Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la meritevolezza va esclusa solo nel caso di colpa grave, malafede o frode

La disposizione dell’articolo 69 CCII, che individua, quali cause ostative all’accesso alla procedura di sovraindebitamento del debitore, la colpa grave, malafede o frode, consente di affermare che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria e che il sovraindebitato non può essere considerato meritevole solo quando il sovraindebitamento sia la conseguenza del verificarsi di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del debitore (licenziamenti, malattie, etc.).

Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Napoli si allinea all'orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando, secondo cui nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore costituiscono cause ostative all'ammissione alla procedura (e all'omologazione), sotto il profilo soggettivo, soltanto la colpa grave, la malafede o la frode, secondo quanto prevede l'articolo 69, comma 1, CCII, essendo così superata la lettura  che veniva data alla formulazione originaria della legge n. 3/2012, che limitava l'assenza di colpa al prodursi del c.d. shock esogeno (vicende straordinarie e imprevedibili). La vicenda All'esito dell'udienza in cui il gestore della crisi aveva illustrato l'ammontare dell'indebitamento complessivo del sovraindebitato e fatto presente che il piano prevedeva che, mediante rate mensili, per un periodo di oltre 9 anni, i creditori privilegiati sarebbero stati soddisfatti per l'intero e i chirografari nella misura del 30%, il Tribunale di Napoli omologa la proposta del sovraindebitato, sulla base, principalmente, della considerazione di non ravvisare, nella condotta del debitore, colpa grave, malafede o frode, e tanto doveva considerarsi sufficiente per ritenere la sua meritevolezza. La meritevolezza nelle procedure del consumatore La decisione in commento si allinea all'orientamento della giurisprudenza formatasi a seguito della riforma del 2020 della legge n. 3/2012 e all'entrata in vigore del CCII. In tal senso vanno segnalate: Trib. Napoli 5 maggio 2025; Trib. Bologna 21 marzo 2025; Trib. Catania 21 giugno 2024; App. Bologna 9 febbraio 2024; App. Firenze 8 novembre 2023. Anteriormente alla riforma del 2020 della legge n. 3/2012, e alla sua riformulazione della disciplina della colpa del consumatore, il tema della non addebitabilità al debitore della situazione di sovraindebitamento aveva dato occasione al formarsi di una cospicua giurisprudenza, di natura casistica, in cui i gradi della colpa venivano declinati avuto riguardo fondamentalmente, a criteri di natura soggettiva, i.e. alla prevedibilità o meno, secondo un grado di diligenza che, talvolta, non sembrava equo richiedere ad un semplice consumatore. I precedenti escludevano, innanzi tutto, valutazioni negative in ordine a tale requisito nel caso in cui l'indebitamento fosse dipeso da vicende sfortunate, indipendenti dalla volontà e dalla condotta del debitore; ovvero nel caso in cui si potesse dire che il sovraindebitamento era la conseguenza di “esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili”; talora, la colpa veniva esclusa allorquando, avendo le banche continuato a far credito, e dovendo, nel farlo, necessariamente vagliare il merito creditizio ex articolo 124-bis t.u.b., non si poteva addebitare al consumatore di avere errato nella valutazione della propria capacità a far fronte al servizio del debito. Al contrario, l'addebitabilità al debitore veniva ravvisata non soltanto nel caso in cui il sovraindebitamento fosse la conseguenza di scelte consapevoli, ma anche nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale o finanziario fosse l'effetto di condotte colpose, senza distinzione quanto al grado della colpa. Il CCII (articolo 69, comma 1, parte finale) annovera, quale ultima delle condizioni soggettive ostative, l'aver, il debitore, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». La disciplina del Codice appare meno rigorosa rispetto a quella della versione dell'ottobre del 2012 della legge speciale, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso da dolo o anche solo da colpa non qualificata. A tale proposito, va ricordato come, a norma dell'articolo 12-bis, comma 3 della legge speciale (versione dell'ottobre del 2012), il giudice omologava il piano del consumatore una volta escluso che il debitore avesse assunto obbligazioni «senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» e che il debitore avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali». Nella versione dell'ottobre del 2012 della legge speciale era ostativa all'omologazione una colpa non necessariamente grave; era sufficiente che fossero stati contratti debiti senza la “ragionevole prospettiva” di poterli adempiere, ciò che segnalava indubbiamente una colpa, ma non certo una colpa particolarmente grave; così come era sufficiente ad escludere l'omologazione che il debitore si fosse sovraindebitato in misura sproporzionata rispetto alle sue capacità, anche in questa ipotesi segnalando una condotta colposa, ma non un'imprudenza o una negligenza massime. Esigendo la ricorrenza della colpa grave, il CCII segue senz'altro una linea di minore rigore rispetto all'interpretazione della legge speciale, nella versione dell'ottobre 2012. Se, come è noto, la colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, deve dirsi che non è ostativo aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito; perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza. La diversa formulazione del requisito soggettivo va ricompreso nel generale favor della legge per le procedure da sovraindebitamento.

Giudice De Gennaro Fatto e diritto Il giudice letto il ricorso e le osservazioni depositate, rilevato che il ricorrente (omissis) ha una debitoria complessiva ammonta ad euro 1.41.672,60 e che il credito privilegiato è vantato da ADER, ADE, Comune di Napoli, Napoli ob. Valore, per la somma complessiva di euro 3.863,78. I crediti privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%. I crediti chirografari saranno falcidiati nella misura del 30% e dunque verrà corrisposta la somma di euro 342,65. Il pagamento verrà dilazionato con la rata mensile pari ad euro 420 per la durata di 9 anni, 5 mesi ed una rata finale di 305,12. Questi importi verranno corrisposti mettendo a disposizione lo stipendio dell'istante. Dall'istruttoria documentale è risultato che la stessa non è stata mai esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex articolo 69 n.1 CCII; risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex articolo 69 n.1. CCII. Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri. Invero, l'articolo 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode . Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindeitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento. Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura. Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra­ indebitamento ma sarà necessario che Io stesso Io abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori. Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato( e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno). La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure de quibus, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso. Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (articolo 7, co. 2, ora articolo 69, co. 1, CCII). La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicché l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode. Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività. Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere. Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia. Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento. Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti necessari per omologare il piano. Per ciò che concerne il compenso spettante all'OCC, le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività da svolgere e da svolgersi in costanza di procedura sono state determinate secondo la tabella Ministeriale di riferimento in € (omissis) ex articolo16 DM 202/2014. Esse saranno accantonate, mediante apertura di un conto corrente vincolato intestato al debitore con verifica periodica semestrale da parte del Gestore e poi liquidate dopo l'integrale e corretta esecuzione del piano su autorizzazione del Giudice Delegato (ex articolo71 comma 4 secondo periodo CCII). P.Q.M. OMOLOGA La proposta di ristrutturazione dei debiti ex articolo 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento DISPONE Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate. Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione; Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente.