La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti civili della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.
Con la sentenza emessa dal Giudice di Pace l'imputato era assolto dal reato di diffamazione con la formula “perché il fatto non sussiste”. Avverso tale decisione la parte civile, proponeva appello ai soli effetti della responsabilità civile, deducendo a tal fine la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'assenza di cause di giustificazione. Il Tribunale, rilevando che l'articolo 593, comma 3, c.p.p., come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 150 del 2022 e applicabile ratione temporis, prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, tra cui si annovera il delitto di diffamazione, disponeva la riqualificazione dell'appello come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione ex articolo 568, comma 5, c.p.p. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 39591 del 24 ottobre 2024, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace per reati puniti con pena alternativa, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite formulando il seguente quesito di diritto: «se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione». Sul tema si registrano due orientamenti. Un primo orientamento ha dichiarato il difetto di legittimazione della parte civile ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace. In particolare, si segnala la sentenza. Sicché in tema di procedimento dinanzi al Giudice di Pace, successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile non è legittimata a proporre appello ai soli effetti civili avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'articolo 593 c.p.p., come modificato dal decreto citato (Cass. n. 14370/2024). A sostegno di tale conclusione, la Suprema Corte ha affermato che, su un piano generale, indipendentemente dalla portata dell'articolo 576 c.p.p., sono proprio, per un verso, l'articolo 593 c.p.p. - che, in difetto di una lex specialis come l'articolo 37 d.lgs. n. 274 del 2000 per l'imputato, assume portata generale - e, per altro verso, una lettura sistematica fondata sul significato dell'articolo 38 d.lgs. n. 274 del 2000, che convincono dell'inappellabilità della sentenza nel caso di specie. Sono, quindi, questi dati normativi a costituire il fondamento di una lettura specificatrice del generale potere di impugnazione attribuito dall'articolo 576 c.p.p. In particolare, con riferimento al significato ermeneutico dell'articolo 38 all'interno del sistema del processo penale davanti al giudice di pace, la Corte ha articolato questo ragionamento: in questa prospettiva, non è in discussione il potere generale di impugnazione riconosciuto dall'articolo 576 c.p.p. alla parte civile, ma la ragionevolezza di un sistema che, rispetto alle sentenze di proscioglimento, in difetto di una norma specificamente attributiva del potere di appello e in un contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilità delle sentenze di secondo grado, riconosca alla parte civile, che abbia fatto valere esclusivamente una pretesa risarcitoria o restitutoria, poteri più ampi di quelli riconosciuti al pubblico ministero e soprattutto alla stessa parte civile che, valendosi dei poteri di cui all'articolo 21 d.lgs. n. 274 del 2000, abbia introdotto una pretesa non dipendente dall'iniziativa della pubblica accusa. È soprattutto il confronto interno ai poteri riconosciuti alla stessa parte civile, secondo che si avvalga o non dei poteri riconosciuti dall'articolo 21 cit., a disvelare l'intrinseca incoerenza della diversificazione del regime dell'appello”. In termini sostanzialmente conformi si segnala la sentenza n. 24097/2024, che dopo aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 593, comma 3, c.p.p., come modificato dall'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli articolo 3,25,27,32,97,102,106 e 111 Cost. e 6CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalle parti civili costituite per la mancanza dei presupposti per dare luogo alla relativa conversione del mezzo di impugnazione, non esistendo nell'attuale assetto processuale una disposizione che consentirebbe la conversione dell'appello proposto avverso una sentenza inappellabile (in relazione al disposto dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen.) in ricorso per cassazione. La sentenza ha sostenuto, quindi, che le limitazioni all'appello contenute nel novellato articolo 593, comma 3, c.p.p. riguardino anche la parte civile che intende impugnare la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace in relazione ad un delitto punito con pena alternativa. In senso difforme al primo orientamento, invece, si è affermato che in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 38 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'articolo 593 c.p.p., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 576 c.p.p., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'articolo 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000; di conseguenza la Corte ha qualificato come appello il ricorso proposto dalla parte civile, avverso la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace in relazione all'imputazione ex articolo 582 c.p., e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso (Cass. n. 36932/2024). In primo luogo, la decisione ha evidenziato che, in forza delle modifiche sostanziali apportate dalla cd. legge Cartabia, la competenza del giudice di pace si è estesa a condotte di una certa gravità, tra cui anche le lesioni personali gravi, nei casi procedibili a querela (a seguito della sentenza Sez. Un., n. 12759/2024), per cui inibire alla persona offesa/parte civile una tutela processuale più ampia risulta distonico rispetto alla peculiarità della giurisdizione di pace, in diverse occasioni evidenziata dalla citata giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni unite e correlata, in precedenza, a reati di minore gravità. Ha affermato, quindi, che: «ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla sostenuta portata generale della previsione di cui all'articolo 576 c.p.p., può ritenersi che l'articolo 593 del codice, in ragione di una lex specialis come quella prevista dal d.lgs. n. 274 del 2000, non può ritenersi applicabile al procedimento dinanzi al Giudice di Pace». In linea con tale l'orientamento descritto, vi è la sentenza Cass. n. 48059/2023, che ha affrontato specificamente il tema dell'appello della parte civile avverso una sentenza del giudice di pace. La Suprema Corte, dopo aver rilevato che la parte civile aveva proposto appello anche ai fini del riconoscimento della responsabilità civile dell'imputato, ha, quindi, annullato la sentenza del Tribunale e, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio. Sul punto ha affermato quanto segue: «va premesso che, come peraltro rilevato dal Tribunale procedente che - in riferimento al disposto dell'articolo 576 c.p.p. (nel testo risultante per effetto dell'articolo6 della I. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha soppresso le parole “con il mezzo previsto per il pubblico ministero”), che legittima la parte civile alla proposizione dell'appello solo in ordine ai capi della sentenza che riguardando la responsabilità civile e tali soli ed esclusivi fini - lo speciale rito previsto per i procedimenti di fronte al giudice di pace prevede una legittimazione più ampia; stabilendo la possibilità di proporre ricorso avverso i capi riguardanti la responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in favore della persona offesa che, nei reati perseguibili a querela, si sia avvalsa della facoltà di chiedere con ricorso la citazione diretta dell'imputato ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto». Le Sezioni Unite, in base alla ricostruzione sistematica dei temi in esame, compiuta alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Suprema Corte, ha affrontato la questione attraverso due distinti momenti interpretativi delle norme di riferimento: il primo riguarda la portata applicativa dell'articolo 593, comma 3, c.p.p.; il secondo, che dipende dall'interpretazione del predetto articolo, riguarda il rapporto tra la disciplina codicistica in materia di appello della parte civile e quella peculiare riguardante il processo penale davanti al Giudice di Pace. Partendo dal primo punto, si rileva che la modifica apportata dal decreto legislativo n. 11/2018 dell'articolo 593 c.p.p., in particolare l'inserimento all'interno del comma 3, che disciplina i casi di inappellabilità di alcune sentenze, dell'inciso “in ogni caso”, si afferma che tale norma non riguardi anche la parte civile, ma si riferisca, invece, alle sole parti processuali necessarie, imputato e pubblico ministero, la cui legittimazione a proporre appello è disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 593 c.p.p. Così motivando è venuto meno l'argomento più forte utilizzato per negare la possibilità della parte civile di proporre appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pene alternative emesse dal Giudice di Pace, non essendo prevista dal d.lgs. n. 274/2000 alcuna specifica limitazione. Sotto altro aspetto, il giudice della nomofilachia si è anche occupato dei rapporti tra le norme del codice di rito e la disciplina del processo penale davanti al Giudice di Pace, nel caso, come quello in esame, in cui difetti una specifica regolamentazione contenuta nel d.lgs. n. 274/2000. Non vi sono, infatti, dubbi interpretativi di sorta per le ipotesi in cui vi è una specifica norma contenuta nella disciplina prevista per il processo penale davanti al giudice di pace, ritenendosi che la norma “speciale” prevalga di fronte alle norme generali del codice di rito; così è, ad esempio, con riguardo alle disposizioni di cui agli articolo 36,37,38 del d.lgs. n. 274/2000, riguardanti le impugnazioni rispettivamente del pubblico ministero, dell'imputato e del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. Del resto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate anche con riferimento all'articolo 3 Cost. a proposito del differente regime normativo tra processo ordinario davanti al tribunale e quello davanti al giudice di pace, hanno trovato, come visto, una costante risposta della Consulta che ha sempre dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate in ragione della specificità del sistema processuale contenuto nella disciplina del d.lgs. n.274/2000. Va osservato che i rapporti tra gli articolo 576 e 593 c.p.p. dovrebbero essere del tipo genus a species, dato che la prima norma disciplina in generale l'impugnazione della parte civile, mentre la seconda si occupa in particolare dell'appello. Assodato che l'articolo 576 c.p.p. è compatibile con la disciplina del processo penale davanti al Giudice di Pace, resta da verificare se anche l'articolo 593, come modificato nel tempo, sia al pari applicabile in forza del richiamo di cui all'articolo 2, d.lgs. n. 274/2000, la cui operatività però, come osservato da autorevole dottrina su richiamata, è condizionata all'esistenza di un vuoto normativo che renda necessario il ricorso alla disciplina del codice di procedura penale. Se comunque si ritenesse applicabile l'articolo 593, comma 3, c.p.p. anche nel procedimento davanti al giudice di pace, resterebbero da valutare quali siano gli effetti della successione di norme nel tempo nell'ipotesi in cui il fenomeno successorio abbia riguardato solo il contenuto della norma generale (nel caso in esame quella codicistica) lasciando inalterata la norma o la disciplina speciale (quella del Giudice di Pace).
