Disposizioni in materia fiscale e misure per fronteggiare le crisi industriali al centro dell’ultimo Cdm

Via libera del Governo al Decreto fiscale, che introduce importanti novità per il lavoro autonomo, tra cui la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili, e al decreto-legge relativo a «misure urgenti di sostegno a comparti produttivi».

Decreto fiscale Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, che si inserisce nel quadro della riforma più ampia della fiscalità italiana e che mira a rendere il sistema tributario più efficiente, moderno e coerente con le esigenze di cittadini, imprese e professionisti. Tra le principali novità introdotte dal decreto, si segnalano: misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo. In particolare, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute all'estero saranno deducibili anche se effettuate con mezzi di pagamento non tracciabili. Tuttavia, come già previsto per le imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza rimane subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, sia in Italia che all'estero; per quanto riguarda il periodo d'imposta 2024, le plusvalenze realizzate attraverso la cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale, incluse quelle in STP (Società tra Professionisti), sono considerate redditi diversi. Gli interessi e gli altri proventi finanziari ottenuti nell'esercizio di arti e professioni, invece, sono qualificati come redditi di capitale e non come reddito di lavoro autonomo; semplificazioni del calcolo del riporto delle perdite, della maggior deduzione del costo del lavoro per chi incrementa l'occupazione, eliminando la necessità di verificare i collegamenti tra società, e della disciplina delle società estere controllate (CFC), sia per quanto riguarda l'imposta minima nazionale prevista dal Pillar 2 sia per il regime opzionale CFC introdotto dalla riforma fiscale.   In materia di IVA: dal 1° luglio 2025, con la scadenza dell'autorizzazione UE, lo split payment non si applicherà più alle operazioni effettuate con società quotate FTSE-MIB; l'ambito dello split payment viene esteso anche al settore del trasporto logistico.   Per il 2025, vengono posticipati i termini per il pagamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024: la scadenza passa dal 30 giugno al 21 luglio 2025, con una possibile ulteriore proroga al 20 agosto 2025 (con una maggiorazione dello 0,4%), per i contribuenti soggetti agli ISA e per i forfetari. Infine, in risposta alla comfort letter della Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea, che ha confermato la non selettività delle misure fiscali per il Terzo Settore e le imprese sociali rispetto agli aiuti di Stato, viene eliminato il vincolo dell'autorizzazione della Commissione. Il nuovo regime fiscale sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2026. Crisi industriali Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti per far fronte alle crisi industriali. Il provvedimento prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro per Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti. In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, viene introdotta la possibilità, in caso di azione di risoluzione o annullamento del contratto di vendita dei complessi aziendali, che l'acquirente possa cedere il contratto di acquisto di aziende o rami di azienda – in deroga all'obbligo di mantenere per almeno due anni l'attività e i livelli occupazionali – purché vi sia una proposta irrevocabile di acquisto con garanzia di subentro e un corrispettivo non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione. Per il 2025 e il 2026, le imprese nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento degli oneri aggiuntivi della cassa integrazione straordinaria (CIGS), salvo che abbiano avviato procedure di licenziamento collettivo. Il decreto interviene anche a favore dei grandi gruppi industriali (con almeno 1.000 dipendenti) prevedendo la possibilità di estendere la cassa integrazione straordinaria a tutto il gruppo fino al 2027 e di ridurre l'orario di lavoro fino al 100%. Viene ampliata la disciplina della cassa integrazione straordinaria per le imprese in crisi, consentendo per il 2025, previo accordo stipulato in sede governativa e nel limite di 20 milioni di euro, un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria di massimo 6 mesi (non prorogabili) qualora vi siano realistiche prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale. Inoltre, è prevista la decadenza dal trattamento per il lavoratore che rifiuti corsi di formazione o offerte di lavoro con retribuzione non inferiore del 20% rispetto alla precedente. Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al Fondo sociale per occupazione e formazione, a sostegno del reddito dei lavoratori sospesi o a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.