La costituzione di parte civile effettuata direttamente in udienza rimane sottratta all’obbligo di deposito telematico

«L’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’articolo 111 -bis c.p.p., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare extra-vagante rispetto al sistema processuale».

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta la questione della costituzione di parte civile nel processo penale alla luce dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, introdotta dall'articolo 11-bis c.p.p. (D.Lgs. 150/2022) e dalla correlata normativa regolamentare. In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Tivoli che aveva escluso le persone offese dalla costituzione di parte civile per aver depositato l'atto con modalità cartacea e non telematica, nonostante la costituzione fosse avvenuta anche in udienza. I ricorrenti hanno contestato la motivazione del provvedimento, sostenendo che la costituzione in udienza rientri tra le eccezioni previste dalla disciplina, come illustrato dalla circolare DGSIA e richiamato dalla relazione Cartabia. La Suprema Corte, partendo dal costante orientamento giurisprudenziale che limita la ricorribilità delle ordinanze di esclusione della parte civile ai soli casi di abnormità, sottolinea che l'abnormità può sussistere sia per mancanza assoluta di motivazione sia per la non riferibilità della norma applicata al caso concreto. Nel caso di specie, la Cassazione ha riscontrato entrambe le ipotesi: l'ordinanza impugnata era priva di motivazione e aveva erroneamente applicato la disciplina del deposito telematico anche alla costituzione in udienza, in violazione degli articolo 78,11-bis e 11-ter c.p.p. e delle deroghe espressamente previste dalla normativa e dalla prassi ministeriale. La sentenza chiarisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico degli atti è obbligatorio nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, ma sono previste eccezioni per atti che per natura o specifiche esigenze processuali devono essere prodotti in udienza, come la costituzione di parte civile prevista dall'articolo 78 c.p.p. La Corte evidenzia che la riforma Cartabia non ha modificato la disciplina delle attività processuali svolte in udienza e che la corretta interpretazione del sistema normativo deve salvaguardare il diritto di difesa e la possibilità per la parte offesa di costituirsi direttamente in giudizio, senza l'obbligo di deposito telematico in tale sede. Tra i principi affermati, la Cassazione sottolinea che il deposito telematico si applica alle costituzioni anticipate, non a quelle effettuate in udienza; la produzione cartacea in udienza resta sempre ammessa, con obbligo per la cancelleria di acquisire il documento informaticamente. Infine, l'esclusione della parte civile per violazione dell'articolo 11-bis c.p.p. in casi non previsti integra un'ipotesi di abnormità, suscettibile di ricorso per cassazione. Il principio di diritto che il Collegio afferma quindi, alla luce dell'iter motivazionale illustrato, è il seguente: «il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali». Con la conseguenza che «l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’articolo 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare extra-vagante rispetto al sistema processuale». La decisione, oltre a sancire l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di esclusione, trasmette gli atti al Tribunale di Tivoli, riaffermando l'importanza di una corretta applicazione dei nuovi obblighi informatici senza pregiudicare le garanzie fondamentali del processo penale.