Presidente Sarno – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 marzo 2024, nell'ambito di un procedimento penale instaurato con citazione del pubblico ministero ex articolo 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace di Torino ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, S.N. dal reato di cui all'articolo 595 cod. pen., contestatogli per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di A. C. e della (OMISSIS) S.p.A., affermando di avere appreso che su A.C., legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.A., pendeva un procedimento disciplinare, notizia rivelatasi falsa. 2. Ha proposto appello la parte civile A.C., in proprio e in qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) S.p.A., con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, deducendo, ai soli effetti della responsabilità civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e l'assenza di cause di giustificazione. 3. Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale di Torino, riqualificato l'appello come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ratione temporis, ha sancito l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nel cui novero rientra il delitto di diffamazione. 4. La Quinta Sezione penale, assegnataria ratione materiae del ricorso, ne ha deliberato, con ordinanza del 24 ottobre 2024, la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sorte dell'appello proposto dalla parte civile, costituitasi in giudizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e sottolineando i delicati profili interpretativi della nuova normativa. La Sezione rimettente ha evidenziato, in particolare, che la questione della legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione novellata assume una peculiare rilevanza nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, sia perché la quasi totalità dei reati di competenza di quel giudice sono puniti o con la sola pecuniaria o con pena alternativa, sia perché la disciplina di quel procedimento - a differenza di quanto previsto per il pubblico ministero, per l'imputato e per la persona offesa che abbia citato direttamente in giudizio l'imputato stesso - non contempla una regolamentazione specifica dell'impugnazione della parte civile che si sia costituita nel giudizio instaurato su impulso del pubblico ministero; ha, quindi, chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la limitazione al potere di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguardi anche la parte civile che intenda impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace. 5. La Prima Presidente, con decreto del 12 novembre 2024, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione dello stesso l'odierna pubblica udienza. 6. Hanno presentato tempestive memorie il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, e il difensore della parte civile ricorrente, Avvocato Giovanni Piazza Spessa. Considerato in diritto 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: Se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agii effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione . 2. Nell'ordinanza di rimessione la Quinta Sezione, illustrati i termini della modifica apportata all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. dall'articolo 34, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha, in primo luogo, evidenziato come la novella abbia fatto sorgere la necessità di stabilirne la portata rispetto alla parte civile, in particolare con riguardo all'appellabilità o meno delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace. 2.1. Nel testo attualmente vigente, l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». Rispetto alla precedente formulazione, quale risultante dall'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 5 febbraio 2018, n. 11, che stabiliva che «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa», la disposizione ha ampliato l'ambito oggettivo dell'inappellabilità, ricomprendendovi le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i «reati», quindi anche a quelle pronunciate per delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Le conseguenze dell'implementazione dei casi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si avvertirebbero soprattutto nel procedimento davanti al giudice di pace: e ciò, sia perché nella competenza di quel giudice rientrano, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 e comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, esclusivamente reati puniti o con la sola pena pecuniaria oppure con pena alternativa, sia perché la disciplina specifica di quel procedimento, dettata dal decreto citato, non contempla una regolamentazione dell'impugnazione proposta dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento. Tanto imporrebbe, allora, di stabilire se il rinvio, operato dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - ossia, dalla disposizione deputata a colmare i vuoti di regolamentazione specifica del procedimento davanti al giudice di pace - alla disciplina del codice di rito, si riferisca alla sola norma generale sull'impugnazione della parte civile, dettata dall'articolo 576 cod. proc. pen., oppure anche alla disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 593 cod. proc. pen., intitolato «Casi di appello». 2.2. La Sezione rimettente ha posto, quindi, in luce come proprio sulla questione dell'individuazione delle norme interessate da tale rinvio si sia registrata una divaricazione interpretativa in seno alla giurisprudenza delle Sezioni semplici. 