La sentenza in commento interviene in un ambito giuridico dove la penna del diritto incontra i limiti della scienza, e dove la tensione tra esigenze di tutela e garanzie individuali raggiunge il suo apice. Si tratta di un caso in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile per lesioni personali gravissime e omicidio colposo, a seguito della trasmissione del virus HIV alla compagna, poi deceduta. Ma il cuore della decisione va oltre il dato fattuale: tocca i nervi scoperti di un diritto penale che, nel nome della “certezza giudiziaria”, si avventura in territori dove la scienza stessa avanza con cautela.
Un diritto penale sempre più probabilistico ? Siamo abituati a ritenere che, in ambito penale, la certezza sia l'architrave del giudizio. Eppure, da tempo assistiamo a una torsione silenziosa del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”. La sentenza in commento ne è un esempio eloquente. Il nesso causale viene infatti ricostruito su basi probabilistiche “medio-basse”, rese sufficienti dal metodo dell'esclusione di cause alternative. È il paradigma, già noto, della causalità “negativa”, dove il convincimento del giudice si regge su ciò che non si è verificato. Si tratta di un'impostazione non nuova (Cass. pen., sez. V, n. 5597/2015; Cass. Pen. n. 37737/2023), ma qui portata al suo estremo: non servono leggi scientifiche universali, bastano cluster genetici simili, test pregressi negativi e la ricostruzione della relazione affettiva. Il rischio – tutt'altro che teorico – è che l'impianto probatorio venga sorretto più da una presunzione di responsabilità che da una dimostrazione rigorosa. Dolo eventuale: da clausola di chiusura a regola ordinaria? Ancor più radicale è la parabola compiuta dalla nozione di dolo eventuale. La Corte ribadisce, con accenti persino assertivi, che la consapevolezza della sieropositività unita all'omessa informazione del partner integra l'elemento soggettivo del reato. Fin qui nulla di sorprendente. Ma la sentenza va oltre: chiarisce che anche un solo rapporto sessuale non protetto può essere sufficiente per integrare il dolo eventuale. È un passaggio destinato a incidere profondamente sulla prassi. Fino ad oggi, la giurisprudenza aveva valorizzato la reiterazione, la durata della condotta, la persistenza nel rischio (Cass. Pen. n. 34139/2019; n. 6911/2023). Ora il baricentro si sposta: non è più la condotta a essere valutata nella sua globalità, ma il singolo episodio nella sua potenzialità lesiva. E qui sorge un problema dogmatico profondo: possiamo ancora considerare “eventuale” un dolo che finisce per coincidere con la semplice previsione della possibilità dell'evento? Non stiamo trasformando il dolo in una colpa cosciente aggravata, privandolo della sua specificità? Carica virale azzerata e responsabilità dolosa: un paradosso giuridico Il punto più controverso della sentenza è quello relativo alla irrilevanza della carica virale non rilevabile ai fini della responsabilità. La Suprema Corte afferma che anche una condizione clinica stabilizzata, grazie alle terapie antiretrovirali, non esclude il dolo. Al massimo, dice, può attenuare il rischio. Qui il diritto penale rischia di scontrarsi con la realtà scientifica: se la carica virale è azzerata, la possibilità di trasmissione è clinicamente vicina allo zero. E allora, può il diritto presumere un dolo laddove la scienza presume l'assenza di rischio? Questo passaggio lascia aperta una faglia profonda tra il sapere giuridico e quello medico. Un diritto che ignora la scienza rischia di smettere di essere razionale, e di scivolare nella moralizzazione del comportamento individuale. La questione medica e l'idea di responsabilità concorrente Gli ermellini affrontano anche la questione della diagnosi tardiva della patologia da parte dei medici. Qui si adotta una linea equilibrata: l'errore diagnostico non è causa esclusiva dell'evento letale, ma non è neppure irrilevante. Si afferma la responsabilità concorrente, in un'ottica di concorso causale. È un passaggio condivisibile, che recupera il principio di equivalenza delle cause, ma lo tempera con un criterio di efficienza causale. Tuttavia, anche qui, il confine tra responsabilità e causalità è sempre più sottile. Se si afferma che ogni ritardo ha inciso sul decesso, quale ruolo effettivo si attribuisce alla condotta dell'agente? Una sentenza sintomatica: la normalizzazione dell'eccezione La pronuncia in commento è, in fondo, il segno di un mutamento più ampio: il diritto penale sta normalizzando l'eccezione. Il dolo eventuale, nato come categoria residuale, diventa lo strumento per punire condotte gravi anche in assenza di volontà diretta. La causalità si affranca dal rigore scientifico per approdare a un modello “logico-deduttivo”, che rischia di compromettere le garanzie processuali. Eppure, è proprio nei casi tragici, drammaticamente umani, che il diritto dovrebbe esercitare la sua funzione regolativa, non emotiva. Di fronte a condotte socialmente riprovevoli, il diritto penale non può permettersi scorciatoie. Deve, anzi, mantenere alta l'asticella del rigore probatorio e della chiarezza dogmatica. Conclusione: oltre il caso, una sfida sistemica La decisione della Corte si muove con equilibrio apparente: tutela la salute pubblica, punisce una condotta rischiosa, valorizza le risultanze probatorie. Ma il suo approccio sconta una tensione irrisolta tra certezza normativa e incertezza scientifica. Il diritto penale, specie in ambito bio-giuridico, ha bisogno di categorie forti, non di approssimazioni. Serve una riflessione sistemica: quale rischio è penalmente rilevante? Quanto possiamo “accettare” come prevedibile? E dove si ferma la responsabilità dell'agente e inizia quella, strutturale, del sistema sanitario? Finché non risponderemo a queste domande, continueremo ad affidarci al diritto penale per supplire alle fragilità della medicina, della prevenzione, dell'educazione sessuale. Ma questa supplenza, per quanto motivata da esigenze di giustizia, rischia di tradursi in una giustizia simbolica, fondata sulla colpevolizzazione più che sull'effettivo accertamento del fatto.
