L'avvocato assistant professor mantiene l'iscrizione nell'Albo Ordinario

Il CNF, con parere n. 5/2025, esclude la possibilità di consentire il trasferimento nell’elenco speciale dell’avvocato che sia contemporaneamente docente universitario in una università estera.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati piemontese ha chiesto al CNF se fosse possibile «accogliere la richiesta di un avvocato, attualmente iscritto nell’Albo Ordinario di questo Ordine Forense, che intende trasferire la sua iscrizione nell’Elenco Speciale dei Professori Universitari a Tempo Pieno». L'avvocato in questione aveva dichiarato di ricoprire il ruolo di “Teaching Fellow” presso un'università inglese, insegnando materie come Proprietà Intellettuale, Diritto dell’Unione Europea, Fondamenti Giuridici e Soluzioni Giuridiche fino ad agosto 2025, con orario e retribuzione stabilite per le ore di insegnamento. Nel rispondere, il CNF richiama i pareri n. 25/2016 e 46/2022, che escludevano il trasferimento all’elenco speciale per avvocati che fossero anche docenti universitari all’estero. Il CNF ha ribadito la validità di tale orientamento, pertanto l'avvocato può rimanere iscritto nell'Albo Ordinario. Tuttavia, spetterà al COA «nell’esercizio prudente della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, verificare se l’iscritto versi – a seguito dell’assunzione della qualifica di assistant professor – in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 tale da pregiudicare la permanenza della sua iscrizione nell’albo». Il CNF ha inoltre precisato che, nel caso in esame, l'attività di insegnamento svolta all'estero dal professionista «è temporanea, limitata ad una quantità di ore predeterminate, e non comporta l’inquadramento del docente nei ruoli del personale docente dell’ateneo, condizione indispensabile per ottenere l’eventuale iscrizione nell’elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno».