Le assenze per malattia che trovano origine nella nocività delle mansioni o nell’ambiente di lavoro, imputabile alla violazione degli obblighi di prevenzione ex articolo 2087 c.c., non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto. In tali ipotesi, il licenziamento è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione, purché sia provato il nesso causale tra infermità e condizioni lavorative.
Una recente sentenza del Tribunale di Foggia (n. 1183/2025) ha stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è valido se la malattia stessa è stata causata, anche solo in parte, dalle condizioni di lavoro nocive di cui è responsabile il datore di lavoro. Questo principio, già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, riafferma il ruolo centrale della tutela della salute nei luoghi di lavoro. La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata come commessa in un'attività di vendita di prodotti alimentari. Addetta a mansioni quali taglio, sfilettatura, pulizia e utilizzo di macchinari, la dipendente era stata licenziata poiché assente oltre i limiti previsti per malattia. Tuttavia, la lavoratrice ha contestato il licenziamento, sostenendo che le sue condizioni di salute erano il risultato dell'ambiente di lavoro insalubre e della mancata adozione , da parte del datore, delle misure di sicurezza previste dalla legge. Oltre alla reintegrazione, la lavoratrice ha chiesto il riconoscimento di un danno alla salute e una compensazione economica, sostenendo che la sua possibilità di trovare un nuovo impiego fosse compromessa dalle condizioni fisiche derivanti dall'attività lavorativa svolta. Il giudice ha dato ragione alla dipendente, dichiarando nullo il licenziamento e ordinando la sua reintegrazione . Secondo la sentenza, infatti, il datore di lavoro non può licenziare chi si ammala se la malattia è riconducibile a inadempienze in materia di sicurezza o condizioni lavorative dannose. Spetta comunque al lavoratore dimostrare il nesso tra la malattia e l'ambiente di lavoro. La normativa italiana ( articolo 2110 c.c. e articolo 2087 c.c. ) e la consolidata giurisprudenza della Cassazione stabiliscono che il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro: la responsabilità non è automatica , ma scatta quando il lavoratore riesce a provare che la malattia è stata causata dall'ambiente lavorativo e che il datore non ha adottato tutte le misure necessarie a prevenire il danno. In merito al periodo di comporto, la Cassazione ha precisato che il suo superamento costituisce di per sé una causa sufficiente per il licenziamento , ma solo se non vi sono responsabilità del datore di lavoro per la malattia stessa. Inoltre, il datore deve esercitare il diritto di recesso in modo tempestivo e motivato, evitando che il rapporto di lavoro resti in una situazione di incertezza troppo a lungo. La sentenza in esame, dunque, rafforza il principio secondo cui la tutela della salute del lavoratore è prioritaria : se la malattia deriva dalla mancata sicurezza sul lavoro, il licenziamento per superamento del periodo di comporto non può essere considerato legittimo.
Fatto/Diritto 1. - Con ricorso depositato in data (omissis), ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente come commessa (addetta al taglio e lavorazione di prodotti alimentari, sfilettatura, pulizia e cura del banco, utilizzo di bilance per la pesa e macchinari per affettare, vendita e assistenza al cliente, preparazione ed esposizione prodotti) dal 17.10.2017 fino al licenziamento intimatole per superamento del periodo di comporto con lettera del 22.11.2021. (omissis) si doleva, anzitutto, di non essere stata adeguatamente retribuita dal datore di lavoro, sostenendo di aver lavorato ben oltre l'orario contrattuale di 24 ore settimanali e che le ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente pattuite le erano state pagate in misura minima. (omissis) inoltre, deduceva di essere stata adibita a mansioni incompatibili col proprio stato di salute, ciò che, unitamente all'espletamento del maggior orario di lavoro, aveva determinato le numerose assenze per malattia, da addebitare alla condotta scientemente omissiva di parte datoriale, che pur avendo avuto contezza dei suoi problemi di salute, avrebbe palesemente violato l' articolo 2087 c.c. , nonché il d.lgs 81/2008 e i principi costituzionali che obbligano il datore di lavoro ad assumere tutte le misure volte alla tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, come tali, non sono computabili al fine della durata del periodo di comporto. Sulla base di tali premesse, la ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento e reclamava il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive correlate all'espletamento del maggior orario di lavoro e al risarcimento dei danni (anche alla professionalità) derivanti dalle condotte poste in essere dal datore di lavoro in violazione dell' articolo 2087 c.c. ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato alla sig.ra (omissis) per tutte le ragioni di cui in narrativa e per violazione dell' articolo 2110 c.c. e, per l'effetto, condannare la (omissis) s.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell' articolo 2 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i., a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro, nonché al pagamento in favore della stessa di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo sopra indicato; 2) In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato alla sig.ra (omissis) in quanto non ne ricorrono gli estremi poiché le assenze per malattie sono da attribuire al comportamento tenuto dalla (omissis) s.r.l. che non ha osservato le norme in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e, per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell' articolo 3 comma 1 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i., al pagamento in favore della stessa di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., , o nella diversa misura ritenuta di giustizia, tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale 194/2018 e dei criteri da essa stabiliti. 3) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della (omissis) s.r.l. osservando un orario di lavoro superiore a quello pattuito per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, condannare la anzidetta azienda al pagamento in favore della sig.ra (omissis) ex (omissis) di categoria e ex articolo 36 Cost. della complessiva somma di (omissis) al lordo delle ritenute di legge, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo. 4) condannare la (omissis) s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla sig.ra (omissis) i danni derivati dalle condotte illegittime poste in essere nei confronti dell'odierna ricorrente nella misura di 17.634,33 per danni alla salute psicofisica, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; 5) accertare che le condizioni fisiche della ricorrente in conseguenza dell'attività lavorativa alle dipendenze della resistente provocano, per il futuro, una riduzione della possibilità di trovare occupazione e per l'effetto condannare la resistente al pagamento di (omissis) o quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al suo comportamento. Il tutto oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate. 6) In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari”. Ritualmente costituitasi in giudizio, la controparte contestava integralmente le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto. Tentata vanamente la conciliazione delle parti, la causa, istruita mediante assunzione di prove orali ed espletamento di una ctu medica, all'odierna udienza è stata discussa oralmente dai procuratori delle parti e, sulle conclusioni dagli stessi rassegnate, decisa con la presente sentenza resa nelle forme di cui all' articolo 429 c.p.c. 2. - Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte. 2.1. - Il licenziamento. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato dall'odierna resistente in danno di (omissis) con lettera datata 22.11.2021 non appare legittimo perché, in realtà, tale superamento non vi è stato. Ed invero, in base alla disposizione contrattual-collettiva applicabile alla fattispecie, <<…Il “periodo di comporto contrattuale” dev'essere calcolato per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il termine di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione degli anni di anzianità compiuti all'inizio dell'ultimo episodio di malattia o infortunio non professionale: 1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (omissis) anni di anzianità: ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 (omissis) giorni solari, continuati o frazionati. 2. Oltre 2 (omissis) anni di anzianità: il (omissis) ha diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per 90 (omissis) giorni solari, con l'incremento di 30 (omissis) giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 (omissis) giorni di prognosi complessiva, fermo restando che il computo va effettuato all'interno dell'arco temporale mobile di 5 (omissis) anni, sempre decorrenti, a ritroso, dall'inizio dell'ultimo episodio morboso…>> (cfr., articolo 139 (omissis) in atti). Poiché la ricorrente è stata assunta in data (omissis), ella aveva oltre due anni di anzianità lavorativa all'epoca del licenziamento, con la conseguenza che il periodo di comporto è pari a 150 giorni. Nell'arco temporale preso in considerazione dalla richiamata disposizione contrattual-collettiva, la ricorrente si è assentata per malattia per un totale di 244 e precisamente: - dal 17.12.2018 al 19.12.2018, dal 7.1.2019 al 27.1.2019, dall'1.2.2019 al 21.3.2019, dal 15.10.2020 al 18.10.2020, per un totale di 77 giorni; - dal 27.5.2021 al 30.9.2021, dal 12.10.2021 al 20.11.2021, per un totale 167 giorni. È stato affermato che “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza ( articolo 2087 c.c. ) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento” ( Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, n.7946 . In senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima, cfr. Cass. 28 marzo 2011 n. 7037 ). Le allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la malattia e le mansioni espletate hanno indotto questa Giudice a disporre una C.T.U. medico-legale, affidata al dott. (omissis) (specialista in (omissis) e (omissis), al fine di accertare se effettivamente le patologie della lavoratrice fossero eziologicamente riconducibili, secondo un criterio di probabilità qualificata, alla nocività delle mansioni (cfr., in tal senso, l'ordinanza istruttoria di conferimento incarico e formulazione del quesito, in atti). (omissis) ha riferito che <<…(omissis) la documentazione medica in atti e quella presentata dalla parte ricorrente in occasione della osservazioni alla CTU ed effettuato l'esame diretto della ricorrente si ritiene che la sindrome da impingement spalla dx che ha richiesto l'intervento di acromionplastica, secondo un principio di elevata probabilità, sia stata determinata dall'adibizione della stessa alle mansioni di commessa presso il reparto gastronomia (addetta al taglio di salumi e formaggi, alla pulizia e alla cura del banco, all'utilizzo di bilance per la pesa e macchinari per affettare, vendita e assistenza al cliente, preparazione ed esposizione di prodotti) che, per quanto proprie della qualifica di appartenenza, erano incompatibili con lo stato di salute della lavoratrice a decorrere dall'esito del referto della (omissis) spalla dx e colonna cervicale del 23/01/2020 che rilevava, a carico della spalla destra, una circoscritta lesione parziale del tendine del sovraspinoso, esame al quale la ricorrente aveva fatto ricorso dopo ripetuti giorni di assenza dal lavoro e dopo un accesso al (omissis) soccorso e due consulenza anestesiologiche. Tali lesioni, che sono già compatibili con lo svolgimento di un regolare orario di lavoro, subiscono un aggravamento se tale orario viene prolungato oltre il previsto… Lo svolgimento delle mansioni di commessa addetta al banco gastronomia ha comportato un'esacerbazione della sintomatologia algica con il manifestarsi di una sindrome da conflitto alla spalla dx con lesione iniziale del tendine sovraspinoso che la costringeva ad un ricovero in ambito ospedaliero per sottoporsi ad intervento di acromionplastica, seguito da un periodo di riabilitazione >> (cfr., pagg. 12,13 ctu, in atti). Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise. Deve, pertanto, considerarsi acclarato che l'infermità della lavoratrice è dipesa dalla nocività delle mansioni svolte. Non altrettanto condivisibile appaiono le ulteriori considerazioni del ctu, che nell'elaborato finale ha escluso la violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all' articolo 2087 c.c. da parte del datore di lavoro. Invero, quest'ultimo ha omesso di programmare la seconda visita medica periodica, che - a norma dell'articolo 41, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008 - doveva essere espletata a distanza di un anno dalla prima, ovvero a decorrere dal 19.5.2021, come accertato dallo stesso ctu. Trattasi di grave e colposo inadempimento del datore di lavoro per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni assegnate ( Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, n.24459 ). Contrariamente a quanto asserito dal ctu, non rileva che nelle aziende con un elevato numero di dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria la calendarizzazione delle visite di verifica periodiche d'idoneità viene programmata secondo la disponibilità del medico competente aziendale, anzitutto perché non risulta che, nella specie, la società datrice si sia attivata per programmare la seconda visita medica periodica e, in secondo luogo, perché la (omissis) S.r.l. avrebbe potuto (e dovuto) astenersi dal ricevere la prestazione lavorativa in attesa della verifica dell'idoneità della lavoratrice alla mansione specifica, ovvero a decorrere dal 19.5.2021, come - del resto - accaduto in occasione del rientro in servizio della (omissis) dopo il periodo di malattia dal 27.5.2021 al 30.9.2021 (cfr., doc. trasmessa dalla resistente al dott. (omissis) unitamente alle osservazioni alla bozza di ctu). Ne consegue che, conformemente ai richiamati principi giurisprudenziali, dal totale di giorni di malattia, pari a 244, vanno detratti i 167 giorni di malattia dal 27.5.2021 al 30.9.2021, trattandosi di assenze eziologicamente riconducibili alla nocività delle mansioni svolte dalla ricorrente e alla violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all' articolo 2087 c.c. da parte del datore di lavoro. Il numero di giorni di malattia rilevanti ai fini del calcolo del comporto diventa, perciò, 117 ed è inferiore al periodo massimo di comporto (150). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva è nullo per violazione della norma imperativa di cui all' articolo 2110, secondo comma, cod. civ. «in combinata lettura con l'articolo 1418 stesso codice» Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 maggio 2018, n. 12568 e 29 marzo 1980 , n. 2072 ). Trovano, pertanto, applicazione le tutele di cui all' articolo 2, co. 1 e 2 D.Lgs. 23/2015 , a mente del quale “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali…”. Deve, inoltre, tenersi conto degli effetti della sentenza n.22 del 22/02/2024 della Corte Costituzionale , che ha dichiarato “…l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, d.lg. 4 marzo 2015, 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), limitatamente alla parola espressamente , dovendosi ritenere tale disposizione illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite espressamente . Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola espressamente , consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti”. Va, quindi, dichiarata la nullità del licenziamento, con ordine alla (omissis) S.r.l. di reintegrare (omissis) nel posto di lavoro. (omissis) S.r.l. va, altresì, condannata al risarcimento del danno subito da (omissis) per il licenziamento, ovvero al pagamento, nei suoi confronti, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Nulla va detratto a titolo di aliunde perceptum stante la totale assenza di allegazioni e prove (di cui è onerato il datore di lavoro: Cass. 2499/2017 ) in ordine allo stesso e che dovevano riguardare anche l'esatto importo percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l'entità del danno risarcibile ( 5676/2012). 2.2. - La domanda risarcitoria (danno biologico, danno alla professionalità). In tema di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per violazione dell' articolo 2087 c.c. , è stato affermato che “È soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell' articolo 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore, continui ad adibirlo a mansioni che sebbene corrispondenti alla sua qualifica siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) - di metterne in pericolo la salute. (omissis) di tutelare in via privilegiata la salute del lavoratore alla stregua dell' articolo 2087 c.c. e la doverosità di un'interpretazione del contratto di lavoro alla luce del principio di correttezza e buona fede, di cui all' articolo 1375 c.c. - che funge da parametro di valutazione comparativa degli interessi sostanziali delle parti contrattuali - inducono a ritenere che il datore di lavoro debba adibire il lavoratore, affetto da infermità suscettibili di aggravamento a seguito dell'attività svolta, ad altre mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa, sempre che ciò sia reso possibile dall'assetto organizzativo dell'impresa, che consenta un'agevole sostituzione con altro dipendente nei compiti più usuranti” ( Cassazione civile lav., 03/07/1997, n.5961 ). Si è, altresì, sostenuto che “(omissis). 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute de lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli” ( Cassazione civile sez. lav., 07/11/2007, n.23162 . In senso conforme cfr. Cass. 22 aprile 1997 n. 3455 e Cassazione civile sez. lav., 12/02/2000, n.1575 ). (omissis) specie, la grave e colposa condotta del datore di lavoro, consistita nell'aver omesso la programmazione della seconda visita medica periodica, che - a norma dell'articolo 41, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 81/20082008 - doveva essere espletata a distanza di un anno dalla prima, ovvero a decorrere dal 19.5.2021 e nell'aver continuato a ricevere la prestazione lavorativa della (omissis) senza attenderne la verifica di idoneità alla mansione specifica, ha certamente aggravato la malattia dalla quale era afflitta la (omissis) addetta a mansioni (commessa presso il reparto di gastronomia, addetta al taglio di salumi e formaggi, alla pulizia alla cura del banco, all'utilizzo di bilance per la pesa e macchinari per affettare, vendite assistenza al cliente, preparazione