Presidente Boni - Relatore Masi Considerato in diritto 1. Il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento. Il ricorrente ha riproposto i motivi di appello, talvolta senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e chiedendo, nel merito, una valutazione diversa delle prove assunte nel dibattimento, senza lamentarne il travisamento o la totale omissione dell'esame. Deve, però, ribadirsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747, tra le molte). Pertanto, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La sentenza impugnata, inoltre, dichiaratamente rinvia alla sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti contestati nelle due distinte imputazioni, strutturandosi come una doppia conforme . Secondo questa Corte, infatti, ricorre la ed. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 2. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso, in primo luogo, è manifestamente infondato. L'affermazione del ricorrente, secondo cui la presidenza della Corte di assise dovrebbe essere attribuita solo ad un magistrato formalmente nominato quale consigliere di appello, non essendo sufficiente l'avvenuto superamento della seconda valutazione di professionalità e quindi il mero possesso dell'anzianità di servizio corrispondente a quella di appello, è manifestamente infondata. Essa deriva da un'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1951 che non tiene conto della sopravvenuta eliminazione della distinzione tra qualifica e funzioni del magistrato, e della sostanziale automaticità della progressione in carriera: questa, pur essendo legata alla domanda da parte del magistrato e alla valutazione quadriennale della professionalità, si fonda sul possesso del requisito dell'anzianità di servizio corrispondente ad una delle funzioni stabilite dall'articolo 10 D.Lgs. n. 160/2006, essendo la funzione attribuita indipendentemente dal suo effettivo svolgimento, nonché attribuita con decorrenza dalla data di possesso della relativa anzianità di servizio. Il possesso dell'anzianità di servizio corrispondente alle funzioni di appello, da parte del magistrato che ha presieduto la Corte di assise, è pertanto un requisito corrispondente a quello, indicato nell'articolo 3 legge n. 287/1951, della funzione o della qualifica di magistrato di appello, secondo la corretta interpretazione delle norme contenuta nella sentenza impugnata. Questo motivo di ricorso, peraltro, è inammissibile anche per mancanza di specificità, perché non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, circa la insussistenza di una nullità del procedimento e della sentenza di primo grado anche in caso di violazione delle norme relative alla nomina dei componenti della corte di assise. La sentenza si è conformata ai principi di questa Corte, secondo cui In tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dall'articolo 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle Corti d'assise rispetto all'ufficio di appartenenza, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costituiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale; ne consegue che non integra una nullità di ordine generale, ai sensi dell'articolo 178, lett. a), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti d'assise, per il profilo della partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte d'Appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi dell'articolo 7-bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nonché della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite (Sez. 1, n. 36441 del 06/05/2021, Rv. 282005; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, Rv.228640). Il ricorso non si confronta con tale motivazione ed incorre pertanto nel vizio di aspecificità, che sussiste quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex articolo 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.236945). 3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità. Il ricorrente deduce la violazione del suo diritto alla difesa, derivante dall'avere il pubblico ministero formato due fascicoli separati relativi alla morte della signora St.Ga. uno a carico dei suoi medici curanti e l'altro a carico del ricorrente, svolgendo solo nel primo gli accertamenti diretti ad accertare le cause della morte, per cui egli sarebbe stato privato di informazioni possedute, invece, dal pubblico ministero e dalla parte civile, presenti nel primo procedimento. Il ricorrente afferma, anche, l'insufficienza della motivazione con cui la sentenza impugnata ha rigettato il relativo motivo di appello, ma non spiega quale suo diritto sarebbe stato violato, dal momento che i risultati di quell'accertamento, che non aveva un carattere di irripetibilità, sono stati acquisiti nel dibattimento a suo carico mediante il nuovo esame dei periti e dei consulenti, e l'acquisizione dei loro elaborati su consenso delle parti e dopo il loro esame. Egli ha potuto esaminare e valutare le loro conclusioni, e ribattere ad esse con un proprio consulente, e non ha spiegato quale lesione al suo diritto difensivo sarebbe derivata dalla trattazione separata del procedimento a carico dei medici, dal momento che la sua responsabilità è stata valutata sulla base delle prove assunte nel dibattimento a suo carico, ed ivi formatesi mediante l'esame diretto di periti e consulenti. La mancata indicazione del diritto difensivo che sarebbe stato leso risulta rilevante anche perché, dalla sentenza impugnata, risulta che lo stesso consulente del ricorrente ha condiviso, quanto alle cause di morte della donna, le conclusioni raggiunte dai periti e consulenti nominati nel procedimento a carico dei medici, circostanza che impone di escludere, anche sotto tale profilo, una lesione di tale diritto. 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e mancanza di specificità, per le ragioni già esposte nel valutare il motivo che precede. Il ricorrente deduce la inutilizzabilità della perizia svolta dalle dr.sse Ce.Si. e Mu.nel procedimento a carico dei medici, al quale egli non ha partecipato, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, richiamando la valutazione espressa in relazione al motivo precedente, ha ribadito che la prova, consistente nelle opinioni fornite dalle due esperte, è stata acquisita mediante la loro escussione dibattimentale, svolta ascoltandole non quali perite, ma quali consulenti o testimoni esperte, in merito all'attività compiuta e alle conclusioni raggiunte, acquisendo poi il loro elaborato su consenso delle parti. Il ricorrente continua a sostenere la violazione dell'articolo 403 cod. proc. pen., ma la prova assunta nel dibattimento a suo carico non è l'incidente probatorio svolto nel diverso procedimento, bensì la testimonianza resa nel procedimento in cui egli era imputato ed è stato presente. L'elaborato peritale depositato nel diverso procedimento, inoltre, non è stato acquisito ai sensi dell'articolo 238 cod. proc. pen., bensì ai sensi dell'articolo 501 cod. proc. pen., essendo indiscutibile la qualità delle due dottoresse di testimoni ovvero consulenti dell'accusa, assunta nel procedimento a carico del ricorrente (si vedano, sul punto, Sez. 2, n. 23439 del 23/04/2007, Rv. 236783; Sez. 2, n. 3383 del 28/02/1997, Rv. 207411). Questa Corte ha affermato che Non sussiste violazione del contraddittorio nel caso in cui il consulente tecnico del pubblico ministero, già nominato perito in altro procedimento connesso celebrato con rito abbreviato, venga ascoltato come teste dibattimentale e, all'esito del suo esame, venga acquisita, nei suoi contenuti essenziali, la relazione già redatta per il procedimento connesso (Sez. 5, n. 11308 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278800), ed è evidente l'applicabilità di tale principio alla presente situazione, in cui non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio nell'assunzione della prova costituita dalla testimonianza circa l'attività svolta dalle predette dottoresse, e dal parere da loro fornito nel presente procedimento. 5. Il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente deduce un vizio della sentenza impugnata perché avrebbe rigettato l'eccezione di nullità della perizia redatta dal prof. Pi. ritenendola sanata, per l'omessa formulazione dell'eccezione dopo il deposito dell'elaborato, ai sensi dell'articolo 182 cod. proc. pen. La sentenza, invece, dalla pag. 19 riporta l'ampia motivazione con cui i giudici di primo grado hanno respinto la medesima eccezione, per ragioni di merito, e dichiara di adeguarsi ad essa, ritenendo non sussistente alcuna nullità nella procedura seguita dal perito, e addirittura precisando che la ritenuta assenza di nullità fa venir meno l'argomento difensivo afferente le modalità ed i tempi con cui l'eccezione era stata sollevata. La motivazione ha respinto l'eccezione esaminando con attenzione le modalità di espletamento dell'incarico, evidenziando che tutte le parti sono state presenti all'inizio delle operazioni peritali, in cui il perito ha messo a disposizione le sequenze del virus che avrebbe esaminato e quelle che avrebbe usato per comparazione, ed ha spiegato la metodologia di quest'ultima e le analisi che avrebbe svolto, nonché i sistemi operativi che avrebbe impiegato. L'attività che, secondo il ricorrente, sarebbe stata svolta senza una preventiva comunicazione alle parti è solo l'inserimento dei dati nel computer e la loro elaborazione mediante i sistemi operativi già descritti alle parti, quindi un'attività puramente meccanica e il cui contenuto, peraltro, era stato ampiamente esposto alle parti. Nessuna violazione è derivata dalla omessa indicazione della data in cui tale inserimento è stato effettuato, peraltro facilmente deducibile, dal momento che già due giorni dopo l'inizio delle operazioni peritali è stato inviato alle parti l'elaborato conclusivo. Inoltre deve ribadirsi che, secondo questa Corte, In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'articolo 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (In motivazione la Corte ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione) (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Rv. 277529). Neppure l'impiego di un ausiliario in mancanza di autorizzazione del giudice, peraltro incaricato del mero inserimento dei dati nel computer, è causa di nullità, come motivato dalla Corte di assise di appello conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui La mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia, per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, non determina alcuna nullità, in ragione del principio di tassatività di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Rv. 267890). Anche sotto questo profilo, il ricorso deduce nuovamente la questione senza confrontarsi con la sentenza impugnata, risultando perciò aspecifico. 6. Il quinto motivo del ricorso, relativo alla valutazione delle prove relative alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'articolo 575 cod. pen., è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle tre domande fondamentali, riportate nel ricorso, mentre la sentenza impugnata ha sia affermato, alla pag. 26, che ad esse la sentenza di primo grado ha dato un'ampia ed esaustiva risposta, sia ha nuovamente esaminato in modo approfondito le prove assunte, esprimendo quindi una nuova, autonoma valutazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo certo che il ricorrente ha trasmesso il virus alla signora St.Ga. circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo accertato che egli era consapevole della propria positività già all'epoca della sua relazione con la donna, sia, infine, circa la sussistenza del nesso causale, ritenendo accertato che il decesso è stato causato dall'infezione trasmessa dal ricorrente. Il ricorrente, pur affermando di non chiedere al giudice di legittimità un riesame nel merito della vicenda processuale, espone nuovamente tutte le prove a suo parere favorevoli alle tesi difensive, lamentandone una omessa o illogica valutazione, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza, che ha esaminato anche tutte le risultanze favorevoli ed ha espresso una valutazione di colpevolezza motivando in maniera logica e non contraddittoria l'insussistenza di tutte le loro asserite incongruenze e inconciliabilità con la tesi accusatoria. L'assenza di uno dei vizi della motivazione descritti nell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod.' proc. pen. rende la motivazione non suscettibile di censura da parte di questa Corte. 6.1. In merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la sentenza ha ritenuto provata la trasmissione del virus dell'HIV da parte del ricorrente alla vittima in primo luogo dalle caratteristiche del virus dei due soggetti: il prof. Pi. ha accertato l'esistenza di uno stesso progenitore del loro virus (e ciò non perché lo ha comparato con il virus comparso negli anni '80, bensì perché lo ha comparato con le sue moltissime mutazioni successive), ed ha altresì accertato l'anteriorità di quello del ricorrente rispetto a quello presente nella donna. Il ricorso non si confronta con gli esiti di questa perizia e con la valutazione della correttezza del metodo applicato, motivate dalla pag. 151 della sentenza di primo grado, e dalla pag. 62 di quella di secondo grado. La sentenza impugnata ha escluso poi, motivatamente, che la donna possa essere stata contagiata da un altro partner, essendo risultati sieronegativi i soggetti con cui ella ha avuto una relazione prima e dopo quella con il ricorrente, ed ha collocato il contagio all'epoca del suo rapporto con il ricorrente sulla base della datazione della sua infezione, che i consulenti hanno indicato come risalente ad otto-dieci anni prima della scoperta dell'essere ella affetta da AIDS (così dalla pag. 38, e alla pag. 65). Le due sentenze motivano ampiamente e in modo logico anche la datazione della sieropositività del ricorrente a ben prima del 2010, epoca in cui egli ha fornito il primo certificato relativo ad essa: già con il test effettuato nel 2010 il suo contagio venne valutato come risalente nel tempo, la teste Ma., che fu compagna del ricorrente prima della St.Ga. consente di datare la sieropositività di questi a prima del 2004, il consulente dr. Gu.ha spiegato la mancanza di sintomi con la sua classificazione tra i long term non progressor. Le obiezioni avanzate dal ricorrente, riproposte nel ricorso, sono state ampiamente valutate e respinte nella sentenza impugnata. In particolare, l'attendibilità della teste Ma., descritta dal ricorrente come una imbrogliona professionale (così a pag. 46 della sentenza impugnata), è stata valutata approfonditamente alle pagg. 43 e ss. della sentenza di appello, e alle pagg. 119 e ss. della sentenza di primo grado, individuando la veridicità del nucleo essenziale delle sue dichiarazioni, sebbene inficiate, in parte, da sue dichiarazioni sicuramente mendaci e da parziali ritrattazioni. La consulenza del prof. Gu.è stata contestata solo sostenendo l'impossibilità di quella classificazione, che richiede un'osservazione del soggetto sieropositivo per almeno venti anni, senza considerare che, nel caso del ricorrente, il suo contagio può essere fatto risalire all'epoca della sua relazione con la signora Ma.. sicuramente sieropositiva in tale epoca, e comunque senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che alla pag. 58 ha escluso la fondatezza scientifica di tale affermazione. L'ipotesi di un contagio del ricorrente verificatosi solo nel 2010, da parte della compagna dell'epoca, è esclusa dall'accertamento sulla diversa datazione della risalenza dei rispettivi contagi, e la sua assoluzione dall'accusa di avere contagiato quella donna è stata tenuta presente dalla Corte di assise di appello, che ha rilevato, però, come in tale processo siano stati acquisiti dati non veritieri, in particolare da parte della Lu.Ze. indicata quale teste dal ricorrente stesso, la quale ha mentito circa la propria sieropositività (così alla pag. 50 della sentenza impugnata, e dalla pag. 177 della sentenza di primo grado, circa gli altri elementi probatori falsi o non acquisiti in quel giudizio). Anche l'assenza di sieropositività di altre donne che hanno sicuramente avuto rapporti con il ricorrente è stata ampiamente valutata e spiegata, da tutti i consulenti, come una circostanza non insolita, avendo l'esperienza e l'osservazione scientifica dimostrato la non automaticità di trasmissione del virus nel caso di un rapporto con un soggetto sieropositivo. Quanto all'asserita plausibilità dell'ipotesi che la St.Ga. sia stata contagiata solo dopo la fine della loro relazione, avendo scoperto di essere affetta da AIDS solo nel 2016, il ricorso omette di valutare la perizia del prof. Pi., circa l'esistenza di un progenitore comune del virus della donna e del ricorrente, e la valutazione dei medici circa la risalenza dell'infezione della donna ad almeno otto-dieci anni prima della sua scoperta. Il ricorrente richiama la diversa opinione del proprio consulente, il dr. Lo.Mo., secondo cui l'infezione della donna era recente, ma essa non è stata ritenuta attendibile, perché questi ha affermato che ella, nel 2016, non aveva l'AIDS conclamato, basandosi su un unico dato anomalo circa i valori dei CD4 e del rapporto elevato CD4/CD8, ma non ha spiegato le ragioni di una conta linfocitaria bassa negli esami precedenti, riferita dalla consulente dr.ssa Mu.e dal prof. Guaraldi, secondo cui la donna solo una settimana prima di quel dato anomalo aveva un valore di linfociti totali pari a poco più di un quinto rispetto alla successiva conta dei soli CD4 (così alla pag. 163 della sentenza di primo grado), né ha spiegato come sia possibile che ella sia morta di tale patologia solo pochi mesi dopo, avendo i consulenti dell'accusa pubblica e privata affermato che la morte si è verificata con le modalità e la tempistica tipiche della patologia in questione, e non per cause imprevedibili sopravvenute e tanto meno per la somministrazione di farmaci immunosoppressori, stante il loro modesto dosaggio (così alla pag. 73 della sentenza). La sentenza impugnata, pertanto, ha esaminato tutte le prove e gli indizi raccolti, e li ha valutati in modo logico e non contraddittorio, confrontandosi anche con tutte le ipotesi alternative formulate dal ricorrente e le prove favorevoli ad una tesi assolutoria. Le sue conclusioni, perciò, non sono sindacabili da questa Corte, perché prive dei vizi rilevabili dal giudice di legittimità. 