Concordato preventivo omologato e successiva apertura della liquidazione giudiziale “omissio medio”

Nella nuova disciplina dell'articolo 119 comma 7 CCII, il creditore anteriore che pure non ha proposto tempestiva domanda di risoluzione del concordato è legittimato, nei limiti del credito falcidiato, a richiedere la liquidazione giudiziale omissio medio qualora deduca una insolvenza conseguente anche a debiti diversi, sorti successivamente al deposito delle domande di concordato

Il caso Con ricorso una società chiedeva al Tribunale di Livorno di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di un'altra società. Esponeva, a fondamento dell'istanza, che a seguito di cessione del credito, avvenuta nell'anno 2019, era divenuta titolare del credito nascente da un contratto di mutuo ipotecario, in origine nella titolarità della Banca Nazionale del Lavoro; che tale credito era tra quelli interessati dalla regolazione dello stato di insolvenza attuato dalla debitrice con procedura di concordato preventivo; che il concordato era stato omologato; che il piano concordatario di tipo liquidatorio, che avrebbe dovuto essere adempiuto in quattro anni, era rimasto sostanzialmente inattuato, non essendosi proceduto alla liquidazione dei beni a distanza di otto anni dall'omologazione se non in maniera del tutto parziale e con valori inferiori alla stima; che era evidente, come confermato dalle relazioni del commissario giudiziale, nonché dall'aumento dei costi della procedura, specie dei crediti prededucibili, che la società non era più in grado di superare il proprio stato di insolvenza; che, giusto l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4696/2022, era possibile aprire la liquidazione giudiziale nonostante che non si fosse proceduto alla preventiva risoluzione del concordato preventivo.  Il debitore si costituiva in giudizio, opponendosi alla richiesta di liquidazione giudiziale ed eccependo, in sostanza, che mancava lo stato di insolvenza, tenuto conto, per un verso, che la mancata risoluzione del concordato preventivo aveva cristallizzato la massa creditoria nei termini ristrutturati dal concordato e, per altro verso, che essa era società in liquidazione e la massa attiva era ampiamente sufficiente, a valori di stima, a fronteggiare la debitoria. Con decreto, il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La creditrice ha proposto tempestivo reclamo ex articolo 50 CCII, formulando specifici motivi, tra cui, nel caso in esame, rileva l'eccezione secondo cui il giudice di prima istanza aveva mal interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 sul fallimento omisso medio, in quanto la Suprema Corte, in tale pronuncia, ha ricordato come l'avvenuta omologazione determini la chiusura della procedura concordataria (articolo 181 L. fall.) e l'accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell'accordo (anche se sotto sorveglianza ex articolo 185 L. fall.), per trarne la conseguenza che in tale fase trovano applicazione non già le regole di coordinamento tra procedure esecutive e procedure concorsuali, ma quelle dei principi generali di responsabilità compresa, se dall'inesecuzione dell'accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento. La decisione della corte di Appello di Firenze La decisione della Corte muove dal presupposto che nel caso di specie non occorre soffermarsi sul tema dell'applicabilità dell'articolo119, co.7 CCII ai concordati omologati e rimasti inadempiuti in data antecedente all'entrata in vigore del CCII in quanto nella concreta vicenda, nell'uno e nell'altro caso, l'esito è il medesimo. Se si ritiene non applicabile l'articolo119, co.7 CCII alla fattispecie in esame, nella quale il concordato è stato omologato nel 2016, doveva essere eseguito entro il 31.12.2020, ma è rimasto inadempiuto e l'azione di risoluzione non è più proponibile per decorso del termine annuale, la liquidazione giudiziale andrebbe aperta, giusto l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2022, invocato dalla reclamante, sul fallimento omisso medio. Sul punto, il Tribunale di Livorno, nell'affermare che anche nella normativa previgente «doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'impresa il cui concordato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario)» incorre nel vizio denunciato dalla reclamante, perché le Sezioni Unite sostengono il contrario. Riprendendo l'insegnamento della Corte Cost. (n.106/2004), che aveva già stabilito che, in caso di mancata risoluzione del concordato, ferma l'obbligatorietà della falcidia concordataria sui crediti anteriori, spettava al giudice di merito di «verificare se l'inadempimento di tali crediti, da parte di soggetto qualificabile come imprenditore commerciale, era tale da potersi definire come insolvenza, ai sensi dell'articolo 5 legge fall., e trarne le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento», la Corte di Cassazione riafferma la regola generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale insolvente e la diversa finalizzazione dei due istituti (risoluzione del concordato e fallimento). Lo riafferma con forza proprio con riferimento all'insolvenza iniziale (quella' insolvenza, si dice nella motivazione), che può persistere ex articolo5 l.fall., pur dopo l'omologa, «[…] anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti», aggiungendo che « la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, quanto soltanto al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero» (così testualmente le Sezioni Unite). In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legittimante la presenta zione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione avviene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione originaria. E dunque, riprendendo le parole della Corte di Cassazione, nel caso di specie, il concordato preventivo è rimasto totalmente inadempiuto ed è impossibile la realizzazione dell'impegno concordatario, circostanza che attesta la permanenza dello stato di insolvenza originario. Sicché nella prospettiva ipotizzata, di non applicazione dell'articolo119, co.7 CCII al passato, la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe essere aperta de plano. Inoltre, secondo la Corte allo stesso risultato si perviene anche nell'ipotesi opposta in cui si ritenga applicabile l'articolo119, co.7 CCII alla fattispecie in esame, perché tale disposizione, nello stabilire che «il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo», non impedisce affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla reclamata, l'apertura della liquidazione giudiziale nel caso di decadenza dall'azione di risoluzione. Anzitutto, la disposizione non esclude