ed esposizione di prodotti) che, per quanto proprie della qualifica di appartenenza, erano incompatibili con lo stato di salute della lavoratrice a decorrere dall'esito del referto della (omissis) spalla dx e colonna cervicale del 23/01/2020 che rilevava, a carico della spalla destra, una circoscritta lesione parziale del tendine del sovraspinoso, esame al quale la ricorrente aveva fatto ricorso dopo ripetuti giorni di assenza dal lavoro e dopo un accesso al pronto soccorso e due consulenza anestesiologiche (si vedano le considerazioni svolte a pagina 12 dell'elaborato peritale, in cui l'ausiliario sottolinea, altresì, che “…(omissis) lesioni, che sono già compatibili con lo svolgimento di un regolare orario di lavoro, subiscono un aggravamento se tale orario viene prolungato oltre il previsto…”). È, pertanto, certamente ravvisabile il nesso eziologico tra la condotta datoriale e il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente sub specie di danno biologico permanente. A tal fine, occorre precisare che il danno non patrimoniale comprende sia la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Sez. Un. 6572/2006; Cass. 1327/2015 ; Cass. 29832/2008 ), sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore ( Cass. 8709/2016 ; 12253/2015; Cass. 3474/2015 ; Cass. n. 24585/2019 ). Quanto, invece, al danno da inabilità temporanea assoluta, deve ritenersi non imputabile al datore di lavoro il solo danno correlato ai 77 giorni ricadenti nel periodo dal 2018 al 2020, precedente alla riscontrata violazione dell'articolo 41, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro poiché, in tale periodo, non risulta che quest'ultimo fosse a conoscenza della nocività delle mansioni affidate alla lavoratrice - odierna ricorrente. Difatti, per un verso, all'esito della prima visita medica da parte del medico competente aziendale del 18/05/2020, la (omissis) è stata ritenuta idonea alla mansione specifica (v. pagina 9 della ctu). Per altro verso, per tutelare la privacy del dipendente, le copie dei certificati di malattia (omissis) che vengono inoltrate al datore di lavoro non riportano la diagnosi di malattia, come evidenziato dal ctu alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale. Né vi è prova documentale che, nel ridetto arco temporale, la (omissis) S.r.l., sia altrimenti venuta a conoscenza che le assenze di lavoro per malattia della lavoratrice fossero eziologicamente riconducibili alle mansioni assegnatele. (omissis) canto, la prova testimoniale articolata sul punto dalla ricorrente (“(omissis) che la sig.ra (omissis) comunicava i problemi di salute di cui soffriva alla (omissis) s.r.l.”) non è stata ammessa siccome affetta da genericità, in violazione del disposto di cui all' articolo 244 c.p.c. (cfr. ordinanza istruttoria del 5.3.2023, in atti). Orbene, quanto al danno biologico, il C.T.U. ha accertato che “…Lo svolgimento delle mansioni di commessa addetta al banco gastronomia ha comportato un'esacerbazione della sintomatologia algica con il manifestarsi di una sindrome da conflitto alla spalla dx con lesione iniziale del tendine sovraspinoso che la costringeva ad un ricovero in ambito ospedaliero per sottoporsi ad intervento di acromionplastica, seguito da un periodo di riabilitazione. All'accertamento peritale la ricorrente presenta un recupero dell'articolarità della spalla, seppur persisteva dolore alla sua elevazione. Si ritiene che la ricorrente fosse non idonea alle mansioni specifiche di commessa addetta al banco gastronomia dal 23/01/2020 (dall'esito della (omissis) spalla dx e colonna cervicale) sino alla data licenziamento presentando un'inabilità temporanea assoluta nei giorni di assenza dal lavoro per malattia…(omissis) di acromionplastica comporta, in genere, una risoluzione del dolore ed una ripresa della funzionalità articolare nel giro di qualche mese. È, in ogni caso, necessario evitare sovraccarichi eccessivi sulla spalla interessata ed adottare abitudini posturali corrette. Potrà continuare a svolgere le mansioni specifiche di addetta al banco gastronomia con limitazioni in merito alla movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi arti superiori, posture incongrue. Il sovraccarico biomeccanico della spalla di origine lavorativa è stato così preponderante per durata ed intensità da considerarsi concausa preminente nella genesi della patologia accertata e deve essere considerata di origine professionale, secondo un giudizio di alto grado di probabilità atteso che non vi sono significativi elementi per ritenere che agenti patogeni extra-lavorativi (compresi quelli genetici) siano stati da soli dotati di efficacia causale adeguata a produrre la minorazione accertata. Dalla patologia della spalla destra sono residuati dei postumi permanenti stimabili nella misura del 6% (sei%), ascrivibili, utilizzando il criterio analogico, i codici 224 - 227 - 36 della (omissis) delle menomazioni del D.M. 12 luglio 2000”. (omissis) in disparte i rilievi svolti dal C.T.U. in tema di esclusione della violazione dei principi di cui all' articolo 2087 c.c. (non recepibili, per le ragioni in precedenza esposte), si reputano nondimeno condivisibili le conclusioni rassegnate dall'ausiliario, seppur nei termini di seguito precisati, dovendo affermarsi - secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 576/2008 ) ed alla luce della dimostrata nocività delle mansioni svolte dalla ricorrente e dell'assenza di fattori causali alternativi - la sussistenza di un valido nesso eziologico tra inadempimento datoriale e danno alla salute fisica della lavoratrice. Tanto detto e venendo alla quantificazione del danno biologico permanente patito da (omissis) occorre procedere facendo ricorso ai parametri tabellari elaborati dall'(omissis) sulla Giustizia Civile di (omissis) (sull'efficacia para-normativa di tali (omissis) in quanto espressione del criterio della liquidazione equitativa di cui all' articolo 1226 c.c. , cfr., Cass. n. 8532/2020 ). In applicazione delle suddette (omissis) considerato che il danno biologico permanente è valutabile in misura del 6% (percentuale accertata dal ctu, in alcun modo contestata dalle parti) e che, come riferito dal C.T.U. nell'elaborato integrativo depositato in data (omissis), i postumi si sono consolidati nel novembre del 2021, quando la ricorrente aveva 46 anni, va riconosciuto un risarcimento pari ad (omissis) Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. (omissis)/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale per danno biologico erogabile dall'(omissis) pari ad (omissis) (si veda l'integrazione della ctu depositata in data (omissis)). Si richiama, a tal fine, l'oramai consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita (omissis) anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'(omissis) che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” ( Cass. Sez. Lav. n. 13819/2017 ; in senso conforme, Cass. Sez. Lav. n. 9112/2019 ; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. (omissis)/2022, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell'(omissis) non costituisce condicio iuris per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”). Quanto al danno biologico da inabilità temporanea assoluta, pure accertato dal ctu con riferimento ai giorni di assenza dal lavoro per malattia, lo stesso va riconosciuto limitatamente a 167 giorni di malattia, dovendosi escludere dal computo i 77 giorni ricadenti nel periodo dal 2018 al 2020, precedente alla riscontrata violazione dell'articolo 41, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro, in cui non risulta che quest'ultimo fosse a conoscenza della nocività delle mansioni. In applicazione delle suddette (omissis) va riconosciuto un risarcimento pari ad (omissis) ((omissis) x 167). Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di danno biologico ammonta ad (omissis) già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. A detta somma non deve aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza (o danno morale), tenuto conto della mancata rivendicazione di tale voce di danno da parte dell'odierna ricorrente. Inoltre, va precisato che l'eventuale condotta “incauta” della lavoratrice non comporterebbe un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento in quanto, nella specie, l'accertata violazione dell'obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro è munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso: “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l' articolo 1227, comma 1, c.c. , tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Cassazione civile sez. lav., 25/11/2019, n.(omissis)). Detto altrimenti, nella fattispecie in esame, non avendo il datore adottato le doverose misure volte a preservare la sicurezza del lavoratore, resta pure escluso qualsivoglia concorso colposo in capo alla parte ricorrente. Con la precisazione che, nel caso in esame, non è ravvisabile neppure l'ipotesi del cd. rischio elettivo, cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (principio costante: così già Cass. Sez. Lav. n. 16 del 04/01/1980 , nonché, in seguito, Cass. Sez. Lav. n. 3919 del 29/06/1982 ; Cass. Sez. Lav. n. 4298 del 08/05/1996 ; Cass. Sez. Lav. n. 4557 del 22/05/1997 ; Sez. Lav. n. 2572 del 07/03/1998; Cass. Sez. Lav. n. 7649 del 19/03/2019 ). In particolare, non ricorrono gli elementi in presenza dei quali ricorre il rischio elettivo: a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 7649/2019 cit.). Infine, alla lavoratrice non spetta il risarcimento del danno futuro da riduzione della possibilità di trovare occupazione, sia per quanto accertato dal ctu (“…(omissis)accertamento peritale la ricorrente presenta un recupero dell'articolarità della spalla, seppur persisteva dolore alla sua elevazione... (omissis) di acromionplastica comporta, in genere, una risoluzione del dolore ed una ripresa della funzionalità articolare nel giro di qualche mese. È, in ogni caso, necessario evitare sovraccarichi eccessivi sulla spalla interessata ed adottare abitudini posturali corrette. Potrà continuare a svolgere le mansioni specifiche di addetta al banco gastronomia con limitazioni in merito alla movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi arti superiori, posture incongrue…”; si vedano pagine 13 e 14 della ctu), sia perché la (omissis) ha trovato una nuova occupazione dopo il licenziamento, come dalla stessa riferito in sede di libero interrogatorio (v. verbale udienza del 2.3.2023 in atti), sia perché la ricorrente ha totalmente omesso di assolvere all'onere probatorio incombente sul danneggiato che invochi la liquidazione del danno in via equitativa. Giova, al riguardo, rammentare che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. ((omissis) specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio)” ( Cassazione civile sez. III, 12/04/2023, n.9744 . In senso conforme: Cass. Civ., 4534 del 2017 . Si veda anche Cass. Civ., n. 4310 del 2018 ). Ed ancora, “(omissis), che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all' articolo 1226 del codice civile , solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” ( Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n.5956 ). È stato, infine, affermato che “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l' an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all' articolo 1226 c.c. , perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” ( Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15737 ). (omissis) specie, la (omissis) ha totalmente omesso di provare (e ancor prima di allegare) sia l'an, che il quantum relativi al danno patrimoniale rivendicato, con particolare riferimento alla diminuzione del proprio reddito, né tale prova si evince dalla espletata ctu medica, con la conseguenza che il relativo capo di domanda non può trovare accoglimento. 2.3. - Le differenze retributive. Costituiscono fatti pacifici (e comunque documentalmente provati) l'esistenza del rapporto di lavoro, l'inquadramento della lavoratrice, la previsione contrattuale di un orario pari a n. 24 ore settimanali. (omissis) sull'effettivo rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente pattuito e quindi, sull'espletamento di lavoro supplementare e straordinario si registra la divergenza tra le posizioni delle parti, essendosi parte ricorrente doluta di aver lavorato sempre oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito. Ebbene, si ritiene che nel corso del giudizio parte ricorrente non abbia assolto l'onere di provare le circostanze di fatto poste a base delle invocate differenze retributive, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell' articolo 2697 c.c. Com'è noto, in materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto, ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” ( Cass. Sez. lav. 16.1.2009 n. 3714 ) ovvero che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. ((omissis) specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell' articolo 36 Cost. )” ( Sentenza n. 16150 del 19/06/2018). In tale prospettiva, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova ( Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353 ; Cass. 9 febbraio 2012, 1878 ; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738 ). (omissis) nel caso di specie, si ritiene che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente. A nessuna delle testimonianze rese dai testi escussi su richiesta della parte ricorrente, infatti, può ascriversi rilievo dirimente ai fini del decidere. (omissis) le deposizioni rese dai due testi di parte ricorrente sono solo apparentemente confermative degli assunti attorei, avendo entrambi i testi dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente presso sedi diverse da quelle ove la ricorrente medesima ha dedotto di aver lavorato, ciò che rende inattendibili i testi medesimi. Segnatamente, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 3468/2022 R.G. la ricorrente (omissis) ha dedotto di aver sempre lavorato presso il punto vendita di (omissis) in sede di deposizione testimoniale ella ha riferito di aver lavorato presso la sede di (omissis) La ricorrente (omissis) ha, invece, dedotto di aver lavorato presso i punti vendita di (omissis) e (omissis) Inoltre, le affermazioni, rese all'udienza del 7.3.2024 della teste (omissis) secondo le quali ella avrebbe lavorato insieme alla ricorrente (omissis) presso la sede di (omissis) da ottobre 2017 fino a luglio 2021 e la ricorrente (omissis) sarebbe stata trasferita presso la sede di (omissis) a marzo 2019 per un solo mese, dopo di che sarebbe ritornata a (omissis) non collimano con le allegazioni attoree, in base alle quali la (omissis) ha lavorato presso la sede di (omissis) da ottobre 2017 a marzo 2019, presso la sede di (omissis) da marzo 2019 a luglio 2021 e da luglio a novembre 2021 presso la sede di (omissis) Inoltre, la teste (omissis) ha intentato una causa analoga alla presente, definita in senso a lei sfavorevole con sentenza n. 555/2024 resa da questo stesso Tribunale (Giudice est. dott.ssa (omissis). Parimenti inattendibile appare la testimonianza resa all'udienza del 7.3.2024 dal teste (omissis) il quale ha dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente dal 5 agosto 2019 al 30.4.2020 e dal 20.7.2020 al 20.7.2021 presso la sede (omissis)cui la ricorrente ha, invece, dedotto di aver lavorato presso la sede di (omissis) (precisamente da marzo 2019 a luglio 2021). In definitiva, nella fattispecie in esame difetta anche il mero “principio di prova” in ordine alle circostanze allegate dalla ricorrente, con particolare riferimento all'espletamento del lavoro straordinario e supplementare. (omissis) di una prova rigorosa sul punto, peraltro, nel caso di specie si rende ancor più necessaria in quanto nei prospetti paga si evince il pagamento del compenso per le ore di lavoro supplementare svolto; sicché sarebbe stato onere della parte ricorrente provare con rigore l'insufficienza dello stesso. Tanto, per quanto detto innanzi, non è stato fatto. Da ultimo, non è possibile ascrivere rilevo ai prospetti dei turni allegati da parte ricorrente (all. n. 33 fasc. parte ricorrente), trattandosi di documenti di non sicura provenienza datoriale, come espressamente eccepito dalla società datrice (cfr. pagina 17 della memoria di costituzione). Alla stregua delle precedenti argomentazioni, nulla spetta alla ricorrente a titolo di compensi per il dedotto lavoro supplementare e straordinario. Ne consegue che non compete alla ricorrente l'incremento delle mensilità aggiuntive e del TFR derivante dall'incidenza sulla retribuzione degli emolumenti di cui innanzi, rivelatisi non dovuti. In definitiva, alla stregua delle precedenti considerazioni il capo di domanda attorea deve essere rigettato. 3. - Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (cause di lavoro di valore indeterminabile - complessità bassa stante la pluralità di domande, alcune di valore determinato ed altre di valore indeterminabile e la maggior misura del compenso riconoscibile applicando lo scaglione tariffario previsto per queste ultime rispetto a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore determinato: Cassazione civile sez. III, 20/07/2022, n.22719 ; conf. Cassazione civile sez. II, 16/02/2017, n.4187 ), possono essere compensate tra le parti in ragione di 1/3, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso, dovendo la restante quota gravare sulla parte resistente. Le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, devono - invece - gravare integralmente sulla parte resistente stante l'accertato nesso eziologico tra la condotta datoriale e il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale di (omissis) in persona della Giudice, dott.ssa (omissis) di (omissis) definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4123 /2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: - dichiara la nullità del licenziamento ed ordina alla (omissis) S.r.l. di reintegrare (omissis) nel posto di lavoro; - condanna la (omissis) S.r.l. al risarcimento del danno subito da (omissis) per il licenziamento, ovvero al pagamento, nei suoi confronti, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge; - condanna la (omissis) S.r.l. al pagamento, in favore di (omissis) dell'ulteriore importo di (omissis) a titolo risarcitorio, già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo; - rigetta ogni altra domanda avanzata da (omissis) - liquida le spese di lite in complessivi (omissis) per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie 15%, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 1/3 e condannando la (omissis) S.r.l. al pagamento, in favore della controparte, della restante quota, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari; - pone definitivamente a carico della (omissis) S.r.l. le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto.