Rai, il tribunale blocca la circolare: no a restrizioni discriminatorie per i lavoratori impegnati in politica

Il Tribunale di Busto Arsizio ha ordinato la modifica della circolare RAI che limitava la partecipazione dei dipendenti a comitati politici e referendari, riconoscendone il carattere discriminatorio.

Con il decreto in esame, il Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha accolto la richiesta cautelare presentata dall'Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni (ANLoD) contro la Rai, annullando gli effetti della circolare interna del 5 maggio 2025 con cui l'azienda imponeva a dipendenti e collaboratori, a prescindere dal ruolo, l'obbligo di comunicare l'eventuale candidatura elettorale e, in caso di coinvolgimento in attività politica o referendaria, di astenersi dal lavoro o richiedere aspettativa, ferie o sospensione del rapporto. Questa disposizione, estesa anche ai lavoratori autonomi, è stata ritenuta discriminatoria dall'Associazione perché ostacolava la partecipazione attiva ai comitati politici e referendari, comprimendo i diritti fondamentali di opinione e associazione. Il giudice ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'ANLoD ai sensi dell'articolo 5 d.lgs. 216/2003 (attuativo della direttiva 2000/78/CE) sia per discriminazioni individuali che collettive, rilevando la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora in relazione all'urgenza e all'irreparabilità del pregiudizio dovuto all'effetto dissuasivo della circolare rispetto alla partecipazione politica e sindacale al di fuori dell'attività lavorativa. La normativa sulla par condicio (l. n. 515/1993 e l. n. 26/2000) è stata letta dal giudice come non estensibile a obblighi generalizzati di astensione dal lavoro per candidati o membri di enti politici, circoscrivendo la disciplina ai soli aspetti di comunicazione politica nel settore radiotelevisivo. Il provvedimento impone, quindi, alla Rai di modificare immediatamente la circolare, limitando l'obbligo di astensione alle sole prestazioni di chi abbia diretta e immediata visibilità in trasmissioni audio-video e solo quando vi sia una concreta idoneità ad influenzare il voto. Infine, il giudice ha sottolineato che «la circolare non appare in sintonia neppure con quanto stabilito nel codice etico dell'azienda» che vieta ogni forma di discriminazione basata su opinioni politiche o sindacali, età, sesso, condizioni personali e sociali, lingua o nazionalità, ribadendo che la neutralità del servizio radiotelevisivo pubblico non può legittimare misure che comprimano, anche potenzialmente, l'esercizio di diritti costituzionali fuori dal contesto lavorativo e senza impatto diretto sul servizio reso.

Giudice Molinari Fatto/Diritto ANLoD ha promosso il giudizio ex articolo 28 d.lgs 150/2011 per accertare la natura discriminatoria collettiva della circolare della RAI Radiotelevisione Italia s.p.a. del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C avente ad oggetto “indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025 – disposizioni per i dipendenti e i collaboratori”. L'Associazione ha altresì proposto un ricorso cautelare al fine di ottenere nelle more del giudizio un provvedimento atto ad impedire il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal carattere oggettivamente impeditivo e penalizzante della partecipazione attiva in comitati politici e referendari imposto indiscriminatamente ai lavoratori e collaboratori della RAI s.p.a. dalla loro mansione, dal loro ruolo. L'associazione ricorrente persegue l'obiettivo di contrastare ogni tipo di discriminazione come espressamente prevede il suo statuto (doc.2). Il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, articolo 5 ( Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ), come modificato dal d.l. n. 59/2008, convertito nella legge n. 101/2008, nonché dalla legge n. 238/2021, afferma espressamente, al comma 1, che le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso (...) sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio . Il comma 2 aggiunge che i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione . Il legislatore, con le disposizioni citate, ha inteso attribuire la legittimazione ad processum alle associazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza di discriminazioni collettive, come nel caso in esame. Sussiste dunque la legittimazione ad agire in capo alla associazione ricorrente. In relazione alla istanza cautelare, appaiono sussistenti entrambi i requisiti, del fumus boni juris e del periculum in mora, che