Colloqui in videochiamata e “carcere duro”: il primato della sicurezza sulle relazioni affettive e le ricadute sul principio rieducativo

La sentenza in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che ribadisce il primato delle esigenze di sicurezza collettiva – in particolare quelle connesse alla prevenzione dei fenomeni mafiosi – rispetto al diritto dei detenuti a mantenere relazioni affettive, anche mediante strumenti tecnologici come le videochiamate.

Il caso esaminato riguardava un detenuto sottoposto al regime differenziato previsto dall'articolo 41-bis o.p., al quale era stato negato il colloquio telematico con altro detenuto anch'egli ristretto sotto lo stesso regime, sulla base del parere negativo espresso dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'impianto motivazionale della Corte: sicurezza come criterio prevalente Nel motivare la propria decisione, la Corte ha attribuito valore dirimente alla valutazione dell'organo investigativo specializzato, ritenendo legittimo il diniego fondato su presunzioni di rischio collegate alla possibilità che il colloquio costituisca occasione per il mantenimento di vincoli organizzativi, il passaggio di messaggi, o la ricostruzione di gerarchie criminali. Nessuna apertura, neppure in chiave eccezionale, è stata prevista per circostanze familiari o affettive che avrebbero potuto suggerire una lettura meno restrittiva del divieto. Anche elementi apparentemente favorevoli al detenuto – come la regolarità dei colloqui già autorizzati in passato o l'assenza di rilievi disciplinari – sono stati interpretati dalla Corte come potenziali segnali di utilizzo strumentale delle occasioni comunicative, legittimando così un'applicazione prudenziale e tendenzialmente uniforme del divieto, quasi automatica. Il rischio di una torsione funzionale del 41-bis: da misura straordinaria a strumento di isolamento permanente L'orientamento espresso dalla Cassazione evidenzia una tensione evidente tra la finalità preventiva del regime 41-bis – intesa come interruzione di ogni contatto significativo con l'organizzazione criminale di appartenenza – e la funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, comma 3, Cost. In questa prospettiva, l'applicazione del regime differenziato tende progressivamente a mutare natura, assumendo i tratti di un circuito punitivo aggiuntivo, impermeabile a qualsiasi percorso di progressivo reinserimento, anche nelle sue più elementari manifestazioni relazionali. L'estensione del divieto anche ai colloqui video con soggetti sottoposti allo stesso regime, senza possibilità di concreta individualizzazione, suggerisce una preoccupante rinuncia al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali. L'interazione tra detenuti – pur sorvegliata e tracciabile – viene trattata come intrinsecamente pericolosa, prescindendo da qualsiasi valutazione della qualità e della finalità del rapporto. Il ruolo della DDA e la compressione della giurisdizione di sorveglianza La pronuncia in esame rafforza il ruolo para-decisionale della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento di sorveglianza, attribuendo al suo parere un peso quasi vincolante. Il giudice, in tal modo, viene svuotato di una parte significativa della sua discrezionalità valutativa, riducendo il margine di apprezzamento delle specificità del caso concreto. Ne deriva un modello procedurale che tende a privilegiare una logica di automatismo amministrativo e controllo preventivo, a scapito della fisiologica complessità del giudizio giurisdizionale. Considerazioni conclusive: sicurezza, dignità e Costituzione Se è vero che il regime 41-bis nasce come presidio straordinario per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione delle dinamiche mafiose, è altrettanto vero che l'ordinamento costituzionale non conosce zone franche dal principio di dignità umana. Il mantenimento di relazioni affettive – anche in forma telematica e vigilata – non può essere aprioristicamente equiparato a una minaccia, né essere sacrificato in modo generalizzato sull'altare della sicurezza. Al contrario, l'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale impone una lettura costituzionalmente orientata delle misure di sicurezza penitenziaria, che salvaguardi il nucleo essenziale dei diritti inviolabili anche in contesti di elevatissimo rischio. La sentenza n. 21558/2025 rappresenta dunque un importante snodo interpretativo, che impone alla dottrina e agli operatori del diritto una riflessione attenta e non ideologica sulla compatibilità tra lotta alla criminalità organizzata e funzione rieducativa della pena, affinché l'eccezione non diventi regola, e l'emergenza non cancelli il diritto.

