La questione, oggetto della recente ordinanza della Corte di Cassazione, attiene sia alla corretta individuazione dei versamenti solutori o ripristinatori, da condursi in ragione dei saldi già depurati dagli addebiti accertati come illegittimi, sia alla conseguente corretta imputazione delle rimesse solutorie
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, ha sapientemente e pazientemente ripiantato tutti i paletti concettuali della fattispecie, ripercorrendo - quasi a scopo didattico - l'intero iter argomentativo che ha portato a definire l'essenza stessa del ricalcolo del saldo del conto corrente, in caso di vizi negli addebiti da parte della banca. La Suprema Corte, infatti, ha dapprima ribadito il principio secondo cui «nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. nn. 5577 e 9203 del 2025). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affrontato anche la questione, ampiamente dibattuta nei Tribunali e nelle Corti di Appello, inerente il corretto criterio di computo delle competenze prescritte, decidendo in ordine al ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva ha considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati sul capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido. Su tale problematica la Suprema Corte, come anche ribadito nella citata ordinanza, era infatti già intervenuta, affermando che «nel rapporto di c/c l'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su c/c che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento» (Cass. n. 23363/23, Cass n. 35304/22, Cass. n. 3858/21, Cass. n. 6478/21, Cass. n. 10941/16). Va altresì considerato che, come rilevato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, il punto di riferimento del giudizio di liquidità/esigibilità è, pertanto, soltanto il credito della banca in linea capitale, mentre l'interesse segue come accessorio ed è alternativamente inesigibile o esigibile, secondo che il capitale sia maturato in un'operazione entro o fuori fido, come sul punto affermato da Cass. n. 9141/20: «Del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze pattuite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi: non vi è dubbio, al contrario, che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale. La Corte d'Appello ha correttamente recepito il percorso ricostruttivo del c.t.u. il quale, dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha ricalcolato separatamente sia gli interessi intra-fido che quelli extra-fido, individuando le rimesse solutorie ed eliminando dal conto corrente solo gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido». Sul punto deve richiamarsi, per la chiarezza della motivazione, anche Cass. n. 3858/21, richiamata nella ordinanza in commento: «si deve ribadire che è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi, che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore, siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati intrafido , determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti dell'affidamento»; al riguardo, peraltro, già Cass. n. 21650/18 aveva affermato che «è pienamente conforme agli insegnamenti di Cass. S.U. n.24418/10 la metodologia di calcolo utilizzata dal c.t.u. il quale ha eliminato dal conto tutti gli addebiti illegittimi entro fido e considerato solutorie solo le rimesse che venivano a pagare addebiti illegittimi oltre fido». Pertanto, ai fini della prescrizione, solo gli interessi che si riferiscono al capitale fuori fido possono considerarsi parimenti liquidi ed esigibili ed essere pagati con la rimessa solutoria, mentre le poste debitorie del capitale entro fido saranno esigibili solo al momento della chiusura del conto, come chiaramente ribadito e precisato anche da Cass. n. 7721/23: «solo i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso extra fido (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto». Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso così nettamente argomentando: «la già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è senz'altro ammissibile e fondata alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione», che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021, laddove si è spiegato (cfr. pag. 11-12) che «si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come pagamento ai sensi dell'articolo 1194, comma 2, c.c. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto […], è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex articolo 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex articolo 1194, comma 2, c.c., difettando l'indefettibile presupposto del pagamento . Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati intrafido , determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti dell'affidamento. Tale affermazione si fonda sull'erroneo convincimento secondo cui anche il versamento di una rimessa c.d. ripristinatoria costituirebbe un pagamento in senso tecnico-giuridico. Né, peraltro, l'immediata esigibilità degli interessi, pur intrafido , può derivare dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal conto contratto di conto corrente (per i soli conti a debito prima della delibera CICR 9 febbraio 2000), non potendo la disciplina di tale contratto prescindere non solo dall'apertura di credito che allo stesso accede, ma anche dalle concrete modalità di utilizzazione del fido». Alla luce di quanto sopra illustrato, deve formularsi il seguente principio di diritto: «nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'articolo 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex articolo 1194, comma 2, c.c., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista . La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino, ha quindi offerto un quadro interpretativo coerente e sedimentato, chiaramente precisando l'ambito di operatività della prescrizione delle rimesse solutorie, ristretto esclusivamente ai soli interessi del capitale extra fido, atteso che solo questi sono gli interessi esigibili e pagabili con la rimessa solutoria. È quindi necessario tenere distinte le competenze relative al credito compreso nel fido, in quanto esigibili solo alla chiusura del rapporto, da quella parte di competenze determinate sul credito in extra fido. La Suprema Corte ha quindi tracciato un alveo del processo di ricostruzione del legittimo rapporto di c/c entro il quale i consulenti tecnici d'ufficio sono chiamati ad operare.
Presidente Di Marzio – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con atto ritualmente notificato il 28 marzo 2013, la INTERNAZIONALE GRANITI Spa citò VENETO BANCA Spa (allora ancora in bonis) innanzi al Tribunale di Verbania esponendo di aver intrattenuto, dall'1 gennaio 1987 al 14 febbraio 2013, un rapporto di apertura di credito presso la sua agenzia di Domodossola regolato sul conto corrente ordinario n. (Omissis), collegato a tre conti correnti anticipi (c/c n. (Omissis) anticipo fatture, operativo dall'11 marzo 1999 all'11 febbraio 2004; c/c n. (Omissis) anticipo s.b.f. operativo dal 30 agosto 2001 al 7 giugno 2004; c/c n. (Omissis) anticipo fatture operativo dal 2 novembre 2000 all'11 febbraio 2004), le cui competenze erano sempre state regolate sul predetto conto ordinario. Contestò all'istituto bancario l'applicazione di interessi passivi, competenze e costi non dovuti, evidenziando in Euro 1.097.372,13 (a credito della correntista), anziché zero , il saldo finale del conto n. (Omissis) alla data del 14 febbraio 2013, epurato di tutte le voci ivi indebitamente applicate e comprensivo delle nuove competenze attive. Conseguentemente, chiese condannarsi VENETO BANCA Spa alla restituzione di quegli importi indebitamente corrisposti nel corso del rapporto, nonché al pagamento degli interessi creditori sugli eventuali saldi attivi del conto corrente ricalcolato. Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione relativamente ai pagamenti anteriori al 28 marzo 2003 e concludendo per l'integrale rigetto delle domande di controparte. L'adito Tribunale, con sentenza del 17 giugno 2016, n. 342, accolse parzialmente le richieste di INTERNAZIONALE GRANITI Spa e - ricalcolato in Euro 796.699,72 il saldo creditore effettivo del menzionato conto corrente ordinario (e dei collegati conti anticipi) alla data di estinzione, previa esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino alla medesima data, degli interessi ultralegali non pattuiti fino al 3 ottobre 2006, delle commissioni di massimo scoperto, nonché con equiparazione delle valute con la data delle operazioni e parziale riconoscimento degli interessi creditori sui saldi ricalcolati - condannò VENETO BANCA Spa al pagamento, in favore della prima, dell'indicato importo di Euro 796.688,72, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese di causa. 2. Con citazione ritualmente notificata il 14 luglio 2016, VENETO BANCA Spa (ancora in bonis) propose gravame contro quella sentenza, chiedendone la riforma. Si costituì INTERNAZIONALE GRANITI Spa concludendo per il rigetto della spiegata impugnazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 25 giugno 2017, n. 186, VENETO BANCA Spa, fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sicché il giudizio fu interrotto e successivamente riassunto dall'appellata nei confronti di INTESA SANPAOLO Spa, quale cessionaria di alcune attività e passività di VENETO BANCA Spa giusta contratto del 26 giugno 2017, e di VENETO BANCA in L.c.a. Costituitesi queste ultime, entrambe contestando la legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO Spa sul presupposto che i rapporti dedotti in giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l'adita Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2020, n. 119, così dispose: In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, dichiara la prescrizione dei crediti di ripetizione per il periodo antecedente al 28.3.2003; ridetermina l'importo effettivamente dovuto a INTERNAZIONALE GRANITI Spa all'esito del ricalcolo del saldo relativo al conto corrente n. 409280 alla data di estinzione, 14.2.2013, in Euro 77.722,32, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; accerta la debenza dell'importo di Euro 77.722,32, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo a carico di VENETO BANCA Spa in LCA e a favore di INTERNAZIONALE GRANITI Spa; esclude la titolarità passiva di INTESA SANPAOLO Spa in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia;... . Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l'altro, che: a) l'eccezione di prescrizione articolata dalla Banca con riferimento alle rimesse antecedenti al 28.3.2003 presupponeva che si procedesse alla verifica dell'esistenza in concreto di un affidamento riconosciuto dalla banca alla correntista prima del 2 ottobre 2001; tale onere probatorio, in assenza di documentazione formale era a carico della medesima correntista; b) gli indici presuntivi allegati non erano sufficienti a dimostrare che vi fosse stato un affidamento e non un atteggiamento remissivo della banca pienamente giustificabile anche nell'ambito di una scelta di mera disponibilità verso una cliente ritenuta affidabile e solvente; diversamente la documentazione prodotta dalla banca era idonea a dimostrare l'esistenza di aperture di credito, con un limite massimo di Lire 50.000.000 fino al dicembre 1992 e di Lire 100.000.000 fino al 2 ottobre 2001; c) pertanto, dovevano considerarsi prescritte tutte le rimesse di natura solutoria, volte al ripristino dell'extra fido di tali periodi e quelle a tutto il 28 marzo 2003 relativamente al fido concesso con contratto con limite massimo di Lire 200.000.000; d) il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie prescritte non doveva essere quello determinato fin dall'inizio del rapporto con espunzione delle voci frutto delle condizioni