Le condotte di promozione e negoziazione di monete virtuali, fino al 2017, non integravano il reato di abusiva attività finanziaria. Solo con il d.lgs. n. 90/2017 e modifiche successive la disciplina italiana ha introdotto il quadro regolatorio in materia di valute virtuali, stabilendo obblighi specifici per operatori e intermediari.
La sentenza in commento della Corte di Cassazione interviene in tema di autoriciclaggio connesso a operazioni su criptovalute, dedicando particolare attenzione al principio di legalità penale ex articolo 25, secondo comma, Costituzione e articolo 1 cod. pen. Il ricorrente veniva infatti, condannato per autoriciclaggio ai sensi dell'articolo 648-ter.1 cod. pen., cui reato presupposto era costituito dall'esercizio abusivo di attività finanziaria (articolo 166 d.lgs. 58/98), tramite piattaforme online con cui venivano promossi investimenti e la negoziazione di valute digitali. La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha ritenuto insussistente il reato presupposto contestato poiché all'epoca dei fatti 2015-2016 e fino al 2017, la normativa nazionale e unionale non prevedeva alcun obbligo di autorizzazione e iscrizione per prestatori di servizi connessi a criptovalute. Solo con il d.lgs. 90/2017 e modifiche successive, infatti, la disciplina italiana ha introdotto il quadro regolatorio in materia di valute virtuali, stabilendo obblighi specifici per operatori e intermediari. Il Collegio ha evidenziato come la promozione e la negoziazione di monete virtuali, in sé e per sé, non integrassero, ratione temporis, il reato di abusiva attività finanziaria, in assenza di una specifica abilitazione richiesta dalla legge penale o extrapenale vigente all'epoca dei fatti. Si ribadisce così l'impossibilità di applicare retroattivamente norme incriminatrici e la necessità di una tipizzazione chiara e tassativa della condotta penalmente rilevante, a garanzia dei principi fondamentali dell'ordinamento penale italiano. La Cassazione, richiamando consolidato orientamento giurisprudenziale, oltre a ribadire che la rilevanza penale delle condotte contestate in materia di criptovalute è stata affermata solo con l'articolata successione di leggi sopravvenute, sottolinea come la vendita online di moneta virtuale, anche se pubblicizzata come investimento, era soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari solo se relativa a strumenti finanziari tipizzati, non comprensivi delle criptovalute ante 2017. In conclusione dunque, emerge che il principio di legalità, la riserva di legge e la necessità di individuazione certa del reato presupposto restano cardini imprescindibili per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio, rendendo non applicabile la fattispecie al caso di specie per mancanza della disciplina al tempo dei fatti.
Presidente Pellegrino - Relatore Leopizzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di Z.A., per il reato di cui all'articolo 648- ter.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Z.A., formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 25, secondo comma, Cost., agli articolo 1 e 2 cod. pen. e agli articolo 1, commi 2 e 4, 18 e 84, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il reato presupposto di esercizio abusivo dell'attività creditizia non potrebbe dirsi sussistente, dal momento che, nel momento di ipotizzata commissione (anni 2015-2016), non esisteva alcuna normativa nazionale o eurounitaria che imponesse obblighi di autorizzazione e iscrizione per i servizi connessi alla compravendita di monete virtuali, conseguente soltanto ai nova sopravvenuti a far data dal 2017. Risulterebbe così ingiustificata giuridicamente la sostanziale equiparazione operata dalla Corte di appello tra prestazione di servizi in materia di moneta avente corso legale e di criptovalute (tipizzate solo successivamente, con facoltà di regolarizzazione per gli operatori del settore sino al 15 luglio 2022). 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla commissione del fatto da parte dell'imputato e alla ritenuta irrilevanza delle doglianze difensive sul punto contenute nell'atto di appello. I giudici di merito avrebbero fondato l'affermazione di responsabilità soltanto sulla condanna non definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma per il delitto presupposto, in assenza di decisive risultanze istruttorie acquisite nell'ambito del presente procedimento (ad eccezione delle generiche dichiarazioni degli operanti). La sentenza di appello, inoltre, recependo acriticamente le considerazioni di primo grado, non avrebbe offerto risposta alle specifiche doglianze difensive, inerenti in particolare la consapevolezza dell'imputato di occultare proventi illeciti, accedendo a una ricostruzione soltanto verosimile dell'intera vicenda. 2.3. Violazione dell'articolo 648-ter.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita sussistenza dell'elemento oggettivo. Difetterebbe, in primo luogo, la condotta dissimulatoria, con mutamento dell'intestazione soggettiva, posta in essere in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La sentenza impugnata si sarebbe appiattita sull'accertamento del reato presupposto, omettendo qualsivoglia verifica in merito all'integrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata. 2.4. Violazione dell'articolo 648-ter.