Con la sentenza n. 74 del 27 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 63, comma 3, c.p., per contrasto con gli articolo 3 e 27, comma 3, della Costituzione «nella parte in cui non prevede che – quando la recidiva di cui all’articolo 99, comma 1, c.p. concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale – si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze in composizione monocratica è stata resa in procedimento a carico di persona imputata del reato di cui all'articolo 612, comma 2, c.p., in relazione all'articolo 339 c.p., e all'articolo 4 della legge n. 110/1975, per aver minacciato la vittima con l'uso di un coltello e di altro strumento atto a offendere portati, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione. Il giudice rimettente ha ritenuto che nel giudizio a quo, - alla luce dell'articolo 63, terzo comma, c.p. – si sarebbe dovuto applicare, prima l'aumento derivante dalla circostanza aggravante autonoma di cui all'articolo 612, comma 2, c.p., e successivamente, sulla pena così determinata, l'aumento proporzionale fisso di un terzo per la recidiva ex articolo 99, comma 1, c.p. La sentenza si pone sulla scia della giurisprudenza della Consulta in punto di sindacabilità del principio di proporzionalità della pena, qui declinato sul versante del concorso omogeneo di aggravanti che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto speciale in relazione alla recidiva semplice. L'articolo 63, comma 3, c.p., infatti, stabilisce che, nel caso di concorso tra aggravante ad effetto comune e aggravante ad effetto speciale, l'aumento per le aggravanti comuni si applica non sulla pena ordinaria, ma sulla pena stabilità per l'aggravante ad effetto speciale. Ed è proprio questo aspetto della disciplina censurato dall'ordinanza di rimessione che evidenzia il contrasto dell'attuale disciplina, con il canone di ragionevolezza. In ipotesi di concorso dell'aggravante ad effetto speciale con la recidiva di cui al comma 1 dell'articolo 99 c.p., il giudice è tenuto ad applicare l'aumento di pena nella misura fissa di un terzo stabilito per la recidiva semplice, sulla pena preventivamente aumentata per effetto dell'aggravante ad effetto speciale. Al contrario, in ipotesi di concorso omogeneo di aggravante ad effetto speciale con una ipotesi di recidiva qualificata, il trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 63, comma 4, c.p., sarebbe connotato da un duplice regime di favore per il reo: da un lato, è prevista l'applicazione della sola pena dell'aggravante più grave secondo le regole del cumulo giuridico; dall'altro, l'ulteriore aumento di pena è “fino a un terzo” a differenza dell'aumento fisso di un terzo, di cui all'articolo 99, comma 1, c.p. Di qui l'irragionevolezza della disciplina poiché, a parità di disvalore oggettivo del fatto – e a fronte di una maggior riprovevolezza soggettiva e di una più intensa pericolosità espressa dalla recidiva qualificata – le regole del concorso omogeneo di circostanze di cui al comma 4 dell'articolo 63 c.p. riserverebbero un regime sanzionatorio più favorevole al reo, proprio quando la recidiva qualificata concorre con altra aggravante ad effetto speciale; rendendo irragionevole il più severo trattamento nell'ipotesi meno grave di concorso tra un'aggravante ad effetto speciale e la recidiva semplice. Il giudice remittente, quindi, rileva la violazione del canone della proporzionalità anche in relazione all'articolo 27, comma 3, Cost.: la pena risultante dal concorso, in quanto sproporzionata al disvalore soggettivo, sarebbe percepita dal reo come ingiusta e, quindi, inidonea a spiegare la propria funzione rieducativa. Tale profilo di illegittimità costituzionale, secondo il rimettente, non potrebbe essere scalfito dalla considerazione dalla natura facoltativa della recidiva, che non potrebbe fungere in ogni caso da “valvola di sfogo” del sistema, rispetto alla rilevata irragionevolezza: e infatti, ove il giudice «abbia verificato che la reiterazione dell'illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo ai diversi indici rivelatori di ciò, deve poi sottoporre il condannato all'aumento di pena ai sensi dell'articolo 99 cod. pen., non potendo evitare tale aumento in considerazione dei soli effetti irragionevoli che deriverebbero dalla sua applicazione». Pronunciandosi sulla disciplina del concorso della recidiva con altre aggravanti ad effetto speciale, la sentenza in commento, sia pur in via indiretta, affronta l'ulteriore profilo della compatibilità dell'attuale previsione dell'aumento fisso previsto per la recidiva semplice, con il principio di proporzionalità e di necessaria individualizzazione della risposta sanzionatoria, promanante dalla rieducativa della pena (articolo 27, comma 3, Cost.). La violazione dell'articolo 3 Cost. dell'articolo 63, comma 3, c.p. per irragionevolezza della pena legale, in rapporto al quarto comma della medesima disposizione, nasce proprio dalla struttura della recidiva e, cioè, anzitutto dall'aumento fisso di un terzo ivi previsto. L'aumento fisso nel caso dell'articolo 63, comma 4, è eliso nel concorso omogeneo tra aggravanti ad effetto speciale, poiché il cumulo giuridico, neutralizza l'aumento di penale della recidiva qualificata, e la circostanza ad effetto speciale “soccombente” all'interno del cumulo, si trasforma in una circostanza ad effetto comune a carattere facoltativo. Si applica, cioè, solo un aumento facoltativo, e fino a un terzo della pena. E proprio all'interno di tale quadro, merita attenzione il peculiare profilo della compatibilità con il principio di proporzionalità della pena, dell'aumento fisso di pena, previsto dall'articolo 99 comma 1 c.p., affrontato nella sentenza in commento, in via incidentale e, cioè, per gli effetti che esso determina in seno al concorso omogeneo di circostanze. Come si è visto, la Corte Costituzionale basa la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 63, comma 3, c.p. sulle peculiarità dell'aumento di pena per la recidiva semplice, per contrasto, sia con il principio di uguaglianza sub specie di proporzionalità, che di rieducatività della pena (articolo 27 comma 3 Cost.) in ossequio ad «un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sentenza n. 341 del 1994). In definitiva, la Corte, fino alla sentenza in commento, si era mostrata ferma nel rigettare questioni di legittimità costituzionale implicanti un sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore sul quantum di pena, purché esse non valicassero il limite della manifesta irrazionalità. Entro tale range di razionalità, si reputava il sistema in grado di adeguare la risposta sanzionatoria alla personalità dell'individuo, proprio attraverso l'apporto delle circostanze inerenti alla persona del colpevole (tra cui la recidiva) e le circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza in commento, si enuclea un profilo di illegittimità di tipo estrinseco (o mediato) della disciplina degli aumenti fissi di pena per la recidiva: quello del concorso omogeneo di circostanze di cui all'articolo 63, comma 3, c.p. Il dictum della sentenza, pertanto, sembra collocarsi - almeno apparentemente - ancora nel solco del consueto self restraint della Consulta in tema di sindacato sulla dosimetria sanzionatoria. In realtà, se fino ad oggi la Corte aveva “scaricato” sul giudice il compito di adeguare la pena al caso concreto - ritenendo a tale scopo adeguato lo spazio di discrezionalità giudiziaria concesso in sede di commisurazione - per la prima volta qui sembra aprirsi un varco verso possibili, future censure di illegittimità ab intrinseco dell'aggravamento sanzionatorio fisso previsto per la recidiva “semplice”, per contrasto con il principio di individualizzazione della pena fissato negli articoli 27, comma 1 e comma 3, Cost.