ritenute illegittime, ma il saldo esposto dalla banca, poiché l'identificazione del contenuto delle rimesse volte a coprire gli sconfinamenti extra fido doveva essere armonizzata con l'operatività della prescrizione, che non appariva compatibile con una sua ricostruzione che andasse oltre il dato oggettivo del pagamento per la ricostituzione del conto nei limiti dell'affidamento concesso; e) l'articolo 3.1.2., al punto b), del contratto di cessione del 26 giugno 2017 intercorso tra VENETO BANCA in L.c.a. ed INTESA SANPAOLO Spa richiamava i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all'esercizio dell'impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati per categorie nel prospetto allegato sub D e, tra questi, individuava espressamente sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti alla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in L.c.a. e con gli obbligazionisti di determinate categorie e in determinate condizioni; f) ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, le disposizioni del contratto di cessione avevano efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate e si richiamava espressamente l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli articolo 1264,2022,2355,2470,2525,2556,2559, comma 1, cod. civ. nonché dall'articolo 58 TUB; g) il medesimo articolo individuava, diversamente, gli elementi attivi e passivi che erano esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e ceduto. In tale direzione, precisava che sono inclusi i rapporti ancora in essere, non identificabili come classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla data di esecuzione come sofferenze come inadempienze probabili e/o come esposizioni scadute e che ad essi siano riferibili i contenziosi civili pendenti ; h) Le ragioni creditorie fatte valere da INTERNAZIONALE GRANITI Spa sono relative a rapporti bancari cessati fin dal 14.2.2013 con un saldo zero ; l'attrice appellata ha agito per la ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti ritenendosi creditrice per i motivi sopra riportati in sintesi; i rapporti bancari già in essere tra le parti erano quindi estinti all'epoca della definizione della posizione economica di VENETO BANCA in L.c.a. ai fini della cessione, e rispetto ad essi era ancora in itinere, al momento della sottoposizione della banca a L.c.a., l'esistenza del credito dell'ex correntista - e del corrispondente debito della banca -, azionato successivamente all'estinzione del rapporto da parte di INTERNAZIONALE GRANITI Spa Il rapporto negoziale cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da INTERNAZIONALE GRANITI Spa non si può ritenere, pertanto, rientrante nel perimetro della cessione di ramo di azienda a INTESA SANPAOLO Spa ma fa parte proprio del passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di VENETO BANCA Spa . 3. Per la cassazione di questa sentenza INTERNAZIONALE GRANITI Spa ha proposto ricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ., INTESA SANPAOLO Spa, mentre è rimasta solo intimata VENETO BANCA Spa in L.c.a. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, n. 16215, considerato che Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche venete la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a INTESA SANPAOLO Spa, che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono , ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo. 3.2. Successivamente è stata fissata l'odierna adunanza camerale, in prossimità della quale INTESA SANPAOLO Spa ha depositato altra memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato Violazione e falsa applicazione degli articolo 1194,1283,1418,1842,1843,1845,2033,29342935,2946 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , contesta la sentenza impugnata nelle parti in cui: i) ha ritenuto di dover effettuare la verifica delle rimesse solutorie ante i dieci anni dall'atto interruttivo della prescrizione, da ritenersi prescritte, sulla base del cd. saldo banca e non sui saldi previamente epurati degli addebiti illegittimi; ii) ha considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido. 1.1. La prima di tali censure si rivela fondata. 1.2. L'assunto della corte distrettuale secondo cui l'individuazione delle rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato), bensì alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca), - e tanto per le ragioni tutte esposte nelle pagine da 15 a 17 della sentenza oggi impugnata - contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025). Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il saldo banca che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il saldo rettificato , epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex articolo 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. saldo banca che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse apparentemente solutorie con rimesse effettivamente solutorie . In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'articolo 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse realmente solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. nn. 5577 e 9203 del 2025). 1.3. La già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è senz'altro ammissibile, rinvenendosene traccia nella sentenza impugnata (cfr. pag. 15-16, dove ha premesso pure che Il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie, prescritte, non deve essere quello rideterminato fin dall'inizio del rapporto con espunzione delle voci frutto dell'applicazione di condizioni ritenute illegittime, ma il saldo esposto dalla banca, a nulla rilevando, a tal fine, il richiamo da parte dell'appellata al disposto dell'articolo 1194 c.c., che non appare del tutto pertinente (le considerazioni sul punto svolte dall'appellante per l'utilizzo della norma a proprio favore rimangono assorbite dall'individuazione del saldo banca come riferimento iniziale e da quanto si esporrà oltre in ordine al rilievo della prescrizione ). Essa, inoltre, è fondata alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione, che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021, laddove si è spiegato (cfr. pag. 11-12) che Si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come pagamento ai sensi dell'articolo 1194, comma 2, cod. civ. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto..., è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex articolo 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex articolo 1194, comma 2, cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del pagamento . Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati intrafido , determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti dell'affidamento. Tale affermazione si fonda sull'erroneo convincimento, ..., secondo cui anche il versamento di una rimessa c.d. ripristinatoria costituirebbe un pagamento in senso tecnico-giuridico. Né, peraltro, l'immediata esigibilità degli interessi, pur intrafido , può derivare... dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal conto contratto di conto corrente (per i soli conti a debito prima della delibera CICR 9 febbraio 2000), non potendo la disciplina di tale contratto prescindere non solo dall'apertura di credito che allo stesso accede, ma anche dalle concrete modalità di utilizzazione del fido. Alla luce di quanto sopra illustrato, deve formularsi il seguente principio di diritto: Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'articolo 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex articolo 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista . 2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 99/2017 e degli articolo 2560, 1962,1363,1364,1365,1366,1367,1369 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, erroneamente, la titolarità passiva di INTESA SANPAOLO Spa in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia. Premettendosi che l'azione giudiziale di INTERNAZIONALE GRANITI nei confronti di VENETO BANCA, ancorché riferibile ad un rapporto di c/c estinto, è stata avviata prima della procedura di messa in liquidazione della Banca stessa; trattasi, quindi, di controversia relativa a fatti occorsi prima della cessione dell'azienda VENETO BANCA Spa (o di rami di essa) in favore di INTESA SANPAOLO, sorta, però, anteriormente alla cessione stessa , viene descritto il contesto normativo e contrattuale di riferimento e si assume, tra l'altro, che: i) le norme del D.L. n. 99 del 2017, indicano chiaramente come il criterio distintivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute debba essere quello della pendenza, o meno, di una controversia al momento dell'apertura della L.c.a., a prescindere che tale controversia si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti alla data della cessione ; ii) ... la statuizione impugnata ha disatteso i richiamati canoni ermeneutici laddove ha dato lettura in modo atomistico e distorto dell'articolo 3.1.2 lettera b) del contratto di cessione d'azienda stipulato, in data 26/06/2017, tra VENETO BANCA Spa in L.c.a. e INTESA SANPAOLO Spa, laddove ha ritenuto che l'espressa inclusione tra le passività trasferite a INTESA SANPAOLO dei rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria potesse sottintendere un riferimento ai soli rapporti ancora in essere, con esclusione dei rapporti estinti prima della cessione ; iii) quanto esposto non può essere scalfito dal secondo atto ricognitivo del Contratto di cessione , stipulato tra VENETO BANCA in L.c.a. e INTESA SANPAOLO in data 19.01.2018 per atto pubblico Notaio dott. Ma.Ca. di Milano. L'Allegato 1.1 al punto 4 precisa che rimane in capo a VENETO BANCA Spa in L.c.a. il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti . Va certamente esclusa l'idoneità di tale contratto a derogare quanto stabilito in termini inequivocabili dal contratto di cessione del 25/06/2017. Si tratta, infatti, di pattuizione contrattuale in contrasto con le previsioni convenzionali di cui al contratto da ultimo citato che, dunque, non può ritenersi opponibile ai terzi e, pertanto, all'appellante, potendo tutt'al più valere solo nei rapporti interni tra gli stipulanti. E ciò è tanto più a dirsi in quanto è previsione pattizia in contrasto non solo con quanto stabilito dal D.L. n. 99/2017, ma anche con il disposto di cui all'articolo 2560 c.c., che, ..., non può essere derogato nei confronti dei terzi per accordo contrattuale tra cedente e cessionario d'azienda . 2.1. Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di VENETO BANCA Spa e Banca Popolare di Vicenza Spa (per il prosieguo anche Banche Venete ) con INTESA SANPAOLO Spa, giusta l'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di INTESA SANPAOLO Spa nella posizione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. Contenzioso pregresso (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b), (vii) di detto contratto), in cui è sicuramente subentrata INTESA SANPAOLO Spa, oppure nel cd. Contenzioso escluso (cfr. parag. 3.1.4., sub lett. b), (vi) del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato. 2.2. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l'oggetto della cessione attraverso l'interpretazione delle relative clausole del contratto del 26 giugno 2017. Secondo alcune decisioni, le Passività Incluse presupporrebbero anzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all'esercizio dell'attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l'espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data della cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all'ambito delle Passività Incluse , il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragione della carenza del requisito dell'inerenza e funzionalità all'attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, né sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale . Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all'attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria. Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii) dell'articolo 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione ( contenziosi civili... relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie ivi menzionate) come autonoma voce di Passività Inclusa e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc'anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa, il che ben si giustificherebbe in considerazione della conoscibilità della consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo dell'astratta riferibilità all'attività dell'impresa bancaria, sì da distinguerla dall'ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: Diversamente - è stato affermato in giurisprudenza - non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, ma... all'esercizio dell'impresa bancaria di I.S.P. . 2.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione della questione posta dalla doglianza in esame richiede: i) l'interpretazione della disciplina della cessione posta all'articolo 3 del D.L. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall'ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di VENETO BANCA Spa e Banca Popolare di Vicenza Spa con INTESA SANPAOLO Spa; ii) l'interpretazione del contratto di cessione stipulato fra VENETO BANCA in L.c.a. e INTESA SANPAOLO Spa; iii) la rilevanza giuridica del Secondo Accordo ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale interpretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest'ultimo caso ponendosi l'ulteriore interrogativo della sua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti. 2.4. Utili elementi per lo scrutinio della questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l'articolo 3 del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi . Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina della cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 3, hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti... . Prosegue la Consulta rammentando che il decreto-legge, dopo aver stabilito che (a)lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario , precisa ancora che (r)estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività . Il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce, fra l'altro, che (i)l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 . In breve, il decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, l'ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017. Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che l'articolo 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare in ogni caso esclusi dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta INTESA SANPAOLO Spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge... quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione . Ed ancora, soffermandosi sull'inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale della cessione, la pronuncia della Corte costituzionale evidenzia che il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche Venete in liquidazione e INTESA SANPAOLO Spa... richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest'ultima... del 21 giugno 2017, limitata all'acquisto di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e VENETO BANCA ... in ragione dell'aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite... Le disposizioni dettate dal D.L. n. 99 del 2017... possono, pertanto, essere qualificate come norme-provvedimento : esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche Venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente . Ne emerge la peculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto, l'introduzione di regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente , articolatosi, secondo l'ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i) gli accordi già intercorsi e le pregresse pattuizioni tra le parti; ii) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioni ha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione dell'ambito della cessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; iii) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini della cessione. 2.5. Ora, nell'intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l'ambito della cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede, fissato in via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 (articolo 52, comma 1, lett. a, punto i, D.Lgs. n. 180 del 2015, richiamato dall'articolo 3 qui in esame); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il potere di determinare l'ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione , è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. articolo 3, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l'articolo 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume all'opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione , ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l'individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione. 2.6. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di INTESA SANPAOLO Spa, occorre guardare al contratto di cessione. È quindi essenziale far risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli accordi già intercorsi e le pregresse pattuizioni di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente (cfr. Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione. Alteris verbis, quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed INTESA SANPAOLO Spa è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed INTESA SANPAOLO Spa costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'articolo 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le Banche Venete, con conseguente esigenza - al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell'articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. - dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti. 2.7. Tanto premesso, fermo quanto si è già detto sul significato da attribuirsi all'espressione Restano in ogni caso esclusi dalla cessione... le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività (cfr. articolo 3, comma 1, lett. c) del D.L. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sancisce che Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 , le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo articolo 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. Insieme aggregato (ricomprendendo in esso le Attività Incluse e le Passività Incluse di Banca Popolare di Vicenza Spa e di VENETO BANCA Spa), stabilisce: i) all'articolo 3.1.2., lett. b), che, per Passività Incluse si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D..., tra cui, in particolare:... vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banche in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare (di seguito il Contenzioso Pregresso ) nonché i relativi fondi ; ii) all'articolo 3.1.4., che Restano in caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB ; iii) all'articolo 3.1.4., lett. b), che per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attvità Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità in conseguenza dell'attività di BPVI e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: ...; vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Contenzioso Escluso ), nonché i relativi fondi ; iv) che, Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti . Orbene, alla stregua dell'appena riportata e puntuale disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi - giova ribadirlo - giusta l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si discute) cessati in data antecedente all'apertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) della liquidazione coatta amministrativa di VENETO BANCA Spa e Banca Popolare di Vicenza Spa, siano, o meno, da intendersi ricompresi nel Contenzioso pregresso (ricompreso nelle Passività Incluse e quindi trasferite ad INTESA SANPAOLO Spa) o nel Contenzioso escluso (facente parte delle Passività escluse, come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del Contratto di cessione, essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell'interrogativo, che si tratti di debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria . Si tratta di un'espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all'esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all'attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa dell'intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo della dichiarazione. Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all' attività bancaria e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (articolo 10 t.u.b.), ma all'impresa bancaria: e l'impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano inerenti e funzionali ad essa, nel senso che rientrano nell'azienda, intesa come universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell'esercizio dell'impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l'idea per cui un rapporto di conto corrente sia compreso nella cessione dell'azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria intesa nella sua tipicità. La soluzione interpretativa che fa leva sull'inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l'attività bancaria, quanto piuttosto l'impresa bancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l'azienda, è per definizione (articolo 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di significato, risulterebbe inutile, in quanto iterativa della disciplina normativa. Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di INTESA SANPAOLO Spa Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse manifestato da INTESA SANPAOLO nei confronti dell'operazione di salvataggio delle Banche Venete: interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l'obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di estrarre valore dall'acquisizione... attraverso l'applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della nuova realtà bancaria operativa , contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all'autonomia delle parti contraenti di accordarsi in relazione all'ambito della cessione (con il solo limite di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria , non può che essere interpretato nella prospettiva dell'istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'attività bancaria da parte del cessionario medesimo. Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all'esercizio dell'impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie dell'indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima. 2.8. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di concreto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio della pendenza della lite non è l'unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come inclusa nell'Insieme Aggregato ceduto ad INTESA SANPAOLO Spa In quest'ottica, le Passività Incluse di cui al punto vii) dell'articolo 3.1.2. (b) - e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete - costituiscono solo una esemplificazione ( tra cui ) delle passività cedute ad INTESA SANPAOLO Spa, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall'incipit della disposizione in questione: e cioè, le passività... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria della cessionaria. Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. In particolare: i) l'articolo 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di INTESA SANPAOLO Spa in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto Attività Incluse , Passività Incluse e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii) l'articolo 3.1.2. (a), secondo cui per Attività Incluse (e quindi cedute ad INTESA SANPAOLO) si devono intendere beni, cespiti e rapporti della LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria , con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità dell'impresa bancaria della cessionaria che hanno guardato i contraenti nell'individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria delle Attività Incluse sono ricompresi i rapporti di conto corrente : è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di INTESA SANPAOLO Spa, nell'ottica della continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso ( vivi e operativi) alla data della cessione. Inoltre, nell'allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma della esclusione dalla cessione ad INTESA SANPAOLO Spa dei rapporti estinti prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i Crediti verso clientela e i Debiti verso clientela , tale (cioè Clientela) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso. 2.9. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento delle parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione dell'articolo 1362, comma 2, cod. civ. Invero, nel Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell'Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori delle due Banche Venete in L.c.a. e da INTESA SANPAOLO Spa con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall'articolo 3 del D.L. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall'interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge. In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l'unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad INTESA SANPAOLO Spa, in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all'impresa bancaria della odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo - svolto in alcune decisioni di merito - che INTESA SANPAOLO Spa abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l'ambito della cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell'ambito delle norme di cui agli articolo 1362 e ss. cod. civ. 2.10. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 ha affermato, respingendo l'ivi formulato secondo motivo di ricorso, che la disposizione di cui all'articolo 3, primo comma, lett. c), del D.L. n. 99 del 2017, nell'escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla INTESA SANPAOLO Spa, venendo in rilievo fatti intervenuti prima della cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima . Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituivano l'oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro VENETO BANCA Spa o Banca Popolare di Vicenza Spa), sia, soprattutto, per l'essere mancato, in quelle sedi, l'esame della disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di VENETO BANCA Spa e Banca Popolare di Vicenza Spa con INTESA SANPAOLO Spa sotto il particolare profilo della inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di VENETO BANCA in L.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché inopponibile a VENETO BANCA ed agli organi della procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria INTESA SANPAOLO (anche se quest'ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l'articolo 3, comma 1 del suddetto D.L. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, delle controversie indicate alla lett. c) relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività . Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione stessa . È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concreto della cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con il D.L. n. 99/2017 in una previsione (articolo 3, comma 1, lettera c), che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l'unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria di passività, lasciando, poi, all'autonomia delle parti contraenti la concreta determinazione del perimetro della cessione suddetta. Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli articolo 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, ... - lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza dell'ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti - la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo . In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis - per le ragioni già spiegate in precedenza - del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed INTESA SANPAOLO Spa, che, sebbene da interpretarsi alla stregua degli articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l'interpretazione delle sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione. 2.11. La sentenza oggi impugnata, nel concludere che il rapporto negoziale cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da INTERNAZIONALE GRANITI Spa non si può ritenere pertanto rientrante nel perimetro della cessione di ramo di azienda a INTESA SANPAOLO Spa, ma fa parte proprio del passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di VENETO BANCA Spa , si rivela assolutamente in linea con l'interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest'ultimo. Pertanto, la censura in esame deve essere respinta, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto: In tema di controversie intraprese da o contro VENETO BANCA Spa o Banca Popolare di Vicenza Spa, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di INTESA SANPAOLO Spa nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con INTESA SANPAOLO Spa, giusta il D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. Contenzioso escluso previsto nel menzionato contratto . 3. In conclusione, dunque, il ricorso di INTERNAZIONALE GRANITI Spa deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, respingendosene il secondo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso di INTERNAZIONALE GRANITI Spa limitatamente al suo primo motivo, respingendone il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.