Presidente Boni - Relatore Masi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 26 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P., ai sensi dell'articolo 35-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha consentito al detenuto Ma.Gi., detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'articolo 41-bis Ord. pen, di effettuare videochiamate con il fratello Ma.An., anch'egli sottoposto a regime penitenziario differenziato. Il Tribunale ha rilevato che il detenuto ha già effettuato quindici colloqui, l'ultimo dei quali nel mese di aprile 2024, tutti svolti senza rilevare criticità, e che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo orientata nel ritenere in astratto ammissibili i colloqui, da parte di un detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis Ord. pen., anche con familiari sottoposti al medesimo regime penitenziario, pur facendo salve le esigenze di sicurezza. Ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza abbia adeguatamente valutato sia il parere contrario, ma non vincolante, della DDA, ed abbia logicamente dedotto l'assenza di pericoli per la sicurezza dal fatto che i colloqui precedentemente autorizzati si sono svolti senza rilevare comportamenti sospetti, non potendo dalla nota caratura criminale dei (Omissis) e dall'attuale operatività della loro cosca di appartenenza discendere automaticamente un rischio di contatti con l'esterno, tale da imporre l'esclusione delle videochiamate. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Il Tribunale ha di fatto obliterato il parere della DDA, dal quale emergevano con evidenza esigenze di sicurezza tali da imporre il divieto di ulteriori colloqui in videoconferenza con il fratello, anch'egli detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis Ord. pen. La giurisprudenza di legittimità ritenne autorizzabile un simile colloquio, con la sentenza n. 7654 emessa in data 12/12/2014, dep. 2015, ric. Trigila, nel caso eccezionale di un padre sottoposto al regime differenziato e un figlio che non si incontravano dal 1996, ma in termini generali simili colloqui andrebbero vietati, tra familiari appartenenti alla medesima associazione mafiosa, dal momento che una delle finalità del regime penitenziario differenziato è quella di impedire interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione, come la stessa Corte di cassazione ha affermato nella sentenza n. 29007/2021, ric. Gualtieri. Non è possibile, infatti, escludere con certezza che durante tali colloqui vengano fatti gesti o usati termini dal significato convenzionale o criptico, studiati dai detenuti proprio per eludere il controllo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha, di fatto, esorbitato dai suoi poteri, sindacando nel merito una scelta discrezionale dell'amministrazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Questa Corte ha recentemente affermato che In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288). La caratura criminale del detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato impone, infatti, una particolare attenzione alle esigenze di sicurezza, che sono ancora più elevate quando il colloquio debba svolgersi con un familiare sottoposto anch'esso al regime penitenziario differenziato, essendo notoria la capacità di tali soggetti di scambiare messaggi in forme criptiche, forme che risultano particolarmente facili in un colloquio visivo, in cui anche la mera espressione del volto, o un qualunque gesto, possono avere un significato sottinteso e veicolare un messaggio pericoloso, che non può peraltro più essere eliminato, una volta inviato. Nella sentenza di questa Corte, sopra citata, così come nelle sentenze, aventi analogo oggetto, recanti il n. 31634/2022 e il n. 49279/2023, la richiesta autorizzazione al colloquio è stata rigettata, o è stato accolto il reclamo del DAP avverso la sua autorizzazione, ritenendo necessaria una più approfondita valutazione delle esigenze di sicurezza. Anche l'ordinanza qui impugnata non risulta avere effettuato né una corretta valutazione delle esigenze di sicurezza che, secondo l'amministrazione penitenziaria, impongono di negare il colloquio richiesto, né un corretto bilanciamento di queste con il diritto del detenuto all'affettività e al mantenimento dei rapporti familiari. 