CGUE: legittima la contestazione del trasferimento di proprietà a un terzo a seguito di un’esecuzione forzata di ipoteca sull’abitazione familiare

Ciò è possibile quando i consumatori non hanno potuto ottenere dal giudice la sospensione o l’annullamento dell’esecuzione, a causa della presenza di una clausola abusiva nel contratto che ha originato la procedura, nonostante vi fossero elementi concordanti che ne indicavano il possibile carattere abusivo e anche se l’acquirente era a conoscenza del procedimento giudiziario in corso al momento del trasferimento di proprietà.

È quanto stabilito dalla CGUE, con la sentenza in esame. In Slovacchia, una banca aveva concesso a una coppia un prestito di 63.000 euro, da rimborsare con rate mensili fino a gennaio 2030. Il contratto prevedeva che, in caso di ritardo nei pagamenti, la banca potesse esigere subito il rimborso integrale del debito, garantito da un’ipoteca sulla casa della coppia. A seguito di ritardi nei pagamenti, la banca avviava una procedura di esecuzione forzata extragiudiziale, mettendo all’asta l’immobile. I mutuatari agivano in giudizio con un ricorso per opporsi a tale iniziativa, contestando alla banca di aver violato i loro diritti di consumatori. Tuttavia, mentre la richiesta di sospensione dell’esecuzione era ancora in corso, la casa è stata venduta all’asta a una società terza, la quale era a conoscenza della contestazione giudiziale sull’esecuzione. I mutuatari hanno quindi rifiutato di lasciare l’abitazione, spingendo la società acquirente ad avviare un’azione di sfratto. Di conseguenza, la coppia ha proposto un’azione per contestare la legittimità del trasferimento di proprietà, allegando una violazione dei diritti di consumatori e al loro diritto all’abitazione. La Corte regionale di Prešov ha interpellato la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito quanto segue: i mutuatari, avendo utilizzato i mezzi legali a loro disposizione contro la procedura di esecuzione ed avendo informato le parti interessate, possono avvalersi delle tutele previste dalla direttiva europea in materia di protezione dei consumatori. In questo caso, la tutela della certezza giuridica del trasferimento di proprietà già operato per quanto riguarda i terzi non presenta un carattere assoluto che osti all'applicazione della direttiva; una normativa nazionale che permette l’esecuzione forzata extragiudiziale di un’ipoteca sulla casa, anche in presenza di una richiesta di sospensione e di indizi di clausole contrattuali abusive, viola il diritto dell’Unione Europea. Ciò vale a maggior ragione quando questa stessa normativa non prevede la possibilità di ottenere in via giudiziaria, nell'ambito di un procedimento successivo all'esecuzione forzata, la nullità di quest'ultima in ragione dell'esistenza di una siffatta clausola nel contratto all'origine dell’esecuzione stessa.

Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.