La Camera ha approvato con 140 voti favorevoli, 68 astenuti e 33 contrari il decreto che proroga la limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto. Il provvedimento è ora legge.
Questa misura, in attesa della riforma della Corte dei Conti attualmente in discussione presso la commissione del Senato, estende la limitazione della responsabilità per gli amministratori pubblici fino al 31 dicembre 2025. La norma era stata introdotta nel 2020 durante la pandemia e prorogata fino ad ora. Il decreto disciplina la responsabilità dei dipendenti pubblici e degli amministratori in caso di danni causati al bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. In Italia, la responsabilità erariale rappresenta una particolare categoria di responsabilità civile che si applica quando, nello svolgimento di funzioni pubbliche, un soggetto provoca un danno economico alla pubblica amministrazione, sia per dolo che per colpa. Negli ultimi anni, in particolare con il decreto-legge n. 76/2020 (noto anche come Decreto semplificazioni), sono state introdotte modifiche e limiti temporanei alla disciplina della responsabilità erariale, con l'obiettivo di agevolare l'attività amministrativa e di ridurre la cosiddetta “paura della firma” tra i dirigenti pubblici. Il decreto-legge è composto da due articoli: l'articolo 1 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, che aveva temporaneamente limitato la responsabilità erariale ai soli casi di dolo. Questa disciplina eccezionale, inizialmente prevista per gli illeciti commessi tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, era già stata prorogata fino al 30 aprile 2025. Con il nuovo provvedimento, la deroga si applica anche retroattivamente agli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto; l'articolo 2 individua proprio il 12 maggio 2025 come data di entrata in vigore del decreto. La modifica alla normativa prevede che la responsabilità sia limitata ai soli casi di dolo: i dirigenti e i funzionari pubblici rispondono solo se agiscono con l'intenzione consapevole di causare un danno. Non sono quindi più perseguibili per colpa grave, salvo nei casi di omissioni o di inerzia: in queste ipotesi, infatti, la responsabilità erariale continua a sussistere sia per dolo che per colpa grave. Per quanto riguarda l'originaria versione dell'articolo 21 del Decreto semplificazioni, la mancanza di una disciplina transitoria ha portato la giurisprudenza a dirimere la questione relativa all'applicabilità della novella ai procedimenti già in corso: i giudici contabili hanno stabilito che la disciplina non si applica agli illeciti commessi prima della modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994, così come modificato dal Decreto semplificazioni.