Via libera dal MIT al decreto che disciplina i contrassegni identificativi per i monopattini elettrici

È stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un decreto che regolamenta l’introduzione dei contrassegni identificativi per i monopattini elettrici, assimilabili a una targa personale. Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni della legge n. 177/2024, che ha modificato il Codice della Strada introducendo nuove misure volte a rafforzare la sicurezza nell’uso dei monopattini elettrici.

Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, introduce l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di munirsi di un contrassegno identificativo adesivo, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Le modalità tecniche e operative per l’applicazione di tale obbligo sono determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo l’articolo 1 del decreto MIT del 18 agosto 2022, il monopattino elettrico è un veicolo a due ruote, dotato di un solo motore elettrico, con manubrio e privo di sedile, da condurre «in posizione eretta». Il decreto ne stabilisce anche i requisiti tecnici minimi, che includono: una potenza massima del motore di 0,5 kW, assenza di seduta, luci anteriori e posteriori, campanello, freni su entrambe le ruote, indicatori di direzione e luce di stop posteriore. Caratteristiche tecniche del contrassegno Il contrassegno previsto dal decreto presenta forma rettangolare (50x60 mm), fondo bianco e caratteri neri, è plastificato, autoadesivo e progettato per resistere a tentativi di rimozione, manomissione o contraffazione. Nello specifico, deve riportare: una combinazione alfanumerica univoca di sei caratteri; l’emblema della Repubblica Italiana; incisioni antistrappo e serigrafie anticontraffazione; la dicitura “M.E.F.” visibile ma protetta.   Il contrassegno va applicato in modo ben visibile e permanente sul monopattino, preferibilmente sul parafango posteriore, se presente, oppure frontalmente sul piantone dello sterzo, secondo le indicazioni tecniche fissate dal decreto per garantirne la leggibilità. Combinazioni alfanumeriche Il codice identificativo è composto da tre lettere (da “B” a “Z”, escludendo quelle facilmente confondibili) e tre numeri (da 2 a 9), seguendo una sequenza progressiva. Alcune combinazioni vengono escluse per ragioni di sicurezza pubblica o riservatezza istituzionale. L’associazione tra il codice e il proprietario avviene tramite un sistema informatico gestito dal Ministero. Sanzioni per mancata o scorretta applicazione del contrassegno Il mancato rispetto dell’obbligo di applicare il contrassegno identificativo, sia per omissione totale che per applicazione non conforme alle specifiche, comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, secondo l’articolo 1, comma 75-undevicies della legge n. 160/2019. Nei casi più gravi, è prevista anche la rimozione del veicolo dalla circolazione. Finalità del provvedimento L’introduzione del contrassegno mira a: garantire la tracciabilità dei monopattini in caso di incidenti o infrazioni; facilitare l’identificazione immediata da parte delle forze dell’ordine; prevenire furti e impieghi impropri; migliorare la gestione del traffico urbano e la tutela dell’ordine pubblico.   Autovelox Infine, con riguardo alla disciplina degli autovelox, le Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, nel corso dell’esame del Dl Infrastrutture, hanno approvato un emendamento a favore del “censimento” degli strumenti utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. In particolare, una nota del MIT evidenzia che è stata introdotta una disposizione volta a superare le criticità legate all’impiego degli autovelox, come previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada. L’intento, precisa il Ministero, è quello di realizzare un quadro univoco – a livello nazionale, regionale e locale – dei dispositivi utilizzati, indicando il numero e la tipologia degli strumenti, le condizioni per il loro utilizzo legittimo e la necessaria verifica dei requisiti tecnici ai fini dell’approvazione o dell’omologazione.