Valore e limiti dell’autocertificazione nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione chiarisce che l’autocertificazione reddituale deve essere valutata unitariamente e funzionalmente rispetto alla finalità dell’accesso al beneficio, imponendo al giudice, in caso di dubbi o incompletezze formali, il dovere di richiedere integrazioni o di attivare i poteri istruttori previsti dagli articolo 79 e 96 del d.P.R. n. 115/2002, così da garantire il diritto costituzionale alla difesa e scongiurare interpretazioni eccessivamente formalistiche che potrebbero pregiudicare l’effettività della tutela dei non abbienti, salvo che emergano indizi gravi, precisi e concordanti di risorse economiche non dichiarate.

Con ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Taranto, il quale aveva negato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato all'imputato per ritenuta incompletezza dell'autocertificazione sui redditi, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se la dichiarazione debba essere valutata in modo formale, anche quanto all'uso dei tempi verbali, o secondo un'interpretazione funzionale e complessiva, coerente con la finalità di garantire il diritto costituzionale alla difesa. La Corte sottolinea che il legislatore, attraverso il d.P.R. n. 115/2002 (articolo 76 e 79), disciplina i presupposti e la documentazione necessaria per accedere al patrocinio, richiedendo la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno di imposta, ma prevedendo altresì strumenti di verifica a tutela dell'interesse pubblico: il giudice può infatti richiedere chiarimenti e integrazioni documentali, nonché trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti. In quest'ottica, la sentenza evidenzia che una interpretazione troppo rigida e formale dell'autocertificazione rischia di vanificare la ratio garantista dell'istituto, imponendo al richiedente un onere probatorio negativo di difficile assolvimento e pregiudicando il diritto all'effettiva tutela difensiva, soprattutto per i non abbienti. La Corte richiama inoltre, la giurisprudenza più recente (Cass. n. 38750/2024, 38008/2023, 22854/2024, 10406/2017, 10512/2021, 4628/2017), secondo la quale l'autocertificazione assume valore probatorio e il giudice deve limitarsi alla verifica dei redditi esposti, potendo negare il beneficio solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di risorse economiche non dichiarate. Inoltre, sottolinea il Collegio che il giudizio di opposizione ex articolo 99 d.P.R. n. 115/2002  ha carattere integralmente devolutivo e mira a garantire una verifica piena e concreta delle condizioni per l'ammissione al patrocinio. Alla luce di tale iter argomentativo, l'ordinanza impugnata viene annullata poiché, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale di Taranto non ha effettuato una valutazione complessiva dell'istanza, limitandosi a considerazioni formali sull'uso dei tempi verbali nell'autocertificazione e trascurando i poteri-doveri del giudice di sollecitare eventuali integrazioni o approfondimenti istruttori, come previsti dagli articolo 79 e 96 del d.P.R. n. 115/2002. 

Presidente Andreazza - Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/12/2024, il Tribunale di Taranto, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 18697/2018, rigettava il ricorso proposto, ai sensi dell'articolo 99 del d.P.R. n. 115/2002, nell'interesse di M.M. e, per l'effetto, confermava il decreto del Tribunale di Taranto depositato in data 31.10.216, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse del predetto nel proc.penale n. 7324/2015 RGNR e 8334/16 R.G. Dib. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M.M., a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli articolo 79 lett c, 76 d.P.R. n. 115/2002. Lamenta che il Tribunale, con argomentazioni illogiche, aveva ritenuto che l'autocertificazione relativa alla situazione reddituale di M.M. fosse incompleta, perché effettuata, con riferimento ai redditi diversi da Irpef ed a quelli dei propri familiari, con l'uso dell'indicativo presente, tanto da non potersi riferire, tenuto conto della data di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11.10.2016) all'anno di imposta 2015, rilevante in relazione all'ammissibilità dell'esame; argomenta che l'autocertificazione andava, invece, letta in maniera unitaria, valorizzando la premessa maggiore che faceva riferimento all'ultimo anno impositivo e tendo conto della finalità per cui era compilata; la decisione era contraria alla sentenza n. 38750/2024 della Corte di cassazione che aveva affermato che l'istanza di patrocinio non è assoggettata a forme rigide in quanto il giudice può richiedere chiarimenti alla parte, qualora insorgano dubbi; aggiunge, inoltre, che l'istanza aveva, comunque, chiesto che gli venisse accordato un termine di mesi due per un'eventuale integrazione; rimarca, infine, che l'interpretazione riduttiva dell'autocertificazione non teneva conto dello scopo della stessa e, cioè, ottenere il beneficio del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 115 cod.proc.civ. Espone che l'opposizione ex articolo 99 d.P.R. n. 115/2002 segue lo schema dell'articolo 702-bis cod.proc.civ. e che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo al fatto che la convenuta Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Taranto, deputata alla verifica di ammissibilità dell'istanza di patrocinio, non si era opposta ma aveva dichiarato che l'istante aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, dovevano ritenersi ammessi i fatti di causa, operando il disposto dell'articolo 115 cod.proc.civ. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che risulta assorbente dell'ulteriore doglianza proposta. 2. Questa Corte di legittimità, con la sentenza n. Sez.4, n.38750 del 2024 citata dal ricorrente, ha messo in evidenza la centralità dell'attività giudiziaria di controllo della spettanza del diritto al patrocinio, elaborando concrete regole di giudizio. Si è affermato, a tal proposito (Sez. 4, n.38008 del 2023, non mass.) che la semplice affermazione dell'assenza totale di reddito è circostanza affatto inverosimile, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. I presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, sono stati definiti dal legislatore mediante il D.P.R. n. 115 del 2002, che all'articolo 76 comma 1, indica non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l'importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda. Nondimeno, avuto riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi, deve ritenersi assolto l'obbligo dichiarativo di cui alla lett. c) dell'articolo 79 T.U. Spese di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente. Si è pure precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell'autodichiarazione, gravando altrimenti sul richiedente una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe estremamente difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della norma. Proprio per evitare una simile situazione il legislatore, lungi dall'introdurre norme che sacrifichino il diritto del non abbiente all'effettiva tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell'autodichiarazione dell'istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario. Ed infatti, la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'articolo 79, comma 3, il potere del giudice, innanzi al quale è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione - dichiarando l'inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione - dall'altro, all'articolo 96 comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione, di respingere l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articolo 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A questo fine, prevede altresì la norma, che il magistrato prima di provvedere, può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il potere dell'ufficio di sollecitazione alla parte (articolo 79) e di accertamento (articolo 96, comma 2) si estende anche al giudizio di opposizione avverso il rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell'istituto (Sez. 4 n. 22854 del 28/03/2024; Rv. 286412 - 01). Nel senso indicato si è espressa più volte questa Corte: Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939; Ssez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942). 3. Questa Corte ha anche precisato che Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata . In ogni caso, anche a voler riconoscere un margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942; Sez. 4, 09/06/2023 n.38008, non mass, cit.) 4. Nella specie, il Tribunale di Taranto, nel rigettare l'opposizione proposta nell'interesse di M.M. avverso il decreto del Tribunale di Taranto in data 31.10.2016, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse del predetto nel proc.pen. 7324/2015 RGNR e n 8334/19 R.G.Dib, non si è conformato al dato normativo ed ai principi di diritto suesposti esprimendo, al contempo, una motivazione assertiva e carente. Il Tribunale, infatti, non ha compiuto una valutazione complessiva del contenuto dell'istanza, ed ha circoscritto l'analisi del testo dell'autocertificazione al periodo in cui viene utilizzato il modo indicativo presente, deducendo solo da tale dato formale, che la dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai familiari conviventi ed alle altre categorie di redditi con riferimento all'istante ed ai familiari conviventi sia riferibile al momento di presentazione dell'istanza (11.10.2016) e non all'anno di imposta 2015, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza; inoltre, non ha tenuto conto delle disposizioni normative che prevedono il potere del magistrato di chiedere alla parte di integrare l'istanza con ulteriore documentazione e di trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. 5. Pertanto, sulla base di quanto argomentato, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.