Nessuna soglia di tolleranza maggiore rispetto all’autovelox per l’eccesso di velocità rilevato tramite sistema tutor. Questa la precisazione fatta dalla Suprema Corte per legittimare i verbali emessi a seguito di superamenti del limite di velocità da parte di automezzi di proprietà di una società.
Scenario della vicenda è la zona di Genova. In tale contesto, difatti, vengono rilevati gli eccessi di velocità compiuti dai conducenti di alcuni automezzi di proprietà di una società. In primo grado però, vengono annullati quattro verbali emessi per «superamento, da parte di automezzi, di proprietà della società, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate, del limite di velocità di 70 chilometri orari, in diversi tratti autostradali, con violazione rilevata con il sistema ‘tutor', con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 chilometri orari, pari al 5 per cento del valore rilevato, con un minimo di 5 chilometri orari». Come si spiega l'annullamento delle sanzioni? Con la mancanza, nei quattro verbali, delle «indicazioni sull'avvenuta revisione dell'apparecchiatura utilizzata». Decisivo il riferimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ossia «la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati tutor ». La decisione è stata, però, ribaltata in secondo grado alla luce delle prove fornite dalla Prefettura di Genova, utili a certificare che «i verbali» contestati «recano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità». Tuttavia, la società ottiene una vittoria, seppur parziale, vedendo ridotta la sanzione, alla luce della tesi secondo cui «il tutor richiede un margine di tolleranza maggiore rispetto all'autovelox». Per i magistrati di Cassazione, però, la visione adottata in secondo grado è, come sostenuto dalla Prefettura di Genova, assolutamente illogica. Privo di fondamento, in sostanza, il riconoscimento di una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5 per cento, con un minimo di 5 chilometri orari, prevista dalle disposizioni del Codice della Strada con riferimento a tutte le apparecchiature (compreso il sistema ‘tutor') di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, a fronte di un eccesso di velocità rilevato tramite tutor, e, di conseguenza, priva di validità l'applicazione di una sanzione ridotta. In premessa, i giudici richiamano la normativa in materia di apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, precisando che essa sancisce che «è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 chilometri orari». E tale disposizione «si applica anche nel caso in cui l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura tutor». Anche perché «in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto ‘tutor' rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni» relative ad eccessi di velocità e sorpassi vietati. Di conseguenza, «la decisione», emessa in secondo grado, «di applicare alla velocità rilevata con il tutor una percentuale di tolleranza maggiore del 5 per cento (o, meglio, di 5 chilometri orari, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra gli 80 e i 90 chilometri orari) e, quindi, di ridurre la sanzione» non è in linea, secondo i magistrati, con le prescrizioni del Codice della strada e, soprattutto, si discosta dal principio secondo cui «in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto tutor (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) – il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni relative a velocità e sorpasso –, al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 chilometri orari».
Presidente Tedesco - Relatore Guida Rilevato che: 1. Il Giudice di pace di Genova, con sentenza n. 1459 del 2019, in accoglimento del ricorso della (OMISSIS) Srl, depositato 21/06/2019, annullò quattro verbali di accertamento di violazioni amministrative ex articolo 142 commi 8 e 12 c.d.s. per superamento, da parte di automezzi, di proprietà della ricorrente, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t, del limite di velocità di 70 km/h, in diversi tratti autostradali, violazione rilevata con il sistema “tutor”, con applicazione della riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, di 5 km/h, pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. L'annullamento delle sanzioni disposto dal Giudice di pace era motivato dalla mancanza, nei quattro verbali di contravvenzione, delle “indicazioni sull'avvenuta revisione dell'apparecchiatura utilizzata secondo il novellato articolo 45 codice della strada a seguito di intervento della Consulta”, ossia in diretta applicazione della sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, la quale aveva sancito la necessità della taratura periodica degli apparecchi di rilevamento denominati “tutor”. 2. Sull'impugnazione della P.A., nel contraddittorio della (OMISSIS) Srl, il Tribunale di Genova, preso atto della fondatezza dell'obiezione dell'appellante, secondo cui i verbali recavano la menzione della revisione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, ha comunque derubricato la sanzione a quella – meno grave - prevista dall'articolo 142 comma 7 c.d.s., in accoglimento dell'originario motivo di opposizione secondo cui (v. pag. 4 della sentenza) “il Tutor richiede margine di tolleranza maggiore rispetto all'autovelox”; 3. avverso la sentenza d'appello, la Prefettura di Genova ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. La società intimata non ha svolto difese. Considerato che: 1. L'unico motivo di ricorso censura la falsa applicazione dell'articolo 142 comma 7 c.d.s. e dell'articolo 345 del d.P.R. n. 495 del 1992: la sentenza ha erroneamente applicato una soglia di tolleranza maggiore di quella del 5%, con un minimo di 5 km/h, prevista dalle richiamate disposizioni del codice della strada con riferimento a tutte le apparecchiature di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, compreso il sistema “tutor”; 1.1. il motivo è fondato; l'articolo 345 del reg. esec. c.d.s. (“Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”), al secondo comma, (tra l'altro) prevede che “[l]e singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui (come nella specie) l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “tutor”. E infatti, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5873 del 08/03/2017, Rv. 643366 – 01; in termini, Cass. nn. 533/2018, 24757/2019), in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articolo 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'articolo 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002). La decisione del Tribunale di applicare alla velocità rilevata con il “tutor” una percentuale di tolleranza maggiore del 5% (o, meglio, di 5 km/h, dato che, in ciascun verbale, era contestata una velocità tra 80 e 90 km/h) e, quindi, di ricondurre la sanzione entro i limiti dell'articolo 142 comma 7 c.d.s., non è in linea con le prescrizioni del codice della strada e si discosta dal seguente principio di diritto: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) - il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articolo 142 e 148 del cod. strada – in base all'articolo 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h”; 2. in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.