Disciplinare avvocati: prescrizione, natura degli illeciti e giudicato penale

In materia di illecito disciplinare forense, il CNF ribadisce che la distinzione tra illecito permanente e illecito istantaneo è determinante per la decorrenza e l’operatività del termine prescrizionale, incidendo altresì sulla valutazione della gravità della condotta e sulla commisurazione della sanzione, e sottolinea la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, pur nel rispetto del giudicato penale, per una valutazione integrale dei profili deontologici e delle conseguenze sanzionatorie.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 18 aprile 2024, ha affrontato il ricorso di un avvocato avverso la sospensione di 12 mesi irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, rimodulando la sanzione in censura a seguito di una dettagliata ricostruzione del regime di prescrizione degli illeciti disciplinari. La decisione prendeva le mosse dai diversi capi di incolpazione – riconducibili sia a illeciti di natura permanente (inadempimento al mandato, omesse informazioni, mancata fatturazione) sia a illeciti istantanei (assunzione di incarico contro ex cliente) – evidenziando la rilevanza della qualificazione della condotta ai fini della decorrenza della prescrizione ex articolo 56 L. n. 247/2012. Il CNF ha richiamato ampia giurisprudenza secondo cui le violazioni degli obblighi informativi e la mancata fatturazione integrano illeciti permanenti: la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta omissiva o dalla definitiva interruzione del rapporto professionale. Il danno per il cliente, infatti, si protrae sino a quando il professionista non pone rimedio, o fino alla revoca del mandato. Contrariamente, la violazione del divieto di assumere incarichi contro ex clienti configura un illecito istantaneo: la prescrizione decorre dal momento dell'assunzione dell'incarico. Il Collegio applicava tali criteri alle fattispecie esaminate, rilevando la prescrizione per la maggior parte degli illeciti contestati, ad eccezione della mancata fatturazione degli acconti, la cui condotta risulta tuttora permanente per mancata emissione del documento fiscale. Il procedimento si è distinto inoltre, anche per la valutazione della posizione dell'avvocato in relazione a un secondo procedimento disciplinare, nel quale il professionista, già condannato in via definitiva per truffa (articolo 640 c.p.), viene ritenuto responsabile di condotte disciplinari per aver omesso di dare esecuzione ai mandati ricevuti e fornito false informazioni ai clienti, appropriandosi delle somme ricevute. In questo caso, la definizione penale determina il mancato decorso della prescrizione disciplinare, in virtù del principio secondo cui l'azione disciplinare decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza penale. Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza risulta l'analisi del rapporto tra giudicato penale e procedimento disciplinare. Il CNF ha ribadito che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, fermo restando che la valutazione della rilevanza disciplinare della condotta resta affidata all'autonomia dell'organo forense. La funzione del giudice disciplinare non si esaurisce, quindi, in un mero recepimento delle statuizioni penali, dovendo lo stesso valutare la condotta sotto il profilo deontologico e la sua incidenza sugli obblighi assunti dall'avvocato verso il cliente e l'ordinamento. Sulla base di tali premesse, il CNF procedeva a rideterminare la sanzione. Preso atto infatti, della prescrizione di numerosi illeciti, ha ritenuto equo attenuare la sanzione inflitta, riducendola dalla sospensione alla censura, valorizzando il tempo decorso dai fatti, l'assenza di ulteriori rilievi disciplinari o pendenze in capo al ricorrente e la possibilità di riallineamento ai canoni deontologici.

CNF, sentenza n. 411/2024