6.2. Anche la sussistenza del dolo del ricorrente è stata approfonditamente valutata, dalla pag. 34 e poi dalla pag. 67, e la conclusione, basata su una deduzione logica tratta dagli elementi di fatto sopra già indicati e dal comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni, è a sua volta logica, congrua rispetto agli indizi raccolti, e non contraddittoria. La risalenza nel tempo del suo rapporto con la signora Ma., di cui conosceva la sieropositività, e l'accertata consapevolezza della possibilità di essere contagiato da costei, sono state valutate, logicamente, come elementi che rendono non plausibile il mancato possesso di test sulla propria sieropositività, e non credibile la sua affermazione di avere effettuato, in passato, tre test risultati negativi, senza averne però conservato l'esito e senza avere, peraltro, neppure mai indicato dove e quando egli vi si sarebbe sottoposto, al fine di consentirne il reperimento. Sono stati ritenuti rilevanti e significativi, con argomentazione logica, anche i comportamenti tenuti in occasione della nascita del figlio avuto dalla St.Ga. e l'affermazione da lui riferita alla donna, e riportata negli atti della causa davanti al Tribunale minorile, circostanze riferite alle pagine 40 e 59-61 della sentenza di appello, e alle pagine 171 e 174 di quella di primo grado. La prima circostanza, l'avere sollecitato di sottoporre il neonato, al momento della nascita, ad esami approfonditi, è stata logicamente valutata come un atteggiamento dimostrativo del timore di una sieropositività del bambino, come si era già verificato alla nascita della prima figlia, timore che poteva conseguire solo della consapevolezza della propria sieropositività, da parte del ricorrente. La seconda circostanza, l'avere nel settembre 2008, mentre il bambino stava soffrendo di crisi febbrili, sollecitato di sottoporlo ad un test dell'HIV esplicitamente dicendo alla madre che egli stesso ne era infetto, logicamente è stata ritenuta confermare la consapevolezza della propria sieropositività, anche se all'epoca venne ritenuta una menzogna diretta solo a spaventare la donna, essendo il loro rapporto ormai in crisi ed avendole il ricorrente già mentito l'anno precedente, dicendole falsamente di avere un tumore ai polmoni, al solo scopo di indurla a riprendere la convivenza. La sentenza impugnata, sotto altro profilo, ha valutato che quella affermazione del ricorrente non possa essere ritenuta una informazione circa la propria condizione di sieropositività: tale valutazione è logica, stanti le modalità della dichiarazione, riferita in modo brutale e non accompagnata da documentazione o da altre forme di riscontro. È evidente, infatti, che se il ricorrente avesse inteso realmente comunicare alla ex-compagna la propria condizione, non l'avrebbe taciuta negli anni successivi, quando ella si ammalò di AIDS ma, ignorando la possibilità di essere stata contagiata, non si sottopose ad alcun test ritardando così la corretta diagnosi, e tanto meno avrebbe addirittura mentito alla sorella di lei, negando esplicitamente di essere egli stesso contagiato dal virus dell'HIV. La sentenza impugnata ha tratto la prova del dolo, con argomentazione logica, anche dal silenzio sempre mantenuto dal ricorrente circa la propria sieropositività, addirittura anche dopo il 2010 quando, a seguito degli esami svolti su insistenza della Nu., tale sua condizione era ormai ufficialmente nota (così da pag. 52, poi a pag. 67, e dalla pag. 164 della sentenza di primo grado). L'elemento del silenzio è stato, correttamente, ritenuto rilevante quale prova del dolo perché esso è contestato come elemento costitutivo del delitto di omicidio volontario: l'imputazione accusa il ricorrente di avere cagionato la morte della St.Ga. non solo trasmettendole il virus della immunodeficienza acquisita , ma anche tacendole la propria sieropositività . Tale silenzio si è protratto sino alla morte della ex-compagna, avendo le sentenze di merito ricostruito che, anche durante la sua malattia, sino alla morte sopravvenuta il 18/07/2017, il ricorrente non le ha mai riferito la propria sieropositività, benché fosse pienamente consapevole della sua risalenza nel tempo e non avesse più motivo di nasconderla, avendola ormai accertata in modo ufficiale: la sentenza impugnata ricorda che a luglio 2016 egli, interpellato sul punto dalla sorella della St.Ga., negò esplicitamente di avere mai contratto l'HIV, e peraltro anche in precedenza, alla donna che lo informava delle sue pessime condizioni di salute, aveva suggerito di prendere degli integratori, senza mai indurla ad eseguire quel test che avrebbe consentito di giungere tempestivamente alla diagnosi corretta (così a pag. 61 della sentenza impugnata). Correttamente, pertanto, le sentenze di merito hanno ritenuto che il comportamento doloso del ricorrente, già presente al momento del contagio, si sia protratto sino alla morte della donna, cagionandone il decesso anche attraverso il pervicace ed ostinato occultamento della propria sieropositività. 6.3. La sentenza impugnata, infine, ha valutato approfonditamente la sussistenza del nesso eziologico tra la morte della St.Ga. e la condotta contestata al ricorrente. Non è stato taciuto o sottovalutato il concorso, nel verificarsi dell'evento luttuoso, del comportamento dei medici, accusati dal ricorrente di avere tenuto una condotta addirittura criminale , per avere sottoposto la donna, anche dopo la diagnosi di AIDS, a terapie a suo parere sconsigliate e causa del grave peggioramento che la portò rapidamente a morte. La sentenza di primo grado ha compiuto una valutazione in punto di diritto, mentre quella di secondo grado ha esaminato anche la pronuncia definitiva di assoluzione di costoro dall'accusa di omicidio colposo, nonché le valutazioni espresse dai consulenti in quel procedimento. Entrambe le sentenze hanno concluso, con argomentazione logica e congrua rispetto a tali prove, che la loro condotta, anche se incidente sull'ex/us, non si è posta quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, idonea pertanto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, cod. pen., ad escluderne il nesso con la condotta precedente. La sentenza impugnata ricorda che secondo i consulenti dr. Pi., escusso nel procedimento a carico dei medici, prof. Guaraldi, dr.ssa Mu.e dr.ssa Ce.Si., ascoltati anche nel presente procedimento, il peggioramento della paziente