In materia di responsabilità sanitaria e liquidazione del danno parentale, è stato chiarito che, quando all’esito del giudizio di appello l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato può proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”.
La vicenda in esame trae origine dal decesso di un paziente, avvenuto presso una struttura ospedaliera a seguito di una sepsi. Un familiare del defunto aveva promosso un’azione giudiziaria, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per la perdita del congiunto. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale tra la degenza ospedaliera e il decesso; in appello, invece, la Corte territoriale aveva accolto la richiesta, riconoscendo al familiare il risarcimento del danno parentale, oltre agli interessi legali. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con cui si evidenziava in particolar modo la violazione delle regole sul calcolo tabellare del danno da perdita parentale, lamentando che i giudici di secondo grado avessero applicato la Tabella milanese senza considerare le più recenti “tabelle a punti”, adottate presso i Tribunali di Milano e Roma e ritenute dalla giurisprudenza maggiormente aderenti alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ha ribadito che quando l’ammontare sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato ha la facoltà di proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo tramite le tabelle “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello, qualora deduca con specifico motivo di gravame la differenza tra i valori minimi o massimi delle tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe un risultato più favorevole. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa alla liquidazione del danno parentale e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per la valutazione dell’applicabilità delle “tabelle a punti” e la precisa individuazione delle stesse.
Presidente Travaglino - Relatore Valle Fatti di causa R. P. decedette, a seguito di sepsi, all'età di sessantadue anni, presso l'ospedale di (OMISSIS) della AUSL (OMISSIS). La moglie C.E.E.J. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, per ottenere la condanna della AUSL al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatile dalla morte del coniuge. Il Tribunale di Verona, nel contraddittorio con la AUSL (OMISSIS), espletata consulenza medico legale di ufficio, rigettò la domanda, affermando che sulla base della consulenza di ufficio non si ravvisava nesso causale tra il periodo di degenza ospedaliera e le cure praticate nel detto torno di tempo e il decesso. C.E.E.J. propose impugnazione e la Corte d'appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con la AUSL (OMISSIS), con sentenza n. 2788 del 22/12/2022, ha accolto l'impugnazione e ha liquidato in favore della C.E.E.J. euro centosettantamila per danno parentale, oltre interessi legali e altre somme che non più vengono in discussione in questa fase del giudizio. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione C.E.E.J., con due motivi. Resiste la AUSL (OMISSIS) con controricorso. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'adunanza camerale del 3/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni. Ragioni della decisione I motivi di ricorso sono i seguenti. I) motivo: violazione di legge in relazione all'articolo 1226 c.c. e al calcolo tabellare del danno da perdita parentale, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La Corte d'Appello ha applicato la Tabella milanese per liquidare in € 170.000,00 il danno da perdita del coniuge senza valutare che al momento della decisione erano disponibili una Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano e un'altra presso il Tribunale di Roma che prevedevano il risarcimento a punti, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggiormente aderente alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. L'applicazione delle tabelle suddette, a punti, avrebbe comportato, sia che si adottassero quelle del Tribunale di Milano che quelle del Tribunale di Roma, la liquidazione di un importo risarcitorio maggiore. II) motivo: violazione di legge in relazione all'articolo 1284, quarto comma, c.c. e alla quantificazione degli interessi, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. C.E.E.J. aveva chiesto, sin dal primo grado di giudizio, che per il periodo successivo all'inizio del processo il saggio degli interessi sull'importo liquidato fosse pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231 del 9/10/2002. La Corte d'Appello ha liquidato il saggio di interessi “semplice”, senza motivare sul punto e incorrendo, in tal modo, in violazione di norme di diritto, per come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25213 del 19/09/2024 Rv. 672225 - 01) che afferma che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di merito, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle a forbice , il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle a punti , adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. Nella specie, inoltre, la Corte d'appello, nella pur attenta sentenza, non specifica a quale anno le Tabelle di Milano che ha ritenuto di applicare si riferiscono, e risulta dal ricorso che nell'anno 2022, prima della decisione della causa – in dispositivo vi è la data 16/11/2023 ma la sentenza è pubblicata il 22/12/2022 – era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice dell'appello avrebbe potuto fare riferimento. Il secondo motivo è infondato, l'articolo 1284, quarto comma, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19063 del 5/7/2023 Rv. 668163 - 01) posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. La stessa giurisprudenza ha affermato, con orientamento che qui si intende ribadire, che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi compensativi non attiene all'applicazione dell'articolo 1284 c.c., bensì dell'articolo 1223 c.c. ed eventualmente dell'articolo 1226 c.c. cosicché la ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito. In conclusione, il primo motivo del ricorso è accolto e il secondo è rigettato. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, in quanto son necessari ulteriori accertamenti di fatto, per rinnovato esame sulla base di quanto affermato ossia che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di appello, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle a forbice , il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle a punti , adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata» alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché valuti l'applicabilità delle Tabelle a punti, individuando, specificamente quale ritenga, se del caso applicabile. Al giudice di rinvio è, altresì, rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.