L’avvocato è responsabile delle azioni dal prevedibile esito negativo

L’azione di ripetizione nei confronti dei creditori, a piano di riparto ormai approvato, costituisce una grave negligenza del professionista: pertanto, l’avvocato è responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.

La vicenda L'avvocato, incaricato dall'attore, agiva al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta in eccesso rispetto al valore di un bene acquistato tramite asta dal Fallimento . A seguito del mancato ottenimento del credito nei confronti della Curatela, l'avvocato aveva provveduto ad un ulteriore giudizio nei confronti dei creditori assegnatari del ricavato della vendita, al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma. Tuttavia, il Tribunale rigettava la domanda promossa nei confronti dei predetti creditori in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano di riparto ai sensi dell' articolo 114 l. fall . Per queste ragioni, parte attrice, dopo aver atteso invano la soddisfazione di quanto riconosciutogli con la precedente sentenza e dell'avere inutilmente instaurato nei confronti delle parti un giudizio civile dal prevedibile esito negativo, con il giudizio in esame, ha chiesto al giudicante la condanna dell'avvocato alla restituzione della somma corrisposta a titolo di compensi e al risarcimento del danno patrimoniale. L'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti L' articolo 114 l. fall . fissa in maniera inequivoca il principio della irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti , salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi. Pertanto, una volta che il provvedimento di ammissione al passivo da parte del giudice delegato diventa definitivo, i successivi pagamenti in favore dei creditori ammessi diventano insindacabili ex post , a meno che la stabilità dell'atto esecutivo della ripartizione venga travolta dalla revocazione del titolo originario giustificativo della partecipazione al riparto stesso. La valenza pro iudicato endofallimentare della pronuncia sulla verifica del credito e la preclusione stabilita nella fase della distribuzione dall' articolo114 l. fall . impedisce la proposizione di azioni di ripetizione e di restituzione di quanto percepito dai creditori all'interno del concorso , ed opera nei confronti di tutti i soggetti astrattamente legittimati ad esperirle, curatore, imprenditore fallito tornato in bonis e creditori concorrenti. Il dovere di diligenza del professionista Come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza , per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall' articolo 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Sul professionista incombe la p rova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale . La negligenza dell'avvocato Nella vicenda in esame, la richiesta diligenza qualificata nell'espletamento dell'incarico avrebbe dovuto portare il difensore a non intraprendere un siffatto giudizio, essendo ormai stato approvato il piano di riparto ed eseguiti i pagamenti. Invero, l'aver promosso l'azione di ripetizione nei confronti dei creditori, a piano di riparto ormai approvato, costituiva una grave negligenza del professionista tenuto conto del chiaro disposto dell' articolo 114 l. fall . che, come si è detto, sancisce espressamente la regola della intangibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto , salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi (ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Difatti, a parere del giudice, era chiaramente enucleabile la conclusione secondo cui l'azione di ripetizione promossa fosse, con alta probabilità, destinata a produrre effetti pregiudizievoli per il cliente . Trattasi di condotta non conforme alla diligenza media esigibile dal professionista ; quest'ultimo, del resto, non poteva utilmente invocare l'asserita responsabilità del Curatore, per aver questi effettuato il riparto dell'attivo senza attendere l'esito della domanda proposta nei confronti della Curatela, e ciò perché l'eventuale responsabilità del Curatore non elide la colposa condotta del Professionista. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale ha accolto l'azione di responsabilità professionale avanzata dall'attore e, per l'effetto, oltre alla risoluzione del contratto, il giudice ha condannato l'avvocato alla restituzione di quanto percepito a titolo di compensi. Invece, parzialmente accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione defensionale, consistiti nell'esborso sostenuto dell'attore per il rimborso alle controparti delle spese legali del giudizio.