Presidente Miccoli Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. È impugnata l'ordinanza del 27 gennaio 2025, con la quale il Tribunale monocratico di Tivoli ha escluso la costituzione delle persone offese Sh.An. e Be.Al. quali parti civili nel procedimento a carico di Mo.Ni. e altri, perché l'atto di costituzione non era avvenuto con le modalità telematiche di cui all'articolo 111-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio. 2. Il ricorso per cassazione delle predette persone offese, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Ilenja Mehilli, è affidato a un unico motivo e denuncia la mancanza di motivazione in relazione all'interpretazione e all'applicazione degli articolo 78,111-bis e 111-ter cod. proc. pen., nonché la abnormità del provvedimento. Si sostiene, infatti, che la costituzione di parte civile rientri tra gli atti che la parte può compiere personalmente, venendo, quindi, in rilievo le deroghe alla obbligatorietà del deposito telematico previsto dall'articolo 111-bis co. 1 cod. proc. pen., di cui ai commi 3 e 4. Conclude denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto privo di motivazione, e per l'annullamento con rinvio. 3. Il difensore delle ricorrenti ha depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le quali insiste nei motivi, segnalando che l'atto di costituzione di parte civile era stato depositato nel fascicolo del dibattimento prima della entrata in vigore della normativa che ha posto l'obbligatorietà del deposito telematico, con la conseguenza che le odierne ricorrenti erano già costituende parti civili: in particolare, espone che, solo all'udienza del 27.01.2025, tale atto di costituzione è stato effettivamente vagliato dal giudice a quo, poiché solo in tale udienza sono state esaurite le questioni preliminari attinenti al difetto di notifica nei confronti dell'imputato Mo.Ni. Conclude per l'accoglimento del ricorso, anche ribadendo l'eccezione di abnormità dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1. L'articolo 111-bis cod. proc. pen., inserito dall'articolo 6, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall'1. 1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale. Esso prevede, testualmente, al primo comma: Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. . Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Il D.M. Giustizia n. 206 del 27/12/2024 (in G.U. del 30/12/2024, data di entrata in vigore), ha modificato l'articolo 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 che è ora il seguente: articolo 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Il D.M. Giustizia del 4/7/2023 pubblicato in G.U. del 5/7/2023, di esecuzione dell'articolo 87, comma 6-bis, e 6-ter (il quale dispone Con uno o più decreti del Ministro della Giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis ) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 contiene l'elenco degli atti da depositare telematicamente, a decorrere dal 20 luglio 2024 (poi slittato al 1.1.2025, con successiva comunicazionevedi appresso), e prevede: articolo 1: Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura Europea, della Procura Generale presso la Corte di Appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di Appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di Cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'articolo 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia: 1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 c.p.p.). 2. Richiesta di rimessione del processo (articolo 46 c.p.p.) 3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (articolo 54-quater c.p.p.). 4. Atto di costituzione di parte civile (articolo 76,78 c.p.p.). 5. Istanza di esclusione della parte civile (articolo 80 c.p.p.) Con comunicato del 29 dicembre 2023, il Ministero della Giustizia ha confermato la proroga del doppio binario per il deposito degli atti giudiziari: Come richiesto da magistrati e avvocati viene, invece, conservato il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, con lo slittamento al 31 dicembre 2024 del processo penale telematico obbligatorio . Dunque, a far data dall'1.1.2025, è stato reso obbligatorio, in via esclusiva, per soggetti abilitati interni ed esterni, il deposito telematico ex articolo 111-bis cod. proc. pen. di atti, documenti, richieste e memorie nei richiamati uffici giudiziari. 2. Per quanto qui di rilievo, la premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al Tribunale ordinario, dall'1.1.2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche. 2.1. Nel caso di specie, la decisione sulla ammissione della costituzione di parte civile annunciata dalla parte nel 2024, con deposito cartolare dell'atto di costituzione nell'interesse delle odierne ricorrenti (come si riscontra dalla consultazione degli atti, in specie, dei verbali di udienza) a seguito di plurimi rinvii di udienza dovuti a vizi della notifica della citazione dell'imputato è intervenuta solo il 27 gennaio 2025, con la ordinanza impugnata, resa sull'opposizione dell'imputato, che ha dedotto, a verbale, la violazione della disciplina del deposito telematico. 