3. Essa, in primo luogo, ha svalutato le esigenze di sicurezza indicate dalla DDA, consistenti nelle recenti operazioni di polizia a carico di membri apicali della cosca a cui entrambi i detenuti appartengono, e nei procedimenti appena iniziati. È notorio che simili operazioni, disarticolando i vertici dell'associazione, creano la necessità di una sua ricostituzione, della individuazione di nuovi rappresentanti, e dell'adozione delle strategie necessarie per mantenere o ripristinare il controllo sul territorio. La possibilità di colloqui tra i membri apicali detenuti, quali sono i fratelli Ma.An. e Ma.Gi., rende elevato il pericolo che costoro si scambino messaggi e informazioni dirette proprio ad organizzare la ricostituzione della cosca o dei suoi vertici. L'ordinanza non ha colto tale situazione di pericolo, resa attuale dalle vicende esterne della cosca, che fa apparire particolarmente elevata, in questo momento, l'esigenza di sicurezza, e non l'ha di fatto valutata, neppure per affermarne l'insussistenza o l'irrilevanza. Essa, inoltre, è errata laddove afferma insussistenti le esigenze di sicurezza perché, nei colloqui già eseguiti, non sono emerse criticità, intese come scambio di segnali potenzialmente criptici: le esigenze di sicurezza non derivano soltanto dal comportamento apparentemente corretto o meno del detenuto durante il colloquio, ma dalla pericolosità sua e dell'altro detenuto, e dalla situazione esterna della cosca che, come in questo caso, può rendere necessario impedire con maggiore attenzione ogni possibilità di contatto con l'esterno. Questa Corte ha affermato che In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'articolo 41-bis ord. pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496; Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv. 285574). L'ordinanza non si è conformata a tale principio, dal momento che ha del tutto trascurato di valutare autonomamente il contenuto del parere della DDA, ed ha motivato l'insussistenza delle esigenze di sicurezza richiamando la valutazione espressa dal magistrato di sorveglianza. Quest'ultima, però, risulta illogica e contraddittoria, avendo il giudice ritenuto che non siano stati indicati elementi attuali e concreti idonei a ritenere sconsigliabile l'esecuzione della videochiamata , mentre l'ordinanza stessa riporta che la DDA ha individuato le esigenze di sicurezza in operazioni di polizia condotte sino al novembre 2023, e in processi appena iniziati a carico di numerosi membri della cosca in questione, indicando, quindi, situazioni di pericolosità attuali e concrete. 4. L'ordinanza impugnata non ha effettuato, poi, un effettivo bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e il diritto del detenuto all'affettività e al mantenimento dei rapporti familiari. Essa stessa afferma che il detenuto ha effettuato ben quindici colloqui e che uno di essi, proprio con il fratello sottoposto al regime penitenziario differenziato, è stato autorizzato nel mese di aprile, solo due mesi prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'ulteriore colloquio richiesto, e cinque mesi prima della emissione dell'ordinanza qui impugnata, ma non ha indicato i motivi che giustificherebbero una tale intensità e frequenza dei colloqui stessi. La necessità di effettuare un bilanciamento tra il diritto all'affettività e le esigenze di sicurezza richiede un'attenta valutazione anche del primo elemento, e delle modalità con cui il suo rispetto sia stato già assicurato mediante precedenti colloqui, essendo tale bilanciamento sicuramente fondato anche sulle limitazioni già applicate, o meno, al suo godimento, ovvero sull'esistenza di ragioni specifiche, che rendano particolarmente elevata l'esigenza di coltivare il rapporto affettivo, in particolare con un familiare anch'egli sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis Ord. pen. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata appare carente, avendo omesso di effettuare tale bilanciamento con riferimento al contenuto del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, che, secondo quanto riportato nel ricorso, ha disposto l'effettuazione nei mesi estivi di due colloqui visivi del richiedente con il fratello detenuto sopra indicato, senza che siano state indicate le ragioni della necessità di colloqui così ravvicinati, ovvero della loro specifica collocazione temporale, ed escludendo, di fatto, la possibilità di valutare l'eventuale sopravvenienza di nuove esigenze sicurezza tra tali colloqui. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.