Giudice Cea Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l'Avv. CP_1 deducendo: 1) di aver conferito nel 2014 al predetto Difensore il mandato per promuovere un'azione civile nei confronti di Controparte_3, dell'Ing. Controparte_4 e di Controparte_5; 2) che l'azione era diretta a ottenere la restituzione della somma di € 140.950,74, da lui corrisposta in eccesso rispetto al valore di un bene acquistato tramite asta dal Fallimento della “I.C. s.r.l.”; 3) che, infatti, era stato accertato che, diversamente da quanto riportato nel bando di vendita, le aree edificabili dichiarate differivano da quelle dello stato di fatto e che, falliti i tentativi di bonario componimento con il Parte_3, era stato promosso un giudizio civile nei confronti della Curatela per ottenere la restituzione delle somme, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 1922/2013; 5) che tuttavia il Curatore, a cui era stata notificata la sentenza, ne aveva rifiutato la consegna, riferendo di non essere più Curatore da due anni; 6) che dunque l'Avv. CP_1 aveva avviato innanzi al Tribunale di Foggia un giudizio civile (R.G. n. 2177/2014) nei confronti di Controparte_3, dell'Ing. Controparte_4 e di Controparte_5, nei cui confronti era stata disposta la ripartizione delle somme del ricavato della vendita, al fine di ottenerne la restituzione; 7) che con sentenza n. 2967/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda in ragione dell' articolo 114 l. fall . e del principio di irripetibilità dei pagamenti eseguiti nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare; 8) di aver pertanto atteso invano la soddisfazione di quanto riconosciutogli con sentenza n. 1922/2013 e di aver inutilmente instaurato nei confronti di Controparte_3, dell'Ing. Controparte_4 e di Controparte_5 un giudizio civile dal prevedibile esito negativo; 9) di aver corrisposto al convenuto la somma di € 9.333,56 a titolo di compensi e di aver patito un danno patrimoniale pari a complessivi € 17.575,11 per le spese di soccombenza. Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare risolto il contratto di mandato professionale relativo al giudizio n. 2177/2014 R.G. e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 9.332,56 corrisposta a titolo di compensi, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, e al risarcimento del danno patrimoniale patito pari a € 17.575,11, oltre al pagamento dell'imposta di registro. Vinte le spese. Si è tempestivamente costituito l'Avv. CP_1che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, di rigettare la domanda ovvero, in subordine, di essere manlevato dal terzo chiamato. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita CP_2 che ha eccepito l'inoperatività della polizza sia ai sensi dell' articolo 1892 c.c. sia ai sensi dell'articolo 2g) del contratto, contestando altresì la fondatezza della domanda attorea. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, di quella principale. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 16.6.2025, celebrata ai sensi dell' articolo 127 ter c.p.c. , all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione. Al fine di un corretto inquadramento della vicenda in esame, si rende opportuna una breve disamina della controversia (R.G. n. 2177/2014) definita dal Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, dalla quale l'attore assume scaturisca la dedotta responsabilità professionale del convenuto. Risulta da prove documentali e/o da allegazioni non contestate che: - rimasto insoddisfatto il credito di € 104.463,31, vantato dall'odierno attore nei confronti della Curatela giusta sentenza del Tribunale di Foggia n. 1922/2013, ed effettuato nelle more il riparto dell'attivo e dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, l'Avv. CP_1 ha promosso nell'interesse del Pt_1 un ulteriore giudizio nei confronti di Controparte_3, dell'Ing. CP_4 [...] e di Controparte_5, quali creditori assegnatari del ricavato della vendita, al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma; - con sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda promossa nei confronti dei predetti creditori in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano di riparto ai sensi dell' articolo 114 l. fall . Ciò premesso in punto di fatto, all'Avvocato convenuto viene addebitato l'inadempimento nell'espletamento delle prestazioni professionali per aver promosso l'azione di restituzione nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare, sebbene ne fosse prevedibile l'esito negativo alla luce dell' articolo 114 l. fall . Occorre dunque soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova. Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall' articolo 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020 ), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (cfr. Cass. n. 4790/2014 ). La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19520/2019 ), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020 ). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020 ; 15333/2020). Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; 2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex articolo 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n. 9238/2007 ). Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale. Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, nel caso di specie, incontestata l'esistenza del mandato, gli oneri di allegazione e di prova dell'attore possono dirsi soddisfatti: - quanto al colposo assolvimento della prestazione d'opera professionale, dalla circostanza che l'Avv. CP_1 a promosso l'azione di restituzione delle somme nei confronti dei creditori della procedura fallimentare, ormai soddisfatti a seguito dell'approvazione del piano di riparto, nonostante la regola del tutto pacifica, fissata dall' articolo 114 l. fall ., dell'immutabilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto; - quanto al danno, dall'esito negativo del giudizio di ripetizione con conseguente condanna alle spese; - quanto al nesso causale, dall'obiettivo collegamento diretto tra il verificarsi del pregiudizio anzidetto e l'azione di restituzione inutilmente promossa. La difesa del convenuto si basa, essenzialmente, sulla tesi della insussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza, avendo costui fatto quanto necessario per assicurare all'odierno attore il soddisfacimento del credito riconosciuto con la sentenza n. 1922/2013, e dovendosi piuttosto ravvisare la responsabilità del Curatore per aver effettuato il riparto senza tener conto del credito vantato dal Pt_1 La tesi non merita condivisione. L' articolo 114 l. fall . fissa in maniera inequivoca il principio della irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi, con la conseguenza che possono considerarsi non dovute soltanto le attribuzioni pecuniarie successivamente revocate con sentenza passata in giudicato, in quanto ammesse al passivo in presenza delle situazioni patologiche elencate dall' articolo 98, comma 4, l. fall . (falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile), o eseguite in violazione della par condicio a danno di un creditore riconosciuto come ingiustamente escluso per i medesimi casi di revocazione previsti dall'articolo 98. Pertanto, una volta che il provvedimento di ammissione al passivo da parte del giudice delegato diventa definitivo, i successivi pagamenti in favore dei creditori ammessi diventano insindacabili ex post, a meno che la stabilità dell'atto esecutivo della ripartizione venga travolta dalla revocazione del titolo originario giustificativo della partecipazione al riparto stesso. In definitiva, la valenza pro iudicato endofallimentare della pronuncia sulla verifica del credito e la preclusione stabilita nella fase della distribuzione dall' articolo114 l. fall . impedisce la proposizione di azioni di ripetizione e di restituzione di quanto percepito dai creditori all'interno del concorso, ed opera nei confronti di tutti i soggetti astrattamente legittimati ad esperirle, curatore, imprenditore fallito tornato in bonis e creditori concorrenti. È evidente, dunque, che l'aver promosso l'azione di ripetizione nei confronti dei creditori, a piano di riparto ormai approvato, costituisce una grave negligenza del Professionista tenuto conto del chiaro disposto dell' articolo 114 l. fall . che, come si è detto, sancisce espressamente la regola della intangibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi (ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Deve pertanto ritenersi che fosse chiaramente enucleabile dalla norma e dall'insussistenza di soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali con margini di opinabilità, in astratto o in concreto, la conclusione secondo cui l'azione di ripetizione promossa fosse, con alta probabilità, destinata a produrre effetti pregiudizievoli per il cliente. Ciò che, nella specie, si è in concreto verificato, tenuto conto della correlata condanna al pagamento delle spese di lite. Vero è, dunque, che la richiesta diligenza qualificata nell'espletamento dell'incarico avrebbe dovuto portare il Difensore a non intraprendere un siffatto giudizio, essendo ormai stato approvato il piano di riparto ed eseguiti i pagamenti. E non vi è dubbio che una simile condotta debba ritenersi non conforme alla diligenza media esigibile dal Professionista (sul punto, cfr. Cass. n. 23740/2018 : “l'imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità”). Né il convenuto può utilmente invocare l'asserita responsabilità del Curatore, per aver questi effettuato il riparto dell'attivo senza attendere l'esito della domanda proposta dal Pt_1 nei confronti della Curatela, e ciò perché l'eventuale responsabilità del Curatore non elide la colposa condotta del Professionista. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione di responsabilità professionale avanzata dall'attore è fondata e deve essere dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, sussistendo il grave inadempimento del Professionista nell'espletamento delle prestazioni difensive. Alla declaratoria di risoluzione consegue, ai sensi dell' articolo 1458 c.c. , il venir meno del diritto al compenso dell'Avvocato atteso che “lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (cfr. Cass. n. 3822/2023 ; 5440/2022). Il convenuto dev'essere dunque condannato alla restituzione di quanto percepito a titolo di compensi. In proposito, va osservato che, dalla documentazione in atti, risulta che l'attore, per il giudizio di cui è causa, ha corrisposto a titolo di compensi la somma di € 1.000,00 (cfr. doc. 4). Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo. Non vi è invece prova del pagamento degli ulteriori compensi asseritamente corrisposti per il giudizio de quo: invero, la fattura n. 4/2014, dell'importo di € 7.210,32, fa riferimento ai compensi per le prestazioni difensive rese nel giudizio promosso contro la Curatela, mentre l'assegno risulta emesso da “Maffione Group” sicché, stante l'astrazione causale dello stesso, non è praticabile un giudizio di verosimiglianza circa le ragioni sottese alla sua emissione. Va poi parzialmente accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione defensionale, che nella vicenda in esame sono consistiti nell'esborso sostenuto dell'attore per il rimborso alle controparti delle spese legali del giudizio. Detto esborso risulta documentalmente provato nella minor somma di € 10.309,60. Non possono invece essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento del danno, di cui è rimasto del tutto indimostrato l'esborso. Venendo alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata, essa è infondata e pertanto deve essere rigettata. Al riguardo, mette conto osservare che costituiscono circostanze incontroverse tra le parti, oltre che documentalmente provate: - la stipula in data 29.11.2017 della polizza assicurativa N.170000585, avente durata di un anno, dal 2.12.2017 al 2.12.2018, con cui la Compagnia assicurativa si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale (articolo 1); - l'operatività della copertura assicurativa secondo la forma “claims made”; - la dichiarazione, all'atto della stipula della polizza, da parte dell'assicurato di “non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività propria… con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari”. La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in questione deducendo che l'Avvocato sarebbe stato reticente ex articolo 1892 c.c. in quanto, al momento della stipulazione della polizza, avvenuta nella stessa data della pubblicazione della sentenza, era a conoscenza dell'esito infausto dell'azione inutilmente promossa nell'interesse del Pt_1 In ogni caso, ha eccepito la inoperatività della polizza ai sensi dell'articolo 2g) secondo cui “L'Assicurazione non vale per… le richieste di risarcimento già presentate all' Parte_4, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”. Dal canto suo, il convenuto ha replicato che all'udienza del 29.11.2017 non è stata data dal Giudice lettura del dispositivo e di aver avuto conoscenza della sentenza solo a seguito della sua comunicazione da parte della Cancelleria, avvenuta in data 30.11.2017. Ebbene, in disparte ogni considerazione sull'eccepita reticenza dell'assicurato, la polizza deve ritenersi inoperante ai sensi del citato articolo 2g) che, come si è visto innanzi, esclude la copertura assicurativa per “fatti e/o circostanze già conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”. Nel caso di specie infatti il profilo inadempitivo posto in essere dall'Avvocato costituisce un fatto che egli avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza sin dal momento della proposizione dell'azione di ripetizione, atteso che l'esito negativo del giudizio era già ex ante pronosticabile. Il principio di intangibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di riparto è infatti espressamente sancito dall' articolo 114 l. fall . e costituisce una regola di diritto sostanziale che non può non essere nota ai professionisti del settore (e cioè agli Avvocati). Ne consegue pertanto che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata è idonea a paralizzare la domanda di manleva proposta dal convenuto per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, che va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ( articolo 91 c.p.c. ) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi. P.Q.M. il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: a) RISOLVE il contratto d'opera professionale intercorso tra Parte_1 [...] e l'Avv. CP_1; b) CONDANNA il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 10.309,60 a titolo di risarcimento del danno; 2) RIGETTA la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato; 3) CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.