La Suprema Corte, richiamando un principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha ribadito che l’istituto della messa alla prova di cui all’articolo 168-bis c.p. non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 poiché pensato per la persona fisica e non estensibile, in assenza di specifica previsione normativa, agli enti collettivi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, pone un deciso arresto interpretativo sul tema della sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli enti imputati ex d.lgs. 231/2001. Il caso nasce dal ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia avverso una sentenza del Tribunale di Perugia, la quale aveva dichiarato estinto l'illecito amministrativo di una società per esito positivo della messa alla prova, nonostante le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 14840/2022) avessero già escluso l'applicabilità dell'istituto agli enti. Il Tribunale giustificava la decisione valorizzando le norme di chiusura degli articolo 34 e 35 d.lgs. 231/2001, le quali rinviano, per quanto compatibili, alle norme del codice di rito relative all'imputato, omettendo di considerare, sottolinea la Suprema Corte, che il rinvio è precedente all'introduzione della messa alla prova, istituto modulato dal legislatore solo per la persona fisica. L'ente, secondo il Tribunale, aveva adempiuto agli obblighi risarcitori e svolto attività riparatorie, ma il Collegio sottolinea come la natura sanzionatoria della responsabilità degli enti e la specificità dell'istituto della messa alla prova ne impediscano l'estensione analogica, nonostante le condotte valorizzate dai giudici di merito. La Suprema Corte ribadisce il ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite, cui le sezioni semplici devono attenersi, e richiama il principio secondo cui la messa alla prova non è estensibile agli enti per divieto di analogia in materia penale. La sentenza evidenzia che l'istituto, disciplinato dall'articolo 168 bis c.p., è strutturato per la persona fisica, con specifiche prescrizioni (lavoro di pubblica utilità, affidamento al servizio sociale, attività di volontariato) e presupposti che non possono essere trasposti all'ente. Infine, la Cassazione richiama la natura tertium genus della responsabilità dell'ente, distinta da quella penale o amministrativa, e sottolinea come le condotte riparatorie dell'ente non giustificano l'applicazione di un istituto non previsto dal legislatore.
Presidente Serrao Relatore Ricci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Perugia, dopo aver ammesso alla prova, ex articolo 168 bis cod. pen., l'ente OVERMEK Srl cui era stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'articolo 25 septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 590, commi 1 e 3, cod. pen. (posto in essere nell'interesse della OVERMEK da Co.Gi. e Ca.Or.), con sentenza del 2 ottobre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di detta società per essere stato l'illecito estinto per esito positivo della messa alla prova. Il Tribunale ha ritenuto di poter superare il principio espresso da Sez. U n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Soc La Sportiva, Rv. 284273 02 secondo cui l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'articolo 168 bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 2. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli articolo 168 bis cod. pen. e 464 bis e ss. cod. proc. pen. Il Tribunale, nel valorizzare le norme di chiusura di cui agli articolo 34 e 35 del D.Lgs. n. 231/2001, che, per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative e per le disposizioni processuali, rinviano genericamente alle norme del codice di rito relative all'imputato in quanto compatibili, dimentica che si tratta di rinvio operato antecedentemente all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto della messa alla prova, in occasione della quale il legislatore ha consapevolmente omesso questa nuova causa di estinzione dell'illecito dell'ente, modulandola con riferimento esclusivo all'imputato persona fisica. Il Tribunale, nell'affermare apoditticamente la possibilità per l'ente di definizione con messa alla prova dell'illecito amministrativo conseguente al reato, non ha confrontato le due diverse vicende giuridiche, quella degli imputati e quella degli enti di cui questi ultimi sono ai vertici. L'imputato e l'ente del quale è al vertice sono, infatti, destinatari di sanzioni diverse: la pena che può anche essere pecuniaria, ma che è principalmente detentiva, per il primo, e la sanzione amministrativa, che è sempre pecuniaria, per il secondo. L'estensione agli enti di una responsabilità da reato commesso dai propri vertici ha una specifica diversa funzione speciale preventiva, tanto che è esclusa solo se l'ente prova di essersi dotato di un modello organizzativo capace di prevenire gli illeciti dei soggetti posti in posizione apicale. In altri termini, in tema di pene e quindi di definizione della loro applicazione anche con modalità che portano all'estinzione del reato, non può essere la stessa ratio ad individuare la risposta dell'ordinamento rispetto alla responsabilità del cittadino maggiorenne e alla responsabilità degli enti: le due previsioni giuridiche hanno fondamento differente, essendo intese a sanzionare condotte di soggetti diversi. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame, il giudice non ha potuto applicare all'ente l'idem disposino prevista dall'istituto della messa alla prova, ovvero le specifiche modalità con le quali deve svolgersi la messa alla prova, che sono individuate dall'articolo 168 bis, comma 3, cod. pen. nel lavoro di pubblica utilità e dall'articolo 168 bis, comma 2, cod. pen. nell'affidamento al servizio sociale con auspicabile svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale. L'ente, per effetto della messa alla prova, ha effettuato un versamento alla (Omissis) di una somma di denaro e ha finanziato un corso per allievi di un istituto tecnico e, quindi, ha nella sostanza versato una somma, il cui importo non è stato stabilito dal giudice, ma è stato determinato in accordo con I' U.E.P.E.. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'ente, in data 11 aprile 2025, ha depositato una memoria con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia. Il difensore ricorda che le Sezione Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il Procuratore Generale, pur avendo ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di messa alla prova, non abbia provveduto ad impugnarla tempestivamente, non è legittimato a dedurre con l'impugnazione della sentenza i vizi propri dell'ordinanza in questione. Nell'ipotesi in cui impugni con il ricorso in cassazione la sentenza di definizione del procedimento di messa alla prova e l'ordinanza di sospensione del procedimento, sollevando questioni sulla ammissibilità del procedimento, il Procuratore Generale ha l'onere di dedurre ed allegare all'impugnazione la mancanza dell'avviso dell'ordinanza ammissiva. Ma laddove ciò non avvenga, quel Procuratore non potrà introdurre doglianze circa l'ammissibilità in astratto ed in concreto del procedimento di messa alla prova. Nel caso di specie il Procuratore Generale ha impugnato espressamente la sola sentenza e non anche l'ordinanza di ammissione alla prova e, tuttavia, l'unico motivo dedotto è volto a contestare l'applicazione della causa estintiva del reato ex articolo 168 bis cod. pen. per l'affermata incompatibilità tra l'istituto della messa alla prova delle persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche. Nel merito, secondo il difensore dell'ente, il ricorso è infondato. Da un lato la decisione della Suprema Corte non è vincolante per il giudice di merito con riferimento alle statuizioni che, afferendo a questioni accessorie ed esterne, non concernano direttamente i temi sottoposti all'attenzione delle Sezioni Unite ex articolo 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., siccome oggetto di contrasto giurisprudenziale; dall'altro gli argomenti posti a fondamento della decisione del Tribunale d Perugia devono essere condivisi. 4.1 In data 22 aprile 2025, il difensore dell'Ente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. In primo luogo si deve premettere che il Procuratore Generale era legittimato alla impugnazione della sentenza. Ai sensi dell'articolo 464 quater, comma 7, cod. proc. pen. contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il Pubblico Ministero anche su istanza della persona offesa. Le Sezioni Unite con sentenza n. 14840 del 27/10/2022 dep. 2023, Soc. La Sportiva, Rv. 284273 hanno chiarito che la legittimazione ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova spetta anche al Procuratore Generale e che la possibilità di impugnazione diretta dell'ordinanza di ammissione alla prova implica che essa sia portata a conoscenza, mediante lettura in udienza o mediante notifica o comunicazione dell'avviso di deposito, non solo alle parti del procedimento che hanno diritto all'avviso della data dell'udienza, ai sensi dell'articolo 127 cod. proc. pen., ma anche, come espressamente indicato nell'articolo 128 cod. proc. pen., a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione . Nella stessa sentenza si è chiarito che, nel caso in cui il Procuratore generale, pur avendo ricevuto comunicazione dell'ordinanza di messa alla prova, non abbia provveduto ad impugnarla tempestivamente, gli è preclusa la possibilità di esperire rimedi avverso l'ordinanza di ammissione alla prova, ovvero di dedurre con l'impugnazione della sentenza i vizi propri dell'ordinanza in questione. Nel caso in cui, invece, l'ordinanza di ammissione alla prova non gli sia stata comunicata, il Procuratore Generale potrà impugnare tale ordinanza, in uno alla sentenza di estinzione del reato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'omessa comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla prova non esclude, infatti, il potere del procuratore generale di impugnazione di essa unitamente alla sentenza che dichiara estinto il reato ex articolo 464-septies cod. proc. pen., secondo la regola generale fissata dall'articolo 586 cod. proc. pen, atteso che, sebbene sia previsto un apposito rimedio impugnatorio dall'articolo 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nondimeno l'impossibilità di accedere ad esso da parte del legittimato all'impugnazione, stante l'esaurimento della fase di esperimento del rimedio, nonché della messa alla prova, comporta la riespansione del potere di impugnazione, secondo le regole generali dettate per le ordinanze in uno ai rimedi avverso di esse esperibili. In proposito, deve premettersi che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, pronunciata in pubblica udienza successivamente alla costituzione delle parti, ha natura di sentenza di proscioglimento ed è perciò impugnabile con l'appello del pubblico ministero , ai sensi dell'articolo 593, comma 2, cod. proc. pen. (par par.. 4 del Considerato in diritto: pag 14). 