2.2.1. Secondo l'orientamento espresso da Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 - 01 e da Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, Rv. 286929 - 01, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile non sarebbe legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, perché il rinvio alla disciplina del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, comporterebbe per questa parte processuale la rilevanza non solo del principio sancito dall'articolo 576 cod. proc. pen., ma anche della disposizione di cui all'articolo 593, comma 3 cod. proc. pen. Per la parte civile difetterebbe, infatti, «una lex specialis come l'articolo 37 d.lgs. n. 274 del 2000 per l'imputato» (Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, cit.). Inoltre, considerato il potere di proporre impugnazione, «anche agli effetti penali», contro la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, assegnato dall'articolo 38 d.lgs. 28 giugno 2000, n. 274 alla parte offesa che abbia «chiesto la citazione a giudizio dell'imputato» ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto, «negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero», ossia con il ricorso per cassazione (come previsto dall'articolo 36, comma 2, d.lgs. 28 giugno 2000, n. 274), se si riconoscesse alla parte civile, fuori dai casi in cui ella assuma la veste di «accusatrice privata», anche la legittimazione ad appellare, si verrebbe a determinare nel sistema delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace un'«intrinseca incoerenza». Infatti, la parte offesa, costituita parte civile, che faccia valere solo una pretesa risarcitoria o restitutoria, si vedrebbe attribuito un potere di impugnazione più ampio di quello normativamente assegnato alla parte offesa, «accusatrice» ex articolo 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che faccia valere anche una pretesa punitiva, potendo, la prima, impugnare la sentenza di proscioglimento o con l'appello o con il ricorso per cassazione, mentre, la seconda, potendosi avvalere solo del ricorso per cassazione. Dunque, alla stregua di tale divisamente, sarebbero «L'articolo 593 cod. proc. pen., che assume portata generale, e, per altro verso, una lettura sistematica fondata sul significato dell'articolo 38 d.lgs. n. 274 del 2000» (così, Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, cit.), a convincere dell'inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace; inappellabilità che, peraltro, non sarebbe neppure in contrasto «con gli articolo 3,25,27,32,97,102,106 e 111 Cost. e 6CEDU», «non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni» (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, cit.). 2.2.2. Secondo l'orientamento del quale si è resa latrice Sez. 5, n. 36932 del 10/07/2024, G., Rv. 287021 - 01, a cui ha dato seguito l'ordinanza di rimessione, invece, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, continuerebbe a essere legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'articolo 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Si è spiegato, infatti, che, poiché all'Imputato è riconosciuto dall'articolo 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il potere di «proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno», con il privare la parte civile del simmetrico potere di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria si legittimerebbe una disparità dei mezzi di reclamo, spettanti a parti processuali poste sullo stesso piano ancorché su fronti opposti, assolutamente arbitraria e, come tale, già stigmatizzata dal giudice delle leggi e dal diritto vivente (segnatamente, Corte cost., ord. n. 32 del 2007; Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01). L'ordinanza di rimessione ha, in particolare, precisato che «se, nel processo del giudice di pace, si ritenesse applicabile alla parte civile l'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., si otterrebbe che solo questa parte, in caso di soccombenza, verrebbe privata, sostanzialmente in toto, [...] del secondo grado di giudizio di merito; mentre, se a soccombere fosse l'imputato, controparte nella lite civile , questi non incorrerebbe in alcun limite, potendo investire sempre il giudice di appello». Militerebbero, comunque, a favore della tesi propugnata, ulteriori argomenti, desunti: dalle caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace, improntato a criteri di autonomia e separatezza rispetto al processo davanti al giudice togato, essendosi inteso delineare un giudizio con finalità servente rispetto alla conciliazione delle parti, tra le quali un ruolo primario è riconosciuto proprio alla parte offesa (in tal senso, Corte cost., ord. n. 50 del 2016; ord. n. 193 del 2009; sent. n. 298 del 2008; ord. n. 28 del 2007; ord. n. 415 del 2005; ord. n. 85 del 2005; ord. n. 349 del 2004; Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais), le cui aspettative risarcitorie sarebbero, invece, frustrate ove le si negasse la possibilità di ottenere un compiuto riesame delle risultanze processuali; dall'implementazione del catalogo dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, essendosi le Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, espresse nel senso che «Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex articolo 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'articolo 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento», di modo che. non riconoscendole la legittimazione all'appello delle sentenze di proscioglimento relative a tale tipologia di lesioni personali, la parte civile sarebbe privata della possibilità di avvalersi del secondo grado del giudizio di merito rispetto a fatti, che, ancorché puniti con una sanzione criminale di modesta entità, sono, tuttavia, suscettibili di determinare un grave danno civile. Donde, incontestabile il dato che nel procedimento del giudice di