2.2. L'ordinanza impugnata contiene, in premessa della decisione, il mero richiamo all'eccezione difensiva, che ne costituisce, dunque, la ratio decidendi, pur priva di qualsivoglia argomentazione. 3. Occorre prendere le mosse dal costante orientamento giurisprudenziale che esclude la ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777). Si osserva, infatti, che, in forza dell'articolo 568 cod. proc. pen., che sancisce l'individuazione tassativa dei provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione e dell'assenza di una norma che prevede la specifica impugnabilità dell'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, deve desumersi l'inoppugnabilità del provvedimento in questione (Sez. U. n. 12, del 10/05/1999, Pediconi, rv. 213858). Inoltre, l'inoppugnabilità dell'ordinanza di esclusione è giustificata dalla circostanza che essa non ha un contenuto decisorio, atteso che la stessa non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, come espressamente previsto dall'articolo 88, comma 2, cod. proc. pen. Difatti, la parte civile, per effetto dell'esclusione, può esercitare la sua pretesa in sede civile; inoltre, per effetto della esclusione, il danneggiato perde la qualità di parte e la sentenza pronunciata in sede penale non può far stato nei suoi confronti (Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 14/01/2022, Canino, Rv. 282733 01). Da ultimo, Sez. 4 n. 17697 del 09/04/2024, rv. 286364, ha dichiarato l'abnormità dell'ordinanza di esclusione della parte civile, affermando il seguente principio: L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare extra-vagante rispetto al sistema processuale. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'articolo 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'articolo 85-bis D.Lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati (in senso conforme, anche Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155, pur avendo escluso, nella specie, l'abnormità del provvedimento di non ammissione della parte civile, reso in ragione dell'irregolarità dell'atto di costituzione, in un caso, perché privo della marca da bollo, nell'altro con riguardo a una motivazione fondata sul fatto che lo statuto dell'ente escluso prevedeva il perseguimento solo della tutela dei consumatori in senso stretto, e non anche la tutela della salute negli ambienti di lavoro). 4. In applicazione dei richiamati principi, l'ordinanza impugnata risulta affetta da abnormità, sotto un duplice profilo. 4.1. In primo luogo, in ragione della mancanza totale di motivazione dell'ordinanza di esclusione della parte civile, fondata sul mero richiamo alla eccezione della difesa dell'imputato, senza alcun confronto critico con la situazione processuale che, come premesso, aveva visto il deposito cartolare dell'atto di costituzione in giudizio in epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa sopra richiamata, recepita acriticamente dal giudice (cfr. Sez. 6, n. 1416 del 22/03/2000 Rv. 217079: in riferimento a decreto di archiviazione, afferma che, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l'abnormità dell'atto presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato, eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione è ravvisabile nel caso di assoluta assenza dell'apparato argomentativo). 5. Ma l'ordinanza impugnata è affetta da abnormità anche per un'altra, assorbente, ragione, dal momento che essa ha escluso la costituzione della parte civile sulla base di una normativa non riferibile alla situazione processuale specifica in esame. 5.1. Invero, per quanto emerge dalla consultazione dei verbali di udienza, la costituzione di parte civile è avvenuta in udienza, ai sensi dell'articolo 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinare le modalità di costituzione della parte civile nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza . 5.2. La riforma 'Cartabia' non ha introdotto modifiche alla disciplina dell'attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell'udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell'espressa previsione dell'articolo 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civi le (come pure, esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all'esito dell'esame di un teste). 5.3. Peraltro, l'articolo 111-bis, comma 3, ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la natura dell'atto o del documento o specifiche esigenze processuali non consentano l'acquisizione informatica. 5.4. La relazione illustrativa alla legge 'Cartabia' contempla quale esempio della prima eccezione il caso di una planimetria che non può essere digitalizzata o di un testamento olografo di cui si contesta la genuinità, documenti che devono pertanto essere necessariamente prodotti in originale. 5.5. La deroga riguarda poi anche talune 'specifiche esigenze processuali'. È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di atti quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza. 5.6. Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa rispetto alla notifica ed al successivo deposito in cancelleria: in tale caso, da attuarsi, quindi, tramite portale telematico del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza. 5.7. D'altronde, con riferimento alle modalità con le quali vanno effettuate le produzioni in udienza, la circolare DGSIA dell'8.01.2025, con riferimento alla previsione dell'articolo 111-ter, comma 3, cod. proc. pen. (a tenore del quale: Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. ), onera la cancelleria della scansione dei documenti o degli atti cartacei prodotti in udienza (testualmente, la predetta circolare: Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato articolo 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite scansione dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. ). Anche tale fonte secondaria conferma che le produzioni documentali in udienza si sottraggano alla regola del deposito telematico. 5.8. In sintesi, l'obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l'udienza preliminare, o per l'udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall'articolo 78 cod. proc. pen. 5.9. Una diversa interpretazione porterebbe ad escludere la facoltà della parte offesa di costituirsi in giudizio direttamente in udienza non potendo pretendersi che sia effettuato, in quella sede, il deposito telematico dell'atto di costituzione -, con ciò ponendosi in contrasto con il chiaro dettato normativo dell'articolo 78 cod. proc. pen., oltre che con le previsioni di cui agli articolo 111-bis e 111-ter cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2, della Costituzione. 7. Per quanto osservato, il provvedimento impugnato di esclusione della parte civile è connotato da profili di abnormità in quanto non è inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento. 7.1. Invero, secondo consolidato canone ermeneutico della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 8154 del 12/12/2023, n.m.; Sez. Un. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, per la sua singolarità che lo pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 7.2. In definitiva, l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. 7.3. Nel caso in scrutinio, il Tribunale ha erroneamente applicato la disposizione dell'articolo 111-bis cod. proc. pen. e gli obblighi previsti in materia di deposito telematico degli atti, ormai vigenti per effetto del D.M. del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024 n. 206, per aver ritenuto applicabile tale disciplina anche al caso della costituzione della parte civile avvenuta in udienza. 7.4. Risultano, al contrario, coerenti con i diritti e le prerogative della parte civile, come delineati dalle norme del codice di rito, le deduzioni delle ricorrenti, ove richiamano le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4 dell'articolo 111-bis cod. proc. pen., che contemplano le deroghe al regime dell'obbligatorietà del deposito telematico, tra cui deve essere compresa anche la costituzione di parte civile che avvenga direttamente in udienza. 7.5. Non si pongono in contrasto con tale esegesi la relazione del massimario della Suprema Corte di cassazione n. 2/2023 del 10.1.2023 e la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022, richiamate dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni laddove affermano che la disposizione derogatoria deve intendersi riferita ad atti quali una memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione, a tutti i documenti che vengono versati in originale nel corso di un procedimento, quali, ad esempio, una scrittura privata o un testamento olografo dei quali si contesti l'autenticità, ovvero ancora planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale . Infatti, i riferimenti esemplificativi contenuti in tali documenti afferiscono alle ipotesi in cui l'attività processuale non venga svolta direttamente in udienza. 7.6. Né ha pregio l'osservazione incentrata sul comma 4 dell'articolo 111-bis cod. proc. pen. (che menziona gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente) e su quanto esplicitato nelle stesse relazioni sopra citate, nonché nella relazione del massimario n. 15/2024 del 16.4.2024 sul c.d. correttivo Cartabia (il D.Lgs. 31 del 19 marzo 2024, in vigore dal 4.04.2024) con la quale si sottolinea che, facendo riferimento la suddetta previsione agli atti compiuti personalmente dalla parte, ovvero redatti senza l'ausilio del difensore, tra tali atti non possa ritenersi compreso l'atto di costituzione di parte civile, giacché, appunto, senza dubbio la costituzione di parte civile non rientra tra gli atti che la parte può compiere personalmente, esigendo, al contrario, la presenza di un difensore e la redazione secondo un contenuto formale predeterminato dall'articolo 78 cod. proc. pen. 8. Il principio di diritto che deve essere, quindi, affermato, è che il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali. 8.1. Con la conseguenza che l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all'articolo 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare extra-vagante rispetto al sistema processuale . 10. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.