l'iniziativa degli altri soggetti legittimati a presentare l'istanza di liquidazione giudiziale (articolo37 e 38 CCII), e cioè lo stesso debitore, il PM gli organi societari e le autorità amministrative che hanno funzioni di vigilanza e controllo sull'impresa. E, quindi, sembra norma deputata ad operare unicamente nei rapporti tra creditori anteriori e debitore. Se è chiaro, poi, che la disposizione introduce una condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concordato, che in tanto possono proporre l'istanza in quanto abbiano chiesto la risoluzione del concordato, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex articolo37 e 40 CCII se l'insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l'insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale. Non a caso l'articolo119, co.7 CCII, fa salvo il caso in cui «lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo». Espressione, quest'ultima, che recupera l'orientamento dottrinale e in parte giurisprudenziale, poi superato dalla Cassazione a partire dal 2017 e, infine, dalle S.U. 4696/22, secondo cui in caso di omologazione del concordato preventivo il fallimento omisso medio non era possibile, salvo che rilevasse una nuova insolvenza. In quest'ultima ipotesi, mai si è dubitato che il creditore anteriore, nei limiti del credito falcidiato, fosse legittimato a presentare istanza di fallimento. E tale conclusione va mantenuta ferma nel nuovo quadro normativo. Diversamente ragionando la disposizione sarebbe sospettabile di violazione degli artt.3 e 24 Cost. La soluzione è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione che da tempo ha affermato, quanto ai creditori, che la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento, prima, e di liquidazione giudiziale, oggi, si correla alla possibilità di essere ammesso al passivo, per cui anche il titolare di un creditore condizionato o a termine può proporre l'istanza. Sarebbe dunque, strano che rispetto alla nuova insolvenza il creditore falcidiato, titolare magari di crediti per migliaia o milioni di euro, non possa proporre istanza di liquidazione giudiziale pur potendo poi insinuarsi al passivo della procedura aperta ad istanza dello stesso debitore o del PM o di un creditore successivo. Ciò premesso, la Corte conviene con quanto denunciato dalla reclamante con il secondo motivo di reclamo e in accoglimento dello stesso, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice.

Presidente Primavera - Relatore Capozzi Motivi della decisione 1.- Prima di esaminare i motivi di reclamo è opportuno, ai fini di una migliore comprensione della decisione, richiamare il contenuto della proposta di concordato e del relativo piano approvati dai creditori concorsuali e verificarne l'esecuzione alla data del provvedimento reclamato alla luce degli atti e, in particolare, della relazione depositata in data 3/12/2024 (e non 5/12/2024, come assunto dalla reclamante) a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale. 1.1.- L'attivo concordatario era indicato nella domanda di concordato in complessivi euro 17.474704,70 e rettificato dal commissario giudiziale in euro 17.329.704,70 (v. relazione del commissario giudiziale 172 LF agli atti del fascicolo 33/2024), e così composto: i. euro 250.927,57 per crediti; ii. euro 40.076,95 per il valore del magazzino; iii. euro 950.000,00 per immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società P.Z. srl); iv. euro 14.532.300,00 per immobili e terreni (rettificato dal commissario giudiziale in euro 14.387.300,00); v. euro 1.152.000,00 per impianti e macchinari; vi. euro 10.000,00 per altre immobilizzazioni; vii. euro 539.400,18 per integrazione attivo concordatario (derivante da locazioni, affitto azienda, affitto terreni, attività di estrazione). Il passivo concordatario era indicato in complessivi euro 21.381.986,09, di cui: a) euro 325.520,00 per spese di giustizia in prededuzione; b) euro 996.400,00 per spese di procedura in prededuzione; c) euro 605.000,00 per accantonamenti per oneri e imprevisti; d) euro 8.099.895,95 per debiti ipotecari da soddisfare nella misura del 100%; e) euro 3.191.771,59 per debiti ipotecari del M.P.S., di C.B. e U.-S. da soddisfare nei limiti di capienza degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria; f) euro 4.373.195,93 per debiti privilegiati da soddisfare nella misura del 100%; g) euro 3.790.202,62 per debiti chirografari da soddisfare nella misura del 27,33%. Il piano era di tipo liquidatorio ed era finalizzato, entro quattro anni dalla omologazione (e, quindi, entro il 31-12-2020), all'intera realizzazione del patrimonio sociale e alla distribuzione del ricavato ai creditori. La proposta prevedeva, oltre al pagamento delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, la soddisfazione integrale dei creditori garantiti da ipoteca, ad eccezione di F.S. e M.P.S. che trovano soddisfazione nel limite di valore dei beni ai quali si riferiscono; il pagamento integrale dei crediti privilegiati; il pagamento nella misura del 27,33% dei crediti chirografari . La proposta prevedeva, altresì, l'esecuzione di riparti parziali, a mano a mano che gli immobili fossero stati liquidati. Nella relazione ex articolo172 LF il commissario giudiziale, riepilogando i dati innanzi illustrati e indicando l'effetto esdebitatorio della proposta, evidenziava: - che sarebbero stati pagati al 100%: (i) le spese di giustizia in prededuzione (per euro 325.520,00); (ii) le spese di procedura in prededuzione (per euro 996.400,00); (iii) le somme per accantonamenti e imprevisti (per euro 605.000,00); (iv) i debiti ipotecari (euro 8.099.895,95); (v) i debiti privilegiati (per euro 4.373.195,93); i debiti ipotecari degradati a privilegiati (nella misura di euro 1.327.441,77); - che sarebbero stati pagati nella misura di euro 456.103,53 i debiti ipotecari M.P.S., C. ed U.