L’avvocato incorre in responsabilità contrattuale se, con condotta negligente, determina la decadenza dell’assistito dal diritto di agire giudizialmente.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza in commento, si è pronunciato sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione giudiziale di un licenziamento. L'iter processuale ha origine da una lavoratrice, che, ricevuta la lettera di licenziamento per presunto superamento del periodo di comporto, si rivolgeva al legale per promuovere la tutela dei propri diritti. L'avvocato, tuttavia, ometteva di incardinare il ricorso giudiziale entro i termini di legge, nonostante ripetuti solleciti della cliente. Il Tribunale, nel decidere, si avvale di giurisprudenza consolidata, la quale afferma che l'avvocato assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato: la responsabilità sorge in caso di violazione del dovere di diligenza professionale, valutata secondo il parametro di cui all'articolo 1176, secondo comma, c.c., e non dal mero mancato raggiungimento dell'obiettivo. Il giudice sottolinea che, per accertare la responsabilità, occorre: la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività; il nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno subito dal cliente; la verifica, secondo criteri probabilistici, che il comportamento diligente avrebbe con ragionevole probabilità condotto al riconoscimento delle ragioni della parte. Nel caso di specie, la mancata iscrizione a ruolo del ricorso entro il termine perentorio di 180 giorni ha determinato la decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnare il licenziamento, integrando una condotta negligente del professionista idonea a fondare la responsabilità contrattuale. Il danno non deriva solo dalla condotta negligente, ma anche dall'accertata sussistenza di un nesso causale, valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”), tra omissione e pregiudizio subito. Ciò posto, i giudici di merito, dopo aver ricostruito i fatti (licenziamento per presunto superamento del comporto, incarico al legale, omissione del deposito del ricorso giudiziale), applicato i principi di diritto (Cass. S.U. n. 12568/2018, Cass. n. 15604/2024), e accertato tramite CTU che la lavoratrice non aveva superato il periodo di comporto previsto dal CCNL industria alimentare, hanno ritenuto il licenziamento nullo per violazione dell'articolo 2110, comma 2, c.c., sulla base dei principi ribaditi anche dalle Sezioni Unite (Cass. n. 12568/2018) e dalla più recente Cass. n. 15604/2024. In tali ipotesi, il regime sanzionatorio applicabile è quello speciale del comma 7 dell'articolo 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), con diritto alla reintegrazione o, in alternativa, a un'indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità e, come nel caso di specie, fino a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Il giudice ha quindi, liquidato il danno patrimoniale in € 42.140,43, quantificato sulla base di quindici mensilità, rilevando che la condotta del professionista ha privato la cliente della seria e concreta possibilità di ottenere il reintegro o l'indennità.
Giudice Venditto Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione del 21/06/2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio l'avvocato Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto, il quale non avrebbe ritualmente adempiuto il contratto di mandato con la stessa concluso per l'impugnazione del licenziamento e, per l'effetto, condannare il convenuto medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance. A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che, ricevuta in data 11/12/2018 la lettera di licenziamento dalla Pt_2 si è rivolta all'avvocato Controparte_1, conferendogli l'incarico di impugnare detto licenziamento, ritenuto illegittimo. Espostegli le ragioni dell'illegittimità del licenziamento, in data 04/02/2019, l'avvocato ha contestato in via stragiudiziale al datore di lavoro la risoluzione del rapporto con Parte_1 per come attuato. Proposta una conciliazione della controversia con conseguente reintegra nel posto di lavoro, rimasta senza esito, in data 20/02/2019, parte attrice ha sottoscritto una procura alle liti al fine di esperire il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Latina, senza che, nonostante i diversi solleciti, il professionista convenuto comunicasse una data per la conciliazione. Fissato un incontro con il datore di lavoro in data 03/07/2020, nel giorno e nel luogo indicato, il convenuto non si è presentato all'incontro. Parte attrice ha altresì dedotto che, sollecitato il convenuto ad incardinare il procedimento di impugnazione del licenziamento, nei mesi a seguire, lo stesso comunicava alla cliente che il ricorso era stato depositato, senza tuttavia indicare, nonostante le plurime richieste, il numero di ruolo identificativo del processo; che, venuto meno il rapporto di fiducia con il convenuto, che ha omesso e reso informazioni reticenti, nel mese di febbraio 2021, si è rivolta all'avv. Controparte_1, la quale ha richiesto al collega tutta la documentazione relativa alla pratica della cliente; che l'avv. Controparte_1, con PEC 22/02/2021, ha comunicato di aver inviato un plico, risultato inviato però solo in data 25/02/2021; che il plico, ricevuto in data 01/03/2021, conteneva una visura camerale della Parte_1 e i certificati medici relativi ad una vecchia pratica di infortunio dell'attrice ed era, dunque, privo, della copia del ricorso asseritamente iscritto a ruolo. Richiesti chiarimenti, il professionista convenuto ha dichiarato di aver depositato il ricorso ma, a seguito degli accertamenti effettuati presso il Tribunale, alcun atto è risultato iscritto a ruolo tra la cliente e il datore di lavoro. Prospettata l'infedeltà e la negligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico conferito, nonché la sussistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità, atteso che il corretto adempimento della prestazione professionale avrebbe consentito il raggiungimento del risultato perseguito, parte attrice ha concluso in citazione come riportato in epigrafe. 1.1 All'udienza del 16/11/2021, tenutasi nelle forme previste dall'articolo 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rilevata l'omessa allegazione alla PEC di notificazione dell'atto di citazione della copia del medesimo atto e la necessità di verificare l'attuale iscrizione all'albo dell'avvocato convenuto, sì da rendere possibile la notifica telematica, è stato disposto rinvio all'udienza del 29/03/2022. All'esito di tale udienza, rilevato che la verifica della ritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata implica la possibilità, da parte del giudice, di controllare che alla PEC utilizzata per l'atto di notificazione siano effettivamente allegati i documenti oggetto di notifica (atto di citazione, procura alle liti, relazione di notifica), non risultanti nel caso di specie, e ritenuta altresì la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del codice fiscale del convenuto, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei termini di comparizione. Verificata la ritualità della notifica, con ordinanza del 22/09/2022, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, provvedendo sulle istanze istruttorie della parte costituita; il g.i. ha ammesso la prova per interpello e per testi articolata da parte attrice, limitatamente ai cap. 1, 4, 5, 7, ritenute documentate le circostanze dei cap. 2., 6, 7., 9., 10., 11., 12. 15., 16. 17., 20., 21., 22., 26., generici e valutativi i capitoli 14., 19, e irrilevanti i capitoli 8., 13., 18., 23., 24., 25., 27; relativi a circostanze non deferibili in interrogatorio formale i cap. da 29 e 39, e relativi a circostanze documentabili e documentate in relazione alla prova per testi. Istruita la causa mediante l'espletamento dei mezzi di prova ammessi, all'udienza del 29/06/2023, il g.i. ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo la dott.ssa e individuando il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso uffici ed enti pubblici, 1) verifichi se, in relazione al licenziamento intimato all'attrice dal datore di lavoro se risulti superato o meno il periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo applicabile e per come lo stesso periodo risulta dagli atti di causa; 2) calcoli, secondo la disciplina vigente all'atto del licenziamento, l'ammontare del danno cagionato in conseguenza dell'illegittimo licenziamento in termini di a) retribuzioni non percepite o indennità sostitutive previste dalla legge; b) minor trattamento pensionistico goduto; 3) depositi copia anche analogica dell'elaborato”. Depositata telematicamente rinuncia all'incarico, con ordinanza del 04/07/2024, il g.i., nel confermare il contenuto dell'ordinanza del 29/06/2023, ha sostituito il CTU nominato con la dott.ssa Parte_2. Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 05/07/2024, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 22/11/2024. Ritenuta conclusa l'istruttoria con ordinanza del 14/04/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. l'udienza del 29/05/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'articolo 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 29/05/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies, terzo comma, c.p.c.. Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'articolo 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 29/05/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'articolo 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Parte attrice ha agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale del convenuto per non aver utilizzato la dovuta diligenza, che la professione svolta avrebbe imposto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto ai fini della proposizione di un giudizio di impugnazione del licenziamento comunicato con lettera dell'11/12/2018 dalla Parte_2 presso la quale essa era dipendente dal 01/07/2004, con contratto a tempo indeterminato, come operaio di V livello, industria alimentare. Gli addebiti rivolti al professionista convenuto consistono nel non aver impugnato il licenziamento nei termini normativamente previsti, con conseguente decadenza dal diritto della lavoratrice, odierna attrice. Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'articolo 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463). Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'articolo 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016). La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370). Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa introduzione del giudizio volto ad impugnare il licenziamento e ad accertarne l'illegittimità) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., Sez. III, 28/05/2021, n. 15032). In altri termini, grava sull'attore dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività. 3. Applicando i principi di diritto richiamati al caso di specie, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata. Risulta, invero, documentato che con lettera dell'11/12/2018, la Parte_2 ha comunicato a parte attrice il licenziamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 Ccnl Industria Alimentare e articolo 2110 c.c. per superamento del periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo di riferimento. Risulta altresì dimostrato che parte attrice ha conferito incarico al professionista convenuto di impugnare il suddetto licenziamento, ritenuto illegittimo. Tale circostanza ha trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare, .., escussa all'udienza del 29/06/2023, sui capitoli di prova ammessi ha dichiarato: “Ricordo la circostanza e posso confermare che quando mia madre fu licenziata dalla andammo, con anche mia nonna, dall'avvocato che aveva lo studio nello stesso locale dell'avv. Controparte_1 In quella circostanza mia madre incaricò l'avvocato di impugnare il licenziamento. Cap. 4): Posso confermare che mia madre diede incarico all'avvocato per fare quanto necessario ad impugnare il licenziamento. Cap. 5): Ricordo bene che mia madre sollecitava spesso telefonicamente l'avvocato ad effettuare quanto previsto per l'impugnazione del licenziamento. Ricordo che mi madre mi diceva che l'avvocato la tranquillizzava che avrebbe fatto quanto necessario” (cfr. verbale udienza del 29/06/2023). Analoghe dichiarazioni sono state rese anche da .. la quale, escussa all'udienza del 29/06/2023, ha riferito: “Posso confermare quanto mi si legge; ho accompagnato io stessa Parte_1 dall'avvocato e venne con noi anche mia nipote . Posso confermare che in quella circostanza mia figlia diede l'incarico all'avvocato di impugnare il licenziamento. Sul cap. 4): Posso confermare che mia figlia ha rilasciato all'avvocato tutto il necessario per mandare avanti il procedimento e per contestare il licenziamento. Sul cap. 5): “Posso dire che l'avvocato veniva sollecitato insistentemente da mia figlia, ma lui la tranquillizzava sul fatto che avrebbe fatto tutto” (cfr. verbale udienza del 29/06/2023). Merita altresì rilievo la mancata comparizione del convenuto cui è stato deferito interrogatorio formale, ammesso sui seguenti capitoli “1. Ritenendo illegittimo lo stesso si rivolgeva all'avv. Controparte_1 con studio in Terracina Via S. al quale conferiva incarico per impugnare il licenziamento stesso; 4. Il 20.02.2019 l'istante sottoscriveva procura all'avv. Controparte_1 per esperire il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Latina; 5. Tuttavia, nonostante numerose telefonate e messaggi al legale finalizzate a spronare l'avvio della pratica da parte della sig.ra Parte_1, alla stessa mai veniva comunicata una data per la conciliazione; 7. Nei luoghi e nella data comunicata si presentava solamente la sig.ra Parte_1 e nessun altro”. Come si evince dall'articolo 232 c.p.c., la non comparizione, senza giustificato motivo, nonché la mancata risposta della parte a cui è stato deferito l'interrogatorio formale, valutate insieme ad altri elementi di prova, possono far sì che i fatti dedotti nell'interrogatorio vengano considerati come ammessi. A tal proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In tema di prove, l'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass. civ., Sez. VI III, 27/12/2021, n. 41643). La mancata risposta, da valutarsi unitamente alle risultanze istruttorie e a quanto emerso dai documenti versati in atti, conduce a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Risulta, dunque, provato il conferimento dell'incarico in capo al professionista convenuto, il quale ha omesso di depositare il ricorso al fine di contestare il provvedimento che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro, nei termini normativamente previsti. A tal proposito, si osserva come l'articolo 6 della l. 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dall'articolo 32 della l. n. 183/2010, preveda, in caso di licenziamento, l'onere di impugnare entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta dell'avvenuto licenziamento o, ove non contestuale, dalla comunicazione dei motivi, il provvedimento. Tale onere può essere adempiuto con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale, di impugnare il licenziamento stesso. Detta impugnazione è, tuttavia, inefficace laddove non sia seguita, entro i centoottanta giorni successivi, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Entro centoottanta giorni, che decorrono dalla spedizione della lettera di licenziamento, il dipendente deve, dunque, avviare la causa contro l'azienda per l'impugnazione del licenziamento (c.d. impugnazione giudiziale del licenziamento) Trattandosi di termini perentori, decorsi inutilmente tali termini, il dipendente non potrà più contestare la decisione del datore di lavoro. Nel caso di specie, il professionista convenuto (su cui grava l'onere di provare di aver correttamente adempiuto il mandato conferito), contumace nel presente giudizio, a seguito dell'impugnazione stragiudiziale (doc. 2 atto di citazione), presentata nel termine dei sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della Parte_2 non ha depositato nei successivi centoottanta giorni il ricorso per l'impugnazione giudiziale del licenziamento, determinando, dunque, la decadenza dal diritto della lavoratrice, odierna attrice. Invero, dalla corrispondenza intercorsa tra il professionista convenuto e il nuovo difensore dell'odierna parte attrice si evince che, nonostante le continue rassicurazioni sull'effettivo deposito in Tribunale del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento comunicato dalla Parte_2 dagli accertamenti effettuati alcun ricorso risultava iscritto a ruolo. Risulta, dunque, provata la condotta negligente del professionista convenuto. 3.1. Tuttavia, come già osservato, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, non è sufficiente la sussistenza di una condotta negligente, essendo necessario verificare la sussistenza di un danno risarcibile e di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato (“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” Cass. civ., sez. II, 24/04/2023, n.10864). Ricorrendo nella specie un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva, avendo l'avvocato convenuto omesso di incardinare il giudizio volto all'impugnazione del licenziamento disposto, l'esito del giudizio è meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale. È costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame), pertanto, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione (anche degli atti d'imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv. 625017)” (Cass. civ., sez. III, 24/10/2017, n. 25112, in motivazione). 3.2 Posto quanto sopra, va osservato come, ai sensi dell'articolo 2110 c.c., in caso di infortunio, malattia o gravidanza, se non diversamente previsto dalla legge, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali. Decorso il termine normativamente previsto, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 c.c. (“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”). Nel caso in esame, il datore di lavoro, Parte_2 ha comunicato all'odierna parte attrice il recesso per superamento del periodo di comporto per malattia. Il periodo di comporto indica il lasso temporale nel quale il lavoratore, in caso di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione. Superato tale periodo il datore di lavoro può procedere al licenziamento. La durata di tale periodo è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Ccnl nell'ambito dell'industria alimentare (dicembre 2015 novembre 2019), applicabile all'odierna attrice (la quale è stata assunta dalla Parte_2 in qualità di operaia), prevede all'articolo 47 che “Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi: a) anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6; b) anzianità oltre 5 anni: mesi 12. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso”. La consulenza tecnica, espletata nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare il mancato superamento del periodo di comporto, avendo parte attrice usufruito di 364 giorni di malattia (“Il CTU ha potuto utilizzare tutti i certificati medici messi a disposizione dalla Parte_1 nei quali si evince che la stessa ha usufruito di 364 giorni di malattia dal 2016 al 2018; non si è quindi superato il periodo di comporto cosi come meglio specificato dalla contrattazione collettiva di riferimento (..). […] la Parte_1 era dipendente della dal 01/07/2004 ed ha iniziato la malattia il 15/03/2018 indi per cui dobbiamo prendere in considerazione i 24 mesi precedenti al 2018 quindi i nostri conteggi iniziano con il 26/05/2016 primo giorno di malattia utile ai fini del conteggio richiesto. Dal 26/05/2016 al 12/12/2018 la stessa ha usufruito di 364 giorni di malattia e per questo come già sopra meglio specificato il periodo di comporto non è stato superato” cfr. pagg. 11-12 elaborato peritale). Non risultando superato il periodo di comporto il licenziamento sarebbe stato considerato senza alcun dubbio illegittimo. Ancorché non sia espressamente prevista la tutela applicabile in caso di illegittimo licenziamento per superamento del periodo di comporto non effettivamente sussistente, va osservato che, in tale ipotesi, la tutela è da ravvisarsi nella declaratoria di nullità del licenziamento, con conseguente reintegra del dipendente nel posto di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale, in applicazione dell'articolo 2 del d. lgs. n. 23/2015 (c.d Jobs Act). Va, a tal proposito, richiamato il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla stregua del quale: “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110, comma 2, c.c.” (Cass. civ., sez. unite, 22/05/2018, n. 12568). Può dunque affermarsi che, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze del lavoratore per malattia od infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110, comma 2, c.c., né la riconduzione alla categoria della nullità è impedita dalla collocazione di detta violazione fra quelle a regime reintegratorio attenuato ex articolo 18, comma 7, st.lav. (novellato dalla l. n. 92 del 2012), perché, anche in presenza del medesimo vizio di nullità, il legislatore può graduare diversamente il rimedio ripristinatorio in ragione di un giudizio di minore riprovazione; conseguentemente, la previsione del citato comma 7 è speciale rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 st.lav., che disciplina le altre ipotesi di nullità previste dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., 04/06/2024, n. 15604). Il licenziamento per assenze per malattia o infortunio, intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto, è, dunque, nullo. Alla luce delle considerazioni che precedono, può, pertanto, pervenirsi alla conclusione del probabile esito favorevole dell'azione che non è stata diligentemente coltivata. In altri termini, non essendovi alcun superamento del periodo massimo di comporto per malattia, l'eventuale ricorso, che non è stato iscritto a ruolo, sarebbe stato con rilevante probabilità accolto con conseguente riconoscimento delle ragioni della lavoratrice, odierna attrice. 4. Il tema della nullità del licenziamento e delle sue conseguenze è oggetto di una disciplina normativa stratificata e di una altrettanto complessa elaborazione giurisprudenziale. Va dapprima rilevato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'articolo 2119 c.c. e agli articolo 1 e 3 L. n. 604 del 1966 (Cass. civ., sez. unite, 22/05/2018, n. 12568). Nell'articolo 2110, comma 2, c.c. si rinviene, invero, un'astratta predeterminazione (legislativocontrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Le Sezioni Unite (n. 12568 del 2018 cit., e già Cass., S.U. n. 2072 del 1980), nell'interpretare l'articolo 2110, comma 2, c.c., ne hanno sottolineato il carattere di norma imperativa, in combinata lettura con l'articolo 1418 c.c., in quanto finalizzata all'esigenza di tutela della salute, il cui valore è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento atteso che l'articolo 32 Cost. lo definisce come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività così come lo è quello del lavoro (articolo 1, comma 1, 4,35 e ss. Cost.). Hanno posto in rilievo come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il posto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 16/09/2022, n. 27334, in motivazione). La disciplina applicabile al licenziamento nullo, adottato in violazione dell'articolo 2110, comma 2, c.c., va individuata nell'ambito di un rapporto di lavoro rientrante nell'area della cd. tutela obbligatoria e sotto il vigore della l n. 92 del 2012. Tale assunto trova conferma nel principio di diritto, alla stregua del quale: “All'affermazione della nullità del licenziamento in discorso non osta l'avere il vigente testo dell'articolo 18 L. n. 300 del 1970 (come novellato ex lege n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'articolo 2110, comma 2, c.c., nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno. Infatti, in considerazione d'un minor giudizio di riprovazione dell'atto assunto in violazione di norma imperativa, ben può il legislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatorio pur in presenza della medesima sanzione di nullità, di guisa che la citata previsione del comma 7 dell'articolo 18 si pone come norma speciale rispetto a quella generale contenuta nel comma 1 là dove si parla di altri casi di nullità previsti dalla legge” (Cass. civ., sez. unite, 22/05/2018, n. 12568). Deve, dunque, ritenersi che la disciplina derogatoria dettata dal comma 7, rispetto alla disciplina generale di cui al comma 1 dell'articolo 18, attenga unicamente alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento intimato in violazione dell'articolo 2110, comma 2, c.c. che resta qualificabile come nullo e non annullabile. La commistione, all'interno del comma 7, di fattispecie di licenziamento nullo e di licenziamento annullabile e l'espresso rinvio alla disciplina di cui al comma 4, relativa alla annullabilità del licenziamento, non intaccano la natura giuridica del vizio del recesso per mancato superamento del comporto che deve ritenersi virtualmente incluso nella previsione dell'articolo 18, comma 1, eccetto che per il rimedio ripristinatorio individuato, ex lege, nei commi 7 e 4. […] Al di là dello speciale regime sanzionatorio applicabile, il licenziamento in violazione dell'articolo 2110 c.c. resta quindi assoggettato alla disciplina generale del licenziamento nullo le cui conseguenze, per espressa previsione normativa (già l'articolo 3 della L. 108 del 1990 ed ora l'articolo 18, comma 1, modificato dalla L. 92 del 2012) sono indifferenti al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro , e tale previsione che non è attratta nella deroga disposta, quoad poenam, dal comma 7. (Cass. civ., sez. lav. 16/09/2022, n. 27334, in motivazione). Il licenziamento intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, c.c. è, come già osservato, nullo, le cui conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7 dell'articolo 18 della l. n. 300/1970, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, a nulla rilevando il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo per mancato superamento del termine di comporto, è previsto l'annullamento del licenziamento con conseguente diritto del lavoratore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra. Tale indennità risarcitoria non può, in ogni caso, essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo 18, statuto dei lavoratori, nella versione vigente ratione temporis). Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al prestatore di lavoro è altresì riconosciuta la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (articolo 18, statuto dei lavoratori, nella versione vigente ratione temporis). Ne consegue, dunque, che, qualora il professionista convenuto avesse diligentemente espletato l'incarico conferito, incardinando il giudizio volto ad impugnare il licenziamento intimato dalla Parte_2 parte attrice avrebbe, con ragionevole probabilità, visto accogliere le proprie ragioni, con possibilità di ottenere l'indennità risarcitoria normativamente prevista. La negligente condotta del professionista convenuta ha senza alcun dubbio cagionato a parte attrice un danno che va risarcito. 4.1 In merito al quantum risarcibile, in ragione della limitazione normativamente prevista (“è data al prestatore di lavoro la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto” articolo 18, quarto comma, statuto dei lavoratori, nella versione vigente ratione temporis), va riconosciuta a parte attrice la somma di € 42.140,43, pari a 15 mensilità. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo di € 42.140,43, a titolo di risarcimento del danno, come accertato nella consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici. 5. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri medi ridotti del 20% in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono la soccombenza. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto adottato in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente. Attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa, trova applicazione l'articolo 133 T.U. spese di giustizia per cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Sotto altro profilo deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per il quale: il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex articolo 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli articolo 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato articolo 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2020, ord. n. 136). Va altresì osservato che la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli articolo 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi articolo 133 e 134 (Cass. civ., Sez. III, 18/05/2023, n. 13666). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda proposta da Parte_1 e condanna CP_1 al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 42.140,43 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento; condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 545.00 per spese prenotate a debito e € 6.092,80 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge; pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1.