non è stato determinato dalla terapia adottata, in particolare dall'uso del methotrexate, stante il suo dosaggio molto basso, ma dalle infezioni opportunistiche già instauratesi, mentre le cure adottate non hanno avuto una incidenza determinante sull'evento-morte, potendo al più averlo accelerato, non essendo certo neppure che una diagnosi più tempestiva avrebbe assicurato un effetto salvifico (pag. 74 della sentenza impugnata). La mancanza di tempestività nella diagnosi, peraltro, è stata logicamente attribuita anche al comportamento omissivo del ricorrente. Correttamente, perciò, le sentenze hanno valutato il suo silenzio come una ulteriore causa della morte, avendo esso concorso nel ritardare la diagnosi corretta e l'adozione della terapia necessaria (pag. 166 della sentenza di primo grado). Il ricorso lamenta, in più punti, che la Corte abbia ignorato la consulenza del dr. Lo.Mo., che avrebbe dimostrato scientificamente la tossicità delle terapie applicate alla St.Ga. e la loro efficacia causale sul decesso, ma non si confronta con le valutazioni dei consulenti e periti nominati nei processo a carico dei medici, il prof. Gu.e le dr.sse Mu.e Ce.Si., secondo cui la donna nell'agosto 2016, al momento della formulazione della diagnosi di infezione da HIV, presentava ormai il quadro clinico tipico dell'AIDS conclamata, al di là delle risultanze degli esami ematici, in particolare per la presenza di una gravissima micobatteriosi atipica. Le sentenze, al contrario, non hanno ignorato tale diverso parere, che è stato esaminato alle pagg. 162-163 della sentenza di primo grado, ma hanno radicalmente escluso che l'errore medico si sia posto quale causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l'evento e ad interrompere il nesso con le cause pregresse, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa (Sez. 4, n. 10656 del 113/02/2024, Rv. 286013, tra le molte), e In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide ex se il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari° costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Rv. 283216-02). La motivazione circa l'esclusione della sussistenza di una causa sopravvenuta, idonea da sola a cagionare l'evento, e la sussistenza di un diretto nesso causale tra la condotta del ricorrente, dapprima commissiva e poi omissiva, e la morte della signora St.Ga., è pertanto logica e formulata a seguito di un approfondito esame di tutte le risultanze processuali, e si sottrae, perciò, alla censura da parte di questa Corte. 7. Nel sesto motivo di ricorso viene riproposta la censura circa l'omessa qualificazione del delitto di omicidio nella forma del delitto colposo, lamentando che le sentenze hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo eventuale senza prima valutare se il ricorrente fosse consapevole della propria sieropositività quando iniziò la relazione con la signora St.Ga. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, riportandosi anche alla più ampia motivazione della sentenza di primo grado, ha valutato approfonditamente la sussistenza di tale sua consapevolezza, come già esposto al precedente paragrafo 6.2., a cui si rinvia. Non vi è stato alcun silenzio delle due sentenze in merito agli argomenti difensivi nuovamente avanzati in questo motivo di ricorso, in particolare circa le affermazioni del ricorrente di essersi sottoposto, anche prima del 2010, ad esami ed accertamenti risultati negativi, circa il mancato reperimento di esami positivi, e circa il comportamento da lui asseritamente tenuto dopo la scoperta della sieropositività: la sentenza di primo grado li ha valutati, a partire dalla pag. 168, e la sentenza impugnata ha ulteriormente valutato, dalla pag. 41, l'impossibilità di rintracciare l'esito di esami eventualmente svolti prima del 2009 per l'assenza di una raccolta di dati, in seguito peraltro effettuata solo in forma anonima, e per la mancanza di qualunque indicazione, da parte del ricorrente, circa i luoghi e le date in cui si sarebbe sottoposto ai test, la non credibilità del mancato ricordo di tali elementi fattuali, la sicura falsità delle affermazioni rese dal ricorrente in relazione ai motivi della sottoposizione al test nel 2010, e alla sua asserita reazione alla scoperta, in quella data, della propria sieropositività (alla pag. 52, e poi alle pagg. 69 e 70, della sentenza impugnata). La piena consapevolezza della propria sieropositività, poi, è stata tratta dal comportamento da lui tenuto alla nascita del figlio della St.Ga., elemento sopra già richiamato. Deve, peraltro, ribadirsi che la responsabilità per il delitto di omicidio volontario è stata attribuita al ricorrente, in conformità alla relativa contestazione, non solo per la condotta commissiva dell'avvenuto contagio, ma anche per la successiva condotta omissiva, consistita nel tacere la propria condizione di sieropositività sino al momento della morte della ex-compagna, nonostante le gravi condizioni di salute della stessa, così impedendole di intraprendere più tempestivamente le cure necessarie. Tale valutazione è contenuta esplicitamente alla pag. 166 della sentenza di primo grado, ed è indubbio che, nel tenere questa parte della condotta, il ricorrente era pienamente consapevole della propria sieropositività, della possibilità di avere contagiato la ex-compagna, essendo stata la sua infezione ritenuta risalente nel tempo già dal medico che lo aveva sottoposto al test nel 2010, e dell'esito potenzialmente letale di un simile contagio, stante la morte per AIDS della sua prima compagna. La qualificazione come dolo eventuale, e non come colpa cosciente, dell'elemento soggettivo che ha caratterizzato tutta la condotta attraverso la quale il ricorrente ha cagionato la morte della ex-compagna, pertanto, è sostenuta da una motivazione ampia, logica e fondata su tutte le risultanze processuali, anche quelle interpretate dalla difesa come favorevoli alla tesi assolutoria, delle quali vengono dettagliatamente valutate l'attendibilità e la rilevanza. Anche questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato, perché infondato. 8. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza in merito alla sua richiesta di riqualificare il delitto di omicidio volontario in quello di lesioni personali colpose, per la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale con il decesso, consistente nell'errore commesso dai medici. Il ricorso non si confronta con la motivazione, che ha affrontato la questione della rilevanza dell'errore medico quale causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra il decesso e la condotta del ricorrente, e l'ha risolta in senso negativo con una motivazione ampia, logica e fondata non solo sulla sentenza assolutoria dei medici ma, specificamente, sulle consulenze acquisite in quel procedimento e sui principi giurisprudenziali in merito ai requisiti per l'operatività della causa escludente prevista dall'articolo 41, comma 2, cod. pen. La valutata insussistenza di una causa sopravvenuta idonea, da sola, a determinare l'evento, consistente nell'errore medico, determina l'impossibilità di qualificare la condotta del ricorrente come un'ipotesi di mere lesioni personali, non essendo interrotto il nesso causale tra questa e il decesso. Peraltro la sentenza impugnata non ha omesso di motivare su tale motivo di appello ma, alla pag. 76, lo ha richiamato e, rilevando correttamente che la questione atteneva all'applicabilità dell'articolo 41, comma 2, cod. pen. ed era stata già valutata in relazione ad un altro motivo di appello, ha rinviato a tale parte della motivazione. La deduzione di una mancanza di motivazione sul punto, pertanto, è manifestamente infondata, e dovuta all'omesso confronto con la sentenza nella sua interezza. 9. L'ottavo motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente deduce un vizio della sentenza per l'intervenuta condanna per il delitto di lesioni volontarie in danno della Lu.Ze. e la sua omessa qualificazione nel reato di lesioni personali colpose. Afferma, infatti, che sarebbe provato che il contagio della donna è avvenuto, peraltro nel 2012 e non nel 2010 come contestato, solo a causa della rottura del preservativo, che egli utilizzava proprio per evitare il contagio, essendo ormai consapevole della propria sieropositività ed avendone informato la compagna. La sentenza impugnata, alla pag. 76, ribadisce la sussistenza del reato così come contestato richiamando la sentenza di primo grado, che dalla pag. 187 ha ampiamente motivato la inattendibilità della spiegazione del contagio come avvenuto solo per l'imprevista rottura del preservativo. Le due sentenze, come già ricordato nel precedente paragrafo 1, sono strutturate come doppia conforme , e pertanto la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico, complessivo corpo argomentativo. La richiesta di una diversa qualificazione del delitto contestato al capo B), pertanto, è stata respinta con una motivazione logica e approfondita, condivisa in entrambi i gradi di giudizio. La sentenza di primo grado ha valutato la sussistenza del delitto di lesioni volontarie a partire dalla pag. 186, ricostruendo che la Lu.Ze. aveva precisato di essere risultata sieropositiva solo alla fine del 2012, stante l'esito negativo di un test da lei eseguito a maggio 2012, e di avere ripreso la relazione sentimentale con il ricorrente a giugno dello stesso anno, iniziando però ad usare il preservativo nei rapporti sessuali, avendole egli confidato la propria sieropositività. Ella aveva perciò attribuito il contagio alla rottura del preservativo durante un rapporto, ma la sentenza, alla pag. 189, ha esplicitamente valutato l'inattendibilità di una simile affermazione, per plurime ragioni. Tale circostanza non fu riferita dalla donna nelle prime dichiarazioni alla polizia, ma solo in una dichiarazione rilasciata al difensore nel 2020, dopo l'instaurazione del presente procedimento, ed è stata ripetuta nella dichiarazione resa in dibattimento, nel 2023, nel corso della quale ella ha parlato addirittura di un evento verificatosi più volte (così a pag. 92 della sentenza di primo grado); essa non è stata non riferita dal ricorrente che, interrogato solo tre mesi prima, aveva ipotizzato che la donna fosse divenuta sieropositiva a seguito di trasfusioni di sangue, mentre non è credibile che egli avesse dimenticato un simile accadimento, avendo invece ricordato quello che si era verificato con la sua prima compagna; non è credibile, infine, che la donna, sapendo di avere corso il rischio di essere contagiata dal compagno, non avesse effettuato un test di controllo il più presto possibile, essendo anche ammalata dì tumore, ma avesse, a suo stesso dire, minimizzato l'accaduto, ed eseguito un nuovo test solo alla fine dell'anno 2012. La sentenza ricorda altresì le molte dichiarazioni menzognere rese dalla Lu.Ze. nel febbraio 2017, nel procedimento a carico del ricorrente, accusato di avere cagionato lesioni per contagio da HIV in danno della Nu.: in tale sede ella, oltre ad affermare di avere interrotto definitivamente nel 2010 la relazione con il ricorrente, dichiarò di non essere sieropositiva, esibendo solo gli esiti dei test eseguiti fino al maggio 2012. La motivazione della sentenza, circa l'inattendibilità complessiva della donna e la non credibilità di un contagio causato solo dalla involontaria rottura del preservativo, essendo tale spiegazione connotata da un elevato deficit di veridicità, logicità e coerenza (pag. 189), è pertanto logica e congrua rispetto alle risultanze processuali. Altrettanto logica è la successiva deduzione, che la donna e il ricorrente avessero continuato ad avere rapporti sessuali non protetti, correndo consapevolmente e volontariamente l'elevato rischio di un contagio (così a pag. 194). La qualificazione del reato come violazione degli articolo 582,583 cod. pen., pertanto, è corretta, avendo la sentenza, con motivazione logica e fondata sulle risultanze processuali, ricostruito la condotta del ricorrente come quella di avere avuto plurimi rapporti sessuali non protetti con la vittima, pur essendo consapevole della propria sieropositività ed anche della propria capacità di contagiare la partner, avendo già contagiato, con certezza, quanto meno la Nu.. L'elemento soggettivo che ha determinato l'azione è, quindi, il dolo eventuale e non la mera colpa, anche cosciente, non avendo egli adoperato alcuna cautela per evitare