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo. I giudici di merito avrebbero ritenuto provato l'elemento soggettivo «esclusivamente sulla base di mere congetture e possibilismi fattuali», senza dar conto della sussistenza del «dolo specifico richiesto per la successiva condotta dissimulatoria». 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo, assorbente motivo. 2. Al ricorrente è contestata un'articolata condotta di autoriciclaggio che postula, quale reato presupposto, la commissione del delitto di abusiva attività finanziaria di cui all'articolo 166, d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguimento di un profitto illecito di euro 608.046,00, raccolti tramite i siti web F..eu e Kt..com, in data non successiva al 7 novembre 2016. La sentenza impugnata specifica – p. 3 – che «l'imputato era risultato titolare di tre siti internet (F., K. e Kt.) aventi ad oggetto l'attività di promozione e l'offerta di investimento e negoziazione di prodotti e strumenti finanziari. Inoltre, la pubblicità delle operazioni di raccolta del risparmio e di investimento, anche tramite acquisto e vendita di valute digitali, era stata rivolta al pubblico italiano». 2.1. È, in primo luogo, opportuno riepilogare il quadro normativo in materia di servizi in tema di valute digitali e, più in generale e solo per quanto qui rileva, di intermediazione finanziaria. 2.1.1. Quanto alle disposizioni vigenti sino al dicembre 2016, si rappresenta quanto segue. Il citato Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, all'articolo 166, comma 1, puniva «chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; […] c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento». L'articolo 1 del medesimo Testo Unico offriva un indispensabile ventaglio di definizioni: - «Per “servizi di investimento” si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione» (comma 5); - «Per “strumenti finanziari” si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere» (comma 2); A sua volta, l'articolo 1, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, si limitava a definire: - i «”conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela» (lett. f)); - i «”mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie» (lett. i)). L'articolo 17-bis, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, regolava unicamente lo svolgimento dell'attività di cambiavalute, intesa quale «negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, […] riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 2.1.2. La successiva evoluzione normativa ha innovato profondamente questo assetto regolativo, introducendo un'espressa disciplina – sino ad allora del tutto mancante – in tema di valute digitali. Infatti, solo con l'articolo 1, comma 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006), novellando il citato articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007, sono state fissate – interinalmente, stante le successive modifiche e infine l'abrogazione ad opera del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 – le nozioni di criptovaluta (lett. qq): «valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), di «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» (lett. ff)) e di «prestatori di servizi di portafoglio digitale» (lett. ff-bis)). Nel corpo dell'articolo 17- bis, d.lgs. n. 141 del 2010 è stato, poi, inserito il comma 8-bis, che ha esteso le previsioni del medesimo articolo anche «ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale […] tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1». Con l'articolo 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, all'articolo 166, comma 1, lett. c), Testo Unico Finanziario, sono stati aggiunti, prima degli «strumenti finanziari», anche i «prodotti finanziari». 2.1.3. Appare, dunque, evidente come, sino alla data richiamata nella rubrica imputativa e ritenuta nella motivazione della sentenza di appello, per quanto attiene alla commissione del reato presupposto, non fosse richiesta una specifica abilitazione per quanto attiene all'espletamento di servizi concernenti la compravendita di criptovalute, in sé e per sé considerata. Invero, solo con d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, sono poi state fissate, «ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro», le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale. 2.2. Occorre, nondimeno, interrogarsi se, in disparte la peculiarissima normativa in tema di valute digitali, l'abilitazione (requisito negativo per l'integrazione del fatto tipico descritto dall'articolo 166, d.lgs. n. 58 del 1998) dovesse comunque ritenersi necessaria per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o attività di investimento, svolta online, avvalendosi dei siti web delle tre società suindicate. In effetti, già secondo il Considerando n. 10 della direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le valute virtuali (stricto sensu intese), sebbene «possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore […]». La riflessione è coerente con il successivo radicale riassetto della materia a seguito del citato d.lgs. n. 129 del 2024 (Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147)), che postula la nozione di “Token di investimento” e, comunque, fa rientrare nel perimetro della vigilanza le operazioni con finalità speculative, introducendo misure di protezione per gli investitori. In ogni caso, avuto riguardo alla rigidissima parametrazione normativa, la condotta e il suo oggetto materiale non possono prescindere, in ossequio al principio di tassatività della legge penale, dal rispetto delle puntuali indicazioni ordinamentali. L'abilitazione era richiesta, ratione temporis, innanzitutto, per lo svolgimento di «servizi o attività di investimento» (restando, con ogni evidenza, ultronea rispetto ai fatti per cui si procede, la «gestione collettiva del risparmio», caratterizzata dalla unitarietà della gestione patrimoniale, “in monte”, di tutte le quote confluite nel portafogli di investimento aggregato). Ai sensi del citato articolo 1, d.lgs. n. 58 del 1998, i «servizi di investimento», però, potevano venire in rilievo solo se avevano per oggetto gli «strumenti finanziari» ivi dettagliatamente specificati, come riportati al precedente paragrafo 2.1.1. (nel cui novero non era ricompresa la compravendita di bitcoin o di altra criptovaluta). Anche la condotta di offerta, promozione e collocazione «fuori sede» ovvero «mediante tecniche di comunicazione a distanza» (in pratica, attraverso la rete) oltrepassava la soglia di rilevanza penale solo allorquando riguardi i medesimi «strumenti finanziari o servizi o attività di investimento» già sopra esaminati. 2.3. Al complesso sistema legislativo sinora riassunto non può che riconoscersi la natura di norme extrapenali integratrici del precetto penale, incidendo direttamente sulla struttura essenziale del reato e, quindi, sulla fattispecie tipica, non limitandosi a una semplice una variazione del contenuto della disposizione che delinea la portata del comando (cfr., in tema di rilevanza della modificazione della norma extrapenale richiamata o presupposta dalla disposizione incriminatrice, Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238197-01; Sez. 3, n. 11520 del 29/01/2019, Tonnarello, Rv. 275990-01; Sez. 3, n. 28681 del 27/01/2017, Peverelli, Rv. 270335-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266474-01). Solo con l'articolata successione di leggi sopra richiamata, è stato colmato il precedente vuoto normativo e affermata compiutamente la rilevanza penale delle condotte contestate a Z.A.. Il principio di stretta legalità in materia penale, scolpito dagli articolo 25, secondo comma, Cost. e 1 cod. pen., impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della fattispecie legale, senza che l'interprete possa ricavare in deterius norme incriminatrici non chiare e sicure per via analogica. Pertanto, quando non risulti con precisione che un comportamento sia colpito da una determinata disposizione, deve essere esclusa l'incriminabilità della condotta, poiché la sanzione penale non può essere estesa al di là di quanto tassativamente indicato nella legge (penale ed extrapenale integrativa) vigente ratione temporis o, comunque, con essa non coincidente o ad essa non pienamente sovrapponibile (Sez. 4, n. 11734 del 17/03/2021, Coticelli, Rv. 280706-01, in motivazione; Sez. 1, n. 31199 del 20/03/2015, Lepre, 264316-01, in motivazione; Sez. 1, n. 24405 del 09/04/2015, Tornese, non mass.; Sez. 3, n. 8432 del 25/05/1993, Penta, Rv. 196424-01). 2.4. Vale la pena di precisare come non siano in termini con il thema decidendum che qui occupa tutte le precedenti decisioni di questa Corte secondo le quali, in tema di intermediazione finanziaria, la vendita online di moneta virtuale bitcoin pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori – ai quali vengano offerte informazioni sulla redditività dell'iniziativa – è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli articolo 91 e seguenti del Testo Unico Finanziario, la cui omissione integra il reato di cui al citato articolo 166, comma 1, lett. c) (cfr., Sez. 3, n. 1760 del 24/10/2024, dep. 2025, Mannini, non mass.; Sez. 5, n. 37767 del 17/05/2023, Munaretto, non mass.; Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, Melis, Rv. 284124-01; Sez. 2, n. 44337 del 10/11/2021, Stanzani, non mass.; Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2020, De Rosa, Rv. 279590-01). Tali pronunce, infatti, tutte rese in sede di incidente cautelare, prescindono completamente dalla problematica, dirimente in questa sede, della disciplina applicabile in ragione del tempus commissi delicti, prima delle innovazioni legislative sopra richiamate. 2.5. Si impone, pertanto, la conclusione che, sino al 7 novembre 2016, le condotte ascritte al ricorrente, come reato presupposto del contestato delitto di autoriciclaggio, non integravano la fattispecie tipizzata dal legislatore; opinando altrimenti, si avallerebbe un'impossibile applicazione retroattiva della norma incriminatrice. Ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (articolo 648,648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01). Venuto meno, alla radice, il reato presupposto – nel suo doveroso accertamento incidentale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, cod. proc. pen., e sia pure nei meno stringenti termini suaccennati – ne deriva anche l'insussistenza del delitto di cui all'articolo 648-ter.1 cod. pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per la fondatezza del primo dei motivi di ricorso, poiché il contestato delitto di autoriciclaggio non sussiste. Le restanti censure restano assorbite. All'annullamento senza rinvio, consegue la caducazione anche della confisca per equivalente disposta con la sentenza di primo grado e la restituzione all'avente diritto di tutto quanto già sottoposto a sequestro giusta decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 19 dicembre 2020. La cancelleria darà immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.