In Gazzetta il decreto di modifica a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2025, n. 143, il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, che modifica la disciplina civilistica applicabile alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introducendo correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo.

Il provvedimento mira a rafforzare la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere tra società di capitali all'interno dell'Unione Europea. Tra le principali novità si segnalano: estensione della normativa anche alle società di persone e agli enti non societari, con procedure semplificate; rafforzamento dei controlli di legalità e aggiornamento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori; maggior trasparenza e sicurezza per le operazioni internazionali, con un approccio più analitico e semplificato.   In caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione in merito agli adempimenti dell'operazione transfrontaliera, prevale la legge dello Stato di destinazione e le norme dello Stato di partenza regolano il procedimento fino al rilascio del certificato preliminare, che attesta la regolarità dell'operazione secondo la normativa di origine; le fasi successive sono disciplinate dalla legge dello Stato di destinazione (Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2005, Sevic Systems AG). Benefici pubblici La nuova definizione di beneficio pubblico include sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro sia in natura, non aventi carattere generale né natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, soggetti ad altre forme di pubblicità secondo la legge n. 124/2017. Il progetto deve indicare i benefici pubblici ricevuti o dichiarare l'assenza di tali benefici. Fusione Nel progetto di fusione devono essere specificati i benefici pubblici ottenuti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del progetto e quelli localizzati nei dieci anni anteriori alla medesima data. Il rilascio del certificato preliminare richiede la verifica di eventuali debiti verso l'Agenzia delle Entrate, debiti previdenziali e assicurativi, anche se oggetto di contestazione, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da reato. Trasformazione In base alla novella, con l'operazione di trasformazione, una società, senza essere sciolta o sottoposta a liquidazione, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla Legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali. La disciplina è stata estesa anche a società di persone ed enti non societari, con semplificazioni procedurali. Iscrizione nel Registro delle Imprese I dati necessari all'iscrizione nel registro delle imprese della società italiana avente causa non deducibili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio. Se occorre integrare i dati con una decisione societaria, questa può essere delegata dal competente organo della società al soggetto che per conto della stessa richiede il deposito o partecipa all'atto. Controllo di legalità e ruolo del notaio Nuove regole rafforzano il controllo di legalità nelle operazioni che danno luogo a società di diritto italiano, ampliando il ruolo del notaio. Un subprocedimento permette di integrare i dati mancanti per l'iscrizione al registro tramite dichiarazione o, se necessario, tramite decisione della società. Informazione e consultazione dei lavoratori Sono ridefiniti gli obblighi informativi verso i lavoratori e le rappresentanze sindacali (RSA/RSU), o, in loro assenza, nei confronti dei dipendenti delle società di diritto italiano in ordine all'impatto giuridico ed economico dell'operazione (di fusione, scissione o trasformazione) sui rapporti di lavoro. Tali obblighi di informazione e consultazione riguardano società con almeno 50 dipendenti e imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, e si applicano anche quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo e nella società sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori.  La comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori deve essere fatta almeno 45 giorni prima dell'assemblea e, su richiesta, deve essere avviato un esame congiunto nei 5 giorni successivi alla richiesta, presentata almeno 30 giorni prima dell'assemblea. Scissione con scorporo L'articolo 2506 c.c. viene modificato: la scissione mediante scorporo può avvenire con l'assegnazione dell'intero o di parte del patrimonio a una o più società (nuove o preesistenti), anche a vantaggio della stessa società scissa. Il diritto di recesso non è previsto per i soci non azionari che non abbiano consentito all'operazione. Rispetto alla disciplina originaria, viene specificato che nella scissione mediante scorporo una società può trasferire tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società, sia già esistenti sia di nuova costituzione, ricevendo in cambio le azioni o quote delle beneficiarie. È stato eliminato dalla definizione di scorporo il riferimento alla “continuazione dell'attività”, considerato non essenziale e tecnicamente impreciso, soprattutto nei casi in cui l'operazione riguarda l'intero patrimonio. A livello procedurale, sono state introdotte le seguenti semplificazioni: se la scissione mediante scorporo comporta la creazione di nuove società, non è più richiesta la relazione degli amministratori e degli esperti sul rapporto di cambio; non è previsto il diritto di recesso né un indennizzo per eventuali incongruità nel rapporto di cambio, in quanto le azioni o quote della società beneficiaria sono assegnate direttamente alla società scissa.   Trasferimento della sede sociale all'estero Il trasferimento all'estero della sede sociale avviene tramite trasformazione, seguendo le regole delle operazioni transfrontaliere; questa trasformazione viene considerata a tutti gli effetti trasferimento di sede all'estero, a prescindere dalla sede della nuova società. Disposizioni transitorie Le nuove regole si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali per le quali, alla data dell'8 luglio 2025, il progetto non sia stato ancora pubblicato. Per le operazioni in corso restano valide le norme precedenti, mentre le nuove regole sugli obblighi informativi verso i lavoratori si applicano solo alle operazioni avviate dopo tale data.

Decreto legislativo del 19 giugno 2025, n. 88; in G.U. del 23 giugno 2025, n. 143