cui è doveroso garantire, anche a condanne definitive, la possibilità di rivalutazione del trattamento sanzionatorio in presenza di condotte caratterizzate da minima offensività, esiguità del danno, assenza di organizzazione criminale e tenuità degli altri parametri previsti dalla legge penale. Il Collegio ribadisce che l'attenuante può essere riconosciuta anche a seguito di sentenze irrevocabili, ma precisa che il giudizio del giudice dell'esecuzione deve essere globale, considerando tutti gli elementi fattuali che emergono dagli atti, e che non sia consentita una doppia valutazione favorevole su elementi già apprezzati per altre attenuanti (ad es. articolo 62, n. 4 c.p.). I giudici affermano, dunque, che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile, prima che fosse dichiarato illegittimo l'articolo 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, «può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante della lieve entità, rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito». Tuttavia, la Cassazione aggiunge che, pur riconoscendo astrattamente il diritto a una rivalutazione post-giudicato, la concessione dell'attenuante è preclusa se la condotta sia stata già ritenuta, anche implicitamente, di particolare gravità. Nel caso di specie, la Corte rileva che la sentenza di condanna aveva già valorizzato la pericolosità della condotta – l'utilizzo ripetuto del cacciavite in funzione minacciosa contro i poliziotti intervenuti e la violenta colluttazione – elementi che escludono la “lieve entità” richiesta dalla Consulta ai fini della concessione dell'attenuante. Viene quindi, ribadito che il giudice dell'esecuzione deve procedere a una valutazione concreta e non meramente astratta, motivando adeguatamente l'eventuale diniego dell'attenuante, in ossequio al principio di individualizzazione della pena sancito anche dalla Corte Costituzionale. Il provvedimento impugnato viene così confermato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, essendo risultata immune da vizi la valutazione sulla non lievità del fatto.

Presidente Boni - Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui E.F., in base al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, aveva chiesto, ai sensi degli articolo 666 e 673 cod. proc. pen., il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in relazione al reato di cui all'articolo 628 cod. pen., giudicato con sentenza irrevocabile emessa in data 3 giugno 2022 dal Tribunale di Roma in composizione collegiale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di E.F., sviluppando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione degli articolo 628, secondo comma, 133 cod. pen. e 666 cod. proc. pen. come applicabili in virtù dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in tema di circostanza attenuante del fatto di lieve entità e dei correlati parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio nonché vizio della motivazione per omesso riscontro delle ragioni addotte con l'istanza introduttiva. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione ha erroneamente intrepretato la sentenza divenuta irrevocabile. A differenza di quanto di legge nel provvedimento impugnato, il giudice della cognizione non ha, neanche implicitamente, valutato il fatto di reato per il quale è intervenuta condanna in termini di particolare gravità e disvalore. Trattasi di motivazione erronea perché non tiene conto che la sentenza in esecuzione è stata emessa ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. e che, quindi, non contiene alcun accertamento giudiziario del fatto né in termini di gravità né in termini di lievità. Sostiene la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata non ha applicato i parametri valutativi delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024., riportata in ampi stralci nel ricorso, che ha attribuito al giudice dell'esecuzione un sindacato diretto sulla proporzionalità della pena al fine di consentigli un livello di individualizzazione della sanzione congruo rispetto alla finalità rieducativa della pena. Il Tribunale si è limitato a valorizzare l'astratta gravità del delitto plurioffensivo di rapina, valorizzando la condotta minacciosa e l'utilizzo a fini di minaccia del cacciavite. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, invece, sottoporre a più stringente valutazione il fatto ascritto al condannato, eventualmente acquisendo tutti documenti ritenuti necessari per pervenire ad un trattamento sanzionatorio in concreto il più possibile proporzionato. In questa prospettiva, avrebbe dovuto considerare che E.F. aveva sottratto un'autoradio, che è un bene di valore modesto, e si era guadagnato la fuga con una condotta di interposizione fisica anch'essa di entità limitata, agendo come tutti i soggetti tossicodipendenti, a seguito di determinazione criminosa, occasionale e temporanea, priva di preordinazione ed organizzazione, oltre che di intensità del dolo. In definitiva, la pena inflitta in sede cognitiva si presenta assolutamente a sproporzionata rispetto ai mezzi usati, le modalità esecutive, il danno economico cagionato e a tutte le circostanze dell'azione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il giudicato ha accertato che E.F., operando in presenza degli operatori di polizia giudiziaria che erano intervenuti per arrestarlo in flagranza, aveva introdotto fulmineamente il cacciavite nella serratura dello sportello di un autoveicolo ed era riuscito a introdursi nell'abitacolo ed asportare l'autoradio per poi darsi alla fuga. Nel corso del successivo inseguimento aveva tentato più volte di colpire uno degli agenti operanti, minacciandolo ripetutamente di morte mentre gli puntava contro con il cacciavite. Infine, era stato bloccato e ammanettato dopo una violenta colluttazione. 2. Dopo il passaggio in giudicato della predetta condanna, la Corte Costituzionale con sentenza n. 86 del 16/04/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 628, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Secondo il giudice delle leggi, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi violenza o minaccia , cosa sottratta , possesso , impunità , e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'articolo 27 Cost.» La Consulta, richiamando una sua precedente pronuncia, la n. 120 del 2023, emessa con riguardo alla fattispecie di estorsione di cui all'articolo 629 cod. pen., dichiarato anch'esso illegittimo nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente, ha ribadito che «gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto -estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona ». 3. Nella determinazione degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, il Collegio intende dare continuità all'orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 120 del 2023 relativa all'articolo 629 cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398 - 01; Sez. 1, n. 14861 del 16/02/2024, n.m.). 3.1. Va, dunque, affermato che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito con sentenza irrevocabile prima che fosse dichiarato illegittimo l'articolo 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante della lieve entità, rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito. 3.2. Quanto al giudizio volto a verificare la sussistenza dell'attenuante de qua, il Giudice dell'esecuzione, investito della questione, a dovrà valutare il «fatto nel suo complesso» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); dovrà, però, prendere in considerazione elementi ulteriori rispetto a quelli considerati rilevanti dal giudice della cognizione per la concessione di altre attenuanti trattandosi di elementi già assorbiti nella sua valutazione . In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte affermando che «l'attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'articolo 62, n. 4, cod. pen.» e che la sua funzione è quella di «adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante» (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Rv. 287359 - 01). Se, pertanto, la condotta di rapina, per cui v'è stata condanna, è già stata ritenuta dal giudice della cognizione avere prodotto un danno patrimoniale tale da consentire l'applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen., è ulteriormente necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento. (Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024, Rv. 287357 - 01). 3.3. Il giudizio di rivalutazione potrà concludersi sfavorevolmente per il condannato, con l'esclusione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante, anche se uno soltanto degli elementi della concreta manifestazione dell'illecito impedisca di considerare lieve il fatto purché l'apparato giustificativo dia adeguatamente conto della sua rilevanza ostativa. 4. All'osservanza di questi principi si è attenuto il provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione, con argomentazioni non censurabili sul piano logico, è pervenuto alla conclusione che la sentenza divenuta irrevocabile, sia pure nei termini sommari tipici del giudizio di applicazione della pena e quindi con particolare riferimento alla descrizione contenuta nel capo di imputazione, aveva già effettuato una valutazione complessiva del fatto in termini di gravità e comunque tali da escludere la sua lieve entità. Al riguardo ha osservato che E.F., in disparte del danno patrimoniale preso di mira, aveva, comunque, posto in essere una condotta dotata di significativa offensività, specie ai danni di beni primari quale l'integrità fisica. Aveva, infatti, tentato di colpire più volte l'operante che si era posto al suo inseguimento con un cacciavite, minacciandolo ripetutamente di morte, ed aveva dato luogo ad una violenta colluttazione fisica pur di sottrarsi all'arresto in flagranza. 5. La motivazione del provvedimento in esame rivela la disamina in concreto della fattispecie come emersa dalle indagini preliminari e riassunta nell'imputazione senza sia dato rinvenire i vizi denunciati con il ricorso, che va, dunque, respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.