La protagonista della vicenda, a causa di una gestione disordinata della documentazione degli esami sostenuti, negli anni accademici 2007/2008- 2008/2009 e dell’illecita registrazione nel libretto informatico da parte di un funzionario dell’Università di Bari, si è vista non convalidare, a 10 anni dalla laurea, 8 esami sostenuti in Spagna. Per il Consiglio di Stato, stante il riconoscimento delle carenze nella documentazione di entrambe le Università coinvolte, questi esami non sono mai stati (o stati validamente) sostenuti: dovrà ripeterli per ottenere di nuovo la laurea ed ultimare la specializzazione.
I problemi erano sorti quando la ricorrente, laureatasi nel 2013, nel 2023 chiedeva il trasferimento dall'Università di Foggia a quella di Bari per frequentare la specializzazione in anestesia e terapia intensiva. A seguito di questa richiesta l'Università di Bari aveva fatto accertamenti da cui erano emerse dette irregolarità. La ricorrente, come richiesto aveva presentato il certificato di laurea ed il libretto informatico da cui risultavano effettuati e superati tali esami. Bari però aveva perso parte della documentazione e la stessa Università di Valladolid, ove aveva frequentato l'Erasmus, ammetteva carenze nella stessa: dalle verifiche effettuate era risultato che effettivamente gli esami non erano stati sostenuti affatto o validamente ed il funzionario (tutor di laurea) che aveva annotato manualmente il superamento degli stessi è stato sottoposto a procedimento disciplinare. Si noti che la contestata registrazione «sarebbe stata più precisamente svolta senza il previo riscontro di corrispondenza con i learning agreements e i transcript of records (Tor, nda) e il verbale di convalida del consiglio della facoltà di medicina. A questo riguardo viene sottolineata «la singolare circostanza che le relative operazioni siano state effettuate nell'anno 2013, a distanza di molti anni dalla data di emissione della delibera di convalida del Consiglio di Facoltà del 08.03.2010 (…), ma comunque in prossimità sia della seduta di laurea (25.10.2013), sia della denuncia di smarrimento del libretto universitario presentata dalla sig.ra-OMISSISin data 08.04.2013 (...) in cui vengono ordinariamente annotati tutti gli esami superati, ivi inclusi quelli sostenuti in Erasmus». (Neretto,nda)». In prime cure, il TAR Bari aveva accolto le doglianze della ricorrente, ma il Consiglio di Stato n. 5430 del 23/6/25 ha ribaltato questa decisione dando ragione all'Ateneo. Valore probatorio del libretto informatico Non ha alcun valore probatorio, ma è «una mera operazione informatica svolta da un funzionario, il quale è autorizzato ad effettuarla solo ove esista il verbale del Consiglio di Facoltà che all'esito dell'esperienza all'estero deve valutarla per poi riconoscerla e convalidarla» (neretto,nda). Infatti, per convalidare l'esperienza fatta durante l'Erasmus ed i relativi esami serve un'apposita delibera del Consiglio di facoltà «previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati». Nella fattispecie, «il funzionario universitario interessato ha illegittimamente registrato in Esse3 i relativi esiti, mancando idoneo riscontro nei learning agreements e nei Tor e mancando la convalida da parte del competente Consiglio di Facoltà» (neretto,nda). È possibile annullare una laurea anche dopo molti anni? Per Il Consiglio di Stato sì. Infatti, non si può invocare la prescrizione relativa all'autotutela, non trattandosi di un provvedimento amministrativo. Più precisamente «nel caso del diploma di laurea l'esigenza di ripristino della legalità attiene invece al valore certificativo del titolo di studi universitario, sotto il profilo della corrispondenza al vero di quanto con esso attestato sul percorso formativo seguito dall'interessato. Non si verte dunque in caso di manifestazioni autoritative di volontà di segno opposto, cui si contrappone l'affidamento del privato alla stabilità del rapporto amministrativo, in funzione della cui tutela si richiede all'amministrazione una ponderazione di interessi ed a livello normativo è comunque posto un limite temporale massimo per intervenire d'ufficio (oggi 12 mesi), ma dell'immanente potere di verifica dell'amministrazione in ordine al valore legale dei fatti da essa certificati, senza che in ciò possa configurarsi alcun margine per apprezzamenti di carattere discrezionale tipici invece