Deposito telematico respinto: la nuova istanza deve contestare solo i motivi del rifiuto

Quando il deposito telematico di un atto non si perfeziona perché manca la quarta PEC (ossia l’accettazione finale da parte del cancelliere), la parte che effettua un nuovo tempestivo deposito deve limitarsi a contestare solo i motivi del rifiuto indicati nella comunicazione della cancelleria, senza dover dimostrare la regolarità dell’intero procedimento. Spetta invece alla controparte provare eventuali diverse contestazioni.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame. La Prima sezione civile ha accolto il ricorso di una società che aveva visto respinta la propria opposizione allo stato passivo del fallimento di una S.p.a., ritenuta tardiva dal Tribunale di Teramo per mancanza di prova della validità del primo deposito telematico. La società aveva prodotto solo un file PDF con la scansione delle quattro comunicazioni PEC, ovvero accettazione, consegna, esito positivo dei controlli automatici e rifiuto da parte della cancelleria, dai quali si poteva evincere soltanto la prova del deposito di un messaggio PEC riferito a un “ricorso generico”, senza poter conoscere il contenuto di quanto depositato, né il registro di cancelleria. La Cassazione ha chiarito che il deposito telematico produce quattro ricevute PEC: accettazione del sistema (cd. “ricevuta di accettazione”); consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario (cd. “ricevuta di consegna”), rilevante ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, e cioè̀ subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito; esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE, sul formato del messaggio e sulla dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); esito del controllo manuale del cancelliere, che rende definitivo il deposito solo in caso di accettazione.   Nel caso in esame, il primo deposito era stato rifiutato dalla cancelleria e la parte aveva poi depositato un ricorso cartaceo, allegando le quattro ricevute, ma il Tribunale aveva ritenuto tale prova insufficiente in quanto manchevole del deposito dei file dei messaggi PEC e dei relativi allegati informatici. Secondo la Cassazione, invece, il depositante non è tenuto a dimostrare la legittimità dell'intero procedimento, «dovendo egli concentrare le proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelli che sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell'atto». Pertanto, «nell'ipotesi in cui la quarta PEC dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta PEC e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto». Il Tribunale, quindi, non poteva esigere anche la prova del contenuto dell'atto o del registro di cancelleria, ma doveva solo verificare che l'opponente si fosse attivato «quanto più tempestivamente possibile per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, in modo da consentire di considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, e se le ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto potessero ritenersi legittime». La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Terrusi - Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da (OMISSIS) s.c. a r.l. per la somma di € 11.263.618,82. 2. Il Tribunale di Teramo constatava che il (OMISSIS) s.c. a r.l., a seguito della comunicazione del rifiuto del deposito telematico del ricorso in opposizione, avvenuta pacificamente in data 18 marzo 2016, aveva depositato un'ulteriore impugnazione in forma cartacea il 30 marzo 2016, chiedendo di essere rimessa in termini soltanto in data 1° aprile 2016. Rilevava che non poteva dirsi dimostrato che il ricorso in opposizione fosse stato depositato in via telematica già il 14 marzo 2016, poiché il (OMISSIS) s.c. a r.l. aveva prodotto, a dimostrazione di questa circostanza, unicamente un file in formato pdf contenente la scansione delle stampe di quattro messaggi p.e.c. (rispettivamente: 1. di accettazione, da parte del sistema, di un messaggio p.e.c. costituente una cd. busta telematica; 2. di consegna del medesimo messaggio p.e.c. alla casella di destinazione in uso al tribunale; 3. di esito positivo dei cd. controlli automatici; 4. di rifiuto del deposito telematico ad opera della cancelleria) dalle quali si poteva evincere la prova dell'avvenuto deposito telematico nella casella p.e.c. in uso alla cancelleria civile del tribunale di un messaggio p.e.c. riferito a un “ricorso generico”, senza che fosse possibile minimamente inferire dalle stesse il contenuto effettivo di quanto depositato, né, tanto, meno, il registro di cancelleria in relazione al quale il deposito era avvenuto. Osservava, inoltre, che l'opponente, a sostegno della propria richiesta di rimessione in termini, avrebbe dovuto versare agli atti del fascicolo d'ufficio elettronico, analogamente a quanto avviene per la prova delle notifiche telematiche relative a procedimenti in cui sia possibile il deposito telematico ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, l. 53/1994, i file relativi ai messaggi p.e.c. prodotti, in modo da consentire al tribunale di accertare, attraverso l'esame dei relativi allegati informatici, se effettivamente in data 14 marzo 2016 era avvenuto il deposito telematico proprio del ricorso in opposizione allo stato passivo di cui si trattava. Riteneva, pertanto, che l'istanza di rimessione in termini non potesse trovare accoglimento e che l'opposizione iscritta a ruolo in forma cartacea il 30 marzo 2016 fosse inammissibile perché tardiva. 3. Il (OMISSIS) s.c. a r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato in data 22 gennaio 2018, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., già intervenuta ad adiuvandum in sede di opposizione a stato passivo. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, della legge n. 53/1994 in materia di notifica a mezzo p.e.c. e dell'articolo 34 D.M. 44/2011: il tribunale non ha ritenuto adeguatamente supportata l'istanza di rimessione in termini e/o la richiesta di declaratoria di tempestività del ricorso giacché i file in formato pdf prodotti, contenenti la scansione delle stampe di quattro messaggi p.e.c., non consentivano di individuare il contenuto degli allegati, né il registro di cancelleria a cui gli stessi erano stati inviati. In realtà, gli atti prodotti (tra cui figuravano copia dell'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a stato passivo e tutte le relative accettazioni) erano idonei, di per sé, a comprovare la tempestività del ricorso presentato ex articolo 98 l. fall., perché le copie delle p.e.c. ricevute dalla cancelleria, tutte recanti specifico identificativo, erano conseguenziali al ricorso in opposizione proposto e il tribunale, onde fugare eventuali dubbi sul contenuto effettivo di quanto depositato, avrebbe dovuto interrogare la propria cancelleria, depositaria dell'originario inoltro telematico, per ottenere tutte le informazioni ritenute utili; l'eventuale inosservanza della normativa tecnica costituiva una mera irregolarità che non necessitava di essere sanata, dato che gli atti avevano raggiunto lo scopo al momento del deposito telematico, venendo a conoscenza del giudice e delle altre parti. 4. Il motivo è fondato. 4.1 Questa Corte ha già ripetutamente ricordato che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte p.e.c. di ricevuta: la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario; la seconda (“ricevuta di consegna”) attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (articolo 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012, introdotto dall'articolo 1, comma 19, l. n. n. 228/2012), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c., e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva; la terza p.e.c. attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev'essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); la quarta p.e.c., infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (Cass., Sez. U., 28403/2023; nello stesso senso Cass. 69/2025, Cass. 28982/2019, in motiv.). Più precisamente, se, come stabilisce l'articolo 16-bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev'essere verificata avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), cioè la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. Cass. Sez. U., 22834/2022, Cass. 12422/2021, Cass. 19796/2021, Cass. 19163/2020), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto è anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c. e, cioè, come detto, subordinato al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva, sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (Cass. 17404/2020, Cass. 27654/2022, Cass., Sez. U. 28403/2023, in motiv.). In definitiva, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. U. 22834/2022, Cass. 12422/2022, Cass. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); “lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. 19307/2023, in motiv.). In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024, in motiv.) 4.2 Risulta dal contenuto del decreto impugnato che il deposito telematico del primo ricorso, avvenuto in data 14 marzo 2016, era stato rifiutato dalla cancelleria il successivo 18 marzo 2016, con la conseguenza che tale deposito (a prescindere dalle ragioni per cui tale rifiuto era avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse) non si era giuridicamente perfezionato. A seguito di un simile evento il creditore ha depositato, al fine di far registrare la tempestività della prima procedura, un ricorso in opposizione in forma cartacea in data 30 marzo 2016 offrendo la prova dei quattro messaggi ricevuti dalla cancelleria. Il tribunale ha ritenuto (facendo rinvio, in via di analogia, a quanto previsto, dall'articolo 9, comma 1-bis, l. 53/1994, per la prova delle notifiche telematiche degli atti di opposizione o di impugnazione) che una simile produzione non fosse sufficiente a contestare l'esito infruttuoso del primo deposito telematico in ragione della mancata completezza della deduzione difensiva, che doveva – a suo dire - essere accompagnata dal deposito dei file dei messaggi p.e.c. e dai relativi allegati informatici, onde consentire l'apprezzamento di ogni circostanza concernente il primo deposito. 4.3 Ora, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (sostenendo, in particolare, che in caso di notificazione della sentenza a mezzo p.e.c., una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse; v. Cass. 15001/2021). Allo stesso modo, a fronte dell'apparenza di una regolarità nella dinamica comunicatoria dell'atto di opposizione a stato passivo, è il destinatario della stessa che, eventualmente, deve contestare e provare che tale dinamica fosse viziata nel suo contenuto per ragioni diverse da quelle illustrate nel rifiuto della cancelleria, mentre l'opponente che abbia proceduto al nuovo deposito dell'impugnazione, con il proposito di agire in continuazione con la propria precedente attività e per contestare la legittimità del rifiuto oppostogli, deve dedurre le circostanze che hanno condotto al respingimento e rivolgere le proprie contestazioni alle ragioni addotte dalla cancelleria che hanno inficiato il suo primo deposito. In altri termini, l'iniziativa del depositante diretta a far valere la ritualità della sua prima attività non lo costringe a dare prova della legittimità dell'intera sua attività, che risulta attestata dall'apparenza della dinamica comunicativa emergente dall'esito delle prime tre p.e.c., dovendo egli concentrare le proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelli che sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell'atto. Sul punto deve dunque essere fissato il seguente principio: - nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un  nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto. 4.4 La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha avuto modo di precisare che il deposito del ricorso ex articolo 98 l. fall. effettuato in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca un'espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, giacché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Cass. 15243/2022). 4.5 Alla luce di quanto appena sostenuto il tribunale, una volta constatata la presenza in atti delle quattro ricevute generate dal sistema a seguito della procedura di deposito telematico, a cui era correlata la verifica della tempestività del ricorso in opposizione a prescindere dal registro utilizzato, non poteva pretendere che l'opponente desse prova anche “del contenuto effettivo di quanto depositato”, e, tanto meno, “del registro di cancelleria in relazione al quale il deposito stesso era avvenuto” (pag. 5 del decreto impugnato), ma doveva verificare se parte opponente  si fosse attivata quanto più tempestivamente possibile per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, in modo da consentire di considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, e se le ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto potessero ritenersi legittime. 5. Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio al Tribunale di Teramo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Teramo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.