Processo interrotto per decesso dell’unico difensore: nullità degli atti successivi

La morte dell’unico difensore determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice o le altre parti non ne siano a conoscenza: qualunque atto successivo, inclusa la sentenza, deve ritenersi nullo. 

Il caso trae origine dalla vertenza tra l'avvocato e la S.S. Lazio S.p.A., relativa al pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in sede penale. Dopo una complessa vicenda processuale, la Cassazione si è trovata a valutare la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Roma, emessa quando il processo doveva ritenersi interrotto a seguito del decesso del difensore, avvenuto il 9 ottobre 2020. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 301 c.p.c., nonché dei principi costituzionali sul diritto di difesa (articolo 24 Cost.) e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 6 CEDU), rappresentando che non vi era stata alcuna attività difensiva dopo l'evento interruttivo e che la causa era proseguita senza la nomina di un nuovo legale. La Suprema Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. 3, n. 1574/2020; Cass. Sez. 3, n. 28257/2024; Cass. Sez. 1, n. 23486/2021), ribadisce che la morte dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice o le altre parti non ne siano a conoscenza, e che qualunque atto successivo, inclusa la sentenza, deve ritenersi nullo. Il principio si applica anche se la parte avrebbe potuto difendersi in proprio, salvo che non abbia esercitato tale facoltà tramite una nuova costituzione personale o il conferimento di mandato ad altro difensore. La Corte sottolinea l'automaticità dell'effetto interruttivo e la necessità di una tempestiva rilevazione dell'evento, evidenziando come l'inosservanza di tale principio comporti la lesione del diritto di difesa e la nullità insanabile degli atti processuali successivi. Il Collegio dunque, accertato il decesso dell'unico difensore e l'assenza di nuova costituzione, dichiara la nullità della sentenza impugnata, assorbendo gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla corretta applicazione della tariffa forense (D.M. n. 127/2004) e alla liquidazione delle spese processuali. In virtù di tale nullità, la Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, disponendo che il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che tutela il diritto di difesa da ogni pregiudizio derivante dall'assenza di assistenza tecnica, in linea con i principi costituzionali e convenzionali. La Corte precisa inoltre che la possibilità per la parte di costituirsi personalmente (articolo 86 c.p.c.) non esclude l'effetto interruttivo se tale facoltà non venga esercitata. L'ordinanza richiama numerosi precedenti in materia, consolidando il principio per cui la prosecuzione del processo senza la parte regolarmente assistita determina un vizio insanabile degli atti e la necessità di rinnovazione del giudizio, a tutela dell'effettività della difesa tecnica e del contraddittorio.

