Al compimento del diciottesimo anno di età, il coniuge affidatario può beneficiare della detrazione per i figli a carico nella stessa misura di quando erano minorenni, potendo perciò̀ usufruirne al 100% senza dover siglare un nuovo accordo con l'ex coniuge.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 15224/2025, che ha accolto il ricorso di una madre, unica affidataria dei figli, contro una cartella di pagamento di 1.104,83 euro emessa nel 2012 dall'Agenzia delle Entrate: alla donna veniva contestato il fatto che avesse fruito integralmente della detrazione, senza ripartirla al 50% con il coniuge separato, essendo i figli diventati maggiorenni, in assenza di un nuovo accordo in merito. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone le aveva dato ragione, ma in secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aveva affermato la piena validità ed efficacia della cartella, «tenuto anche conto che l'altro coniuge aveva provveduto a detrarre la sua quota del 50% delle spese per i carichi di famiglia nella propria dichiarazione dei redditi». La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, afferma che quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria «non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio del diritto tributario così come di quello di famiglia», e «contrasta con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore», che, nella circolare n. 15/e del 2007, precisa: «si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio». Inoltre, i Giudici ricordano che l'articolo 12 del Tuir, nella versione applicabile ratione temporis, dispone «1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: […] c) 800 euro per ciascun figlio […]. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario». Nel decidere la controversia, pertanto, i giudici del rinvio dovranno attenersi al seguente principio di diritto: «la detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori».
Presidente Cataldi – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. (OMISSIS) legalmente separata dal coniuge ed affidataria dei figli, indicava nella sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, ai fini Irpef, la detrazione per i figli a carico. L'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di controllo formale, per un importo dichiarato di Euro 1.104,83, ritenendo che non potesse fruire per intero della detrazione, da ripartirsi invece al 50% con il coniuge separato, essendo i figli divenuti maggiorenni, in assenza di una rinnovata pattuizione tra i genitori in materia. 2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale notificatale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che riteneva fondate le sue difese, ed annullava l'atto esattivo. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Il giudice del gravame valutava invece fondata la tesi dell'Ente impositore, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento. 4. La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di trattazione pubblica del ricorso. La contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente, legalmente separata e poi divorziata, già affidata ria esclusiva dei figli, contesta la violazione dell'articolo 12 del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), in combinato disposto con l'articolo 15 del Dpr n. 597 del 1973, e della Circ. n. 15/E del 16 marzo 2007, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai fini della detraibilità per i figli a carico, in conseguenza del raggiungimento da parte loro della maggiore età fosse necessario un accordo con l'altro genitore per poter continuare a fruire della detrazione nella misura del 100%, e non del 50%. 2. Nella sua concisa decisione la CTR osserva che in generale, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, la detrazione per i figli a carico spetta nella misura del 50% a ciascun coniuge. Qualora poi, prima del compimento della maggiore età, la detrazione fosse stata fruita da un solo coniuge, a seguito del compimento della maggiore età occorreva che si ristipulasse un accordo tra gli ex coniugi, nel quale venisse esplicitamente indicato che la detrazione spettava per intero, od in percentuale, ad uno dei coniugi, anche se separati ... i primi giudici hanno confuso l'affidamento, che termina con il compimento del 18° anno d'età, con il mantenimento (sent. CTR, p. III), ed il giudice del gravame ha in conseguenza riaffermato la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento che aveva disconosciuto il diritto alla detrazione nella misura richiesta e preteso il versamento di quanto indebitamente detratto, tenuto anche conto che l'altro coniuge aveva provveduto a detrarre la sua quota dei 50% delle spese per i carichi di famiglia nella propria dichiarazione dei redditi. 3. In materia viene in rilievo l'articolo 12 del Tuir che, nella versione applicabile ratione temporis, dispone 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: ... c) 800 euro per ciascun figlio ... In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario . Nel caso di specie risulta pacifico che la ricorrente fosse legalmente separata ed affidata ria esclusiva dei figli quando erano minorenni. A seguito del raggiungimento della maggiore età dei figli, però, secondo l'Amministrazione finanziaria la detrazione, sino ad allora fruita nella misura del 100% dalla madre, in assenza di un accordo tra loro, avrebbe dovuto invece essere ripartita al 50% tra i genitori. 3.1. La tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia, e contrasta pure con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore. Con circolare n. 15/e del 2007, infatti l'Amministrazione finanziaria ha chiarito: 1.4.5 Genitori legalmente ed effettivamente separati ... La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio (evidenza aggiunta). Come segnalato in memoria dalla ricorrente, il principio è stato pure confermato con Circ. n. 34/E del 2008, alla p. 7. 3.2. Può quindi indicarsi il principio di diritto secondo cui: La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori . 4. Il ricorso introdotto da (OMISSIS) risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l'originario ricorso della contribuente ed annullando l'atto esattivo impugnato. 5. Possono essere compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, mentre le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da (OMISSIS) cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente ed annulla la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.