dell'autotutela amministrativa» (neretto,nda). In ogni caso, la ricorrente non ha assolto al suo onere di conservare e produrre la documentazione attestante il superamento di detti esami, mentre è consolidata la circostanza che non sono stati sostenuti dalle verifiche effettuate, incrociando i dati e con la documentazione inviata dalla Spagna, perciò la laurea è nulla per quanto sopra esplicato e la ricorrente dovrà essere messa in grado di sopperire a queste carenze e ridare questi esami nel più breve tempo possibile per ottenere una nuova laurea e di conseguenza (dover ridare o) regolarizzare anche l'abilitazione professionale. Il Consiglio sottolinea che, anche se si fosse trattato di un caso di autotutela, non sarebbe cambiato l'esito stante l'inosservanza dell'onere della prova a carico della ricorrente. In limine si noti che, all'epoca dei fatti, alcuni atenei (come quello in cui si è laureata la scrivente) chiedevano un esame su un'integrazione del programma o talvolta di rifare subito gli esami sostenuti durante l'Erasmus.
Presidente Contessa Relatore Franconiero Fatto 1. Dopo essersi laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro in data 25 ottobre 2013 l'odierna appellata si vedeva dichiarare dallo stesso ateneo la «nullità/inesistenza (…) del titolo», con decreto rettorale del 20 dicembre 2023, n. -OMISSIS-. Il provvedimento era motivato sul presupposto che non erano stati mai superati otto esami del corso di laurea, che in allora si era supposto essere stati sostenuti nell'ambito del programma Erasmus presso l'Università di Valladolid, negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009: anatomia umana 3; specialità medico-chirurgiche 1 e 2; diagnostica per immagini e radioterapia; malattie dell'apparato locomotore e riabilitazione; medicina legale; specialità medico-chirurgiche 4; e psichiatria e psicologia clinica. 2. Nel preambolo del provvedimento era specificato che gli accertamenti che avevano condotto a dichiarare la nullità della laurea avevano preso avvio dai controlli amministrativi svolti dai competenti uffici dell'ateneo in sede di esame della domanda di trasferimento chiesto dall'interessata alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, in uscita dall'Università degli studi di Foggia. La mancanza degli otto esami era più precisamente emersa dal riscontro di un'«anomalia consistente nella mancata chiusura della carriera nel gestionale informatico Esse3», derivante dalla mancanza di «documentazione (cd. statini e/o Transcripts of records) comprovante il superamento di n. 8 esami, che risultano registrati manualmente nel libretto on-line Esse3, per tipo di riconoscimento “Erasmus”». Quindi veniva dato atto che la richiesta di verifica documentale presso l'Università di Valladolid non aveva consentito di accertare che l'interessata avesse ivi «sostenuto e superato i predetti n. 8 esami». A quest'ultimo riguardo si specificava che di questi: «n. 6 esami non sono presenti nei Learning Agreements (piano di studi) aa. aa. 2007/2008 e 2008/2009 sottoscritti dall'interessata e di conseguenza nemmeno nei Transcripts of Records rilasciati sia dall'Ufficio Erasmus di questa Università che dalla facoltà di Medicina di Valladolid»; mentre in relazione agli altri due esami, presenti invece nel piano di studi del programma, nei relativi transcript of records emessi dall'ateneo spagnolo «risultano entrambi in stato “no presentado” (studente assente)». 3. Contro il provvedimento così motivato l'interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari, accolto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione. 4. La pronuncia dava innanzitutto atto che l'Università degli studi di Bari aveva a suo tempo seguito il procedimento previsto per il «riconoscimento, convalida e registrazione degli esami sostenuti in regime di “Erasmus”», cui era conseguito il rilascio in favore dell'interessata della «certificazione propedeutica all'accesso della seduta di laurea, con l'elenco di tutti gli esami sostenuti e superati (…) in regime di “Erasmus”», nondimeno poi inopinatamente smentita a distanza di anni sulla base tuttavia di «uno scrutinio invero carente di prova documentale», in contrasto con il fatto che lo stesso ateneo «abbia smarrito la documentazione formata tredici anni prima» e con le «prove documentali originarie», le quali «certificano il regolare svolgimento da parte della ricorrente degli esami nel corso degli anni accademici 2008-2009, in sede di “Erasmus”». 5. Con specifico riguardo all'assenza di prova documentale a sostegno della dichiarazione del titolo a suo tempo rilasciato, e poi attestato con valore fidefacente per l'ammissione della ricorrente per l'ammissione alle scuole di specializzazione, la sentenza poneva in rilievo, dapprima, la dichiarazione confessoria dell'ateneo barese circa lo smarrimento della documentazione relativa agli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus in occasione della sopra menzionata richiesta all'Università di Valladolid; e quindi l'ulteriore dichiarazione di contenuto analogo di quest'ultimo ateneo. 6. Sulla base dei descritti elementi di fatto la sentenza considerava quindi illegittimo porre a carico della ricorrente l'assenza di documentazione relativa agli esami contestati e farne derivare il relativo mancato superamento da parte di quest'ultima. Del pari non era ritenuto idoneo a supportare la decisione di annullare la laurea a suo tempo rilasciato il transcript of records rilasciato dall'ateneo spagnolo, a titolo di collaborazione alla richiesta di quello barese, «ora per allora», e cioè l'attestazione in data 22 settembre 2023, relativa tuttavia ad «una situazione verificatasi nel passato e ricostruita sulla base della documentazione dell'epoca che la stessa Università spagnola riconosce carente». 7. Oltre alle censure relative all'assenza di prove a sostegno dell'ipotesi di mancato superamento degli esami sostenuti all'estero, erano giudicate fondate anche le censure di violazione del termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per intervenire in autotutela mediante annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi precedente emanati, nel cui paradigma era ricondotto il provvedimento impugnato. 8. Di seguito, in accoglimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, la pronuncia di primo grado affermava che, data la «disordinata gestione da parte dell'Ateneo barese dei fascicoli relativi agli esami sostenuti dalla ricorrente in Spagna», ed in mancanza di una prova piena sul punto, è illegittimo considerare non superati quelli non rientranti nel programma Erasmus approvato dalla stessa università. 9. Infine, con riguardo alla circostanza «- dedotta dalla resistente nelle sue difese, ma non nel provvedimento impugnato che due degli otto esami sostenuti in Spagna siano stati verbalizzati in giorni festivi», e dal conseguente dubbio di una possibile «attività decettiva di contraffazione, verosimilmente posta in essere da funzionari spagnoli o italiani o dalla stessa ricorrente», la sentenza statuiva che gli esami in questione «risultano tutti registrati sul libretto online “Esse 3” e riportati nei trascripts of record emessi dall'Ufficio “Erasmus” dell'Università spagnola», e che nessuna querela di falso contro quei documenti era mai stata sporta. Pertanto, nei limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, cod. proc. amm. «ciò che potrebbe essere ipotizzato come falso decettivo può e deve essere valutato come mero errore materiale, almeno in assenza di prova della falsificazione». 10. La pronuncia i cui principali passaggi motivazionali possono così essere sintetizzati è appellata dall'Università degli studi di Bari Aldo Moro. 11. Resiste all'appello l'originaria ricorrente. Diritto 1. Con un primo ordine di censure, oltre ad evidenziare l'errore in fatto nell'indicazione del numero degli esami sostenuti dalla ricorrente nel corso del programma Eramsus (otto quando invece ne risultano complessivamente diciannove), enuclea un errore in diritto consistito nell'attribuire alla registrazione degli esami nel libretto informatico Esse3 valore di prova fidefacente in ordine al fatto che la ricorrente abbia a suo tempo sostenuto gli esami contestati, quando invece si tratterebbe di «una mera operazione informatica svolta da un funzionario, il quale è autorizzato ad effettuarla solo ove esista il verbale del Consiglio di Facoltà che all'esito dell'esperienza all'estero deve valutarla per poi riconoscerla e convalidarla». Sul punto la sentenza avrebbe trascurato il fatto che la registrazione sul libretto informatico avviene a valle di una procedura che richiede una previa valutazione del competente consiglio di facoltà delle risultanze dell'attività svolta dallo studente nell'ambito del programma Erasmus, sulla base della documentazione fornita dall'ateneo straniero (sono richiamati a questo riguardo gli articolo 14 del regolamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, applicabile ratione temporis: «(g)li studi compiuti presso corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCLM, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati»; e le norme relative alla mobilità studentesca cui la ricorrente ha a suo tempo partecipato, relativa all'anno accademico 2007/2008, di cui al decreto rettorale del 1° marzo 2007, n.-OMISSIS-; articolo 3). Nel caso di specie, dal raffronto tra gli esami svolti dalla ricorrente quali dai learning agreemets e dai transcript of records, le risultanze dell'attività valutativa svolta in sede consiliare e gli esami registrati in Esse 3 emergerebbe «con certezza» che per alcuni esami «il funzionario universitario interessato ha illegittimamente registrato in Esse3 i relativi esiti, mancando idoneo riscontro nei learning agreements e nei Tor e mancando la convalida da parte del competente Consiglio di Facoltà». Il provvedimento impugnato sarebbe dunque legittimamente fondato sul presupposto ora enunciato. 2. Con un ulteriore ordine di censure si deduce che la sentenza avrebbe erroneamente supposto che a fondamento dell'annullamento della laurea l'ateneo abbia ipotizzato la contraffazione del trascript of records, quando invece il provvedimento impugnato sarebbe in tesi fondato sull'accertamento, documentalmente provato in base a quanto in precedenza esposto, che otto esami del piano di studi concordato «non risultano sostenuti in Erasmus e nemmeno risultano essere stati mai convalidati dal Consiglio di Facoltà». Viene quindi ribadito che nel caso di specie vi sarebbe stata un'erronea attestazione del funzionario incaricato del compito di tutor di laurea della ricorrente in sede di controllo della carriera ai fini della ammissione alla seduta di laurea. L'operazione sarebbe stata più precisamente svolta senza il previo riscontro di corrispondenza con i learning agreements e i transcript of records e il verbale di convalida del consiglio della facoltà di medicina. A questo riguardo viene sottolineata «la singolare circostanza che le relative operazioni siano state effettuate nell'anno 2013, a distanza di molti anni dalla data di emissione della delibera di convalida del Consiglio di Facoltà del 08.03.2010 (…), ma comunque in prossimità sia della seduta di laurea (25.10.2013), sia della denuncia di smarrimento del libretto universitario presentata dalla sig.ra-OMISSISin data 08.04.2013 (...) in cui vengono ordinariamente annotati tutti gli esami superati, ivi inclusi quelli sostenuti in Erasmus». 4. Viene ulteriormente prospettato l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza nel valutare il documento emesso dall'Università di Valladolid in riscontro alla richiesta dell'ateneo appellante in seguito alla ora richiamata denuncia della ricorrente di smarrimento della registrazione degli esami sostenuti durante il programma Erasmus. La pronuncia di primo grado – si sottolinea – non si sarebbe avveduta che il documento risultato «non più coerente con le risultanze documentali sulla scorta delle quali l'Università di Bari aveva rilasciato il titolo di laurea alla ricorrente» ha in concreto costituito l'atto di impulso per intervenire sul diploma di laurea a suo tempo rilasciato a quest'ultima, a fronte di un quadro probatorio già completo e caratterizzato delle sopra descritte incongruenze sufficienti a invalidare il titolo. Più precisamente, viene sottolineato che i transcript of record ex novo messi a disposizione dall'ateneo spagnolo sarebbero «perfettamente coerenti e congruenti sia con i TOR dell'epoca, in atti, sia con quanto risultante dagli atti in possesso dell'Università di Bari ovvero verbale del Consiglio di Facoltà del 08.03.2010»; e pertanto idonei a dimostrare la scorretta attestazione del funzionario per quanto riguarda gli otto esami del piano di studi della ricorrente privi di riscontro. In conclusione, si ribadisce che quest'ultima non dispone di documenti - learning agreements, trascript of records e verbali di convalida del consiglio di facoltà in grado di comprovare che la stessa abbia effettivamente sostenuto gli otto esami accertati come mancanti e che la dichiarazione di nullità della laurea sarebbe il coerente