giustificano l'adozione delle misure richieste dall'Associazione ricorrente e ciò anche prima dell'instaurazione del contraddittorio, stante l'eccezionale urgenza dovuta al grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal carattere oggettivamente impeditivo e penalizzante della partecipazione attiva in comitati politici e referendari imposto dalla circolare della RAI Radiotelevisione Italia s.p.a. del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C ai lavoratori e collaboratori della azienda stessa. In particolare, sul fumus: Come è noto, nei giorni 8 e 9 giugno 2025, in concomitanza con le date previste per l'eventuale ballottaggio delle elezioni amministrative, si terrà la votazione sui cinque referendum abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale in materia lavoro e sulla cittadinanza promossi dalla organizzazione sindacale Cgil e da numerose altre associazioni. Con comunicazione interna AD/2025/0002400/P/C a firma dell'amministratore delegato della società dott. G. R., indirizzata a tutte le strutture, l'azienda ha invitato, a pena di “adozione di ogni opportuna misura”, tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale o dal tipo di attività e indistintamente per tutti i collaboratori che abbiano accettato candidature elettorali di “(..) darne comunicazione all'Azienda il giorno stesso e sono invitati, nell'ottica di prevenire possibili conflitti di interesse, a fruire di ferie (ovvero di recuperi, PR , PF o PX ), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi, comprese le operazioni per l'eventuale ballottaggio relativo alle elezioni comunali. I collaboratori impegnati con contratto di lavoro autonomo, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi, che si trovino nella medesima situazione, sono invitati a chiedere la sospensione temporanea del rapporto, sempre per l'intero arco temporale sopra evidenziato, in coerenza con le previsioni dei contratti individuali di lavoro. Le relative domande, corredate da un attestato comprovante l'inserimento in una lista elettorale, dovranno essere inoltrate all' Ufficio del Personale/Ufficio contrattualizzante di riferimento.” La comunicazione interna prevede per tutti i dipendenti e collaboratori “tenuti a prestazioni audio e video” un obbligo di astensione dalle prestazioni “qualora siano candidati, esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri del Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali”. Tale obbligo di astensione vige “durante la campagna referendaria ed elettorale, ossia dalla data di indizione delle consultazioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto”. La comunicazione precisa inoltre che “non potrà essere annunciato o comunque indicato il nome di tali soggetti come responsabili, autori o collaboratori di tali trasmissioni”. Le suddette prescrizioni sono rivolte a una platea ampia di lavoratori e collaboratori che comprende anche coloro che non hanno alcuna visibilità nelle trasmissioni. Le direttive europee definiscono la discriminazione diretta come quella situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base a un determinato fattore, di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga. Non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo delle condizioni di lavoro, il provvedimento nelle parti in contestazione penalizza e quindi discrimina coloro che in forza della libertà di pensiero e associazione esprimono nel loro privato extra lavorativo una legittima opinione o ne condividono il valore o anche solo aderiscono idealmente ad enti o organismi referendari o politici, rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo. Viene così posta in essere una discriminazione diretta di tipo collettivo che oggettivamente penalizza i lavoratori e i collaboratori della RAI s.p.a., indipendentemente dalle mansioni e dal ruolo svolto all'interno dell'azienda, che nella loro sfera extra lavorativa partecipano alla vita politica del paese, esprimendo il loro pensiero e una forma di dissuasione dei lavoratori dal partecipare - anche solo come semplici membri - in enti che esprimono, al di fuori del contesto lavorativo del servizio pubblico erogato, un legittima posizione politica c.d. di rischio (discriminatorio) Nel caso in esame la discriminazione colpisce il lavoratore e il collaboratore per il solo fatto di avere esercitato il proprio diritto di elettorato passivo o per esercitare il diritto costituzionale di aderire o essere membro di un ente politico – sindacale ovvero per il solo fatto di aderire ad enti che esprimono una opinione sui quesiti referendari di carattere sociale o in merito alle consultazioni elettorali e ciò. In sostanza la comunicazione interna dell'amministratore delegato della RAI s.p.a. AD/2025/0002400/P/C del 5 maggio 2025 impone una sospensione dalle attività lavorative ai dipendenti e collaboratori in ragione delle loro opinioni personali. La legge 10 dicembre 1993 n. 515 e la legge 22 febbraio 2000 n. 26, sulla par condicio, richiamate nella comunicazione interna, in nessun caso impongono un obbligo di astensione dal lavoro nei confronti dei lavoratori e dei collaboratori che presentano candidature ovvero sono membri di associazioni o enti che esprimono una legittima opinione politica. In particolare, la legge 22 febbraio 2000 n. 26 stabilisce solo regole di imparzialità per quanto attiene la “comunicazione politica” nel settore radio televisivo intendendo tale solo “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche” . La circolare non appare in sintonia neppure con quanto stabilito nel codice etico dell'azienda ove si dichiara che in sede di selezione del personale l'azienda si impegna a “sviluppare il ricorso a procedure concorsuali e gestione dei dipendenti, tali da impedire qualsiasi discriminazione e al fine di garantire il pluralismo di professionalità.” (doc. 08). Al punto 2.4 l'azienda “(..) esclude ogni forma di discriminazione di età, sesso, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori aziendali (rapporti con gli azionisti, gestione del personale ed organizzazione del lavoro, (..)” (doc. 08 bis). L'esigenza di garantire la neutralità del servizio pubblico non giustifica la discriminazione in oggetto che, per l'appunto, colpisce il lavoratore e il collaboratore a causa delle sue legittime opinioni personali nel momento in cui queste non si esprimono in azioni concrete, dirette o indirette nel servizio pubblico. Sul periculum: Come già evidenziato la circolare penalizza l'attiva partecipazione, espressione dei diritti fondamentali di opinione e associazione, con un obbligo generalizzato di astenersi dalle prestazioni contrattualmente previste, imponendo persino, in alcuni casi, la sospensione della retribuzione, durante “la campagna referendaria ed elettorale. Tale penalizzazione non è risarcibile per equivalente e determina un gravissimo pregiudizio in ragione della non ripetibilità delle campagne elettorali e referendarie alle quali i lavoratori idealmente aderiscono o intendono aderire. Sussistono, dunque, entrambi i presupposti della pronuncia cautelare che ordini alla società di revocare o dichiarare inefficace l'ordine di servizio nelle parti di cui si è trattato e nei termini in cui è stato adottato. P.Q.M. Ordina alla RAI Radio Televisione Italiana s.p.a. l'adozione con effetto immediato delle modifiche alla comunicazione interna dell'amministratore delegato della RAI s.p.a. AD/2025/0002400/P/C del 5 maggio 2025 necessarie ad evitare l'effetto discriminatorio evidenziato in motivazione, anche limitando l'applicazione della circolare interna a prestazioni di lavoratori e collaboratori implicanti una loro diretta ed immediata visibilità attiva implicante dichiarazioni idonee a condizionare il voto in violazione del principio della par condicio, come legislativamente previsto, nel corso di trasmissioni audio video, con la diffusione delle modifiche a tutti dipendenti e collaboratori. fissa per la comparizione delle parti e per la conferma/modifica/revoca delle disposizioni rese inaudita altera parte l'udienza da remoto (in presenza su richiesta di anche una sola delle parti) del giorno 28.5.2025 ore 15.30 con termine per il ricorrente sino al 22.5.2025 per la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte. Avverte - Che la partecipazione sarà consentita mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams - che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza; - che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'ipotesi di mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento. Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza. Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso. Si raccomanda ai difensori di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Fissa Per la comparizione delle parti e la trattazione nel merito del giudizio l'udienza da remoto (medesimo link) del 16.7.2025 ore 9.30, invitando la parte convenuta a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Manda alla parte ricorrente per la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nel rispetto dei termini di legge.