il contagio. Le due sentenze di merito hanno applicato correttamente i principi di questa Corte, secondo cui In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, sì sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104), e, in tema di contagio da HIV, deve ritenersi sufficiente a provare il dolo eventuale, inteso come accettazione della probabilità dell'evento, il fatto che l'agente, pienamente consapevole di essere portatore del virus, abbia ciononostante ripetutamente consumato rapporti sessuali non protetti, senza avvisare il partner del proprio stato (Sez. 5, n. 34139 del 21/05/2019, Rv. 277023). Nel presente caso la partner era a conoscenza della condizione di sieropositività del ricorrente ed ha accettato, a sua volta, il rischio di essere contagiata, ma correttamente le due sentenze hanno escluso ogni efficacia scriminante del consenso prestato, non essendo questo validamente (Omissis) in relazione ad atti dispositivi del proprio corpo vietati dall'articolo 5 cod. civ. perché produttivi di una riduzione permanente dell'integrità fisica. Il diniego di una diversa qualificazione del delitto di lesioni volontarie, pertanto, è stato motivato in modo logico e approfondito, e il ricorso deduce un vizio della sentenza impugnata senza confrontarsi integralmente con essa e con quella di prima grado, in particolare quanto alla ritenuta inattendibilità della causa del contagio riferita dalla Lu.Ze. 10. Anche il nono motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La Corte di assise di appello, riportandosi anche in questo caso alla più ampia motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha respinto l'eccezione di violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. Secondo i giudici di merito la condanna non è intervenuta per un fatto diverso, perché non vi è stata una radicale trasformazione del fatto storico ma solo un diverso accertamento della data del contagio, essendo irrilevante l'elemento dell'avere il ricorrente informato o meno la compagna della propria sieropositività, per la irrilevanza dell'eventuale consenso da lei prestato ad avere rapporti sessuali non protetti. Inoltre, la diversità del fatto è derivata da un elemento conoscitivo introdotto dall'imputato stesso, attraverso la dichiarazione della Lu.Ze. raccolta dal suo difensore, come ribadito dalla sentenza impugnata, alla pag. 77. Questa motivazione è corretta, e conforme ai principi giurisprudenziali. Secondo questa Corte, infatti, La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex articolo 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159-02), e soprattutto In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Si è costantemente affermato, inoltre, che La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato che, in tal caso, ha potuto difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, dep. 2024, Rv. 285718-02). Nel presente caso, pertanto, l'avvenuta introduzione da parte dello stesso imputato, sin dal giudizio di primo grado, della prova che ha determinato l'indicazione di una diversa data di commissione del reato di cui al capo B), e la conseguente insussistenza della mancata comunicazione della sieropositività, ha consentito al medesimo di difendersi sin dall'inizio dall'accusa così diversamente strutturata, con piena integrazione del contraddittorio. Lo stesso ricorrente, peraltro, deduce una violazione dei propri diritti difensivi in termini del tutto generici, senza indicare quale diversa attività difensiva avrebbe potuto svolgere, o quale diversa strategia avrebbe potuto adottare, se l'imputazione fosse stata anche formalmente modificata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa. 11. Il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, relativi all'omessa concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati e privi di specificità, e devono perciò essere dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata, come già quella di primo grado, motivano ampiamente e in modo logico, applicando le categorie dell'articolo 133 cod. pen., la decisione di non concedere le attenuanti generiche, per la estrema gravità delle condotte tenute, sia contagiando le due donne sia tacendo alla St.Ga. la propria condizione, sino alla sua morte e nonostante il grave stato di salute di lei, sia tenendo anche in dibattimento un atteggiamento reticente e menzognero, dimostrativo dell'assenza di resipiscenza. Hanno altresì escluso la rilevanza degli elementi positivi indicati dalla difesa, quali l'incensuratezza, la giovane età, palesemente insussistente, l'intervento dell'errore medico nel determinismo della morte della donna. Il ricorrente ripropone i medesimi elementi asseritamente positivi senza confrontarsi con tali motivazioni, che ne hanno escluso la rilevanza evidenziandone l'insussistenza, e addirittura indicando, quale elemento positivo, il fatto che il contagio della signora St.Ga. sia avvenuto in danno di una persona con cui era in corso una stabile relazione sentimentale, circostanza che la legge n. 4 dell'11/01/2018 ha introdotto quale aggravante del delitto di omicidio. Anche la richiesta di riduzione della pena è stata respinta con una motivazione con cui il ricorrente non si confronta, continuando a chiedere la sua applicazione nel minimo edittale con un minimo aumento per la continuazione, mentre il trattamento sanzionatorio irrogato rispetta già tale valutazione, essendo stata irrogata una pena appena superiore al minimo edittale per il delitto di omicidio, e un aumento molto contenuto per il delitto di lesioni volontarie gravissime. 12. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, stante la conferma delle statuizioni civili, al rimborso delle ulteriori spese da questa sostenute, liquidate come in dispositivo. L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente e delle sue vittime, impone la tutela del loro diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell'articolo 52, comma 5, D.Lgs. 196/2003. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ga.Gi., che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori di legge e dalle parti civili Ga.Si. Br.Ag. e De.Do., che liquida in complessivi Euro 7.200,00, oltre accessori di legge.