Fallimento del consumatore: obbligo per il tribunale di verificare la presenza di clausole vessatorie

In assenza di una preventiva verifica del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale controllo, che può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.

In Polonia, un privato è stato dichiarato personalmente fallito. Gran parte dei crediti nei suoi confronti, elencati da un curatore, derivavano da un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, stipulato dodici anni prima in qualità di consumatore. Egli ha riconosciuto tutti i crediti, la cui lista è stata approvata anche dal giudice commissario. Sulla base di tale elenco, il tribunale fallimentare deve predisporre un piano di rimborso o verificare se il patrimonio a disposizione sia sufficiente a coprire tutti i debiti, rendendo così superfluo il piano. In questa fase avanzata della procedura, il tribunale ha riscontrato la possibile presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo, che potrebbero determinarne la nullità. In tal caso, i crediti della banca sarebbero inferiori rispetto a quanto riportato nell’elenco, o potrebbero addirittura non esistere. Tuttavia, fino a quel momento, la questione delle possibili clausole abusive non era stata esaminata. Secondo la normativa polacca, l’elenco dei crediti vincola il tribunale fallimentare, che non può valutare direttamente le clausole del contratto; può solo rivolgersi al giudice commissario affinché effettui tale esame e, se necessario, modifichi l’elenco dei crediti. Inoltre, la procedura non consente di adottare misure provvisorie per tutelare il consumatore fallito in attesa dell’esito di tale esame. Il tribunale fallimentare ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se la normativa nazionale sulla procedura fallimentare delle persone fisiche garantisca effettivamente i diritti previsti dal diritto dell’Unione per i consumatori. La Corte ha dato risposta negativa. In assenza di una preventiva verifica del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale controllo e di adottare le relative misure. La necessità di rivolgersi al giudice commissario potrebbe infatti allungare la procedura e aggravare la situazione economica del consumatore, scoraggiandolo dall’esercitare i propri diritti previsti dalla normativa UE e rendendo così troppo difficile l’applicazione di tale diritto. Il fatto che l’elenco dei crediti sia diventato definitivo non impedisce necessariamente tale controllo, giustificato dall’interesse pubblico alla protezione dei consumatori garantito dal diritto dell’Unione. Inoltre, il tribunale fallimentare deve poter adottare misure provvisorie a tutela effettiva del consumatore. Nel caso di specie, spetterà al tribunale valutare se sia necessario, a tal fine, ridurre le trattenute sullo stipendio del consumatore in attesa della decisione sulla natura abusiva delle clausole del contratto in questione.

Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.