-S. (per un totale di 3.191771,59) nel limite della capienza degli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria; nella misura di euro 1.035.748,95 i debiti chirografari (pari al 27,33% di euro 3.790.202,62) e infine nella misura di euro 255.398,57 i debiti ipotecari degradati a chirografari (v. tabella a pag.36). Valutando criticamente i dati riferiti all'attivo e al passivo sulla base anche della perizia di stima eseguita dal tecnico incaricato dagli organi della procedura, il commissario giudiziale concludeva che in un piano di tipo liquidatorio, privo di alcuna garanzia, in cui l'83% dell'attivo concordatario era costituito dal presumibile ricavato della liquidazione dei beni immobili, si poteva assumere nello scenario migliore (best case) che la società debitrice avrebbe potuto pagare integralmente i costi della procedura ed i debiti privilegiati, e soltanto nella misura del 20,39% i creditori chirografari, aggiungendo che Qualora la Società debitrice non fosse riuscita nei termini previsti dal piano a vendere i Terreni e Fabbricati, nonché le partecipazioni con le modalità previste nel piano, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) - il valore di presunto realizzo andrebbe ridotto di euro 6.590.300,00=. In tal caso la Società debitrice, tramite la proposta concordataria, oggetto di esame con la presente relazione NON riuscirebbe a pagare integralmente i creditori privilegiati, tanto meno i creditori chirografari nella misura pari ad almeno il 20 per cento, come disposto dall'articolo 160, IV comma, L.F. (così testualmente il commissario giudiziale). Al riguardo, il commissario giudiziale, richiamando la perizia di stima eseguita dal geom. L., incaricato ex articolo172, u.c. L.F., precisava che - qualora la Società debitrice non riuscisse nei termini previsti dal piano a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) - il valore di presunto realizzo dei Terreni e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad euro 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. L., secondo lo schema qui di seguito riportato …, v. tabella a pag.91 della relazione. 1.2.- Dalla relazione depositata in data 3-12-2024 nel procedimento unitario de quo, a firma congiunta del commissario giudiziale e del liquidatore, emerge una sostanziale inesecuzione del concordato ad otto anni dall'omologazione e a quattro dalla scadenza del termine finale previsto nella proposta per i pagamenti. In particolare, a pag.17 della relazione è riportato il prospetto riepilogativo dell'attivo concordatario, che evidenzia i valori dell'attivo realizzati, quelli ancora da realizzare con le relative note: Lotto Immobili - Attivo da realizzare - Attivo realizzato. 1. Complesso industriale ex-Fornace - valore da realizzare euro 10.530.000,00 - Vendita sospesa. 2. Fattoria La Steccaia - valore da realizzare euro 2.316.600,00 - Ultima asta deserta. 3. Ex Podere La Bandita - valore da realizzare euro 520.000,00 - Vendita sospesa. 4. Appartamento in C. (L.), Via A. V., 6 - valore da concordato euro 230.000,00 - valore realizzato a seguito di aggiudicazione: euro 179.000,00. 5. Appartamento in C. (L.), Via M., 54/b - valore da concordato euro 75.000,00 - aggiudicato per euro 76.500,00. 6. Appartamento in C. (L.), frazione S. P. in P., V. O. n. 7 - valore da concordatario euro 158.000,00 - aggiudicato per euro 119.000,00. 7. Porzioni distinte dell'unità immobiliare destinata a scuola d'infanzia posta in C. (L.), frazione S. P. in P., Via S. P. in P. (già Via A. N.) - valore concordatario euro 113.000,00 - Ultima asta deserta. 8. Terreno posto in G., località F. S. - valore da concordato euro 139.000,00 - ultima asta deserta. 9. Terreno posto in M., località S. - valore da concordato euro 63.000,00 - Conferito incarico Avv. F. per problemi legali relativi all'occupazione del bene (su cui infra). 10. Terreno agricolo posto in Comune di Montescudaio, località C. alla C. aggiudicato al valore concordatario di euro 55.800,00. 11. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località C. G., valore concordatario euro 69.300,00 - da realizzare. 12. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località C. G. - valore da concordato euro 96.000,00 - da realizzare. 13. Terreno posto in Comune di Montescudaio, località P. e G. - valore da concordato euro 21.600,00 - da realizzare. Per gli ultimi tre terreni viene riferito il conferimento dell'incarico all'avvocato F. (sul punto infra) per problemi legati all'occupazione dei beni. Altre attività aziendali: Impianti e macchinari - valore da concordato euro 1.152.000,00 - Vendita delegata a A.G.. Altre immobilizzazioni materiali (valore concordatario) euro 10.000,00 - realizzato euro 11.000,00. Partecipazioni (valore concordatario euro 950.000,00) - Vendita sospesa. Magazzino (valore concordatario euro 40.076,95) - Trattativa in corso. Crediti verso clienti (valore concordatario euro 153.548,27) riscossi per euro 27.544,34 con piano di rientro per un ulteriore credito di euro 31.396,89= in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata. Altri Crediti (euro 97.379,30) riscossi per euro 12.934,43 - Piano di rientro in 24 rate mensili, di cui è stata pagata la prima rata, per un credito dell'importo di euro. 18.005,62. Affitto d'azienda - valore concordatario euro 270.000, ed euro 36.000,00 - importi riscossi. Locazioni (valore concordatario euro 61.000,18) - riscosso per l'intero Terreni (valore concordatario euro 4.400,00) - da realizzare Estrazione (valore concordatario euro 108.000,00) - da realizzare Accordo Commerciale Solvay (euro 60.000,00) - da realizzare. In sintesi, ad otto anni dall'omologazione, a fronte di un complessivo attivo concordatario pari a euro 17.474.704,70 sono stati realizzati elementi dell'attivo per un importo di euro 848.778,95, risulta sospesa la vendita dei principali asset (ovvero, dei lotti 1, 3, e della partecipazione finanziaria), non risultano realizzati tutti gli altri asset ancorché posti in vendita. Quelli realizzati lo sono stati complessivamente per un importo inferiore a quello stimato in sede di proposta concordataria e precisamente, considerando anche la riscossione del tutto parziale dei crediti, nella misura di euro 848.778,95, a fronte di una stima di euro 1.146.727,75, con una differenza pari ad euro 297.948,80. La relazione de qua, quanto agli asset non realizzati, illustra così le ragioni del mancato realizzo: (a) I lotti 1, 3 e la partecipazione finanziaria nella Società P.Z. S.r.l non sono stati liquidati in attesa che venga portato a termine un piano di recupero edilizio che richiede l'approvazione definitiva del Piano Strutturale varato dal Comune di Cecina. Come riferito nella relazione in esame, in data 17/04/2024 è stata pubblicata sul BURT l'approvazione definitiva del Piano Strutturale, dal che il liquidatore e il commissario giudiziale desumono, sulla base di informazioni riferite da tecnici del Comune di Cecina, che il progetto di rigenerazione urbana sarà approvato dal Consiglio Comunale entro la primavera 2025, dopodiché dovrà essere pubblicato sul BURS, e quindi deducono che, trascorso il termine di 60 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni, richiedere chiarimenti e/o integrazione di documentazione (e in difetto di impugnative dinanzi agli organi della giustizia amministrativa), il progetto operativo diventerà definitivo e la società N. potrà procedere con la predisposizione del proprio progetto, con la divisione dello stesso in eventuali lotti più facilmente commerciabili e con la predisposizione della nuova perizia. Prudenzialmente, si dice che la Società debitrice potrà mettere in vendita i lotti entro dicembre 2025. Dopo di che gli aggiudicatari avranno 5 anni di tempo per sottoscrivere la convenzione con il Comune e per iniziare la realizzazione dell'operazione immobiliare. (b) Il Lotto 2 - Complesso extra alberghiero Via P. 8 Comune di Montescudaio, stimato dal perito, Geom. F.V., in euro. 2.316.600,00= (pari al valore di euro. 2.574.