Il rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro costituisce parametro imprescindibile per l’esercizio della professione forense, non solo nei rapporti con la clientela, ma anche nella sfera privata e familiare.
Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 420 del 2024, conferma la sospensione di due mesi di un avvocato per violazione degli articolo 9, 2° comma, 63 n. 1 e 64 n. 2 del Codice Deontologico Forense, a seguito di plurime condotte inadempienti agli obblighi familiari e lesive della dignità e del decoro professionale. Il procedimento trae origine dall'esposto della ex moglie, che denunciava il mancato pagamento degli assegni di mantenimento per la coniuge e i figli, tra cui una minore disabile, nonché il mancato rimborso delle spese mediche e scolastiche. L'analisi del CNF si concentra sulla reiterazione degli inadempimenti, ritenuti idonei a compromettere la fiducia dei terzi nella figura dell'avvocato e l'immagine della categoria. La decisione sottolinea che la condotta omissiva, aggravata dalla presenza di pregresse morosità e dalla mancanza di risarcimento dei danni, integra un grave vulnus dei doveri di probità e decoro, anche al di fuori dell'attività professionale. Il Collegio, pur rilevando un errore cronologico nella motivazione di merito circa l'iscrizione ipotecaria, conferma l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'incolpato – legate alla revoca dei fidi bancari e alle difficoltà finanziarie – sulla base della documentazione agli atti e del principio per cui le obbligazioni familiari non possono essere subordinate a vicende economiche personali. Nel secondo segmento della pronuncia, il CNF affronta il profilo del danneggiamento doloso dell'autovettura della ex coniuge, utilizzata per il trasporto della figlia disabile, e la mancata rifusione del danno, nonché l'omesso pagamento delle somme liquidate dal Tribunale ex articolo 709 ter c.p.c. Il comportamento, definito dal CNF come particolarmente grave per modalità e premeditazione, è stato ritenuto idoneo a ledere la credibilità della classe forense e a giustificare l'applicazione della sanzione minima prevista per l'infrazione più grave. La sentenza menziona inoltre, l'insussistenza di compensazione tra i crediti dell'incolpato e i debiti verso la ex moglie, sulla base di una recente sentenza del Tribunale di Mantova che escludeva la compensabilità tra crediti alimentari e altre somme. Il CNF conferma la proporzionalità della sanzione irrogata, rilevando il carattere reiterato e perdurante delle violazioni, nonché la particolare riprovevolezza delle condotte anche rispetto al contesto familiare e sociale. Nella motivazione vengono richiamate sia fonti normative (Codice Deontologico Forense, articolo 709 ter c.p.c., L. 247/2012, R.D. 37/1934) sia un importante precedente di Cassazione (ord. n. 1076/2023) in tema di legittimità dell'iscrizione ipotecaria a tutela dei crediti alimentari. La pronuncia ribadisce quindi, il principio che il decoro e la dignità dell'avvocato devono sempre essere preservati, anche nella vita privata, e che la reiterazione delle condotte inadempienti giustifica la sospensione disciplinare, in assenza di elementi per mitigare ulteriormente la sanzione.
CNF, sentenza n. 420/2024