Presidente Di Virgilio - Relatore Cavallino Fatti di causa 1.Con sentenza n. 24065/2012 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dall'avvocato A.A. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta successivamente al 5-5-2003 nel processo penale relativo alla falsificazione di documenti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza italiana da parte del calciatore J. S. V.. La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3238/2017 ha accolto l'impugnazione di A.A. e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. a pagare in suo favore Euro 285.986,28, con interessi e rifusione delle spese di entrambi i gradi. Con ordinanza n. 13188/2019 la Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. al fine di sostenere la mancanza della prova del conferimento dell'incarico all'avv. A.A.. Ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale la società aveva lamentato che la sentenza impugnata avesse ritenuto provata la domanda per l'importo di Euro 285.986,28 in ragione della contestazione generica della parcella; ha dichiarato che, nel giudizio avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali di avvocato, ogni contestazione anche soltanto generica in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività era idonea a investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur; per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Riassunto il giudizio avanti la Corte d'appello di Roma, la Corte con sentenza n. 4383/2021 depositata il 16-6-2021 ha considerato il dato pacifico che l'avv. A.A. aveva già ricevuto per l'attività difensiva svolta Euro 102.879,95, che l'avvocato sosteneva riferita all'attività eseguita fino al 5-5-2003; ha esaminato la notula relativa alle udienze dal 24-6-2003 al 23-2-2007 e ha dichiarato che il compenso già ricevuto doveva ritenersi congruo per tutta l'attività espletata; quindi ha rigettato la domanda dell'avvocato e, considerato che la sentenza di primo grado era stata parzialmente riformata con riguardo alla legittimazione della società, ha condannato l'avvocato alla rifusione delle spese di lite del primo grado, del secondo grado e del giudizio di cassazione per la quota della metà, compensata la residua metà. 2.Avverso la sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. (OMISSIS) s.p.a. si è costituita con controricorso, nel quale ha dichiarato di aderire al primo motivo di ricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. All'esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce “violazione dell'articolo 301 c.p.c. in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione e all'articolo 6 C.E.D.U. con riferimento all'articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c”; in fatto evidenzia che in data 9-10-2020 era venuto a mancare l'unico difensore di A.A. avv. Maria Nicola Alifano, che successivamente a quella data, il 3-11-2020, (OMISSIS) s.p.a. aveva depositato istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'udienza era anticipata al 10-3-2021 nelle forme della trattazione scritta e della relativa comunicazione A.A. nulla aveva saputo, per l'udienza di precisazione delle conclusioni solo la società aveva depositato le note di trattazione scritta e di seguito la comparsa conclusionale. Richiama il principio secondo il quale la morte dell'unico difensore determina automaticamente l'interruzione del processo e la conseguente nullità della sentenza ed evidenzia come anche in concreto sia stato precluso l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la sommaria motivazione della sentenza appare determinata dalla convinzione di una desistenza del professionista, che invece non vi era stata. 2.Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127/2004 in relazione all'articolo 2233 cod. civ. e all'articolo 115 c.p.c., con riferimento all'articolo 360 primo comma n. 3 e 4 c.p.c.” e lamenta la violazione dei parametri legali di cui alla tariffa per i diritti e gli onorari per l'attività difensiva in sede penale. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione ed errata applicazione degli articolo 91 e 112 c.p.c. con riferimento all'articolo 360 primo comma n. 3 e n. 4 c.p.c.” e lamenta che la sentenza impugnata non abbia statuito sulle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex articolo 373 cod. proc. civ. 4.Il primo motivo è fondato. E' documentale che il decesso dell'avv. Maria Nicola Alifano, unico difensore di A.A., è avvenuta il (OMISSIS), che il fatto non sia stato emerso in causa, che nessun nuovo difensore si sia costituito, che non siano state precisate le conclusioni per A.A. e non siano stati per lui neppure depositati comparsa conclusionale o memoria di replica. Infatti, la causa interruttiva è stata dedotta e provata in sede di legittimità ex articolo 372 cod. proc. civ. dal ricorrente, parte colpita dall'evento interruttivo, producendo il relativo certificato di morte (cfr. Cass. Sez. 3 24-1-2020 n. 1574 Rv. 656637-01 sulla legittimità della relativa produzione); la continuazione del processo fino al deposito della sentenza senza la costituzione di altro difensore o comunque lo svolgimento di attività difensiva risulta dai verbali di causa. A fronte di questi fatti, deve essere data continuità al principio secondo il quale la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata (Cass. Sez. 3 4-11-2024n. 28257 Rv. 672554-01, Cass. Sez. 1 26-8-2021 n. 23486 Rv. 662315-01, Cass. Sez. 3 1574/2020, già citata, Cass. Sez. 3 14-12-2010 Rv. 25234 Rv. 615157-01, Cass. Sez. 1 11-12-2006 n. 26319 Rv. 593446-01, Cass. Sez. L 21-4-2006 n. 9374 Rv. 588480-01, per tutte). Non consente di giungere ad altra conclusione il dato che nella fattispecie il soggetto colpito dall'evento interruttivo avesse la qualità necessaria per difendersi in proprio, perché ciò non incide sul fatto che egli nel processo non avesse esercitato tale facoltà di difesa personale ex articolo 86 cod. proc. civ. e sia rimasto privo dell'unico difensore a mezzo del quale si era costituito; quindi, anche in tale caso, l'effetto dell'interruzione avrebbe trovato limite soltanto nella previsione dell'articolo 299 cod. proc. civ., relativa all'ipotesi in cui coloro ai quali spetta proseguire il processo si costituiscano volontariamente, e cioè per il caso in cui l'avvocato, a seguito della morte del suo difensore, si fosse costituito personalmente o si fosse costituito a mezzo di altro difensore. 5.L'accoglimento del primo motivo comporta la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa allorché il processo era interrotto, il che determina l'assorbimento dei successivi motivi di ricorso e impone la cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio è nuovamente investito delle questioni poste dall'ordinanza n. 13188/2019 di questa Corte e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.