È legge il ddl a tutela degli animali: tra inasprimento sanzionatorio e nuove fattispecie punibili

È stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

Dopo circa due anni di dibattito la proposta di legge è giunta al voto delle Camere. Non si ritiene di commentare tutte le modifiche introdotte ma solo di fornirne un affresco di base. Nel fare un (provvisorio) bilancio di quanto approvato, occorre innanzitutto apprezzare gli sforzi della politica di accogliere le istanze provenienti dalla società. Si tratta di un testo che non è però esente da critiche per taluni passi indietro nell'evoluzione del dibattito sulla tutela degli esseri animali. Non è solo un simbolo Il primo aspetto positivo è di ordine sistematico: il titolo IX bis del codice penale, introdotto dalla legge 189 del 2004, e rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, su cui si sono spesi fiumi di parole, subisce una vera e propria modifica genetica, mutando in “Dei delitti contro gli animali”. In questo modo, adeguandosi anche alle più evolute pronunce giurisprudenziali, il Legislatore riconosce espressamente che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici sono gli esseri animali e non già il sentimento degli umani per gli animali, sdoganando anche le fattispecie ivi previste da una sorta di diritto penale con connotazioni (troppo) soggettive (cfr. in dottrina, chi evoca – criticandolo – il diritto penale dei sentimenti). Pene più elevate e nuove aggravanti Sono previsti ulteriori aggravamenti delle pene, ma senza che vengano intaccati i requisiti (di pena) previsti per l'accesso agli istituti deflattivi (particolare tenuità del fatto, sospensione del processo con messa alla prova). Delle numerose ipotesi di aggravanti sono passate solo quelle relative ai fatti commessi alla presenza di un minorenne, nei confronti di più animali e diffusi attraverso strumenti informatici o telematici. Restano fuori le ipotesi di specifica aggravante qualora il fatto sia commesso in danno di animali conviventi, nell'esercizio di un'attività commerciale, con l'uso delle armi, nell'esercizio delle funzioni professionali, pubbliche o private, tra cui quella del medico veterinario,  figura rispetto alla quale era inizialmente prevista, in caso di condanna, anche la radiazione de plano dall'Albo professionale. Nuove fattispecie punibili Nell'ambito della fattispecie di divieto di combattimenti tra animali, è stata prevista la punibilità anche di chi “partecipa” ai combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate (articolo 544 quinquies c.p.). Non è passata la medesima estensione a coloro che, a vario titolo, partecipano a spettacoli e manifestazioni vietate (articolo 544 quater c.p.). Occasioni perse sul versante sostanziale Le ipotesi di configurare fattispecie delittuose a titolo di colpa non hanno trovato spazio. Le ipotesi colpose avrebbero elevato la tutela degli animali al paradigma della colpa che, per i delitti, è riservata esclusivamente alla tutela della vita umana (es. lesioni, morte) oppure a fattispecie particolarmente gravi (es. incendio, disastro), mentre, è il requisito standard (e minimo) per le contravvenzioni. Configurando le fattispecie colpose dei reati di maltrattamento e uccisione di animali, significative sarebbero state le ricadute in tema di malasanità medico-veterinaria che continuano ad essere una “questione” civilistica. Altra occasione persa riguarda la mancata introduzione di una specifica fattispecie per l'avvelenamento di animali con esche e bocconi avvelenati. L'affido diretto e definitivo Normalmente gli animali sono sequestrati e (non senza difficoltà) affidati ad associazioni, enti o anche privati i quali, in caso di assoluzione o altra sentenza di proscioglimento (ad es. estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova), potrebbero trovarsi a dover restituire gli animali. Il nuovo testo consente l'affido diretto e definitivo prima della definizione del processo (anche dei cuccioli) alle associazioni di cui all'articolo 19 quater disp. coord. c.p., previa dazione di una cauzione (il Legislatore recepisce quanto talvolta già avviene su specifica istanza). Qualora non vi sia un sequestro, invece, è previsto il divieto di abbattimento e alienazione degli animali nelle more delle indagini e del processo. Impugnazioni cautelari Sempre attinente alla fase cautelare, è la possibilità per le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater disp. coord. c.p., di intervento nei giudizi di riesame e appello cautelare. Ci potrà finalmente essere un confronto nel contraddittorio anche in fase cautelare e con indubbia rilevanza sul piano dei sequestri. Possibili le misure di prevenzione antimafia Nella consapevolezza degli strumenti necessari per fronteggiare efficacemente talune fattispecie, è introdotta l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia. Reati contro gli animali tra i reati presupposto Nell'elenco dei reati presupposto, previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, per i quali sussiste la responsabilità penale amministrativa dell'ente, rientrano i reati contro gli animali quando commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Questa ipotesi si verificherà specificamente in relazione ai reati commessi nell'ambito dei c.d. settori speciali di cui all'articolo 19 ter disp. coord. c.p. (che non è stata abrogata come richiesto, e che continua a godere dell'interpretazione ventennale delle Corti). Operatività guardie zoofile e utilizzo agenti sotto copertura Un'altra occasione persa riguarda la possibilità di chiarire i limiti di operatività delle guardie zoofile, previste dall'articolo 6 della legge 189 del 2004 e al centro di ampi dibattiti. La norma rimane invariata. Neppure ha trovato spazio la proposta di utilizzo dei c.d. agenti sotto copertura per indagare sui reati contro gli animali e la proposta per l'istituzione di una banca dati delle Forze dell'Ordine. Traffico di cuccioli La legge n. 201 del 2010 di contrasto ai traffici di cuccioli esce migliorata dal passaggio parlamentare: sarà sufficiente accertare la mancanza del microchip o del passaporto o della certificazione sanitaria, mentre attualmente tali requisiti devono ricorrere congiuntamente. Cani a catena In contrasto con alcune leggi regionali, è prevista la possibilità di detenere animali d'affezione alla catena, purché sia consentito il movimento oppure anche impedendone il movimento se per documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. Questo aspetto è assolutamente di segno contrario all'impianto della proposta e rappresenta un pericoloso arretramento sul piano della tutela degli esseri animali. Centri per accoglienza, rieducazione e formazione Il Legislatore ha mostrato di non aver compreso la necessità operativa dell'istituzione di Centri di accoglienza per animali vittime di reato, continuando a delegare questo aspetto al settore privato e associazionistico. Inoltre, ignorando il collegamento tra reati contro gli animali e reati contro gli esseri umani, non ha portato avanti la pregevole proposta di ritenere che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero da parte del condannato né la previsione di specifici percorsi di recupero e trattamento psicologico per gli autori dei danni contro gli animali e misure rieducative nei confronti dell'autore minorenne. Stop anche alla proposta di istituire l'obbligo per lo Stato di promuovere e realizzare percorsi formativi di tutela degli animali, ancora una volta lasciando che di tali aspetti si occupi la società civile.