pace la norma di cui all'articolo 593 cod. proc. pen. non potrebbe trovare applicazione nella sua interezza, valendo per l'imputato e per il pubblico ministero (cui si riferiscono i primi due commi dell'articolo citato) lo specifico regime delle impugnazioni dettato dagli articolo 36 e 37 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ove si ritenesse applicabile a quel procedimento la sola disposizione di cui alla seconda parte del comma terzo dell'articolo 593 cod. proc. pen. («Sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»), di questa si stravolgerebbe, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, la portata: «da limitazione oggettiva, valevole per tutte le parti e circoscritta a specifiche tipologie di sentenze, finirebbe per applicarsi solo alla parte civile (pubblico ministero e imputato hanno il loro specifico statuto) con l'effetto di trasformarsi in limitazione soggettiva diretta a precludere, in modo pressoché assoluto, l'appello di detta parte». 3. Tanto premesso, le Sezioni Unite condividono l'indirizzo interpretativo secondo il quale spetta alla parte civile la legittimazione ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Al riguardo occorre anzitutto ricordare che l'articolo 37, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000, prevede che «l'imputato [...] può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». La Relazione illustrativa al d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 chiarisce che «mentre la non appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria appare del tutto giustificata, in ragione della modesta concreta afflittività della sanzione, quando, esercitata in sede penale l'azione civile, la sentenza rechi condanna, anche generica, al risarcimento del danno (possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile), consentire un secondo giudizio è apparsa una scelta opportuna». In sostanza, la scelta operata tiene conto del fatto che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, ancorché per l'illecito penale sia possibile applicare la sola pena pecuniaria, l'azione civile connessa può richiedere un accertamento specifico molto più complesso e cagionare conseguenze in termini risarcitori tali da eccedere la stessa competenza del giudice di pace civile e, dunque, si renderebbe perniciosa la mancanza di un rimedio impugnatorio quale è l'appello nel caso in cui nel procedimento penale venga in questione anche l'azione civile. Se queste sono le ragioni ispiratrici sarebbe allora stata eccentrica, in via di principio generale, una limitazione della previsione al solo imputato senza estensione anche alla parte civile che agisce in via esclusiva a tutela di quello stesso interesse. Né, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo, si appalesa decisiva la mancanza di una previsione specifica espressa. 3.1. Occorre infatti, al riguardo, tenere conto anzitutto delle autorevoli indicazioni provenienti dal giudice delle leggi e dei principi già affermati da questa Corte. Con l'ordinanza n. 193 del 26/06/2009, la Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articolo 593 e 576 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli articolo 3 e 111 Cost., con riguardo, rispettivamente, alla facoltà dell'imputato di appellare la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace e alla facoltà della parte civile di appellare la sentenza di proscioglimento emessa da quello stesso giudice, ha affermato che, poiché «nel d.lgs. n. 274 del 2000 manca [...] una specifica disciplina del potere di impugnazione della parte civile», questo «resta, pertanto, regolato proprio dall'articolo 576 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo». Ed anche Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 -01, hanno stabilito che «per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, la parte civile, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tali procedimenti sulla base del richiamo dell'articolo 2 d.lgs. n. 274 del 2000, è legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili». Del resto, la facoltà d'impugnativa, riservata alla parte civile dall'articolo 576 cod. proc. pen., era stata in precedenza già riconosciuta dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01, nella quale si era precisato che la disposizione in questione deve intendersi riferita «al potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioni». Infatti, l'articolo 576 cod. proc. pen., prevedendo «una generica legittimazione della parte civile ad impugnare (la parte civile può proporre impugnazione...), non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dell'appello, come accade nel caso disciplinato da altra norma (articolo 428 cod. proc. pen., comma 2), sicché può essere letta anche nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria». E si era anche aggiunto, nell'occasione, che il «carattere generale della disposizione» implica che l'onnicomprensività dei mezzi valga «anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel procedimento di pace, dove più alto è il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui all'articolo 111 Cost., comma 2» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, cit.). 