2.1 Nel caso di specie dagli atti, consultabili da questa Corte venendo in rilevo una questione processuale (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che l'ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione alla prova non è stata comunicata al Procuratore generale, sicché lo stesso era legittimato a impugnare l'ordinanza unitamente alla sentenza. Il contenuto del motivo di ricorso, con cui si censura proprio l'ammissione alla prova dell'Ente, rende esplicita la volontà del Procuratore generale di impugnare, insieme alla sentenza di proscioglimento, ex articolo 464-sepfv'es, comma 1, cod. proc. pen. per essere il reato estinto per esito positivo della prova, l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 464-quater cod. proc. pen., presupposto necessario di tale sentenza. 3.Nel trattare il merito del ricorso, si deve preliminarmente dare atto che la questione rimessa, ai sensi dell'articolo 618, comma 1, cod. proc. pen. alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15493 del 23 marzo 2022 di questa quarta Sezione era conseguente al rilevato contrasto della giurisprudenza di legittimità circa la legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di appello a impugnare i provvedimenti riguardanti la messa alla prova e/o la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'articolo 464septies cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, risolta, come detto, in senso positivo la questione relativa alla legittimazione del Procuratore Generale, nel l'esamina re il ricorso nel merito, si sono soffermate anche sulla possibilità per l'ente di essere ammesso alla prova nell'ambito del processo instaurato a suo carico per l'accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato e hanno dettato l'ulteriore principio di diritto per cui l'istituto della messa alla prova di cui all'articolo 168 bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d. Igs n. 231/2001. 3.1. Il Tribunale di Perugia, nella sentenza impugnata, ha ripercorso gli argomenti posti a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite su indicata e ha ritenuto, in consapevole dissenso, di non condividerli, in forza delle ragioni di seguito indicate: l'istituto della messa alla prova non può essere equiparato sic et simpliciter ad un trattamento sanzionatorio, in quanto, a differenza di quest'ultimo, che non contempla alcun coinvolgimento dell'imputato nel processo decisionale applicativo della pena, la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone indefettibilmente la volontà dell'imputato, che non contestando l'accusa, si sottopone al trattamento; l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità ha natura di causa estintiva del reato per cui, lungi dall'allargare la tipologia di trattamenti sanzionatori da infliggere all'ente, amplia il ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione. In assenza di effetti sfavorevoli nei confronti dell'ente, chiamato a svolgere un lavoro di pubblica utilità solo in presenza di un suo espresso consenso e con effetti estintivi dell'illecito contestato, l'applicazione della disciplina della messa alla prova appare compatibile con il sistema di responsabilità da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001; il divieto di analogia è finalizzato ad assicurare l'esigenza di garantire la libertà del cittadino; in materia penale non si riferisce all'intera materia, ma si rivolge solo alle disposizioni punitive e opera, dunque, solo in malam partem; né può dirsi che le diposizioni relative alla messa alla prova abbiano carattere eccezionale; lo stesso legislatore, agli articolo 34 e 35 del D.Lgs. n. 231/2001, ha operato un rinvio espresso alle norme del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili: si tratta all'evidenza di un espresso richiamo analogico operato dallo stesso legislatore; l'articolo 168 bis cod. pen., nel fissare le condizioni per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, stabilisce che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. La messa alla prova comporta, dunque, innanzitutto la prestazione di condotte riparatone. La previsione che subordina la concessione della messa alla prova all'impegno risarcitorio dell'imputato ovvero ne prescrive la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile dell'istituto di nuovo conio, non alternativa ma congiunta all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Nel caso di specie la società OVERMEK ha provveduto al risarcimento integrale del danno subito dalla persona offesa, che ha rimesso la querela nei confronti della società e dell'amministratore unico, e altresì del danno subito dai prossimi congiunti della persona offesa; oltre ad avere assolto ogni obbligazione risarcitoria, la società si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha istituito un organismo di vigilanza deputato alla verifica dell'adeguatezza del modello e ha, altresì, rispettato le regole contenute nel codice etico adottato dal Gruppo Tiberina del quale fa parte. Il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. di Perugia, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 464 bis cod. proc. pen., contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova. In particolare la società, d'intesa con la (Omissis) di C, ha finanziato un corso di formazione della durata di 20 ore in materia di primo soccorso e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da svolgere presso l'Istituto Superiore ITIS di C e ha, altresì, versato la somma di 15.000 Euro in favore della (Omissis). Non vi è alcuna ragione conclude il Tribunaleper non ritenere ampiamente superate le perplessità manifestate dalla Corte di Cassazione , in quanto la tipologia di programma elaborato e le prestazioni svolte dalla società hanno previsto un coinvolgimento diretto della stessa. La circostanza per cui l'articolo 67 del d.Igs n. 231/2001, nel prevedere le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'ente non richiama il caso dell'esito positivo della messa alla prova, non è dirimente, a fronte del richiamo operato dagli articoli 34 e 35 del decreto alle norme del codice di procedura penale. 4. Così ripercorso l'iter argomentativo della sentenza impugnata, si osserva che mentre, nel giudizio di merito, il giudice è legittimato ad adottare una statuizione in contrasto con un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, argomentando in ordine alle ragioni del dissenso (come nel caso oggetto del ricorso), al contrario, nel giudizio di legittimità, le sezioni semplici della Corte di Cassazione sono vincolate al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, nel senso che, laddove intendano discostarsene, devono, ai sensi dell'articolo 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., rimettere con ordinanza a queste ultime la decisione del ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un indirizzo a cui il Collegio intende dare continuità, che vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all'articolo 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Fiore, Rv. 285032 -01 con cui si è sottolineato che l'articolo 618 comma 1 bis, introdotto dall'articolo 1 comma 66 del D.Lgs. n. 103/2017 (ed. Riforma Orlando) intende rafforzare attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione il cui compito ordinamentale resta quello fondamentale, anche nell'ottica della certezza del diritto, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale e che il principio di diritto ai sensi dell'articolo 173 comma 3 disp. att. cod. proc. pen. è quello sul quale si basa la decisione senza ulteriori aggettivazioni che ne limitino la portata alle sole questioni specificamente devoluta dalla sezioni remittente ). 4.1. Il Collegio ritiene, dunque, in accordo con il Procuratore Generale ricorrente, che gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata non consentano di superare le ragioni già individuate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a sostegno della inapplicabilità dell'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'articolo 168 bis cod. pen. con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti e che non sussistano, pertanto, i presupposti per la remissione del ricorso alle Sezioni Unite. Il principio di diritto è stato formulato dalle Sezioni Unite all'esito di un articolato ragionamento, con il quale la sentenza impugnata non si è confrontata compiutamente e al quale, in ogni caso, non sono stati contrapposti argomenti in grado di inficiarne la tenuta. In particolare le Sezioni Unite hanno evidenziato: (i) l'inquadramento, secondo il dictum della sentenza Espenhahn Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, della responsabilità amministrativa dell'ente in un tertium genus rispetto a quello penale ed amministrativo; (ii) la natura sanzionatoria della messa alla prova sulla base di inequivoci indici rivelatori tra cui: l'obbligo a carico del soggetto che vi è sottoposto di prestare lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, a favore della collettività; la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno; gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all'atto dell'ammissione al beneficio, che possono comprendere attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (prescrizioni, queste ultime incidenti in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto); il rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto è vincolato rispetto alla gravità del fatto commesso, nonché la durata della messa alla prova variabile a seconda della gravità del reato contestato all'imputato; la valutazione dell'idoneità del programma di trattamento in base ai parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. e cioè in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena; la previsione di cui all'articolo 657 bis cod. proc. pen., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, della detrazione dalla pena ancora da eseguire di un periodo corrispondente a quello della prova eseguita secondo i parametri di ragguaglio ivi indicati; (iii) la inapplicabilità agli enti dell'istituto della messa alla prova, in forza dell'analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività, si traduce per il giudice nell'impossibilità di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge; (iv) la modulazione della disciplina della messa alla prova ex articolo 168 bis cod. pen. specificamente sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, con conseguente impossibilità di estensione all'ente cui è contestata la responsabilità amministrativa. 5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della precedente ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con trasmissione atti al Tribunale di Perugia in diversa persona fisica per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza del 7 febbraio 2024 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica per il giudizio.