Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la prova della data di ricezione dell’invio telematico è quella risultante dall’annotazione e dall’attestazione di cancelleria. In loro assenza, è onere del difensore produrre in giudizio l’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l’avvenuto recapito dell’atto nella casella del destinatario.
La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato dal difensore di soggetto attinto da un provvedimento di sequestro preventivo, la cui richiesta di riesame veniva ritenuta inammissibile per tardività dal Tribunale di Milano. Il legale lamentava dunque, l'erronea valutazione del Tribunale circa la mancanza di tempestività della richiesta di riesame. La Corte di Cassazione, nel richiamare la disciplina sancita dall'articolo 87 bis comma 1 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, condivide il principio ormai pacifico in giurisprudenza secondo cui «ai fini della tempestività dell'impugnazione, la prova della data di ricezione dell'invio telematico è quella risultante dall'annotazione e dall'attestazione di cancelleria e che, in assenza di tali annotazioni o attestazioni, è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito dell'atto nella casella del destinatario». Così, per valutare la tempestività del ricorso, qualora manchi l'annotazione della cancelleria, «occorre che il ricorrente alleghi la stampa del messaggio di invio dell'atto mediante posta elettronica e la stampa della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, documento dal quale si evince che l'atto non solo sia stato inviato, ma sia stato anche ricevuto dalla casella di posta del destinatario entro i termini per impugnare». Tali premesse sono necessarie per motivare l'inammissibilità del ricorso. Il Collegio infatti, rileva che, nel caso in disamina, la documentazione agli atti, fornita dal difensore, non consente di verificare se effettivamente l'istanza sia stata inviata e\o recapitata nella casella del destinatario tempestivamente. Il timbro, apposto a margine dell'atto di riesame, in assenza di prova contraria, esplica piena efficacia probatoria ai fini della valutazione della data della ricezione dell'impugnazione per cui questa è da considerarsi tardiva.
Presidente Sarno - Relatore Magro Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 03/10/2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità per tardività della richiesta di riesame reale proposta nell'interesse di C.D. e ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo della somma di euro 4.500, emesso dal Gip del Tribunale di Milano, in relazione alle contestate ipotesi accusatorie di cui agli articolo 586 bis, 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. 2. C.D. ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, rappresentando che la richiesta di riesame non è stata inoltrata in data 20/07/2024, come sembrerebbe attestare il timbro ivi apposto dal funzionario della cancelleria, ma è stata inviata al Tribunale di Milano con p.e.c. in data 19/07/2024, alle ore 23,48. Il giudice, pertanto, ha ritenuto erroneamente che il riesame fosse stato proposto il 20/07/2024 e fosse quindi tardivo, così come ingannevolmente indicato dal timbro apposto sull'atto dalla cancelleria il giorno dopo l'invio della p.e.c., allorquando il funzionario ne ha visionato il contenuto e caricato il file. Dalla documentazione allegata al ricorso per cassazione invece si evince che la richiesta di riesame è stata proposta tempestivamente, in data 19/07/2024, dunque entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza impugnata, avvenuta il 09/07/2024. Lamenta pertanto violazione dell'articolo 87 bis comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, norma che disciplina il deposito di atti mediante indirizzo di posta certificata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Si premette che l'articolo 87 bis comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, norma recante Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze , prevede il deposito di atti e documenti con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta certificata. Il comma 2 della suddetta norma specifica che: Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza . In giurisprudenza è affermato il principio, che questo Collegio ribadisce, che ai fini della tempestività dell'impugnazione, la prova della data di ricezione dell'invio telematico è quella risultante dall'annotazione e dall'attestazione di cancelleria e che, in assenza di tali annotazioni o attestazioni, è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito dell'atto nella casella del destinatario (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021 Rv. 28166). Ne segue che per valutare la tempestività del ricorso, qualora manchi l'annotazione della cancelleria, occorre che il ricorrente alleghi la stampa del messaggio di invio dell'atto mediante posta elettronica e la stampa della «ricevuta di avvenuta consegna» del messaggio, documento dal quale si evince che l'atto non solo sia stato inviato, ma sia stato anche ricevuto dalla casella di posta del destinatario entro i termini per impugnare. 2.2. Nel caso in disamina, risulta che sull'originale dell'atto scaricato dalla cancelleria risulta apposto il timbro Pervenuto recante la data del 20 luglio 2024. Inoltre, il ricorrente ha prodotto, allegata al ricorso per cassazione, solo la stampa della ricevuta di invio della pec inviata dall'indirizzo (OMISSIS) il 19 luglio alle ore 23,48 a (OMISSIS) avente ad oggetto il riesame ex articolo 324 cod. proc. pen., senza tuttavia allegare al ricorso anche la stampa della «ricevuta di avvenuta consegna» del messaggio di posta elettronica certificata sottoscritta dal gestore del sistema, di cui solo il mittente ha la disponibilità, dalla quale può evincersi che il messaggio di posta elettronica è stato consegnato al destinatario in data 19 luglio 2024. Neppure il ricorrente ha allegato la copia dell'annotazione di deposito di atti mediante invio con pec redatta ai sensi dell'articolo 87 bis comma 2 decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022 dal personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, documento da cui sarebbe potuta eventualmente risultare una data di ricezione dell'atto nella casella di posta elettronica del destinatario diversa da quella apposta con il timbro sull'atto. Conseguentemente, la documentazione versata agli atti non consente a questa Corte di verificare se effettivamente l'istanza sia stata non solo inviata ma anche recapitata nella casella del destinatario in data 19 luglio 2024, poco prima della mezzanotte, e quindi tempestivamente, come asserisce il ricorrente, e non invece in data 20 luglio 2024, come risulta dal timbro di pervenuto apposto a margine dell'atto di riesame, il quale, in assenza di prova contraria, esplica piena efficacia probatoria ai fini della valutazione della data della ricezione dell'impugnazione. Pertanto, correttamente il giudice a quo ha ritenuto tardiva la richiesta di riesame pervenuta il 20 luglio. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.