Se un automobilista viene sanzionato con ausilio di sistemi elettronici, le foto non devono mai evidenziare volti e dettagli dell’abitacolo. E in prossimità del vigile elettronico devono essere sempre posizionati cartelli informativi chiari ed esaustivi.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 244 del 29 aprile 2025. Il caso trae origine da una sanzione elevata dalla polizia locale per mancata revisione periodica del veicolo. Il conducente ha contestato l’assenza di garanzie sulla protezione dei dati e il Garante ha accolto le doglianze, sanzionando il comune per molteplici violazioni. In primo luogo, l’istruttoria ha evidenziato la totale assenza di segnaletica informativa nei luoghi in cui venivano effettuate le riprese fotografiche. L’Autorità ha ribadito che secondo la normativa vigente e le linee guida europee ogni sistema di ripresa deve essere accompagnato da un’informativa sintetica di primo livello chiaramente visibile e comprensibile, contenente almeno le finalità del trattamento, l’identità del titolare e l’indicazione dell’informativa estesa. Quest’ultima, cd. di secondo livello, deve essere facilmente accessibile, ad esempio tramite un link o affissione in un luogo idoneo. In difetto, l’uso del dispositivo risulta illegittimo. Ma le censure più gravi riguardano il contenuto delle immagini raccolte. Le fotografie dell’infrazione mostravano in maniera riconoscibile soggetti estranei al fatto come passanti o passeggeri, in violazione del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c) del GDPR. Secondo il Garante, il trattamento delle immagini deve essere sempre circoscritto al solo veicolo sanzionato, escludendo – o mascherando opportunamente – volti e dati personali non pertinenti. L’Autorità ha inoltre richiamato quanto stabilito dal D.M. 11 aprile 2024 in tema di accesso agli atti relativi alle violazioni del Codice della strada. Quando viene fornita copia dei fotogrammi al destinatario del verbale, è obbligatorio oscurare volti e targhe di soggetti terzi eventualmente presenti. Nel caso di specie, il Comune non ha adottato alcun meccanismo tecnico per garantire l’anonimizzazione dei dati e delle immagini non pertinenti, determinando così un trattamento illecito. La sanzione amministrativa inflitta si fonda sulla violazione dei principi fondamentali di correttezza, trasparenza e proporzionalità del trattamento.
Provvedimento del 29 aprile 2025, n. 244