esito dell'assenza di prova del completamento del corso di studi. La sentenza avrebbe quindi errato nel supporre che l'ateneo appellante non disporrebbe di documentazione a supporto della nullità del titolo di laurea rilasciato alla ricorrente e nell'attribuire valore fidefacente all'attività di attestazione del funzionario nella registrazione in Esse3 degli otto esami; ed ancora nel supporre che a fondamento dell'intervento in autotutela sul diploma di laurea si porrebbe l'assunto che non sarebbero mai stati sostenuti i quattro esami dell'anno accademico 2008-2009 (Bioquimica Clinica, Anatomia Patologica; Rotatorio de Pediatria; Fisiologia III), laddove per contro la contestazione verte su altri otto esami, sopra menzionati. 4. Con un terzo ordine di censure viene contestata la qualificazione data dalla sentenza al provvedimento impugnato come annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza di profili di discrezionalità amministrativa nel rilascio del diploma di laurea sarebbe invece corretto l'impiego da parte dell'ateneo appellante della categoria giuridica della nullità. Peraltro, quand'anche si voglia ritenere corretto l'inquadramento nell'autotutela amministrativa soggiunge l'appello nel caso di specie ne ricorrerebbero tutti i presupposti, in ragione di tutto quanto sopra esposto. 5. Le censure così sintetizzate sono fondate. 6. Dagli atti del procedimento definito con il provvedimento impugnato nel presente giudizio si ricava che la ragione della dichiarazione di nullità del diploma di laurea a suo tempo conseguito dalla ricorrente consiste nel riscontro della mancanza di «documentazione comprovante il superamento di n. 8 esami registrati per tipo di riconoscimento “Erasmus”». Il presupposto è indicato sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota dell'ateneo appellante in data 30 novembre 2023, prot. n. -OMISSIS-. 7. Sulla mancanza di prova documentale degli esami si è quindi svolto il contraddittorio procedimentale tra le parti. L'ateneo odierno appellante ha inoltre chiesto a quello spagnolo presso il quale la ricorrente ha svolto il programma Erasmus di inviare la documentazione comprovante il superamento degli otto esami in contestazione. L'esito degli accertamenti istruttori è stato infine univoco nel confermare l'ipotesi a base dell'avvio del procedimento, e cioè che del superamento degli esami in questione da parte della ricorrente non vi è alcuna prova documentale. 8. Dirimente in questo senso è il confronto tra i documenti necessari per il riconoscimento degli esami svolti all'estero da parte dell'ateneo di appartenenza, ed in particolare: i più volte menzionati learning of agreements e i transcript of records, il primo dei quali consiste in sostanza nel piano di studi da seguire nell'ambito del programma di mobilità verso l'estero e il secondo l'attestazione degli esami ivi svolti e i verbali del consiglio di facoltà, competente per il riconoscimento di questi ultimi, ai sensi delle sopra menzionate norme interne, regolamentari e di bando di concorso, regolatrici del programma di studi all'estero. Come sottolinea sul punto l'ateneo odierno appellante, né nella documentazione formata dall'Università di Valladolid e inviata all'Università di Bari, né tanto meno nei verbali del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia di quest'ultimo si ricava la prova che la ricorrente abbia mai sostenuto e superato gli otto esami invece presenti nell'applicazione informatica dell'ateneo. 9. L'ultimo dei menzionati elementi ha rilievo decisivo. Come sottolinea l'ateneo appellante, ai sensi del sopra richiamato articolo 14 del regolamento interno didattico del corso di studi, il riconoscimento da parte del consiglio di facoltà è imprescindibile perché il programma di studi Erasmus abbia validità ai fini del completamento del percorso necessario per giungere alla laurea. Ciò precisato, nel caso di specie agli atti di causa è stato prodotto per estratto il verbale in data 8 marzo 2010 (e precisamente: la relazione del coordinatore didatti per i progetti di mobilità Erasmus, con successiva nota di trasmissione del preside della facoltà della delibera di approvazione della proposta di riconoscimento: nota in data 15 marzo 2010, prot. n. -OMISSIS-), recante il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente presso l'Università di Valladolid, nell'ambito dei quali non figurano gli otto che l'Università di Bari assume non essere stati mai sostenuti. Da questa circostanza è dunque inferibile l'assenza dei necessari transcript of records di provenienza dell'ateneo estero. 