Notifica obbligatoria alla vittima nel giudizio di annullamento dell’ammonimento per atti persecutori

Chi denuncia ed è vittima di atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l’annullamento del provvedimento di ammonimento.

È quanto stabilito dal TAR Lombardia che, con sentenza n. 1507/2025, ha respinto il ricorso contro il decreto n. 2022-011271 del Prefetto di Milano, che aveva confermato l'ammonimento del Questore di Milano ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93/2013 (convertito nella legge n. 119/2013): tale disposizione prevede che «nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articolo 581,582,610,612, comma 2, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 c.p., nell'ambito di violenza domestica, consumati o tentati, il questore, anche in assenza di querela, può procedere […] all'ammonimento dell'autore del fatto». La norma si inserisce nell'ambito delle misure urgenti di sicurezza e contrasto alla violenza introdotte dal decreto-legge n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009. Nello specifico, il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dei citati provvedimenti contestandone la legittimità per carenza di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative previste dagli articolo 7,8,10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero dell'Interno, invece, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla parte controinteressata. Il ricorso coglie nel segno: il TAR, infatti, conferma l'orientamento secondo cui «la nozione di controinteressato si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente […] fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa» (ex multis, Cons. Stato, V, 24 ottobre 2018, n. 6044). Ne consegue che «chi denuncia ed è vittima di atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio per l'annullamento dell'ammonimento» (Cons. Stato Sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886), fermo restando che non è necessario che i controinteressati siano nominati nel provvedimento, purché siano facilmente individuabili in base alla lettura dell'atto stesso (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3059). Pertanto, il ricorso contro l'ammonimento del questore per fatti di violenza domestica deve essere notificato anche alla vittima: diversamente, si violerebbe l'articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, che impone la notifica del ricorso sia all'amministrazione che ha emesso l'atto, sia almeno a uno dei controinteressati, pena la decadenza, entro sessanta giorni, con successivo deposito entro trenta giorni, con la prova dell'avvenuta notifica. Tale soluzione rispetta il principio secondo cui riveste la qualità di controinteressato chi abbia un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell'atto impugnato, in contrapposizione a quello del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di notificare il ricorso al controinteressato.

Presidente Vinciguerra – Relatore Di Paolo Fatto e diritto 1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. 2022 - 011271, notificato in data 9 luglio 2022, con il quale il Prefetto di Milano ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dallo stesso ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano in data 18 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 3 D. L. n. 93/2013, conv. in L. n. 119/2013. 2. Il ricorrente ha domandato l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: I) Nullità della notifica/illegittimità dell'atto notificato per carenza della sottoscrizione dell'attestazione di conformità all'originale/Mancanza di certezza della conformità dell'atto/carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del Prefetto; II) Violazione di legge articolo 7,8, 10 e 10bis della Legge 241/90, mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo/ Violazione degli articolo 24 e 97 della Costituzione/Violazione del contraddittorio/ Carenza di istruttoria in merito all'urgenza/ Eccesso di potere/ Carenza di motivazione di entrambi i provvedimenti; III) Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio successivo per aver negato illegittimamente l'accesso agli atti, violazione degli articolo 22 e ss. L. 241/1990, violazione degli articolo 24 e 97 della Costituzione, carenza di motivazione; IV) Violazione di legge, carenza dei presupposti, errata valutazione delle prove, eccesso di potere, carenza di motivazione del provvedimento di rigetto; 3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno per resistere al ricorso depositando documenti e memoria ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla parte controinteressata. 4. In prossimità dell'udienza di merito la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito sulla fondatezza dei motivi. 5. Il Collegio osserva che il ricorso è stato notificato soltanto all'Amministrazione resistente e non anche alla parte controinteressata, nella fattispecie identificabile con la denunciante. 5.1. In generale, occorre rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza La qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) (ex multis Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4609; Consiglio di Stato sez. IV, 21 agosto 2024, n.7192). 5.2. Con riferimento al requisito formale, è appena il caso di rilevare che nella specie la controinteressata era agevolmente individuabile, poiché nel provvedimento è menzionata la persona offesa; mentre, per il requisito sostanziale, l'interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento di ammonimento si ricava dalle finalità di prevenzione di condotte violente perseguite dallo stesso. 5.3. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, Chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Consiglio di Stato sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; Consiglio di Stato, sez. III, 19 luglio 2011, n. 4365; T.A.R. Milano, sez. I, 30 gennaio 2025, n.33). 5.4. Il Collegio, alla luce del richiamato orientamento del Consiglio di Stato, ritiene pertanto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione resistente, atteso che il ricorrente non ha dato prova in giudizio dell'asserita impossibilità di effettuare la notifica del ricorso alla controinteressata. 5.5. La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.