Avvocato giovane, sanzione mitigata

Il Consiglio Nazionale Forense adotta una linea mite, riconoscendo che età e inesperienza dell’avvocato possono ridurre la sanzione disciplinare.

La giovane età e l'inesperienza dell'avvocato possono ridurre la sanzione disciplinare. Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 392/2024, pubblicata il 13 maggio 2025, adottando una linea “mite” sul fronte della determinazione della sanzione disciplinare nei confronti di un'avvocata, concependo come “attenuanti” la limitata esperienza professionale e la giovane età dell'incolpata. I fatti Nella vicenda, la professionista veniva sospesa dal Consiglio di Disciplina di Roma dall'esercizio della professione forense per cinque anni per la violazione di diversi principi deontologici, nell'ambito di condotte aventi anche rilevanza penale che avevano portato alla misura custodiale, assumendo dunque «un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio, l'immagine e le funzioni dell'intero Ordine Forense». L'incolpata, col ministero del proprio difensore, proponeva impugnazione al CNF chiedendo il proscioglimento degli addebiti o, in subordine, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, data l'assenza di elementi certi di colpevolezza, la giovane età e l'inesperienza, nonché in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari. La decisione Il collegio ritiene di confermare gli addebiti disciplinari a carico della professionista, tuttavia, in punto di sanzione, confermando l'orientamento secondo il quale la sanzione disciplinare non può essere frutto di un automatismo punitivo ma occorre una valutazione complessiva che tenga conto di diversi elementi, accoglie parzialmente le doglianze. Invero, «va ribadito - osserva il CNF - che la condotta posta in essere è di particolare gravità per la eclatante violazione dei canoni 5 e 6 dell'articolo 23 c.d.f. cui si accompagna la violazione dei principi generali, la pericolosità dei comportamenti, la grave compromissione dell'immagine della professione forense anche per il clamore che la vicenda ha suscitato. Tuttavia, va anche considerata la giovane età dell'incolpata, la sua sostanziale resipiscenza, il fatto che non risulta avere a carico altre sanzioni o procedimenti disciplinari nonché la circostanza che si è venuta a trovare in un contesto lavorativo e professionale particolarmente insidioso quando non aveva ancora maturato un'adeguata esperienza professionale per poter autonomamente fronteggiare la spinta collusiva di clienti di grosso spessore criminale». In ragione di tutto ciò, il CNF ha stimato equo irrogare la sanzione di anni 3 di sospensione, corrispondente alla soglia massima della previsione edittale dell'articolo 23 canoni 5 e 6 c.d.f. nella forma, peraltro, non aggravata, rigettando nel resto il ricorso.

CNF, sentenza n. 392/2024