Secondo la Terza Sezione Civile della Cassazione, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. sussiste anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17980/2025, emanata nella Camera di Consiglio del 12 febbraio, e pubblicata il 2 luglio 2025, ha accolto il ricorso proposto da Allianz Viva S.p.A. avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un veicolo incendiatosi in un box condominiale. La compagnia assicurativa Allianz, dopo aver risarcito i danni subiti da un condominio a causa di un incendio sviluppatosi in un box, ha agito in via di surroga nei confronti del proprietario del veicolo incendiato, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda della Compagnia, ritenendo che l'auto fosse stata concausa essenziale della propagazione dell'incendio, anche se non era certo che ne fosse l'origine. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, sostenendo che, in assenza di prova sull'innesco dell'incendio, non poteva affermarsi la responsabilità del custode. Contro tale decisione, ha proposto ricorso la Compagnia assicurativa, sulla base di ben sette motivi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità ex articolo 2051 c.c., in caso di incendio, non è necessario accertare l'innesco nella cosa in custodia, essendo sufficiente che essa abbia contribuito concausalmente alla propagazione del fuoco. L'onere della prova del fortuito e della causa ignota incombe sul custode. La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto fondate le censure della compagnia assicurativa, incentrate sull'erronea distribuzione dell'onere probatorio e sull'erronea interpretazione del nesso causale nella responsabilità da cose in custodia. La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, chiarendo che la responsabilitàex articolo 2051 c.c. è fondata su un criterio oggettivo. Non è quindi necessaria la prova che la cosa in custodia abbia originato l'incendio; è invece sufficiente che essa abbia contribuito, anche solo concausalmente, alla propagazione dell'evento dannoso. L'accertamento del punto di innesco rileva unicamente per valutare l'eventuale sussistenza del caso fortuito, che è onere del custode provare. Richiamando consolidata giurisprudenza (Cass. n. 6121/1999; Cass. n. 17471/2007; Cass. n. 2962/2011; Cass. n. 1262/2024), la Corte ha ribadito che anche il custode della cosa da cui non sia partito l'incendio, ma che ne abbia agevolato la propagazione, può essere ritenuto responsabile se non dimostra il caso fortuito. La Corte ha anche fatto riferimento all'evoluzione giurisprudenziale in materia, evidenziando che il concetto di caso fortuito si è progressivamente ampliato, ricomprendendo non solo eventi esterni imprevedibili, ma anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In caso di causa ignota, la giurisprudenza afferma che essa non può che gravare sul custode, il quale, per liberarsi da responsabilità, deve fornire una prova positiva dell'esclusione del nesso causale o del verificarsi di un evento autonomo ed eccezionale. Un passaggio particolarmente significativo della sentenza è l'accoglimento del criterio del più probabile che non nell'accertamento del nesso causale anche nella responsabilità oggettiva. Tale criterio, affermatosi in ambito medico-legale e poi esteso a più ampie fattispecie di responsabilità civile, consente al giudice di ritenere provato il rapporto eziologico anche in presenza di una pluralità di concause, purché una di esse risulti prevalente e confermata da un ragionamento inferenziale. La sentenza n. 17980/2025 ribadisce, quindi, l'approdo della Cassazione verso una lettura oggettiva della responsabilità da custodia, nella quale assume rilievo centrale la funzione eziologica della res rispetto al danno, anche quando non ne sia l'origine. L'effetto pratico è quello di ampliare la tutela risarcitoria del danneggiato, lasciando al custode l'onere di provare il fortuito o l'intervento di un terzo. Un orientamento che rafforza il ruolo della responsabilità oggettiva nella giurisprudenza civile contemporanea . Dal punto di vista sistematico, la pronuncia si pone nel solco delle Sezioni Unite n. 20943/2022, che hanno qualificato come oggettiva la responsabilità ex articolo 2051 c.c., e rilancia un'interpretazione orientata alla massima effettività del diritto al risarcimento.
Presidente De Stefano - Relatore Guizzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.