Bilanciamento delle circostanze in presenza della continuazione: sì alla diminuzione di pena per i reati satellite

In tema di trattamento sanzionatorio nei reati continuati, il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti impone la riduzione dell’aumento di pena per i reati satellite.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento, ha enunciato un importante principio di diritto in materia di corretta determinazione della pena in presenza di reati continuati, quando alla base del calcolo interviene un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (nel caso di specie, recidiva e aggravante ex articolo 625 n. 2 c.p.). L'imputato aveva ottenuto la concessione delle attenuanti con equivalenza alle aggravanti, ma la Corte d'Appello di Napoli aveva mantenuto invariato l'aumento di pena per la continuazione rispetto a quanto stabilito in primo grado, senza considerare la minor gravità conseguita al riconoscimento delle attenuanti. La Cassazione ha invece affermato che, in conformità al principio regolato dall'articolo 597, comma 4, c.p.p., il giudice di appello, riconoscendo l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti, non può limitarsi a eliminare l'aumento per la recidiva, ma deve anche riconsiderare e ridurre l'aumento per i reati satellite, proporzionando la pena alla ridotta gravità. Il Collegio fonda tale assunto sul precedente della Corte (Sez. 2, n. 25273/2024, Pepe), che impone al giudice, in caso di reato continuato, di motivare specificamente sull'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, valutando tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., la cornice edittale e le circostanze riconosciute. Il mantenimento inalterato dell'aumento, nonostante la mitigazione complessiva, costituisce violazione del principio di diritto richiamato. La pronuncia avrà un impatto rilevante nella prassi applicativa delle Corti di merito, in quanto rafforza il controllo sul corretto bilanciamento delle circostanze nella determinazione della pena ex articolo 81 c.p. e articolo 597, comma 4, c.p.p., e la necessità, per i giudici di motivare puntualmente ogni aspetto della quantificazione della pena, specie quando intervengano modifiche in appello riguardanti la qualificazione delle circostanze. Infatti, il Collegio ribadisce che il giudice deve illustrare le ragioni della misura dell'aumento di pena in rapporto alla gravità effettiva dei singoli reati satellite e alle circostanze riconosciute, evitando automatismi e ponendo attenzione alle caratteristiche dei fatti contestati. Ciò posto dunque, la Suprema Corte, ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con altra aggravante ad effetto speciale operato nell'ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell'aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado, ma rende necessario disporre una diminuzione dell'aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stata operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura di pena in aumento ex articolo 81 cod. pen. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, determina violazione del principio di cui all'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen.».

Presidente Pellegrino - Relatore Calvisi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2024 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli Nord, concesse all'imputato S.A. le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, riduceva la pena ad anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 666,67 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen., osservando che la Corte territoriale, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva e all'aggravante del reato satellite, non aveva diminuito corrispondentemente l'aumento di pena in relazione al medesimo reato satellite, essendosi limitata a effettuare una diminuzione di pena in ragione della elisione dell'effetto della recidiva. 3. In data 24 febbraio 2025 la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In effetti la Corte d'Appello ha applicato un aumento di pena per la continuazione di mesi due di reclusione, pari all'aumento applicato dal giudice di primo grado, nonostante gli effetti dell'aggravante del reato satellite fossero stati elisi dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con l'aggravante ex articolo 625 n. 2 cod. pen. del meno grave reato di furto contestato al capo 1) della rubrica avrebbe dovuto comportare non solo il venir meno dell'aumento di pena per la recidiva (correttamente effettuato nella sentenza), ma anche una diminuzione dell'aumento di pena per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento stabilito nella sentenza di primo grado per il reato di furto contestato al capo 1), attesa la minor gravità dello stesso in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante ex articolo 625 n. 2 cod. pen. (cfr., in fattispecie sostanzialmente assimilabile, Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681-01, con la quale si è affermato che, in tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'articolo 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti: e, in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex articolo 62-bis cod. pen.). Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: Il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con la recidiva e con altra aggravante ad effetto speciale operato nell'ambito del giudizio di appello, in presenza di reato continuato, determina non solo il venir meno dell'aumento di pena per le aggravanti ritenute in primo grado ma rende necessario disporre una diminuzione dell'aumento di pena per uno o più reati satellite per effetto della continuazione rispetto al medesimo aumento precedentemente stabilito, attesa la riconosciuta minore gravità del reato su cui è stata operato il calcolo della pena base ed operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il mantenimento della medesima misura di pena in aumento ex articolo 81 cod. pen. rispetto a quella inflitta in primo grado, pur in presenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, determina violazione del principio di cui all'articolo 597, comma 4, cod. proc. pen. . 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.