3.2. E, dunque, la mancanza nel d.lgs. n. 274 del 2000 di una norma specifica che riconosca alla parte civile la facoltà di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace non può essere ritenuta in alcun modo decisiva. Né appare utilmente evocabile, per supplire alla segnalata carenza, la disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Esso recita infatti che «il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero». Sul punto appare utile richiamare il principio espresso da Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 - 01, secondo cui «nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a citazione della persona offesa, ai sensi dell'articolo 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quest'ultima, rivestendo la qualifica di vero e proprio accusatore privato, ove intenda impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali, è legittimata, al pari del pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i vizi di cui all'articolo 606 cod. proc. pen.». In motivazione, infatti, la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, la persona offesa, costituita parte civile, intenda impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello ai sensi della regola generale di cui all'articolo 576 cod. proc. pen. La limitazione espressa dei rimedi impugnatori vale, dunque, solo nel caso in cui l'impugnazione della sentenza attenga agli effetti penali. E ciò non compromette interessi costituzionalmente protetti, come precisato sempre nella pronuncia citata che, richiamando Corte cost., sent. n. 298 del 2008 e n. 26 del 2007, evidenzia come il giudice delle leggi abbia già escluso profili di contrasto con la Costituzione per la circostanza che la compressione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero finisce con il riverberarsi - stante il collegamento istituito dall'articolo 38 d.lgs. n. 274 del 2000 - anche sui corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. Ciò, infatti, secondo il giudice delle leggi, non rappresenta un indice di irrazionalità dell'intervento novellistico, essendo evidente che T'accusatore privato non può fruire, sul piano del principio di parità delle parti, di poteri processuali, agli effetti penali, più estesi di quelli riconosciuti all'accusatore pubblico. Nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base alla regola generale stabilita dall'articolo 576, cod. proc. pen. E, dunque, il richiamo alle limitazioni del mezzo di impugnazione vale solo nel caso in cui quest'ultima sia proposta anche per gli effetti penali. Diversa è, in definitiva, la situazione che viene in rilievo nell'ipotesi dell'articolo 37 cit. per la quale, in mancanza di diverse indicazioni, soccorre l'operatività del rinvio alla disciplina del codice di procedura penale, stabilito dall'articolo 2, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, rinvio che comporta che l'impugnazione della parte civile, proposta avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, per i soli profili risarcitori, deve sottostare alla norma generale dettata dall'articolo 576 cod. proc. pen., come interpretata dal diritto vivente. 3.3. Un diverso opinare, nel senso dell'incolmabilità della rilevata lacuna, esporrebbe, del resto, la mancata previsione della facoltà in capo alla parte civile di appellare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace ad un ragionevole sospetto di incostituzionalità, per violazione degli articolo 3,24 e 111 Cost.: la stessa, infatti, si porrebbe in contrasto con il sistema nel suo insieme considerato, proteso ad assicurare, comunque, tutela alla parte civile, anche nei casi in cui il processo penale si concluda con sentenze di proscioglimento (così deponendo l'articolo 538 cod. proc. pen., come dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., sent. n. 173 del 2022, nonché gli articolo 578,578-bis e 622 cod. proc. pen.). Tutela che, in effetti, le vittime di gravi reati (come le lesioni personali dolose con durata della malattia fino a quaranta giorni) si vedrebbero irragionevolmente limitata, ove fosse negata la loro legittimazione a proporre gravame, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento. Tanto, oltretutto, disvelerebbe un profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'articolo 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno: deroga giustificata dalla Relazione illustrativa al decreto citato sulla base degli interessi in gioco, posto che «la condanna, anche generica, al risarcimento del danno» sarebbe «possibile per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile». Il riconoscimento alla parte civile della facoltà di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento non sarebbe tale, invece, da comportare alcuna disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero e al ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui, rispettivamente, l'articolo 36, comma 2, e l'articolo 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 attribuiscono il potere di impugnare le sentenze della medesima tipologia esclusivamente con il ricorso per cassazione. La limitata traiettoria dell'impugnazione proposta da queste parti processuali, volta ad attaccare unicamente i capi penali della sentenza di proscioglimento, giustifica la scelta normativa di circoscriverne il mezzo al ricorso per cassazione e di equipararne i relativi poteri. 4. Né si potrebbe pervenire ad un diverso esito, ove si ritenesse che il rinvio, operato dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 alle disposizioni del codice di rito, sia, dopo le modifiche apportate all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. - dapprima, dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n, 11, e, successivamente dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - da riferire a quest'ultimo, perché contenente norma da ritenersi speciale rispetto all'articolo 576 cod. proc. pen., con conseguente esigenza di rimeditare , oggi, l'assunto a suo tempo fatto proprio dalle Sezioni Unite Lista. E ciò per la fondamentale ragione che la disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. non può essere interpretata come applicabile all'impugnazione della parte civile. 4.1. Soccorre anzitutto, al riguardo, il criterio fondamentale del dato letterale - «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva» (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, e Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., entrambe non massimate sul punto) -, che, in effetti, non consente di trarre dal testo della disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. - la quale, come detto, recita che «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» - alcun elemento univoco a conforto della tesi secondo la quale, in nome di esigenze di efficienza processuale, alla parte civile sarebbe stata preclusa la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati meno gravemente sanzionati: infatti, a fronte della collocazione del terzo comma subito dopo i commi che menzionano unicamente imputato e pubblico ministero, e senza che alcuna menzione della parte civile sia in esso operata, il citato terzo comma non può che essere interpretato come logicamente incluso nell'alveo, non espandibile, dei precedenti commi. 4.2. Neppure conduce ad approdi diversi il criterio sussidiario dell'intenzione del legislatore - intesa «in senso oggettivo , dunque espressiva del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso soggettivo , vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non massimata sul punto) -, la cui utilizzazione non lascia emergere elementi decisivi atti a far ritenere che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca indistintamente a tutte le parti processuali che vi possano avere interesse. Anzi, i documenti governativi, con i quali sono state esplicitate le motivazioni, le finalità, i raccordi con la normativa previgente e i contenuti delle disposizioni proposte, destinate a modificare l'articolo 593 cod. proc. pen., o si limitano ad insistere sulla necessità di «una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze» allo scopo di implementare l'efficienza del giudizio di appello (così, nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) oppure fanno richiamo alle sole parti necessarie del processo, ossia al pubblico ministero e all'Imputato. In particolare, nella Relazione illustrativa al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, indicata la «deflazione del carico giudiziario» come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento elaborato, è detto che questa si sarebbe dovuta realizzare mediante la «semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione», affidata, in primo luogo, alla «riduzione dell'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero che per l'imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione»; donde, le modifiche apportate al terzo comma dell'articolo 593 cod. proc. pen., con l'estensione dell'inappellabilità - già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda -alle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa, miravano anche a «restituire coerenza complessiva al sistema», ponendo «l'imputato in una posizione di parità rispetto a quella del pubblico ministero». 4.3. La prospettata soluzione continua inoltre, a ben vedere, ad essere confermata, seppure a posteriori, dal dictum di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01, che, come anticipato, è il frutto dell'interpretazione secondo la quale «la generica legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento», attribuitale dall'articolo 576, comma 1, cod. proc. pen., comporta che le sia «consentita ogni forma di impugnazione ordinaria» avverso ogni tipo di «sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio», fatta eccezione, come chiarito da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, per le «sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare». In proposito deve ritenersi, infatti, che il legislatore, nel riformare, dapprima con il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, e, poi, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la disciplina dei «casi di appello», dettata nell'articolo 593 cod. proc. pen., abbia tenuto conto dell'assetto dell'orientamento ermeneutico, cristallizzato (nel segno della particolare stabilità del precedente assicurata anche dall'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., dallo stesso d. lgs. n. 11 del 2018 introdotto), da Sez. U, Lista e mai più messo in discussione, che ha scolpito nella sua portata la norma di cui all'articolo 576, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo, come già visto, alla parte civile la legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con «tutti gli ordinari mezzi previsti» le sentenze di proscioglimento pronunciate «nel giudizio». Né si spiegherebbe - sul piano logico e sistematico - la scelta legislativa di limitare la portata della norma generale di cui all'articolo 576 cod. proc. pen., attributiva alla parte civile di una legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con ogni mezzo tutte le sentenze di proscioglimento, attraverso una disposizione che sancisce la parziale inappellabilità di tali sentenze utilizzando il criterio del regime sanzionatorio in astratto previsto per alcuni reati. Regime, quello della pena, rispetto al quale la parte civile è normalmente indifferente, come accade nelle ipotesi in cui chi accampi un danno da reato impugni la sentenza di proscioglimento onde ottenerne unicamente il ristoro mediante l'integrale riesame della vicenda processuale. Ciò, a meno di non voler postulare un'assoluta e indefettibile corrispondenza tra la gravità dell'illecito penale e la gravità dell'illecito civile, che, invece, è stata esclusa dal Giudice delle leggi, espressosi nel senso dell'«ontologica autonomia» dei due tipi di illecito (Corte cost., sent. n. 173 del 2022). 