Pubblicato in Gazzetta il Decreto Correttivo

Il provvedimento integra e modifica la disciplina degli adempimenti tributari, del concordato preventivo biennale, del contenzioso, delle sanzioni tributarie e dell'accertamento. Vediamo insieme le principali novità.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134, il d.lgs. n. 81/2025, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie». Di seguito le principali novità . Adempimenti tributari (articolo 1-6) I contribuenti che adottano il regime forfetario continueranno a calcolare il proprio reddito applicando i coefficienti di redditività previsti dalla classificazione ATECO 2007, almeno fino a quando non entreranno in vigore i nuovi coefficienti della classificazione ATECO 2025. A partire dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) per i redditi da lavoro autonomo dovranno essere trasmesse in via telematica entro il 30 aprile , mentre per i titolari di partita IVA la dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 20 maggio. Il Decreto Correttivo prevede novità anche in tema di: fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie; trasmissione dei corrispettivi delle ricariche di veicoli elettrici : i gestori delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici devono registrare e comunicare ogni giorno all’Agenzia delle Entrate gli incassi, escludendo i dati dei clienti; scadenza per l’ invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria : l’invio dei dati sulle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria avverrà annualmente (non più ogni sei mesi), secondo le tempistiche fissate dal MEF; versamento IVA per i forfetari che applicano il reverse charge ogni tre mesi anziché ogni mese.   Concordato preventivo biennale (articolo 7-15) Dal 2025, il Decreto Correttivo abroga il concordato preventivo biennale per chi è in regime forfetario . Inoltre, se chi aderisce al concordato presenta una differenza tra reddito concordato ed effettivo superiore a 85.000 euro, pagherà un’aliquota più alta sull’eccedenza. Inoltre: vengono introdotte nuove cause per l’esclusione o la cessazione dal concordato per i lavoratori autonomi che partecipano ad associazioni/società tra professionisti , se non vi è adesione congiunta; solo i conferimenti di azienda o di ramo d’azienda (e non quelli in denaro) danno luogo a esclusione o cessazione dal concordato; il termine per aderire al concordato preventivo biennale viene posticipato al 30 settembre (o al nono mese dalla chiusura dell’esercizio nei casi diversi dall’anno solare); si prevede la possibilità di usufruire della maxi-deduzione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni anche per il reddito oggetto del concordato; sono precisate le cause di decadenza dal concordato , in particolare in caso di mancato pagamento delle imposte.   Contenzioso tributario e sanzioni (articolo 16-20) Il Correttivo:  rafforza l' obbligo di attestazione di conformità dei documenti digitalizzati ; introduce la lettura immediata del dispositivo prevedendo la notifica via PEC per la messa in mora; estende la  conciliazione fuori udienza  anche in Cassazione.   Il decreto interviene anche sulle sanzioni tributarie , introducendo diverse novità: modifica le soglie di rilevanza per gli illeciti doganali e disciplina in modo più dettagliato la confisca delle merci; introduce la non punibilità per chi regolarizza la propria posizione tramite ravvedimento operoso ; aggiorna le regole applicabili ai soggetti AEO (Operatori Economici Autorizzati) e le condizioni necessarie per il riscatto delle merci confiscate; amplia la possibilità di definire in modo agevolato le sanzioni anche per quegli atti che sono diventati definitivi per mancata impugnazione , a condizione che la richiesta di autotutela sia stata presentata entro la scadenza per il ricorso; estende la platea dei contribuenti che possono beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale .   Infine, viene prevista una sanzione fissa per la mancata o tardiva registrazione di atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro , anche se non dovuta: 250 euro in caso di omissione, 150 euro se la registrazione è tardiva. Accertamento (articolo 21-23) Per quanto riguarda l’ attività di accertamento , il provvedimento: chiarisce la disciplina dell’ accertamento con adesione, stabilendo che non è possibile una doppia adesione se il procedimento è stato attivato sia su richiesta del contribuente sia su iniziativa dell’ufficio; precisa che, dal 31 dicembre 2025 , la sospensione dei termini prevista per l’emergenza Covid-19 non si applicherà più agli atti impugnabili dell’Agenzia delle Entrate; estende a otto anni il termine per notificare gli avvisi di accertamento relativi al recupero di aiuti di Stato di natura fiscale . Tra questi rientrano, ad esempio, crediti di imposta (non spettanti o inesistenti), deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, tasse, imposte e importi non versati, inclusi contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o utilizzati. I termini per la notifica dell’atto impositivo decorrono dal momento in cui si verifica l’evento rilevante: per i crediti di imposta, dalla data della compensazione; per deduzioni e detrazioni, dalla dichiarazione in cui sono indicate; per tasse e imposte non versate, dalla scadenza del pagamento; per contributi a fondo perduto, dalla data di percezione.

Decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81; in G.U. del 12 giugno 2025, n, 134