Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola che, nell’ambito di una assicurazione contro i danni per conto altrui, neghi all’assicurato la facoltà di agire in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto all’indennizzo e la relativa condanna al pagamento.
I fatti A otto giorni dall'esecuzione dello sfratto per morosità, la società Beta, quale conduttrice dell'immobile di proprietà della società Alfa, stipula con la compagnia assicuratrice Gamma una polizza per coprire il rischio per “danni materiali al fabbricato tenuto in locazione”. Scelta questa più che opportuna: il giorno prima dell'esecuzione dello sfratto, si verifica un incendio che danneggia l'immobile. I giudizi di merito Tre anni dopo, la proprietaria Alfa conviene dinanzi al Tribunale di Monza: (i) la conduttrice Beta per ottenere la condanna al risarcimento dei danni all'immobile ai sensi dell'articolo 1588 c.c.; (ii) la compagnia assicuratrice Gamma per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza. Il Tribunale di Monza rigetta la domanda nei confronti della conduttrice Beta, ritenendo raggiunta la prova che l'incendio non le fosse imputabile e accoglie la domanda nei confronti della compagnia assicuratrice Gamma, sul presupposto che l'assicurazione stipulata da Beta fosse per conto di Alfa e che dunque quest'ultima, stante l'articolo 1891, comma 2, c.c., potesse ottenere direttamente l'indennizzo. A seguito dell'impugnazione della compagnia assicuratrice Gamma, la Corte d'Appello di Milano riforma la decisione: viene altresì rigettata la domanda proposta da Alfa nei confronti dell'assicurazione, perché la polizza conteneva una clausola per cui «leazioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza» spettavano al contraente; tale clausola era opponibile all'assicurata Alfa e lecita ai sensi dell'articolo 1932 c.c. che non contempla l'articolo 1891, comma 2, c.c. tra le disposizioni inderogabili se non a favore dell'assicurato. La decisione della Cassazione Dinanzi al ricorso proposto da Alfa per la cassazione della decisione, la Suprema Corte si interroga sul se, nell'assicurazione per conto altrui, il contraente e l'assicuratore possano escludere la legittimazione processuale dell'assicurato. A tal fine, la Cassazione riepiloga quattro orientamenti interpretativi: un primo orientamento considera l'articolo 1891, comma 2, c.c. derogabile perché escluso dall'elenco delle previsioni che l'articolo 1932 c.c. definisce inderogabili se non a favore dell'assicurato (Cass. 21 gennaio 1995, n. 709; Cass. 19 luglio 2004, n. 13359; Cass. 1° dicembre 2004, n. 22599; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25822); un secondo orientamento ritiene che una clausola quale quella contenuta nella polizza non dovrebbe precludere all'assicurato di agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennizzo. Invero, tale clausola dovrebbe interpretarsi nel senso che sia riservata al contraente la sola attività di gestione del sinistro, ferma restando la titolarità del credito indennitario in capo all'assicurato; pertanto, l'assicurato potrebbe agire per la condanna al pagamento dell'indennizzo, ma non già per l'accertamento del suo credito (Cass. 30 settembre 2016, n. 19409; Cass. 14 luglio 2017, n. 17447); un terzo orientamento esclude la derogabilità dell'articolo 1891, comma 2, c.c. mediante la sottoscrizione di una clausola quale quella contenuta nella polizza. Del resto, questa clausola sarebbe inidonea a manifestare il consenso espresso dell'assicurato alla rinuncia all'esercizio del diritto all'indennizzo (Cass., ord., 2 marzo 2018, n. 4923); un quarto orientamento attribuisce al conduttore la facoltà di chiedere il pagamento dell'indennizzo all'assicurazione, perché il contratto di locazione gli addossa la responsabilità per il perimento del bene locato; ciò, a prescindere dall'esistenza di una clausola derogatoria dell'articolo 1891, comma 2, c.c., renderebbe il conduttore un soggetto assicurato (Cass. 3 ottobre 2007, n. 20751). Esaurita la descrizione del quadro, la Corte di Cassazione conclude per la nullità della clausola della polizza che deroga all'articolo 1891, comma 2, c.c., sulla base delle seguenti argomentazioni: l'assicurazione contro i danni ha una funzione indennitaria, essendo volta a ristorare il pregiudizio patito dall'assicurato, inteso dall'articolo 1904 c.c. come il titolare dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio. Stante l'intrinseca natura dell'operazione assicurativa, l'assicurato è allora inderogabilmente l'unico titolare del diritto all'indennizzo; è irrilevante il fatto che l'articolo 1932 c.c. non menzioni l'articolo 1891 c.c., perché l'elenco contenuto nella norma non è esaustivo delle ipotesi di nullità in materia assicurativa; non può argomentarsi che la clausola pattizia di deroga all'articolo 1891, comma 2, c.c. impedisca all'assicurato di chiedere l'accertamento del diritto all'indennizzo, ma non la condanna al pagamento. Del resto, è contraddittorio estromettere l'assicurato dalla partecipazione alle operazioni di stima dell'indennizzo per poi consentirgli esigerne il pagamento. La sentenza viene cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano che, nel decidere, dovrà attenersi al principio di diritto per cui «nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che neghi all'assicurato – nella specie, accordandoli al solo contraente – la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e la liquidazione dell'indennizzo e, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento».
Presidente De Stefano – Relatore Tassone