10. Sempre sul piano logico, la prova documentale che gli esami sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del programma Erasmus sono stati riconosciuti vale a ritenere come ipotesi di maggiore consistenza probabilistica, sufficiente a scopi di prova in giudizio dei fatti di causa, la circostanza che per quelli su cui un analogo provvedimento dell'organo consiliare non è mai intervenuto non vi è mai stata alcuna documentazione giustificativa, e dunque non sono stati superati dalla ricorrente, rispetto alla contrapposta ipotesi dello smarrimento, sulla quale invece si imperniano gli assunti di quest'ultima. 11. Al riguardo l'assunto postula dunque uno smarrimento parziale, in sé di improbabile verificazione, e pretende di trarre elementi a suo sostegno dalle espressioni utilizzate dall'ateneo odierno appellante, evidentemente non vincolanti nella ricostruzione dei fatti di causa, in sede di richiesta di accertamenti presso il corrispondente ateneo spagnolo allorché è emersa l'assenza di documentazione giustificativa di otto esami del complessivo corso di studi. 12. Ne deriva che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, non può essere attribuito alcun valore al fatto che i medesimi esami fossero materialmente registrati sul libretto informatico della ricorrente. Sul piano sostanziale l'adempimento in questione presuppone infatti che per quelli svolti nell'ambito del programma Erasmus vi sia stato il previo riconoscimento da parte del competente consiglio di facoltà, secondo le norme regolamentari interne più volte richiamate. Al medesimo riguardo, va dato atto che, come documentato in primo grado, dopo l'accertamento dei fatti l'Università di Bari ha proceduto in via disciplinare nei confronti dell'autore delle registrazioni, in qualità di tutor di laurea della ricorrente, a comprova dell'assunto su cui si impernia il provvedimento impugnato nel presente giudizio che la registrazione di esami non effettivamente sostenuti è imputabile ad un'infedeltà di un dipendente dell'ateneo. 13. L'ipotesi del mancato superamento degli otto esami nondimeno registrati sul libretto informatico della ricorrente e sulla cui base quest'ultima ha poi conseguito la laurea è ulteriormente avvalorata dalle ricerche svolte su richiesta dell'Università di Bari dall'ateneo spagnolo. Contrariamente a quanto sul punto deduce la ricorrente, le ricerche condotte dal servizio relazioni internazionali di quest'ultimo presso la facoltà di medicina, dove la ricorrente ha svolto il programma Erasmus, hanno infatti consentito di reperire i documenti attestanti gli esami da questa sostenuti nei due anni accademici trascorsi presso l'Università di Valladolid. A questo specifico riguardo, nel messaggio di posta elettronica in data 8 novembre 2023 del responsabile del servizio viene dato atto che sono stati acquisiti presso la facoltà interessata «copies of the original Transcripts of Records», allegate al messaggio medesimo, in nessuno dei quali risultano tuttavia gli otto esami in contestazione. 14. Le contrarie deduzioni di parte ricorrente si incentrano invece su un asserito smarrimento della necessaria documentazione anche presso l'ateneo spagnolo. Esse pretendono più nello specifico di trarre fondamento dall'iniziale riscontro da questa fornito alla richiesta di documentazione pervenutale dall'Università di Bari, di cui al messaggio di posta elettronica in data 21 settembre 2023. Sennonché in quest'ultimo: è stata innanzitutto dichiarata l'assenza del certificato di frequenza («certificate of attendance»); mentre per quanto concerne i learning agreements e i transcript of records l'esibizione all'ateneo italiano richiedente è stata subordinata a verifiche da svolgersi presso gli archivi nel primo caso, e nel secondo presso la facoltà di medicina, che si è testé scoperto avere emesso le attestazioni relative agli esami sostenuti dalla ricorrente, poi inviate all'Università di Bari per il necessario riconoscimento, in difformità rispetto alle norme interne dell'ateneo spagnolo («The transcript of records you send us was not issued by our office, as must be done for international exchange students, but by the Faculty of Medicine. This is not the normal procedure»). Quindi, i transcript of records sono stati infine reperiti ed inviati all'Università di Bari con il sopra menzionato messaggio in data 8 novembre 2023, con i risultati in precedenza esposti. 