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). L'ultimo esperimento di vendita è andato deserto. La relazione non precisa l'ultima base d'asta. E non spiega perché non sia apportata alcuna riduzione alla stima fatta in sede di concordato. (c) Lotto 7 - Compendio immobiliare ubicato in Frazione S. P. in P.. La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 7 è stato stimato dal perito incaricato dalla debitrice in sede di domanda di concordato, geom. F.V., in euro. 151.200,00= (pari al valore di euro. 168.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il perito nominato dal Tribunale ha stimato invece il valore di presunto realizzo di detto lotto in euro. 113.000,00. L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto. La relazione non indica l'ultima base d'asta e non spiega perché non sia apporta alcuna riduzione al valore di stima del bene. (d) Lotto 8 - Terreno Agricolo località F. S. (G.). La relazione ricorda che il valore di presunto realizzo del lotto 8 è stato stimato dal perito di parte, geom. F.V., in euro. 139.500,00= (pari al valore di euro. 155.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il perito nominato dal Tribunale ha stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in euro. 139.000,00=. L'ultimo esperimento di vendita, fissato per il 30 Ottobre 2024, è andato deserto. Nella relazione non si indica l'ultima base d'asta e non si dà ragione del conseguente minore valore del bene. (e) Lotto n.9- T. in Comune di Montescudaio, località S.. Nella relazione si dice che il valore di presunto realizzo del lotto 9 è stato stimato dal perito, geom. F.V., in euro. 63.000,00= (pari al valore di euro. 70.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il bene non risulta essere posto in vendita. Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce: - che il terreno de quo, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato), era stato concesso in affitto all'Az. Agricola della Sig.ra N.F. (Amministratore Unico della N. Laterizi dal novembre 2011). Successivamente detto contratto era stato trasferito al figlio della stessa amministratrice, tale F.F., con la cessione dell'azienda da Az. Agricola F.N. a F.F. - che ha conferito incarico all'Avv. L.F. di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. F.N. e F.F. il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex articolo 2558 c.c.; - che, ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della controversia e - stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente -ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre p.v. Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi del bene, anche in ragione dell'occupazione dello stesso da parte di terzi. (f) Lotti n.11-12-13-. Nella relazione si dice che, nel piano di concordato, il lotto 11 è stato stimato in euro. 69.300,00= (pari al valore di mercato nel 2015 di euro. 77.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale); il lotto 12 è stato stimato in euro. 123.300,00= (pari al valore di euro. 137.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Il perito nominato dal Tribunale aveva tuttavia stimato il valore di presunto realizzo di detto lotto in euro. 96.000,00. Il lotto 13 è stato stimato in euro. 21.600,00= (pari al valore di euro. 24.000,00=, ridotto del 10% in ottica prudenziale). Al riguardo, nella relazione il liquidatore riferisce: - che i terreni di cui ai lotti 11-12-13, in data 01/03/2013 (quindi antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato), erano stati concessi in affitto all'Az. Agricola della Sig.ra N.F. (Amministratore Unico della N.L. dal novembre 2011) e che successivamente detti contratti erano stati trasferiti al figlio della stessa amministratrice, F.F., con la cessione dell'azienda da Az. Agricola F.N. a F.F. - che ha conferito incarico all'Avv. L.F. di (i) richiedere il pagamento dei canoni di affitto mai pagati, e di (ii) comunicare ai Sigg. F.N. e F.F. il recesso dal contratto di affitto per giusta causa ex articolo 2558 c.c.; - che ad oggi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della controversia e - stante l'istanza di Liquidazione giudiziale pendente -ha ritenuto opportuno sospendere gli atti necessari in attesa dell'esito dell'udienza, fissata per il 4 Dicembre p.v. Anche in tal caso, il liquidatore nulla dice sull'eventuale minore valore ad oggi dei beni, anche in ragione dell'occupazione degli stessi da parte di terzi e del minore valore già stimato dal perito del tribunale in occasione della procedura di concordato preventivo. g) Realizzo dell'impianto di lavorazione laterizi. Nella relazione si ricorda che l'impianto, fermo da anni, stimato in sede concordataria in euro 1.600.000,00=, è finalizzato alla produzione di laterizi ed è dotato parallelamente di un impianto di cogenerazione di energia elettrica. Ai fini del piano, la Società ricorrente ritenne opportuno ridurre il valore di presumibile realizzo di euro. 320.000,00= per tenere conto dei necessari costi per lo smontaggio, il trasporto ed il relativo rimontaggio presso altra sede e, in un'ottica prudenziale, di un ulteriore 10%, giungendo a valorizzare detto impianto in euro. 1.152.000,00=. Nella relazione si precisa che l'evoluzione tecnologica ha reso tale impianto obsoleto e non appetibile per i mercati occidentali e sono risultati vani i tentativi di vendere detto impianto tramite intermediari che operano in Europa. Il liquidatore ha affidato alla società A.G.I. S.p.A. l'incarico di gestire la vendita di detto bene, tramite procedura competitiva. Non è indicato nella relazione il valore di stima attuale del bene. h) Partecipazione nella Società P.Z. S.r.l. Il piano prevede la cessione della partecipazione nella Società P.Z. S.r.l. (35%), valutata in euro. 950.000,00=; detta società partecipa, a sua volta, la Società A. S.r.l. (41,41%), che è proprietaria dell'area relativa all'ex Z.D.C., sul quale è in fase di realizzazione un piano di recupero consistente nella costruzione di edifici a destinazione residenziale e commerciale. Nella relazione si dice: - che il liquidatore ha ritenuto opportuno, nell'interesse della procedura e dei creditori, sospendere la vendita di detta quota di partecipazione, dal momento che il suo valore e - di conseguenza - l'interesse di potenziali investitori dipende esclusivamente dalla realizzazione in C. (L.), località M. di C., nell'area denominata ex Zuccherificio , di volumi a destinazione residenziale, ricettiva e per usi pubblici, tramite la parziale demolizione degli immobili esistenti, la riqualificazione di due immobili e la costruzione di nuovi (cd. Piano di recupero). - che, alla stessa stregua del lotto 1, occorre attendere la ratifica delle modifiche al Piano Strutturale: non appena saranno ratificate le modifiche al Piano Strutturale, verrà richiesto un aggiornamento della perizia di stima del progetto immobiliare e, di conseguenza della partecipazione e si potrà procedere con la relativa vendita. i) Realizzo del magazzino. Il Piano indica rimanenze di Argilla (euro. 23.800,00=) e Prodotti Finiti (euro. 16.276,00=) per un totale valorizzato euro. 40.076,00=. Alla data della nomina del nuovo liquidatore avvenuta il 9-1-2020, a seguito di revoca del precedente liquidatore indicato dalla stessa società debitrice, il materiale risultava venduto in minima parte. Il liquidatore riferisce di trattive in corso con società collegate al gruppo N. (cioè a società riferibili a soci di quella in concordato) per la vendita di detto materiale. A distanza di cinque anni dal subentro del nuovo liquidatore il dato di fondo è che il bene non è stato ancora realizzato e il liquidatore nulla dice sul valore attuale del bene. In sintesi, soltanto per i lotti 1, 3 e per la partecipazione finanziaria è data una giustificazione del mancato realizzo (condivisibile o meno che essa sia rispetto ad un concordato di tipo liquidatorio), consistente nel rinvio della liquidazione (da ben otto anni) in attesa dell'approvazione da parte del Comune di Cecina del piano strutturale. Per tutti gli altri lotti immobiliari, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino (beni il cui valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576), non c'è una giustificazione della mancata liquidazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni siano occupati da terzi. Non di meno, nessuna conseguenza è tratta nella relazione del liquidatore e del commissario giudiziale sul minore valore dei beni in ragione della loro non appetibilità sul mercato. Se tale valore di stima fosse ridotto nella misura indicata dal perito nominato dal tribunale ex articolo172 LF (ovvero del 25%, per il caso di non immediata liquidazione), il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro. Ma tale riduzione è probabilmente errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto obsoleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei. 1.3.- La relazione degli organi della procedura del 3-12-2024 conclude, in punto di attivo, con questa affermazione: ad oggi, non è possibile sostenere che il presunto valore di realizzo dell'attivo della società sia inferiore a quello indicato nel piano, in quanto il valore dell'asset principale della procedura, ovvero dell'intero complesso industriale della ex fornace, è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da partedel Comune di Cecina, grazie al quale la società ricorrente si troverà ad essere proprietaria di una volumetria maggiore, a prevalente destinazione residenziale (quindi con valore superiore), frazionabile in più Lotti più facilmente commerciabili. Anche il valore della partecipazione nella Società P.Z. S.r.l. è strettamente connesso con i tempi di adozione del nuovo Piano operativo da parte del Comune di Cecina, in quanto da esso dipende la tipologia di progetto immobiliare che la sua partecipata potrà realizzare . Infine, nella relazione in esame, su cui, in sostanza, si basa la decisione del tribunale di Livorno in punto di ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, quanto al passivo e, in particolare, ai debiti prededucibili, si afferma che il maggior costo maturato ai fini IMU (da euro 400.000, importo stimato per quattro anni, ad euro 800.000,00 al 31.12.2024) è ampiamente assorbito dai minori costi sostenuti per il compenso del Commissario Giudiziale, nonché dalle somme prudenzialmente accantonate per Provvigioni e per Fondo rischi . Ad oggi, secondo quanto emerge dalla relazione, la differenza tra quanto liquidato/dovuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi complessivamente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci, oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00. Detto margine, si conclude nella relazione consente altresì di assorbire le differenze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato . Si può anticipare che queste conclusioni non sono corrette sotto diversi profili, ma sul punto si tornerà in seguito. 2.- Ciò premesso il reclamo è fondato e merita accoglimento. Non è necessario affrontare ex professo il tema dell'applicabilità dell'articolo119, co.7 CCII ai concordati omologati e rimasti inadempiuti in data antecedente all'entrata in vigore del CCII - tema sul quale si registra nella giurisprudenza di merito una pluralità di orientamenti - in quanto nella concreta vicenda, nell'uno e nell'altro caso, l'esito è il medesimo. 2.1.- Invero, se si ritiene che l'articolo119, co.7 CCII non sia applicabile alla fattispecie in esame, nella quale il concordato è stato omologato nel 2016, doveva essere eseguito entro il 31.12.2020, ma è rimasto inadempiuto e l'azione di risoluzione non è più proponibile per decorso del termine annuale, la liquidazione giudiziale andrebbe aperta giusto l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2022 , invocato dalla reclamante, sul fallimento omisso medio. Sul punto, il Tribunale di Livorno, nell'affermare che anche nella normativa previgente doveva concludersi che fosse possibile dichiarare il fallimento di un'impresa il cui concordato preventivo non fosse stato risolto, solo in relazione ad un'insolvenza creatasi per debiti sorti successivamente alla domanda di concordato preventivo (e dunque non coperti dall'ombrello concordatario) incorre nel vizio denunciato dalla reclamante, perché le Sezioni Unite dicono proprio il contrario. Riprendendo l'insegnamento della Corte Cost. (n.106/2004), che aveva già stabilito che, in caso di mancata risoluzione del concordato, ferma l'obbligatorietà della falcidia concordataria sui crediti anteriori, spettava al giudice di merito di verificare se l'inadempimento di tali crediti, da parte di soggetto qualificabile come imprenditore commerciale, era tale da potersi definire come insolvenza, ai sensi dell'articolo 5 legge fall., e trarne le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento , la Corte di Cassazione riafferma la regola generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale insolvente e la diversa finalizzazione dei due istituti (risoluzione del concordato e fallimento). Lo riafferma con forza proprio con riferimento all'insolvenza iniziale ('quella' insolvenza, si dice nella motivazione), che può persistere ex articolo5 l.fall., pur dopo l'omologa, … anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti , aggiungendo che la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, quanto soltanto al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero (così testualmente le Sezioni Unite). Concetto questo portato dalla stessa corte di legittimità, di recente, ad un ulteriore compimento espressivo con l'ordinanza n.15851/2024 che, nel cassare proprio una decisione di questa corte, ha affermato: E men che meno è centrato, ai fini del fallimento, distinguere tra insolvenza originaria e insolvenza nuova, perché l'insolvenza in sé può persistere ex articolo 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata mainadempiuta dei crediti; sicché in questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al (diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero. Tale considerazione - oggi validata dalle Sezioni Unite - giustifica il ben diverso assunto che, per quanto con l'omologazione lo stato d'insolvenza venga definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate , ciò non osta affatto a dichiarare il fallimento tutte le volte in cui le modalità satisfattive risultino infine inattuabili. In questo caso proprio l'impossibilità di realizzare l'impegno concordatario attesta il permanere dello stato d'insolvenza, e conseguentemente determina che l'inadempimento delle obbligazioni derivate dal patto concordatario sia da considerare come fatto sopravvenuto legittimante la presentazione di nuove istanze di fallimento. Ecco perché non ha senso discorrere di rimozione dell'insolvenza a seguito dell'omologazione del concordato, in quanto la rimozione avviene in senso solo sintomatico, vale a dire che essa non rileva più nella sua manifestazione originaria. Ciò non toglie, però, che sempre essa (l'unica insolvenza) possa venir in rilievo per effetto della mancata esecuzione del concordato; e questa cosa non inibisce, sul piano delle conseguenze processuali, ferma l'improcedibilità delle domande già pendenti i.e. di quelle pendenti alla data di presentazione della domanda di omologazione del concordato, n.d.r., una nuova domanda di fallimento su iniziativa del pubblico ministero o di uno dei titolari dei crediti inadempiuti (carattere corsivo e grassetto, nd.r) . Parafrasando le parole delle Corte di Cassazione, nel caso di specie, così come sarà chiaro fra poco, il concordato preventivo è rimasto totalmente inadempiuto ed è impossibile la realizzazione dell'impegno concordatario, circostanza che attesta la permanenza dello stato di insolvenza originario. Sicché nella prospettiva ipotizzata, di non applicazione dell'articolo119, co.7 CCII al passato, la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe essere aperta de plano. 2.2.- Ma allo stesso risultato si perviene anche nell'ipotesi opposta in cui si ritenga applicabile l'articolo119, co.7 CCII alla fattispecie in esame, perché tale disposizione, nello stabilire che il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo , non impedisce affatto, diversamente da quanto ritenuto dalla reclamata, l'apertura della liquidazione giudiziale nel caso di decadenza dall'azione di risoluzione. Anzitutto, la disposizione non esclude l'iniziativa degli altri soggetti legittimati a presentare l'istanza di liquidazione giudiziale (articolo37 e 38 CCII), e cioè lo stesso debitore, il PM gli organi societari e le autorità amministrative che hanno funzioni di vigilanza e controllo sull'impresa. E, quindi, sembra norma deputata ad operare unicamente nei rapporti tra creditori anteriori e debitore. Se è chiaro, poi, che la disposizione introduce una condizione di proponibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concordato, che in tanto possono proporre l'istanza in quanto abbiano chiesto la risoluzione del concordato, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex articolo37 e 40 CCII se l'insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l'insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale. Non a caso l'articolo119, co.7 CCII, fa salvo il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo . Espressione, quest'ultima, che recupera l'orientamento dottrinale e in parte giurisprudenziale, poi superato dalla Cassazione a partire dal 2017 e, infine, dalle S.U. 4696/22, secondo cui in caso di omologazione del concordato preventivo il fallimento omisso medio non era possibile salvo che rilevasse una nuova insolvenza. In quest'ultima ipotesi, in quel contesto, mai si è dubitato che il creditore anteriore, nei limiti del credito falcidiato, fosse legittimato a presentare istanza di fallimento. E tale conclusione va mantenuta ferma nel nuovo quadro normativo. Diversamente ragionando la disposizione sarebbe sospettabile di violazione degli articolo3 e 24 Cost. La soluzione è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione che da tempo ha affermato, quanto ai creditori, che la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento, prima, e di liquidazione giudiziale, oggi, si correla alla possibilità di essere ammesso al passivo, per cui anche il titolare di un creditore condizionato o a termine può proporre l'istanza. Per cui sarebbe strano che rispetto alla nuova insolvenza il creditore falcidiato, titolare magari di crediti per migliaia o milioni di euro, non possa proporre istanza di liquidazione giudiziale pur potendo poi insinuarsi al passivo della procedura aperta ad istanza dello stesso debitore o del PM o di un creditore successivo. Si tratta allora di comprendere le ricadute applicative del sintagma contenuto nell'articolo119, co.7 CCII e in che termini la vecchia insolvenza , cioè i debiti falcidiati, rilevi ai fini de quibus. Appare a questa corte che, a grandi linee, si imponga una distinzione di fondo tra concordati in continuità aziendale e concordati di tipo liquidatorio. Nei primi la nuova insolvenza sarà apprezzabile come incapacità del debitore di adempiere regolarmente i propri debiti, sorti successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, alla luce dei flussi di cassa generati dalla continuità. Nei concordati di tipo liquidatorio rileverà l'incapacità del debitore di soddisfare i nuovi debiti, tenuto conto di quelli pregressi e della idoneità dell'attivo liquidabile a coprire gli uni e gli altri; rileverà altresì l'appostazione, nella proposta concordataria, di eventuali fondi rischi per la copertura di debiti futuri. In altre parole, non vi è la completa sterilizzazione dei debiti pregressi, ma si richiede (punto sul quale conviene anche la reclamata) che questi ultimi siano considerati nella misura falcidiata, al fine di verificare, tenuto conto della prospettiva liquidatoria, se l'attivo liquidabile consente o meno il pagamento anche dei debiti sorti dopo l'omologazione. 2.3.- Ciò premesso, deve convenirsi con quanto denunciato dalla reclamante con il secondo motivo di reclamo. Il tribunale, recependo in maniera del tutto acritica la relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024, che è posta a base del provvedimento di rigetto, è incorso, in punto di valutazione dello stato di insolvenza, in un giudizio che non è corrispondente a quanto emerge dalla complessiva documentazione in atti. È corretto, in primo luogo, il rilievo che in punto di passività maturate dopo l'omologazione del concordato il tribunale si è limitato a considerare soltanto l'IMU (passata da euro 400.000,00 stimata ad euro 800.000,00 reali), omettendo di valutare tutta una serie di passività pure emergenti dagli atti e, in particolare, dalle informative dell'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione, infra ADER) e dell'INPS. In particolare, l'esame dell'informativa ADER (e degli estratti di ruolo ad essa allegati) evidenzia che dopo il deposito della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo, presentata nell'anno 2015, sono maturati negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ulteriori debiti per tasse automobilistiche, contributi consorzio di bonifica, diritti camerali, IVA 2016 e 2017, contributi INPS 2016 e INAIL 2017 e relative sanzioni, canone di concessione demaniale, etc. Si tratta di maggiori debiti quantificabili, sulla base degli estratti di ruolo, salvo errori di calcoli, in euro 64.265,92. Tale dato è particolarmente significativo per due ragioni: (a) come risulta dall'esame degli estratti di ruolo allegati all'informativa ADER, questi non includono l'IMU maturata in tutto il periodo post concordatario, pari a euro 800.000,00 (con un surplus di euro 400.000,00 rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di concordato); (b) non risultano gli oneri, fra l'altro, per consorzio di bonifica, concessioni demaniali, diritti camerali successivi all'anno 2021, per la cui riscossione, con ogni evidenza, gli enti titolari non hanno ancora investito l'agente di riscossione. Dallo stesso estratto emerge poi il maggiore debito per interessi, rispetto a quello cristallizzato alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, sicché tra nuovi debiti veri e propri e maggiori interessi sui debiti anteriori, la differenza ammonta a circa 600.000,00 euro. In sintesi, in base ai dati sopra evidenziati emergono debiti maturati successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo (si ripete, avvenuta nel 2015) ben maggiori della sola IMU considerata dal tribunale di Livorno. Tale conclusione è corroborata dall'esame dei bilanci della società resistente che, in concordato preventivo dal 2015, è stata posta in liquidazione a decorrere dal 25-5-2021. L'esame dei bilanci prodotti per gli anni 2021, 2022, 2023, evidenzia un progressivo aumento delle perdite di esercizio dovuto quasi esclusivamente agli oneri di gestione, oneri che nell'anno 2020 (come risulta dalla colonna di raffronto presente nel bilancio 2021 in atti) sono stati pari a euro 87.976, nell'anno 2021 a euro 95.063, nell'anno 2022 a euro 230.751, nell'anno 2023 a euro 87.799. In conseguenza delle significative perdite di esercizio registrate negli anni sopra indicati, il valore negativo del patrimonio netto è passato da meno euro 10.236.258 al 31.12.2020 a meno euro 10.606.988 al 31.12.2023. Tali dati sono certamente parziali, perché non considerano gli oneri maturati dal 2016 al 2019 e quelli maturati nel 2024. Non di meno sono significativi del fatto che la resistente ha continuato a generare debiti in maniera significativa, ben oltre la sola IMU, per il periodo successivo al deposito della domanda di concordato preventivo. Dal punto di vista dell'attivo liquidabile il tribunale ha focalizzato, poi, la propria attenzione soltanto sul cespite di maggiore valore (lotto 1), ma non si è posto il problema dell'attualità dei valori di stima degli altri beni alla luce degli elementi di criticità pure emergenti dalla relazione del liquidatore e del commissario giudiziale del 3-12-2024. Come già sopra evidenziato, per tutti gli altri lotti immobiliari non interessati dall'approvazione del piano strutturale del Comune di Cecina, per l'impianto di lavorazione laterizi e il magazzino - beni il cui complessivo valore ai fini dell'attivo concordatario è valorizzato per la cifra complessiva di euro 4.076.576 -, non c'è una giustificazione della mancata liquidazione se non il fatto che le aste siano andate deserte o che alcuni beni non sono allo stato liquidabili per il contenzioso in corso con i terzi che li occupano. Non di meno, da ciò non è tratta conseguenza alcuna sul minore valore dei beni conseguente alla loro non appetibilità sul mercato. Sovviene, allora, lo stesso caveat che aveva espresso il commissario giudiziale nella relazione 172 LF quando, segnalando che la proposta e il piano si basavano su uno scenario di best case, aggiungeva che - qualora la Società debitrice non riuscisse nei termini previsti dal piano che si ricorda, era di quattro anni a vendere detti immobili con le modalità previste nello stesso, e fosse, di conseguenza, costretta a vendere i beni all'asta (worst case) - il valore di presunto realizzo dei Terreni e Fabbricati andrebbe, ad avviso della scrivente, ridotto ad euro 8.497.000,00=; valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione di circa il 25% rispetto al valore base d'asta, così come determinato dal Geom. L., secondo lo schema qui di seguito riportato … . Come sopra segnalato, se anche solo si riducesse i valori di stima dei beni de quibus (euro 4.076.576) nella misura del 25%, il minore valore di tali beni ammonterebbe ad oltre un milione di euro. Ma tale riduzione è, con ogni probabilità, errata per difetto, tenuto conto soprattutto del fatto che l'impianto di lavorazione dei laterizi è divenuto nelle more della procedura del tutto obsoleto, tanto da non essere vendibile nei mercati europei, e che le aste sinora espletate sono andate deserte. Va poi rilevato che il giudice di prima istanza non ha considerato che, nel determinare il fabbisogno concordatario, così come emerge hinc et inde dagli atti (v. relazione ex articolo172 LF e domanda di concordato preventivo), la proponente aveva stimato i soli interessi che sarebbero maturati, sui debiti ipotecari e privilegiati, per il periodo di quattro anni indicato per l'esecuzione del concordato. Com'è noto, giusta la previsione degli articolo 55 e 169 LF, il corso degli interessi è sospeso soltanto per i creditori chirografari, ma non anche per i creditori ipotecari e privilegiati. È evidente allora che la protrazione dell'esecuzione per ulteriori quattro anni ha aggravato in maniera significativa l'indebitamento anteriore. Per semplicità di calcolo, se si effettua il conteggio degli interessi al tasso di interesse legale (che è sicuramente inferiore a quello convenzionale) sull'ammontare complessivo dei debiti ipotecari e privilegiati (pari a euro 15.664.862) per il periodo dal 1.1.2021 ad oggi (ovvero per gli anni successivi ai quattro indicati nel piano), i maggiori interessi sono pari a circa euro 2.665.987,86. L'indebitamento anteriore non è rimasto, quindi, cristallizzato nella misura falcidiata, ma almeno per i crediti ipotecari e privilegiati è aumentato in una misura non inferiore a quella testé indicata. E l'aspetto è di particolare rilievo perché nell'impostazione del concordato liquidatorio il surplus di valore del lotto 1, rispetto ai crediti ipotecari iscritti sul medesimo bene, avrebbe dovuto consentire di reperire le risorse necessarie per soddisfare gli altri creditori (tra cui i chirografari). Laddove è evidente, invece, che il ritardo nella liquidazione di tali beni non consentirà di attribuire nulla agli altri creditori perché, per effetto dei maggiori interessi maturati in grado ipotecario, non vi sarà un surplus da attribuire a questi ultimi. A questo punto risulta evidente l'errore in cui incorrono il liquidatore e il commissario giudiziale quando nella relazione 3-12-2024 (le conclusioni sono riprese dal tribunale di Livorno nella decisione impugnata) assumono che la differenza tra quanto liquidato/dovuto per il compenso del commissario giudiziale e la maggiore IMU maturata (importi complessivamente pari ad euro 950.000,00) e quanto accantonato (per tali voci oltre che come fondo rischio generici, IMU, provvigioni immobili e impianti, pari ad euro 1.233.786,00), è ancora a favore del fondo per euro 283.786,00 (che pertanto garantirebbe il pagamento dei debiti successivi). Tale conclusione è errata per vari motivi: (a) in primo luogo, dal punto di vista metodologico, perché, ai fini de quibus, anziché considerare il solo fondo rischi generico accantonato (pari ad euro 305.000,00) per verificarne la congruità rispetto ai debiti sopravvenuti, valuta anche i fondi accantonati per le provvigioni di vendita degli assets immobiliari e degli impianti che, allo stato, non sono maturate semplicemente perché gli immobili e i macchinari non sono stati venduti; (b) in secondo luogo, perché considera soltanto la maggiore IMU, ma non anche tutti gli altri debiti maturati nella fase successiva alla presentazione della domanda di apertura della procedura di concordato preventivo e non stimati nel piano concordatario, il cui importo pure emerge dagli atti del procedimento unitario nei termini sopra riferiti. Altresì non corretta è l'affermazione conclusiva, riportata nella predetta relazione, secondo cui l'asserito margine di euro 283.786,00 (in realtà del tutto inesistente considerando anche gli altri debiti successivi e non soltanto l'IMU) consente altresì di assorbire le differenze, ad oggi, registrate tra l'importo di presunto valore di realizzo di alcuni assets, inserito nel piano, e l'importo effettivamente realizzato . Invero, la differenza tra l'attivo realizzato, considerando anche la riscossione parziale dei crediti, e il valore di stima dei beni realizzati e dei crediti, è pari ad euro 297.948,80 (come sopra indicato, v. 1.3.) e, quindi, superiore al residuo sopra indicato (ove fosse stato esistente). Tali dati certi non possono essere ribaltati considerando il maggiore valore attribuibile al lotto n.1, sia perché l'iter del piano strutturale è ancora in corso ed è notaria la possibilità della presentazione di osservazioni e di ricorsi al TAR che possono bloccare o ritardare anche di anni l'effettiva operatività del piano strutturale, sia perché, in ogni caso, il maggiore valore dell'asset, se anche fosse sussistente nei termini predicati dalla reclamata, non colmerebbe il maggiore passivo e il minore valore degli altri beni. Infatti, gli elementi sopra esaminati dimostrano come che tra maggiori passività sopravvenute (dovute a titolo di IMU, consorzio di bonifica, camera di commercio, contributi INPS 2016 e 2017, IVA 2016 e 2017, INAIL 2016 e 2017, canoni di concessione demaniale, tasso di circolazione, etc.) e maggiori interessi per i debiti ipotecari e privilegiati, da un lato, e il significativo minore valore della più parte degli asset dell'attivo concordatario, dall'altro lato, lo stato di insolvenza risulterebbe manifesto quand'anche fosse vero quanto sostenuto dalla reclamante circa il maggiore valore del lotto 1 per almeno di 2.000.000,00 di euro (assunto, quest'ultimo, invero del tutto indimostrato). In sintesi, la differenza tra valore dell'attivo (anche considerando l'asserito maggiore valore del lotto 1) e i debiti complessivi (debiti falcidiati, maggiori interessi sui debiti privilegiati e ipotecari, debiti successivi alla presentazione della domanda di concordato preventivo) evidenzia un manifesto squilibro tra tali debiti e il patrimonio della società in liquidazione, fatto, quest'ultimo, rappresentato in maniera plastica dall'incapacità della società di pagare finanche i pochi euro del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio. Pertanto, sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi e quelli specifici dell'articolo119, co.7 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 4.- In conclusione, deve dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale, con trasmissione degli atti al Tribunale per i provvedimenti ex articolo 49, comma terzo CCII; la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sarà iscritta nel registro delle imprese a richiesta della cancelleria del Tribunale. Le spese di lite saranno regolate in sede concorsuale, nel contesto della verifica del passivo. P.Q.M. La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul reclamo ex articolo 50 CCII, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: 1) in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale di N.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. (omissis)); 2) rimette gli atti al Tribunale di Livorno per i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma terzo CCII; 3) dispone che la presente sentenza, unitamente al decreto del Tribunale, sia iscritta nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria del Tribunale.