4.4 Occorre infine considerare che, proprio per raggiungere gli obiettivi di celerità nella definizione dei processi penali e di una decisione sull'azione in tempi non irragionevoli, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha innovativamente previsto che, quando la sentenza sia stata impugnata «per i soli interessi civili», il giudizio venga trasferito in sede civile. Il nuovo comma 1 -bis dell'articolo 573 cod. proc. pen., introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. a), n. 2), d. lgs. n. 150 del 2022, stabilisce, infatti, che «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». E' di tutta evidenza che questa disposizione regola, sul piano generale e senza alcuna limitazione, la fase di appello azionata dalla parte civile ponendosi in antitesi con eventuali limitazioni riconducibili anche per la parte civile all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. in quanto foriere di possibile pregiudizio nell'accertamento dei profili civilistici di merito. 4.5. I rilievi che precedono consentono, allora, di escludere che le modifiche apportate alla disposizione di cui all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018 e dall'articolo 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbiano implicitamente inserito nell'ordinamento processuale una parziale deroga alla generica facoltà di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento riconosciuta alla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, dall'articolo 576 cod. proc. pen.; convincono, piuttosto, della necessità che l'interpretazione della disposizione in esame sia condotta, e si esaurisca, nel perimetro della norma in cui essa è inserita. Questa operazione esegetica comporta che i «casi di inappellabilità oggettiva», stabiliti dal terzo comma della norma di cui all'articolo 593 cod. proc. pen., possono essere identificati, nella loro riferibilità soggettiva (ossia, con riguardo alle parti processuali cui è inibito l'appello delle sentenze in esso enumerate), solo leggendo la disposizione che li contempla in rapporto di consequenzialità rispetto alle prime due disposizioni della norma predetta, che stabiliscono casi di «inappellabilità» di sentenze di condanna e di proscioglimento da parte dell'imputato e del pubblico ministero. In tal senso depone anche l'addizione, ad opera dell'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nel testo del terzo comma dell'articolo 593 cod. proc. pen., della locuzione «in ogni caso», che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 1, n. 4504 del 14/01/2022, Mazzi, Rv. 282503 - 01; Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884 - 01) «assume l'unico significato possibile di negare la derogabilità del regime di inappellabilità» delle sentenze di condanna e delle sentenze di proscioglimento già stabilito, tanto per l'imputato che per il pubblico ministero, nei primi due commi dell'articolo 593 cod. proc. pen. Ne viene che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del terzo comma dell'articolo 593 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente all'imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui all'articolo 576 cod. proc. pen. 4.6. La soluzione accolta trova, infine, un ulteriore elemento di avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articolo 3,24 e 111 Cost., l'articolo 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli articolo 74 e seguenti cod. proc. pen. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, «La pronuncia di proscioglimento ex articolo 131-bis cod. pen. si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato [ex articolo 651-bis cod. proc. pen.], può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale». Tale particolare contenuto decisorio della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen. - la quale ben può riguardare reati ricompresi nel novero di quelli enumerati nell'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., stante il tenore della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. - fonda, certamente, l'interesse della parte civile ad impugnarla anche tramite lo strumento dell'appello; appello cui, per quanto prima esposto, non è, però, legittimato il pubblico ministero, abilitato a contrastare il contenuto della pronuncia solo con il mezzo del ricorso per cassazione. Il rilevato disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste sullo stesso fronte non è, tuttavia, suscettibile di tradursi in una loro effettiva disparità di trattamento: l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto determina, infatti, la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli articolo 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen., secondo cui, quando contro la stessa sentenza sono proposti sia appello che ricorso per cassazione, quest'ultimo si converte in appello. Necessità di riconversione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, supera anche eventuali limitazioni alla possibilità di proporre appello di una parte (Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P., Rv. 276137 - 01; Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377 - 01; Sez. 5, n. 57716 del 13/10/2017, Casi, Rv. 271895 - 01; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Balli, Rv. 270878 - 01; Sez. 2, n. 18253 del 23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404 -01). 5. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, va, conseguentemente, affermato il seguente principio di diritto: La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa . 6. In ragione del principio di diritto appena enunciato, l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Torino nei confronti S.N. dalla parte civile A.C., ai soli effetti della responsabilità civile, non doveva essere riqualificato come ricorso per cassazione; pertanto, qualificato quest'ultimo come appello, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.