15. Sulla base della documentazione finora esaminata la dichiarazione di nullità della laurea a suo tempo conseguita dalla ricorrente è pertanto legittima, perché diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado è stato provato in positivo che quest'ultima non ha mai sostenuto e superato gli otto esami invece registrati sul proprio libretto informatico e sulla cui base la stessa è stata ammessa alla discussione della tesi di laurea. Come finora esposto la prova è infatti ricavabile non solo dall'assenza di documentazione comprovante il superamento degli otto esami, quale emersa dalle verifiche presso la stessa Università di Bari, con riguardo specifico al loro riconoscimento da parte del competente consiglio di facoltà, ma anche dalle attestazioni fornite dall'ateneo straniero relative agli esami sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del programma Erasmus svoltosi presso quest'ultimo. Esclusa al riguardo l'ipotesi dello smarrimento, la mancanza della documentazione va quindi posta a carico dell'interessata, quale carenza del percorso di studi necessario per conseguire il diploma conclusivo. 16. In ragione del descritto presupposto l'intervento dell'ateneo odierno appellante è inoltre legittimo malgrado il decennio trascorso dal rilascio della laurea. In questo senso risulta inapplicabile al caso di specie il regime temporale tipico dell'autotutela amministrativa, previsto nel sopra richiamato articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quest'ultimo è infatti testualmente riferito al «provvedimento amministrativo illegittimo» e si rivolge alla potestà dell'amministrazione, insita nel proprio inesauribile compito istituzionale di cura dell'interesse pubblico, di rimuovere in via unilaterale una propria precedente manifestazione di volontà provvedimentale che la stessa riconosce essere inficiata da vizi di legittimità amministrativa. Nel caso del diploma di laurea l'esigenza di ripristino della legalità attiene invece al valore certificativo del titolo di studi universitario, sotto il profilo della corrispondenza al vero di quanto con esso attestato sul percorso formativo seguito dall'interessato. Non si verte dunque in caso di manifestazioni autoritative di volontà di segno opposto, cui si contrappone l'affidamento del privato alla stabilità del rapporto amministrativo, in funzione della cui tutela si richiede all'amministrazione una ponderazione di interessi ed a livello normativo è comunque posto un limite temporale massimo per intervenire d'ufficio (oggi 12 mesi), ma dell'immanente potere di verifica dell'amministrazione in ordine al valore legale dei fatti da essa certificati, senza che in ciò possa configurarsi alcun margine per apprezzamenti di carattere discrezionale tipici invece dell'autotutela amministrativa. Ne deriva che, ferma l'esigenza di assicurare un contraddittorio con l'interessato, nel caso di specie non in contestazione, e di svolgere gli accertamenti con il massimo rigore, come si è finora accertato essere avvenuto, anche il decorso di un rilevante arco temporale, pari ad oltre un decennio, non costituisce un limite per l'amministrazione, dacché vanno accolte anche le censure formulate con il terzo motivo d'appello. 17. Quest'ultimo deve quindi essere accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso va respinto. La legittimità del provvedimento dichiarativo della nullità del diploma di laurea a suo tempo rilasciato alla ricorrente, come accertata nel presente giudizio, non osta comunque a che l'ateneo appellante, considerata la situazione venutasi a creare a causa del lungo tempo trascorso, consenta a quest'ultima di integrare rapidamente il corso di studi nella misura necessaria per ottenere un nuovo titolo e dunque di recuperare gli esami mancanti. In modo analogo potranno in seguito procedere gli Organi deputati al riconoscimento dell'abilitazione professionale illo tempore conseguita dall'odierna appellata. In punto spese di causa, infine, la natura e la complessità delle questioni controverse ne giustifica la compensazione relativamente al doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellata.